Indice
- Restituzione IGE per prodotti esportati senza trasformazione fino al 30/06/1973: la restituzione dell'IGE prevista dalla L. 31/07/1954 n. 570 compete per i prodotti elencati nella tabella allegata al DPR 14/08/1954 n. 676, esportati senza avere subito trasformazioni fino al 30/06/1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle possedute al 31/12/1972 ex inventario art. 2217 c.c.
- Restituzione IGE per lavori navali ultimati entro 31/12/1972: la restituzione IGE ex art. 2 L. 21/07/1965 n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31/12/1972; per lavori navali non ultimati, restituzione limitata alla parte già eseguita risultante dal certificato.
- Termine richiesta restituzione: la restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza entro il 31/12/1973 (prorogabile per giustificati motivi), garantendo la chiusura ordinata della disciplina IGE residua.
- Coordinamento con detrazione art. 83: le fatture/bollette doganali relative a materie prime, semilavorati e componenti che da certificato risultino impiegati nei lavori navali non possono essere comprese nella detrazione una tantum sulle scorte ex art. 83 (anti-doppia fruizione).
- Decadenza per omessa allegazione: alla dichiarazione di detrazione ex art. 83 eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata; l'inosservanza determina decadenza dalla detrazione e obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte. Soppressione 01/01/2027.
Testo dell'articoloVigente
Art. 91 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31
luglio 1954,n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente
alle quantita’ corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell’art.
2217 del codice civile. La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dall’art. 2 della
legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell’ufficio del registro navale risultino ultimati
entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla
parte dei lavori che in base al certificato risulti gia’ eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all’intendenza di finanza
entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi. Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita’ di materie prime,
semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non
possono essere comprese nella detrazione prevista dall’art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata
copia conforme della domanda di restituzione presentata. L’inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e
l’obbligo di versare in unica soluzione le imposte gia’ detratte.”
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In sintesi
La «coda» dell'IGE: il sistema di restituzione per esportazioni e lavori navali
L'art. 91 del DPR 633/1972 è la norma di chiusura della disciplina IGE: dopo aver abolito il tributo dal 01/01/1973 (art. 90 c. 1 n. 1), il legislatore doveva gestire la «coda» dei diritti maturati dai contribuenti sotto la disciplina previgente. Due le fattispecie regolate dall'art. 91: (i) la restituzione IGE per i prodotti esportati senza trasformazione dopo il 31/12/1972; (ii) la restituzione IGE per i lavori navali ultimati entro il 31/12/1972 o ancora in corso di lavorazione. La norma si fonda su un principio di equità sostanziale: il contribuente che aveva pagato l'IGE su prodotti destinati all'esportazione (in regime di restituzione ex L. 31/07/1954 n. 570) o su materiali impiegati in lavori navali (in regime di restituzione ex L. 21/07/1965 n. 939) non doveva perdere il diritto al rimborso solo perché l'effetto finale (esportazione, ultimazione dei lavori) si verificava dopo l'abolizione dell'IGE. L'art. 91 ha quindi mantenuto in vita le due specifiche discipline di restituzione fino all'esaurimento dei rapporti pendenti, garantendo la continuità giuridica nel passaggio fra IGE e IVA.
Comma 1: la restituzione IGE per i prodotti esportati senza trasformazione
Il comma 1 disciplina la restituzione IGE per i prodotti esportati senza avere subito trasformazioni dopo il 31/12/1972. La fattispecie operativa: un commerciante o industriale aveva acquistato il bene nel 1972 (pagando l'IGE), lo aveva tenuto in magazzino al 31/12/1972 e lo esportava nel primo semestre 1973 (senza lavorarlo). In regime IGE pre-1973, l'esportazione senza trasformazione dava diritto alla restituzione del tributo (per evitare il principio del cumulo cumulativo dell'IGE sulle merci destinate all'estero, in coerenza con il principio della «destinazione» delle imposte indirette). L'art. 91 ha esteso questo diritto anche alle esportazioni effettuate dopo l'abolizione dell'IGE, fino al termine del 30/06/1973 (sei mesi). La restituzione era limitata: (i) ai prodotti elencati nella tabella allegata al DPR 14/08/1954 n. 676 (regolamento attuativo della L. 570/1954); (ii) alle quantità corrispondenti a quelle possedute al 31/12/1972 e risultanti dall'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 c.c. (l'inventario civilistico obbligatorio per gli imprenditori commerciali, oggi disciplinato dagli artt. 2214-2220 c.c.). Era una doppia condizione di tracciabilità documentale e quantitativa: senza inventario vidimato non c'era restituzione.
