Indice
- Obbligo dichiarativo speciale 1973: chi al 31/12/1972 esercitava già impresa, arte o professione (o aveva una stabile organizzazione in Italia) doveva indicare gli elementi ex art. 35 c. 2 in allegato alla prima dichiarazione IVA, a pena delle sanzioni dell'art. 43 c. 5.
- Determinazione del volume d'affari 1972 ai fini dell'applicazione 1973 di artt. 31 (regime ordinario), 32 c. 3 (volume modesto), 33 c. 2 (volume modesto agricoltori) e 34 c. 4 (regime speciale agricoltori): cinque criteri differenziati per categoria di attività.
- Lett. a) attività già IGE in modo ordinario (compresi trasporti cose) = ammontare delle fatture emesse 1972; lett. b) commercio al minuto, artigiani, pubblici esercizi (escluse trattorie/ristoranti) = acquisti+importazioni 1972 maggiorati del 50%.
- Lett. c) arti e professioni = proventi assoggettati a ritenuta d'acconto ex art. 128 TUID; lett. d) trasporti linea persone, banche, assicurazioni, alberghi, riscossori entrate non tributarie = denunce R.D.L. 2/1940 lettere l/p/q/r/t.
- Lett. e) ristoranti/trattorie, trasporto persone non di linea, servizi al dettaglio art. 5 c. 1 lett. g) e L. 1070/1959, attività residuali = risultanze contabili e ogni altro elemento probatorio. Soppresso dal 01/01/2027 dal TU 10/2026 art. 170.
Testo dell'articoloVigente
Art. 81 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta nell’anno 1973.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“I contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o
professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e
seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell’art. 43. Ai fini dell’applicazione, nell’anno 1973, degli articoli 31 e 32, terzo
comma, 33 secondo comma e 34, quarto comma, il volume d’affari dell’anno 1972 e’ costituito:
a) per le attivita’ gia’ soggette all’imposta generale sull’entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall’ammontare
risultante dalle fatture emesse; b) per le attivita’ di commercio al minuto e artigianali e per l’attivita’
di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall’ammontare degli
acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
c) per l’esercizio di arti e professioni, dall’ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al secondo comma e alla
lettera b) del terzo comma dell’art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di
entrate non tributarie, dall’ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell’art. 8 del
regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui
alla lettera g) del primo comma dell’art. 5 e al primo comma dell’art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita’ non
contemplata espressamente nel presente articolo, dall’ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento
probatorio.”
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Commento
La norma «cerniera» fra IGE e IVA: come si è impostato il primo anno del nuovo tributo
L'art. 81 del DPR 633/1972 è la più tecnica e specifica delle disposizioni transitorie di apertura del sistema IVA. Quando il 01/01/1973 l'imposta sul valore aggiunto entrò in vigore in attuazione delle direttive comunitarie 67/227/CEE e 67/228/CEE, l'erario si trovò di fronte a un problema operativo enorme: come collocare nella nuova architettura del tributo decine di migliaia di imprese, artigiani e professionisti che non avevano un «volume d'affari» nel senso IVA del termine, ma soltanto un'esperienza pluriennale di IGE. L'art. 35 (oggi art. 31, art. 32, art. 33, art. 34) prevedeva soglie di volume d'affari per accedere a regimi semplificati o ordinari: ma il volume d'affari 1972 non esisteva, perché l'IVA non era applicabile. L'art. 81 ha risolto il rebus disciplinando come ricostruire il volume d'affari 1972 «come se» l'IVA fosse stata in vigore, e definendo l'obbligo per i soggetti già operativi al 01/01/1973 di presentare in allegato alla prima dichiarazione gli elementi identificativi previsti dall'art. 35 c. 2 (oggi art. 35 c. 2-bis e c. 2-ter del DPR 633/1972 nella numerazione vigente). La sanzione per l'inadempimento era quella, severa, dell'art. 43 c. 5 (oggi confluita nelle sanzioni del D.Lgs. 471/1997 art. 5 e ss.).
Comma 1: l'obbligo identificativo per chi era già attivo al 31/12/1972
Il primo comma dell'art. 81 stabiliva che «i contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell'art. 43». In sostanza, mentre per i nuovi soggetti che iniziavano dal 01/01/1973 l'art. 35 prevedeva la dichiarazione di inizio attività con i dati anagrafici, dell'attività e della sede, per i soggetti già esistenti l'art. 81 ha trasformato la prima dichiarazione IVA periodica in un duplice adempimento: dichiarazione delle operazioni 1973 e «sanatoria identificativa» dei dati anagrafici della partita IVA appena attribuita d'ufficio (la prima distribuzione massiva delle partite IVA italiane è avvenuta nei primi mesi del 1973). Questo meccanismo ha consentito all'amministrazione finanziaria di costruire in tempi rapidi l'anagrafe IVA, presupposto indispensabile dei controlli incrociati e degli accertamenti analitico-induttivi degli anni successivi.
Comma 2: cinque criteri di determinazione del volume d'affari 1972
Il vero cuore tecnico dell'art. 81 è il secondo comma, che differenzia cinque categorie di attività con criteri di stima differenti del volume d'affari 1972: ciascuna categoria rifletteva la disciplina IGE di provenienza e il tipo di documentazione contabile mediamente disponibile.
Lett. a), attività già soggette a IGE «nei modi e termini normali»: rientravano qui i grossisti, gli industriali, le imprese di costruzione e, espressamente, i trasporti di cose. Il volume d'affari 1972 era stimato sulla base dell'ammontare delle fatture emesse nell'anno: criterio coerente con la disciplina IGE «a fattura» che aveva governato fino al 1972 questi settori. La norma ha consentito ai grandi operatori di passare al regime ordinario IVA con documentazione preesistente.
