Indice
- Continuità delle autorizzazioni IGE in materia IVA: le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate ai fini IGE, restano valide per le registrazioni IVA fino a diversa disposizione del Ministero delle finanze.
- Obbligo «integrativo»: i contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono comunque tenere i registri previsti dagli artt. 23, 24, 25 del DPR 633/1972 (registro fatture emesse, corrispettivi, acquisti) ed eseguire entro l'ultimo giorno di ogni mese le annotazioni del settimo comma dell'art. 27, dei numeri 1-2-3 dell'art. 28 e del n. 3 dell'art. 31.
- Distinta numerazione fatture, microfilms, sede diversa: restano valide le autorizzazioni già rilasciate per la distinta numerazione delle fatture per settori o dipendenze, per la conservazione mediante microfilms o in sede diversa dalla principale, e per le modalità particolari relative ai rapporti dell'art. 53.
- Continuità garantita fino a diversa disposizione del Ministero finanze: la norma evitava che i contribuenti dovessero richiedere ex novo le autorizzazioni IVA al 01/01/1973, garantendo continuità operativa nei sistemi di documentazione.
- Soppressione 01/01/2027: l'art. 88 sarà cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170. Le autorizzazioni IGE storiche sono ovviamente decadute da decenni, scavalcate dalla disciplina vigente sulla fatturazione elettronica e sulla conservazione digitale a norma AgID.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 T.U.IVA – Validita’ di precedenti autorizzazioni.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Le autorizzazioni all’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
macchine elettrocontabili, gia’ rilasciate agli effetti dell’imposta generale sull’entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni
previste dal presente decreto fino a quando non sara’ diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
dell’autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l’ultimo giorno di ogni
mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3)
dell’art. 28 e al n. 3) dell’art. 31. Restano ugualmente valide, fino a quando non sara’ diversamente stabilito
dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia’ rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attivita’ o per
singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalita’ per i
rapporti di cui all’art. 53.”
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Commento
La continuità documentale fra IGE e IVA: una norma «ponte» per il pragmatismo amministrativo
L'art. 88 del DPR 633/1972 è una di quelle norme di pragmatismo amministrativo che il legislatore italiano sa scrivere quando deve gestire transizioni complesse. Al 01/01/1973, decine di migliaia di contribuenti italiani disponevano di autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione finanziaria per finalità di tenuta documentale ai fini IGE: schedari a fogli mobili, tabulati di macchine elettrocontabili, distinta numerazione fatture per dipendenze o settori, conservazione su microfilms (la tecnologia di archiviazione documentale dell'epoca, alternativa al cartaceo), conservazione in sede diversa dalla principale, modalità particolari per i rapporti dell'art. 53. Senza una norma di continuità, tutti questi contribuenti avrebbero dovuto richiedere ex novo le autorizzazioni IVA, generando un collo di bottiglia amministrativo difficilmente gestibile nei primi mesi del nuovo tributo. L'art. 88 ha risolto il problema con un'unica disposizione: le autorizzazioni IGE restano valide ai fini IVA, fino a diversa disposizione del Ministero delle finanze. Era una norma di «trasporto automatico» dei provvedimenti amministrativi dalla vecchia disciplina alla nuova, in attesa di un riassetto sistematico.
L'obbligo «integrativo»: registri art. 23-25 e annotazioni periodiche
L'art. 88 c. 1 non si limita a estendere la validità delle vecchie autorizzazioni: impone anche un obbligo integrativo, perché la disciplina IVA differiva dall'IGE per struttura, periodicità e contenuto della documentazione. I contribuenti che si avvalevano dell'autorizzazione (schedari/tabulati) dovevano comunque tenere i registri specifici dell'IVA: registro fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972), registro corrispettivi (art. 24), registro acquisti (art. 25). Inoltre, entro l'ultimo giorno di ogni mese, dovevano eseguire su tali registri le annotazioni di cui al settimo comma dell'art. 27 (oggi confluito nelle regole di liquidazione mensile), ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 28 (oggi abrogato e sostituito dal regime delle dichiarazioni periodiche) e al n. 3 dell'art. 31 (oggi sostituito da regole di liquidazione semplificata). L'obbligo integrativo era essenziale per la coerenza del nuovo sistema IVA, basato sulla liquidazione periodica dell'imposta a saldo fra fatture emesse e fatture d'acquisto.
