Indice
- Abolizione dal 01/01/1973 di 19 tributi storici + IGE: l'art. 90 cessa di applicare dal 01/01/1973 l'imposta generale sull'entrata (IGE) e diciannove tributi minori, riassettando radicalmente il sistema tributario italiano in vista del passaggio all'IVA neutrale e alla riforma fiscale «Preti» (delega L. 09/10/1971 n. 825).
- IGE e imposte connesse: cessa l'IGE (R.D.L. 09/01/1940 n. 2), l'imposta del primo comma dell'art. 17 del medesimo decreto, l'imposta di conguaglio sulle importazioni (L. 31/07/1954 n. 570), e tutte le relative addizionali e maggiorazioni.
- Tasse di bollo e tasse erariali su trasporti: cessano le tasse di bollo sui documenti di trasporto (D.Lgs. Lgt. 07/05/1948 n. 1173), le tasse erariali sui trasporti (R.D. 09/05/1912 n. 1447), la tassa di bollo sulle carte da gioco (R.D. 30/12/1923 n. 3277), la tassa di radiodiffusione su apparecchi telericeventi/radioriceventi (L. 15/12/1960 n. 1560).
- Imposte di fabbricazione e di consumo: cessano le imposte di fabbricazione sui filati tessili (D.Lgs. 03/01/1947 n. 1), su oli/grassi animali e vegetali, su acidi grassi, organi di illuminazione elettrica, surrogati del caffè, sale, cartine/tubetti per sigarette; cessano le imposte comunali di consumo (RD 14/09/1931 n. 1175), il diritto sulle acque da tavola (L. 02/07/1952 n. 703), l'imposta erariale sulla pubblicità (DPR 24/06/1954 n. 342), l'imposta sulle utenze telefoniche (L. 06/12/1965 n. 1379), il diritto sui pedaggi autostradali (DL 26/10/1970 n. 745), e le sovrimposte di confine corrispondenti.
- Salvezza obblighi pre-1973: il comma finale stabilisce che restano fermi gli obblighi formali e sostanziali derivanti da rapporti sorti anteriormente al 01/01/1973 relativamente ai tributi aboliti. Soppressione 01/01/2027.
Testo dell'articoloVigente
Art. 90 T.U.IVA – Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2,
convertito nella legge 19 giungo 1940, n. 762, e successive modificazioni e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto
dell’importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al D. Lgs Lgt. 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953,
n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447,
e successive modificazioni; 3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni; 4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560; 5) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569; 6) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al
decreto legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
8) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20
dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni; 9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche’ sulle materie grasse classificabili ai termini della
tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive
modificazioni; 10) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di
cui al regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
11) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe’, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
successive modificazioni; 12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
di cui ai numeri precedenti; 13) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
14) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni; 15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e
successive modificazioni, nonche’ il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
modificazioni; 16) l’imposta erariale sulla pubblicita’, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342; 17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;
18) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034; 19) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965,
n. 1379, e successive modificazioni; 20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel
presente articolo.”
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Commento
L'atto fondativo del sistema tributario italiano moderno: il «taglio storico» dell'art. 90
L'art. 90 del DPR 633/1972 è una delle disposizioni più importanti dell'intera storia tributaria italiana del Novecento: con un'unica norma, il legislatore della riforma «Preti» ha cancellato dal 01/01/1973 venti tributi storici (l'IGE e diciannove tributi minori), riassettando radicalmente il sistema delle imposte indirette e creando lo spazio normativo per l'IVA neutrale di matrice europea. La portata simbolica e sistematica della disposizione è enorme: ogni numero del comma 1 cancella un tributo che aveva una propria storia secolare o decennale, una propria platea di contribuenti, un proprio gettito, un proprio apparato amministrativo. La cessazione contestuale di tanti tributi diversi è un caso unico nella legislazione tributaria italiana, paragonabile solo al riassetto delle imposte sui redditi del 1973-1974 (che sostituì l'imposta complementare, l'imposta di famiglia, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta sui terreni e sui fabbricati con l'IRPEF e l'IRPEG/ILOR) e al riassetto delle imposte locali del 1992-1993 (che sostituì l'INVIM, l'imposta sui fabbricati e altri tributi minori con l'ICI, oggi IMU/TASI/IUC).
Il numero 1: l'abolizione dell'IGE e dei tributi connessi
Il n. 1 del comma 1 cancella l'imposta generale sull'entrata (IGE), istituita con il R.D.L. 09/01/1940 n. 2 (convertito in L. 19/06/1940 n. 762), che era stata il pilastro del sistema delle imposte indirette italiane per oltre tre decenni. L'IGE era un'imposta plurifase cumulativa («a cascata»): si applicava a ogni cessione di beni e prestazione di servizi, accumulando l'imposta lungo l'intera filiera produttiva e distorcendo i prezzi finali. Era il modello che la riforma europea voleva superare, sostituendolo con l'IVA neutrale di Maurice Lauré (Francia, 1954). Insieme all'IGE viene abolita anche l'imposta di conguaglio sull'importazione prevista dalla L. 31/07/1954 n. 570, che era servita a riequilibrare il prelievo IGE sui beni importati rispetto a quelli di produzione nazionale (un meccanismo che diventava superfluo con l'IVA, che ha un proprio sistema di applicazione all'importazione). E vengono abolite anche tutte le addizionali e maggiorazioni connesse all'IGE (per esempio le addizionali ECA, gli aumenti per gli enti locali, le maggiorazioni straordinarie). La cancellazione dell'IGE è l'evento tributario più importante del Novecento italiano dopo l'introduzione dell'IRPEF.