Comma 2: la restituzione IGE per i lavori navali
Il comma 2 disciplina la restituzione IGE per i lavori navali contemplati dall'art. 2 della L. 21/07/1965 n. 939 (legge sui contributi alla cantieristica navale italiana, importante per l'industria della costruzione navale di Genova, Trieste, Monfalcone, Castellammare di Stabia, Palermo). La fattispecie: i cantieri navali avevano acquistato materie prime, semilavorati e componenti pagando l'IGE, e li impiegavano nella costruzione di navi che potevano essere ultimate prima o dopo il 31/12/1972. La restituzione spettava: (i) integralmente per i lavori navali ultimati entro il 31/12/1972, certificati dall'ufficio del registro navale (oggi confluito nel sistema RINA-Registro Italiano Navale); (ii) limitatamente alla parte già eseguita per i lavori non ancora ultimati al 31/12/1972, sempre in base al certificato del registro navale. Il termine perentorio per richiedere la restituzione era il 31/12/1973, prorogabile per giustificati motivi, presso l'intendenza di finanza (figura amministrativa successivamente trasformata in direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate post-2001). Era una disciplina speciale dedicata a un settore industriale strategico di fondamentale importanza per l'economia italiana dell'epoca.
Il coordinamento con la detrazione una tantum dell'art. 83 (scorte)
Il comma 3 stabilisce un'importante regola di coordinamento anti-doppia fruizione: le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori navali, non possono essere comprese nella detrazione una tantum sulle scorte ex art. 83. La logica è chiara: se il cantiere navale chiede la restituzione IGE sui materiali impiegati nei lavori navali, non può anche detrarre la stessa IGE dall'IVA come se fossero scorte di magazzino. Sarebbe una doppia fruizione del medesimo tributo, vietata dal principio di neutralità. Per garantire la corretta applicazione, il legislatore impone l'allegazione di copia conforme della domanda di restituzione alla dichiarazione di detrazione ex art. 83 eventualmente presentata. La sanzione per inosservanza è draconiana: decadenza dalla detrazione e obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte. Era una clausola anti-frode molto severa, coerente con la rilevanza economica della disciplina.
La centralità della certificazione amministrativa nel meccanismo
L'art. 91 fonda l'intero meccanismo di restituzione su un sistema di certificazione amministrativa: il certificato dell'ufficio del registro navale per i lavori navali, l'inventario vidimato ex art. 2217 c.c. per i prodotti esportati, la copia conforme della domanda di restituzione per coordinare con l'art. 83. È un'architettura tipica della legislazione tributaria italiana, basata sulla fiducia documentale: l'amministrazione finanziaria non verifica direttamente i fatti, ma si affida a certificazioni di soggetti terzi qualificati (uffici tecnici specializzati, autorità marittime, professionisti incaricati). Il modello è poi sopravvissuto nei vari sistemi di rimborso e detrazione IVA con certificazioni tecniche (ad esempio, certificazione tecnica per beni strumentali ammortizzabili, attestazioni dei professionisti sui crediti d'imposta R&S, perizie tecniche per i bonus edilizi), e si è raffinato con l'introduzione delle attestazioni asseverate dei revisori legali ex L. 234/2021 sui crediti d'imposta.
Significato attuale e soppressione dal 2027
L'art. 91 ha esaurito la propria funzione applicativa nel biennio 1973-1975, con la chiusura delle pratiche di restituzione IGE relative ai rapporti pendenti al 31/12/1972. I termini perentori (30/06/1973 per le esportazioni, 31/12/1973 per le restituzioni) sono ovviamente scaduti da decenni. Da oltre 50 anni la norma è in vigore solo come relitto del sistema. La soppressione dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III») cancellerà formalmente una norma puramente storica. L'art. 91 è significativo come testimonianza dell'attenzione del legislatore IVA del 1972 a chiudere ordinatamente la disciplina previgente, garantendo ai contribuenti la fruibilità dei diritti maturati e a settori strategici (esportazioni, cantieristica navale) la continuità di regimi agevolati che erano essenziali per la loro competitività. È anche un pezzo di storia della legislazione tributaria italiana dedicata ai settori industriali strategici, che ha lasciato il segno nelle successive politiche di sostegno fiscale a esportazioni, cantieristica, e altri settori strategici dell'economia nazionale.