Le autorizzazioni speciali: numerazione settoriale, microfilms, sede diversa, rapporti art. 53
L'art. 88 c. 2 prevede la continuità di tre tipologie di autorizzazioni speciali, particolarmente importanti per le grandi imprese con strutture organizzative complesse. La distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per singole dipendenze consentiva ai gruppi industriali con stabilimenti multipli o con divisioni differenziate (chimica, farmaceutica, alimentare, tessile, ecc.) di numerare le fatture in modo differenziato per ciascun settore o dipendenza, evitando un unico flusso numerico globalmente difficile da gestire. La conservazione mediante microfilms era la tecnologia di archiviazione documentale di punta dell'epoca: consentiva di compattare migliaia di documenti cartacei in pellicole fotografiche di grande durata e di ridotto ingombro fisico (oggi sostituita dalla conservazione digitale a norma AgID, con regole rigorose su firma digitale, marca temporale, conservazione decennale). La conservazione in sede diversa dalla principale consentiva ai gruppi multinazionali o multistabilimento di centralizzare l'archiviazione contabile in un'unica sede di servizio, anziché disperderla in più punti. I rapporti dell'art. 53 erano i passaggi interni nell'ambito della stessa impresa fra stabilimenti o reparti produttivi, che richiedevano modalità contabili dedicate per la corretta determinazione dell'IGE prima e dell'IVA poi.
Le tecniche di conservazione documentale: dalla microfilm alla blockchain
Letta a oltre cinquant'anni di distanza, l'art. 88 racconta la storia delle tecniche di conservazione documentale tributaria. Nel 1973 lo stato dell'arte era costituito da schedari a fogli mobili, tabulati di macchine elettrocontabili (i primi calcolatori meccanografici a schede perforate dell'IBM e della Olivetti) e microfilms. Negli anni Ottanta arrivarono i primi sistemi gestionali su minicomputer e poi su PC, con archiviazione su nastri magnetici e dischi rigidi. Negli anni Duemila l'archiviazione digitale ha sostituito quasi completamente il cartaceo, con l'introduzione della firma digitale (D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale) e della conservazione a norma con marca temporale, oggi disciplinata dalle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Dal 01/07/2022 la fatturazione elettronica via SdI (Sistema di Interscambio) è obbligatoria anche per le operazioni transfrontaliere, con archiviazione automatica garantita dall'Agenzia delle Entrate per dieci anni ex art. 39 c. 3 DPR 633/1972. Gli schedari a fogli mobili e i microfilms dell'art. 88 appartengono ormai all'archeologia documentale, sostituiti da sistemi cloud, blockchain notarile e intelligenza artificiale per il controllo incrociato delle operazioni.
Il modello dell'art. 88: la «continuità amministrativa» come tecnica di legislazione transitoria
L'art. 88 incarna una tecnica di legislazione transitoria che merita di essere studiata: la continuità amministrativa, ovvero la trasposizione automatica degli atti amministrativi favorevoli al contribuente da una disciplina tributaria all'altra. Questa tecnica si fonda su tre presupposti: (i) gli atti amministrativi originari (autorizzazioni IGE) erano stati istruiti con criteri di adeguatezza tecnica che restano validi anche nel nuovo contesto IVA; (ii) la sostituzione integrale dei provvedimenti avrebbe creato un collo di bottiglia amministrativo difficilmente gestibile; (iii) il legislatore conserva il potere di sostituire le autorizzazioni con provvedimenti dedicati al nuovo tributo «fino a diversa disposizione del Ministero delle finanze». La tecnica della continuità amministrativa è stata replicata in numerose riforme tributarie successive: dal passaggio dall'ILOR all'IRAP del 1998 (D.Lgs. 446/1997), che ha conservato la validità delle autorizzazioni e dei provvedimenti ILOR fino a sostituzione; al passaggio fra le diverse versioni della fatturazione elettronica (provvedimenti del 2014, 2018, 2022, 2024) con conservazione delle autorizzazioni alla conservazione sostitutiva; al passaggio in corso dal DPR 633/1972 al nuovo Testo Unico IVA 2026, che ripeterà inevitabilmente lo schema dell'art. 88. È una lezione di tecnica legislativa che vale ancora oggi: ogni grande riforma tributaria deve prevedere, accanto al meccanismo sostanziale, un sistema di «trasporto automatico» degli atti amministrativi favorevoli al contribuente per evitare di paralizzare l'amministrazione finanziaria.