I numeri 2-5: tasse di bollo, tasse di trasporto, carte da gioco, radiodiffusione
I numeri da 2 a 5 cancellano una serie di tributi minori del «vecchio» sistema, con una storia legislativa che attraversa la prima metà del Novecento. Il n. 2 abolisce le tasse di bollo sui documenti di trasporto (D.Lgs. Lgt. 07/05/1948 n. 1173, ratificato dalla L. 24/02/1953 n. 143) e le tasse erariali sui trasporti (R.D. 09/05/1912 n. 1447): si trattava di tributi specifici che colpivano la documentazione di trasporto (lettere di vettura, polizze di carico, biglietti) e poi confluiti nell'IVA generale sulle prestazioni di trasporto. Il n. 3 abolisce la tassa di bollo sulle carte da gioco (R.D. 30/12/1923 n. 3277), tributo storico applicato sui mazzi di carte e oggi sostituito dalle aliquote IVA ordinarie sui beni di consumo. Il n. 4 abolisce la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi (L. 15/12/1960 n. 1560), antesignana del canone RAI di oggi. Il n. 5 abolisce l'imposta sui dischi fonografici e altri supporti (L. 01/07/1961 n. 569), che colpiva i vinili e le musicassette, oggi sostituita dall'IVA ordinaria sui supporti audiovideo (e dalla differenziata gestione del «diritto di copia privata» SIAE su supporti vergini).
I numeri 6-12: imposte di fabbricazione e sovrimposte di confine
I numeri da 6 a 12 cancellano sette tributi specifici sulle imposte di fabbricazione, settori produttivi prevalentemente assorbiti dall'IVA o confluiti nelle accise armonizzate UE. Il n. 6 abolisce l'imposta di fabbricazione sui filati tessili (D.Lgs. 03/01/1947 n. 1), antefatto della disciplina IVA tessile dell'art. 87. Il n. 7 abolisce l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C (DL 20/11/1953 n. 843, conv. L. 27/12/1953 n. 949). Il n. 8 abolisce l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°C (DL 26/11/1954 n. 1080, conv. L. 20/12/1954 n. 1219). Il n. 9 abolisce l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi animali e vegetali con punto di solidificazione inferiore a 48°C (DL 31/10/1956 n. 1194, conv. L. 20/12/1956 n. 1386). Il n. 10 abolisce l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica (R.D.L. 16/06/1938 n. 954, conv. L. 19/01/1939 n. 214), tributo applicato sulle lampadine. Il n. 11 abolisce l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè (DM finanze 08/07/1924 e successive). Il n. 12 abolisce le sovrimposte di confine corrispondenti alle precedenti imposte di fabbricazione (l'equivalente dei dazi addizionali per i prodotti importati).
I numeri 13-19: imposte di consumo, pubblicità, telefonia, pedaggi
I numeri da 13 a 19 cancellano gli ultimi tributi minori del vecchio sistema. Il n. 13 abolisce l'imposta erariale sul consumo del gas (DM finanze 08/07/1924 e succ.). Il n. 14 abolisce l'imposta di consumo sul sale (legato al monopolio del sale poi liberalizzato) e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (L. 13/07/1965 n. 825 sui tabacchi). Il n. 15 abolisce le imposte comunali di consumo (R.D. 14/09/1931 n. 1175 - testo unico finanza locale - e R.D. 30/04/1936 n. 1138 - regolamento), tributi storici delle finanze locali italiane, e il diritto speciale sulle acque da tavola (L. 02/07/1952 n. 703). Il n. 16 abolisce l'imposta erariale sulla pubblicità (D.P.R. 24/06/1954 n. 342), antesignana dell'imposta comunale sulla pubblicità (oggi confluita nel canone unico patrimoniale ex L. 160/2019). Il n. 17 abolisce la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno (R.D. 30/12/1923 n. 3280), antico tributo bancario. Il n. 18 abolisce il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali (DL 26/10/1970 n. 745, conv. L. 18/12/1970 n. 1034), oggi sostituito dall'IVA ordinaria sui pedaggi. Il n. 19 abolisce l'imposta sulle utenze telefoniche (L. 06/12/1965 n. 1379), oggi confluita nel regime monofase IVA della telefonia (art. 74 c. 1 lett. d). Il n. 20 chiude estendendo l'abolizione anche alle addizionali ai tributi soppressi.