L'eredità sistematica: dalla restituzione IGE alle moderne agevolazioni alle esportazioni
L'art. 91 ha contribuito a tracciare il modello italiano delle agevolazioni fiscali alle esportazioni, oggi integrato nell'architettura UE. Sul fronte IVA, l'idea della «restituzione» dell'imposta a monte sui beni esportati è confluita nel principio di non imponibilità delle cessioni all'esportazione ex art. 8 del DPR 633/1972 (vigente fino al 31/12/2026, poi confluito nel nuovo Testo Unico IVA), basato sul criterio della «destinazione» dell'imposta indiretta nel mercato di consumo finale. Sul fronte cantieristica, la disciplina speciale per i lavori navali è oggi ricondotta nelle non imponibilità per le navi destinate alla navigazione in alto mare ex art. 8-bis del DPR 633/1972 (regime introdotto dalla direttiva 2006/112/CE artt. 148 e seguenti). Gli esportatori abituali, definiti dal DPR 633/1972 stesso, possono oggi acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA tramite la «dichiarazione di intento» ex art. 1 c. 1 lett. c) del DL 29/12/1983 n. 746 (conv. L. 17/02/1984 n. 17, e successive modificazioni). L'art. 91 è dunque la radice storica di un sistema di agevolazioni alle esportazioni e ai settori industriali strategici che è diventato strutturale nel diritto tributario italiano.
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 91 del DPR 633/1972?
L'art. 91 era la norma di chiusura della disciplina IGE: dopo aver abolito il tributo dal 01/01/1973 (art. 90 c. 1 n. 1), gestiva la «coda» dei diritti maturati dai contribuenti sotto la disciplina previgente. Disciplinava due fattispecie: (i) la restituzione IGE per i prodotti esportati senza trasformazione fino al 30/06/1973, limitata alle quantità inventariate al 31/12/1972 ex art. 2217 c.c.; (ii) la restituzione IGE per i lavori navali ex L. 21/07/1965 n. 939, ultimati entro il 31/12/1972 o limitatamente alla parte eseguita per quelli ancora in corso, con termine 31/12/1973 prorogabile.
Quali documenti erano necessari per richiedere la restituzione?
Per i prodotti esportati: l'inventario al 31/12/1972 redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 c.c. (oggi artt. 2214-2220 c.c.), che attestava le quantità di beni in magazzino. Per i lavori navali: il certificato dell'ufficio del registro navale (oggi confluito nel sistema RINA-Registro Italiano Navale) attestante l'ultimazione dei lavori entro il 31/12/1972 o la parte già eseguita a tale data. Per il coordinamento anti-doppia fruizione con la detrazione una tantum ex art. 83: la copia conforme della domanda di restituzione doveva essere allegata alla dichiarazione di detrazione, pena decadenza dalla detrazione e obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte.
Perché c'era una norma speciale per i lavori navali?
La cantieristica navale italiana era un settore industriale strategico negli anni Sessanta e Settanta, con i grandi cantieri di Genova, Trieste, Monfalcone, Castellammare di Stabia, Palermo. La L. 21/07/1965 n. 939 prevedeva contributi e agevolazioni alla cantieristica, fra cui un sistema di restituzione IGE sui materiali impiegati nelle costruzioni navali. Senza la norma transitoria dell'art. 91, l'abolizione dell'IGE al 01/01/1973 avrebbe penalizzato i cantieri con lavori navali in corso al 31/12/1972, perdendo il diritto al rimborso del tributo già pagato sui materiali. L'art. 91 ha consentito la chiusura ordinata di queste posizioni, tutelando un settore industriale di fondamentale importanza per l'economia nazionale.
Come si coordinava con la detrazione una tantum dell'art. 83?
Il comma 3 dell'art. 91 introduceva una regola anti-doppia fruizione: le fatture e bollette doganali relative ai materiali impiegati nei lavori navali certificati non potevano essere comprese nella detrazione una tantum sulle scorte ex art. 83. La logica era impedire che il cantiere navale chiedesse contemporaneamente la restituzione IGE (sotto la disciplina pre-1973) e la detrazione IVA (sotto la nuova disciplina) per la stessa imposta. Per garantire la corretta applicazione, il legislatore imponeva l'allegazione di copia conforme della domanda di restituzione alla dichiarazione di detrazione ex art. 83, con sanzione di decadenza e obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte in caso di inosservanza.
Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 91 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). Si tratta di soppressione di pulizia normativa: la norma ha esaurito la propria funzione applicativa nel biennio 1973-1975, con la chiusura delle pratiche di restituzione IGE relative ai rapporti pendenti al 31/12/1972. I termini perentori (30/06/1973 per le esportazioni, 31/12/1973 per le restituzioni) sono ovviamente scaduti da decenni, e da oltre 50 anni la norma è in vigore solo come relitto del sistema. Nessuna restituzione IGE è oggi possibile.