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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 93 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposte di consumo.

In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e  riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di  costruzione effettivamente eseguita. La liquidazione dell’imposta si effettua:- per le parti dell’opera gia’ ultimate, con l’applicazione di un’aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un’aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all’art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; – per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l’imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1973 e’ determinata applicando le misure d’imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali gia’ impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l’intero tratto.”

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In sintesi

  • Liquidazione imposte comunali di consumo per opere edilizie in corso al 01/01/1973: gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita al 01/01/1973.
  • Regola per parti già ultimate: aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica (vuoto per pieno) o per metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni dell'art. 35 lett. a) c. 2-3 del regolamento RD 30/04/1936 n. 1138.
  • Regola per parti non ultimate: applicazione di ciascuna specifica aliquota di imposta a ciascuna specie di materiali effettivamente impiegati nella costruzione (sistema analitico in luogo del forfettario per cubaggio).
  • Regola speciale per autostrade in concessione: per le autostrade costruite con il sistema della concessione, l'imposta sui tratti in corso di costruzione al 01/01/1973 è determinata applicando le misure d'imposta della L. 16/09/1960 n. 1013 in proporzione al rapporto tra valore dei materiali già impiegati e valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.
  • Soppressione 01/01/2027: l'art. 93 sarà cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170, esauritasi da decenni la sua funzione applicativa con l'ultimazione delle opere edilizie e autostradali pendenti al 1973.
Le imposte comunali di consumo: il vecchio sistema delle finanze locali italiane
L'art. 93 del DPR 633/1972 chiude il capitolo della soppressione delle imposte comunali di consumo disposta dall'art. 90 c. 1 n. 15. Per comprendere la portata della norma, occorre inquadrare il sistema delle imposte comunali di consumo nel diritto tributario italiano pre-1973: si trattava di tributi locali, regolati dal testo unico per la finanza locale R.D. 14/09/1931 n. 1175 e dal regolamento R.D. 30/04/1936 n. 1138, che colpivano i materiali da costruzione impiegati in opere edilizie nel territorio del comune. Erano un pilastro storico delle finanze comunali italiane, gestiti da uffici dedicati (gli «uffici delle imposte comunali di consumo») presso ogni comune o aggregati intercomunali. La loro abolizione al 01/01/1973, contestuale all'introduzione dell'IVA, ha rappresentato un colpo importante alla finanza comunale italiana, che ha dovuto progressivamente ricalibrare le proprie entrate verso altri tributi (ICI dal 1992, IMU dal 2011, IUC, addizionale IRPEF comunale, TARI). L'art. 93 ha disciplinato la chiusura ordinata delle posizioni pendenti relative alle opere edilizie in corso al 01/01/1973.
La regola di liquidazione per opere edilizie: parti ultimate vs non ultimate
Il comma 1 dell'art. 93 distingue due fattispecie. Per le parti dell'opera già ultimate al 01/01/1973, la liquidazione si effettuava con un sistema forfettario di tipo «volumetrico»: aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica (computando il «vuoto per pieno», cioè considerando lo spazio costruito anche se non riempito di materiale), ovvero aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano. I criteri di misurazione e le esclusioni richiamati erano quelli dell'art. 35 lett. a) c. 2-3 del regolamento R.D. 30/04/1936 n. 1138, con il sistema tecnico tradizionale del computo metrico delle costruzioni. Per le parti non ultimate, invece, si applicava un sistema analitico: a ciascuna specie di materiali effettivamente impiegati si applicavano le rispettive aliquote di imposta. La distinzione era tecnicamente significativa: il sistema forfettario (per le parti ultimate) era più rapido ma meno preciso; quello analitico (per le parti non ultimate) era più preciso ma richiedeva maggiore documentazione e analisi dei costi di produzione.
La regola speciale per le autostrade in concessione
Il comma 2 dell'art. 93 disciplina una fattispecie particolare: le autostrade costruite con il sistema della concessione, in corso di costruzione al 01/01/1973. La disciplina di riferimento era la L. 16/09/1960 n. 1013, una delle leggi fondamentali della costruzione delle autostrade italiane (l'autostrada del Sole completata nel 1964, la rete ANAS, le concessioni ai grandi gruppi privati come Autostrade per l'Italia, allora controllata dall'IRI). Per i tratti in corso di costruzione al 01/01/1973, l'imposta era determinata applicando le misure stabilite dalla L. 1013/1960 in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati alla data di riferimento e il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto. Era un meccanismo «a stato di avanzamento dei lavori» che consentiva di liquidare l'imposta in modo equo per opere infrastrutturali di grandi dimensioni, dove la valorizzazione precisa dei materiali impiegati richiedeva sistemi di misurazione complessi (computo metrico, certificati di pagamento per stati di avanzamento dei lavori, perizie tecniche).