La salvezza degli obblighi pre-1973 e la soppressione dal 2027
Il comma finale dell'art. 90 stabilisce che «restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo». È la classica clausola di salvezza che tutela la posizione dei contribuenti in regola con i tributi soppressi: i versamenti, le dichiarazioni, le registrazioni, le richieste di rimborso, gli accertamenti già pendenti al 31/12/1972 continuano ad applicarsi secondo la disciplina pre-1973, fino alla loro definizione. Senza questa clausola, l'abolizione contestuale di venti tributi avrebbe creato un vuoto normativo per migliaia di rapporti pendenti. Da cinquant'anni la norma sopravvive solo come «pietra tombale» sul vecchio sistema, ormai senza alcuna applicazione concreta. La soppressione dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 cancellerà formalmente una norma ormai puramente storica, in coerenza con la pulizia sistematica della riforma Meloni «Atto III». L'art. 90 conserva un valore documentario e simbolico: è la testimonianza concreta del momento esatto in cui il sistema tributario italiano è cambiato per sempre, abbandonando la frammentazione del Novecento e abbracciando l'integrazione europea attraverso l'IVA neutrale.
Domande frequenti
Quali tributi furono aboliti dall'art. 90 del DPR 633/1972?
L'art. 90 cessa di applicare dal 01/01/1973 venti tributi: (1) l'imposta generale sull'entrata IGE e relative addizionali; (2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto e le tasse erariali sui trasporti; (3) la tassa di bollo sulle carte da gioco; (4) la tassa di radiodiffusione su apparecchi tv e radio; (5) l'imposta sui dischi fonografici; (6-11) sei diverse imposte di fabbricazione (filati tessili, oli/grassi animali e vegetali, acidi grassi, organi di illuminazione elettrica, surrogati del caffè); (12) le sovrimposte di confine corrispondenti; (13) l'imposta erariale sul gas; (14) l'imposta di consumo sul sale e su cartine/tubetti per sigarette; (15) le imposte comunali di consumo e il diritto sulle acque da tavola; (16) l'imposta erariale sulla pubblicità; (17) la tassa sulle anticipazioni contro pegno; (18) il diritto sui pedaggi autostradali; (19) l'imposta sulle utenze telefoniche; (20) le addizionali a tutti i tributi precedenti.
Perché l'IGE è stata abolita?
L'IGE era un'imposta plurifase cumulativa («a cascata»): si applicava su ogni cessione e prestazione, accumulando l'imposta lungo l'intera filiera produttiva e distorcendo i prezzi finali. Era il modello che la riforma europea voleva superare, sostituendolo con l'IVA neutrale di Maurice Lauré (Francia, 1954) imposta dalle direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE. Il legislatore italiano, con la legge delega «Preti» del 09/10/1971 n. 825, ha disposto la sostituzione dell'IGE con l'IVA per allineare l'Italia al modello europeo, eliminare la distorsione cumulativa e introdurre la neutralità del prelievo lungo la filiera produttiva grazie al meccanismo di detrazione dell'imposta «a monte».
Cosa succedeva ai rapporti pendenti al 31/12/1972?
Il comma finale dell'art. 90 contiene una clausola di salvezza fondamentale: «restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo». Significa che i versamenti, le dichiarazioni, le registrazioni, le richieste di rimborso, gli accertamenti già pendenti al 31/12/1972 continuavano ad applicarsi secondo la disciplina pre-1973, fino alla loro definizione. La clausola tutelava la posizione dei contribuenti in regola con i tributi aboliti e garantiva continuità giuridica al sistema, evitando il vuoto normativo che si sarebbe altrimenti creato per migliaia di rapporti in essere.
Cosa è successo ai tributi minori aboliti dall'art. 90?
I tributi minori sono stati assorbiti in vario modo. Le tasse di trasporto e di bollo sono confluite nell'IVA ordinaria sulle prestazioni e nei tributi minori del DPR 642/1972. Le imposte di fabbricazione sono confluite nelle accise armonizzate UE (TUA D.Lgs. 504/1995). Le imposte comunali di consumo sono state sostituite dall'ICI nel 1992 (oggi IMU). L'imposta sulla pubblicità è stata sostituita dall'imposta comunale sulla pubblicità nel 1973 e poi dal canone unico patrimoniale ex L. 160/2019. L'imposta sulle utenze telefoniche è confluita nel regime monofase IVA della telefonia (art. 74 c. 1 lett. d). Il monopolio del sale è stato liberalizzato negli anni Settanta. La tassa di radiodiffusione è stata sostituita dal canone RAI moderno.
Cosa cambia con la soppressione dell'art. 90 dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 90 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). Si tratta di soppressione di pulizia normativa: la norma ha esaurito la propria funzione storica con l'abolizione effettiva dei venti tributi nel 1973, e da cinquant'anni è in vigore solo come «pietra tombale» del vecchio sistema. La cancellazione non produce alcun effetto sostanziale: nessun tributo abolito può «risorgere», perché la disciplina dei nuovi tributi è autonoma e completa nel sistema vigente. L'art. 90 conserva un valore documentario e simbolico, come testimonianza del momento esatto in cui il sistema tributario italiano è cambiato per sempre.
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