Significato attuale e soppressione dal 2027
L'art. 88 ha esaurito la propria funzione applicativa nel decennio 1973-1983, quando le originarie autorizzazioni IGE sono state progressivamente sostituite da provvedimenti specifici per l'IVA emanati dal Ministero delle finanze e dall'Agenzia delle Entrate (dopo il 2001). Da decenni la norma è rimasta in vigore come relitto del sistema, scavalcata dalla disciplina vigente sulla fatturazione elettronica obbligatoria e sulla conservazione digitale. La soppressione dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 cancellerà formalmente una norma ormai puramente storica. L'eredità sistematica è però significativa: l'art. 88 è il prototipo dei meccanismi di «continuità delle autorizzazioni» nei passaggi fra discipline tributarie diverse, una tecnica usata anche nelle riforme successive (passaggio dall'ILOR all'IRAP nel 1998, dalle disposizioni IVA pre-2007 alla nuova fatturazione elettronica del 2019, e ora dal DPR 633/1972 al nuovo Testo Unico IVA del 2026).
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 88 del DPR 633/1972?
L'art. 88 garantiva la continuità delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai contribuenti per finalità di tenuta documentale ai fini IGE: schedari a fogli mobili, tabulati di macchine elettrocontabili, distinta numerazione fatture per settori o dipendenze, conservazione su microfilms o in sede diversa dalla principale, modalità particolari per i rapporti dell'art. 53. Tutte queste autorizzazioni restavano valide ai fini IVA fino a diversa disposizione del Ministero delle finanze, evitando che i contribuenti dovessero richiederle ex novo al 01/01/1973 e garantendo continuità operativa.
Quali registri IVA dovevano essere comunque tenuti?
L'art. 88 c. 1 imponeva un obbligo integrativo: i contribuenti autorizzati a usare schedari o tabulati dovevano comunque tenere i registri IVA specifici degli artt. 23 (fatture emesse), 24 (corrispettivi) e 25 (acquisti) del DPR 633/1972, eseguendo entro l'ultimo giorno di ogni mese le annotazioni del settimo comma dell'art. 27, dei numeri 1-2-3 dell'art. 28 e del n. 3 dell'art. 31. L'obbligo era essenziale per la coerenza del sistema IVA basato sulla liquidazione periodica dell'imposta a saldo fra fatture emesse e fatture d'acquisto.
Cosa erano i microfilms richiamati dall'art. 88?
I microfilms erano la tecnologia di archiviazione documentale di punta dell'epoca: pellicole fotografiche su cui venivano riprodotti in formato compatto migliaia di documenti cartacei, garantendo lunga durata di conservazione (oltre 50 anni) e ridotto ingombro fisico. Erano lo standard delle grandi imprese e delle pubbliche amministrazioni dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Oggi i microfilms sono stati sostituiti dalla conservazione digitale a norma AgID, con firma digitale e marca temporale (D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, Codice Amministrazione Digitale), e dalla fatturazione elettronica via SdI obbligatoria dal 01/07/2022 anche per le operazioni transfrontaliere.
Le autorizzazioni IGE sono ancora valide ai fini IVA?
Formalmente sì, fino al 31/12/2026, ma sostanzialmente no. Tutte le autorizzazioni IGE storiche del 1973 sono decadute da decenni: la disciplina vigente sulla fatturazione elettronica obbligatoria, sulla conservazione digitale a norma AgID e sulla numerazione progressiva delle fatture (oggi gestita dal SdI dell'Agenzia delle Entrate) ha integralmente sostituito il sistema autorizzatorio dell'art. 88. Le imprese di oggi non hanno bisogno di autorizzazioni speciali per le tecniche di archiviazione documentale: le regole sono uniformi e standardizzate dalle norme AgID e dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 88 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). Si tratta di soppressione di pulizia normativa: la norma aveva esaurito la propria funzione transitoria già nel decennio 1973-1983, quando le autorizzazioni originarie sono state progressivamente sostituite da provvedimenti specifici per l'IVA. Il Testo Unico IVA 2027 non riproduce alcuna norma equivalente, perché il sistema vigente di fatturazione elettronica e conservazione digitale a norma AgID rende superflue le autorizzazioni speciali del passato.
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