Il sistema delle imposte comunali sulle costruzioni e la sua eredità
Il sistema delle imposte comunali di consumo sulle costruzioni, abolito dall'art. 90 c. 1 n. 15 e disciplinato in via transitoria dall'art. 93, è stato sostituito da regimi diversi nel cinquantennio successivo. Sul piano IVA, le costruzioni edilizie sono entrate nel regime ordinario con aliquote agevolate per i fabbricati abitativi (vedi commento all'art. 79 sulla legge Tupini), oggi confluite nelle tabelle A parte II e III del DPR 633/1972. Sul piano locale, l'imposta sui fabbricati è stata sostituita dall'INVIM (imposta sull'incremento di valore degli immobili, abolita nel 2002) e poi dall'ICI (1992-2011), dall'IMU (2011-oggi) e dalle imposte di bollo e registro sulle compravendite immobiliari. Il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) ex Legge Bucalossi 28/01/1977 n. 10 (oggi art. 16 DPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia) ha sostituito le vecchie imposte comunali di consumo come strumento di finanziamento delle opere di urbanizzazione locali. La storia tributaria delle costruzioni italiane è dunque una storia di progressivo passaggio dal sistema centralizzato delle imposte di consumo a un sistema integrato di tributi nazionali (IVA), locali (IMU/TASI) e di destinazione specifica (oneri di urbanizzazione).
Il ruolo storico delle imposte comunali di consumo nelle finanze locali
Le imposte comunali di consumo sulle costruzioni hanno avuto un ruolo importante nelle finanze locali italiane per oltre un secolo. Istituite con la Legge sulla finanza locale del 1931 (R.D. 1175/1931), durante il regime fascista, hanno costituito una delle principali fonti di entrata dei comuni italiani. Erano gestite con un'organizzazione amministrativa dedicata, gli «uffici delle imposte comunali di consumo», che operavano presso ogni comune o aggregato intercomunale (comuni piccoli si associavano per gestire l'imposta in modo congiunto). Il personale di questi uffici era formato da figure tecniche specializzate (agrimensori, geometri, ragionieri) che dovevano eseguire computi metrici delle costruzioni, perizie tecniche sui materiali, controlli di rispondenza fra dichiarazioni dei contribuenti e opere realmente eseguite. L'abolizione dal 01/01/1973 ha comportato la riconversione professionale di migliaia di dipendenti pubblici locali, parte dei quali sono confluiti negli uffici tributari comunali (oggi competenti per IMU, TARI, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, canone unico patrimoniale).
Significato attuale e soppressione dal 2027
L'art. 93 ha esaurito la propria funzione applicativa nel decennio 1973-1983, con la chiusura delle pratiche di liquidazione delle imposte comunali di consumo relative alle opere edilizie e autostradali pendenti al 01/01/1973. Da decenni la norma è in vigore solo come relitto del sistema, senza più applicazione concreta. La soppressione dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III», delega L. 09/08/2023 n. 111) cancellerà formalmente una norma puramente storica. L'art. 93 conserva un valore documentario importante: testimonia la complessità della transizione del 01/01/1973, quando l'introduzione dell'IVA ha portato all'abolizione contemporanea di venti tributi storici (art. 90), ciascuno con la propria struttura tecnica, i propri uffici amministrativi, le proprie regole transitorie. La cessazione contestuale di tanti tributi diversi è stata uno dei principali eventi della storia tributaria italiana del Novecento, e l'art. 93 è uno dei pezzi del mosaico che ha consentito di gestire la transizione in modo ordinato.
L'eredità sistematica: il modello «a stato di avanzamento dei lavori» nelle grandi opere
L'art. 93 contiene un'intuizione tecnica importante: la regola «a stato di avanzamento dei lavori» per la liquidazione dell'imposta sui tratti autostradali in corso di costruzione (comma 2). Questo modello, basato sul rapporto tra valore dei materiali già impiegati e valore complessivo necessario per l'intero tratto, è la radice tecnica delle moderne regole di certificazione e fatturazione delle grandi opere infrastrutturali, oggi disciplinate da: il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31/03/2023 n. 36) per la pubblica amministrazione; il sistema dei certificati di pagamento per stati di avanzamento dei lavori (SAL) ex artt. 1665 e ss. del codice civile per i contratti privati di appalto; le regole IVA sul momento impositivo per le prestazioni continuate o periodiche (art. 6 c. 2 e c. 3 DPR 633/1972). Il commercialista che assiste imprese di costruzioni o concessionarie autostradali (Autostrade per l'Italia, ASTM, SATAP, Tangenziale Esterna, Brennero, Brebemi, Pedemontana) trova nelle attuali regole di fatturazione SAL e di liquidazione IVA progressiva la stessa logica già contenuta, in forma embrionale, nell'art. 93. È un altro esempio di norma transitoria del 1972-1973 che ha lasciato il proprio segno sulla disciplina vigente cinquant'anni dopo.

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'art. 93 del DPR 633/1972?

L'art. 93 era la norma transitoria di chiusura per le imposte comunali di consumo abolite dall'art. 90 c. 1 n. 15: regolava la liquidazione del tributo sulle opere edilizie in corso di costruzione al 01/01/1973 e sulle autostrade in concessione. Per le parti delle opere già ultimate si applicava un sistema forfettario volumetrico (aliquota fissa per metro cubo di fabbrica vuoto per pieno, o per metro quadrato di area coperta e per piano), per le parti non ultimate un sistema analitico (aliquote specifiche per ciascuna specie di materiali). Per le autostrade in concessione ex L. 16/09/1960 n. 1013, l'imposta sui tratti in corso era determinata in proporzione al rapporto fra valore dei materiali già impiegati e valore totale dei materiali necessari.

Cosa erano le imposte comunali di consumo?

Erano tributi locali storici regolati dal testo unico per la finanza locale R.D. 14/09/1931 n. 1175 e dal regolamento R.D. 30/04/1936 n. 1138, che colpivano i materiali da costruzione impiegati in opere edilizie nel territorio del comune. Erano un pilastro delle finanze comunali italiane, gestiti da uffici dedicati (gli «uffici delle imposte comunali di consumo») presso ogni comune o aggregato intercomunale. La loro abolizione al 01/01/1973, contestuale all'introduzione dell'IVA, ha rappresentato un colpo importante alle finanze comunali, che hanno dovuto ricalibrare le entrate verso altri tributi (ICI dal 1992, IMU dal 2011, addizionale IRPEF comunale, TARI).

Perché c'era una regola speciale per le autostrade?

Le autostrade in concessione (la rete italiana costruita negli anni Cinquanta-Settanta, dall'autostrada del Sole completata nel 1964 alle altre tratte) erano opere di grandi dimensioni con sistemi di valorizzazione dei materiali complessi e progressivi nel tempo. La L. 16/09/1960 n. 1013 era una delle leggi fondamentali della costruzione autostradale italiana. Per i tratti in corso di costruzione al 01/01/1973, l'imposta era determinata applicando le misure di tale legge in proporzione al rapporto tra valore dei materiali già impiegati e valore complessivo necessario per l'intero tratto. Era un meccanismo «a stato di avanzamento dei lavori», equo e tecnicamente compatibile con la struttura economica delle grandi opere infrastrutturali.

Come hanno sostituito i comuni le entrate perse con l'abolizione del 1973?

L'abolizione delle imposte comunali di consumo ha comportato una progressiva ricalibrazione delle entrate locali italiane: l'INVIM (imposta sull'incremento di valore degli immobili, 1972-2002), poi l'ICI (1992-2011), l'IMU (2011-oggi), l'addizionale IRPEF comunale, la TARI, l'imposta di soggiorno, il canone unico patrimoniale ex L. 160/2019. Sul piano dell'edilizia, il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione) ex Legge Bucalossi 28/01/1977 n. 10 (oggi art. 16 DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia) ha sostituito le vecchie imposte comunali di consumo come strumento di finanziamento delle opere di urbanizzazione locali.

Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?

Dal 01/01/2027 l'art. 93 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). Si tratta di soppressione di pulizia normativa: la norma ha esaurito la propria funzione applicativa nel decennio 1973-1983 con la chiusura delle pratiche di liquidazione delle imposte comunali di consumo sulle opere pendenti al 1973. Da decenni la norma è in vigore solo come relitto del sistema. La cancellazione conserva valore documentario, testimoniando la complessità della transizione del 01/01/1973 quando l'IVA portò all'abolizione contemporanea di venti tributi storici, ciascuno con regole transitorie dedicate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-10
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.