Lett. b), commercio al minuto, artigiani, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (esclusi ristoranti, trattorie e simili): per questi soggetti, che avevano scontato l'IGE «a forfait» e non disponevano di fatture, il volume d'affari era ricostruito con un metodo a ritroso: ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del 50%. Il ricarico forfettario del 50% riflette la prassi commerciale dell'epoca per il dettaglio non alimentare e per l'artigianato di trasformazione (margine medio sul costo del 50% = ricarico medio del 33% sul prezzo). Per il dettaglio alimentare, il ricarico effettivo era spesso inferiore, generando volumi d'affari sovrastimati: di qui le contestazioni di numerosi piccoli commercianti, che chiedevano regimi semplificati pur avendo «sforato» le soglie per effetto del coefficiente forfettario.
Lett. c), arti e professioni: il volume d'affari 1972 era pari ai proventi assoggettati alle ritenute d'acconto previste dal secondo comma e dalla lett. b) del terzo comma dell'art. 128 del Testo unico delle imposte dirette (oggi art. 25 DPR 600/1973 e art. 53 c. 1 TUIR). Per i professionisti che non avevano clienti soggetti a ritenuta (rare ipotesi: studi che lavoravano solo per privati), il volume era ricostruito sulla base delle dichiarazioni dei redditi 1972.
Lett. d), trasporti di persone con servizi di linea, operazioni di credito e assicurazione, servizi alberghieri, riscossione di entrate non tributarie: si trattava di attività che, ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 09/01/1940 n. 2 (legge IGE), presentavano denunce mensili o annuali su moduli prestampati per la liquidazione dell'imposta. Il volume d'affari 1972 era pari all'ammontare risultante da quelle denunce (lettere l, p, q, r, t dell'art. 8 R.D.L. 2/1940), rispettivamente trasporti di linea, operazioni di credito, operazioni di assicurazione, servizi alberghieri, riscossione di entrate non tributarie. La continuità con il sistema IGE-denunce ha consentito ai grandi operatori (Ferrovie dello Stato, banche, INA-Assitalia, Assicurazioni Generali, catene alberghiere) di transitare al regime IVA senza aggravi documentali.
Lett. e), ristoranti, trattorie e simili, trasporti di persone non di linea, servizi al dettaglio ex art. 5 c. 1 lett. g) e L. 16/12/1959 n. 1070, e «ogni altra attività non contemplata espressamente»: clausola di chiusura residuale. Il volume d'affari 1972 si determinava con le risultanze contabili e con «ogni altro elemento probatorio», formula ampia che ha giustificato accertamenti induttivi 1973-1975 di notevole intensità sul settore della ristorazione, allora già oggetto di una storica «evasione di settore» (la prima maxi-operazione di rilievo fu la circolare GdF del 1975 sui «ristoratori non dichiaranti»).
Le sanzioni di rinvio: dall'art. 43 c. 5 al D.Lgs. 471/1997
L'art. 81 c. 1 rinviava per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi identificativi alle sanzioni dell'art. 43 c. 5 del DPR 633/1972, a sua volta rinviante alle sanzioni amministrative pecuniarie. Con la riforma sanzionatoria del 1997 (D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e D.Lgs. 18/12/1997 n. 472), tutte le sanzioni IVA originarie sono state spostate nel D.Lgs. 471/1997: per omessa o tardiva presentazione degli elementi anagrafici, oggi si applica l'art. 5 D.Lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa da 250 € a 2.000 €). Con la riforma sanzionatoria post-Atto III (D.Lgs. 14/06/2024 n. 87), le sanzioni sono state ulteriormente razionalizzate dal 01/09/2024 con riduzione dei minimi e introduzione di gradazioni proporzionali per la prima violazione. L'art. 81, dunque, conserva oggi un valore meramente storico: tutti i soggetti IVA italiani sono già censiti nell'anagrafe tributaria e l'obbligo del comma 1 si è esaurito nel 1973-1974.
Significato attuale e soppressione dal 2027
L'art. 81 ha completato la sua funzione il 31/12/1973, quando tutti i contribuenti già operativi al 01/01/1973 hanno presentato la prima dichiarazione IVA con gli elementi anagrafici e le stime del volume d'affari 1972. Da allora la norma è rimasta in vigore come «relitto» del sistema, senza più applicazione concreta. La soppressione dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III») cancella formalmente una norma che aveva esaurito da oltre 50 anni la propria funzione. Per il commercialista, la conoscenza dell'art. 81 resta utile per: (i) ricostruire la storia di partite IVA «storiche», soprattutto nelle due diligence di gruppi imprenditoriali fondati prima del 1973; (ii) interpretare clausole contrattuali pluridecennali che richiamano «il volume d'affari ai sensi dell'art. 81 DPR 633/1972»; (iii) comprendere la genealogia delle attuali regole di volume d'affari ex art. 20 e dei regimi forfettari/ordinari, che derivano dalla sistematica differenziazione per categorie introdotta proprio dall'art. 81. Curiosità storica: la stima dell'art. 81 c. 2 lett. b), acquisti+50%, è il «nonno» dei coefficienti di redditività degli studi di settore (oggi ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale ex art. 9-bis DL 50/2017), che ancora oggi ricostruiscono i ricavi presunti partendo dai costi «certi».
Domande frequenti
L'art. 81 del DPR 633/1972 è ancora applicabile?
Sì, formalmente fino al 31/12/2026, ma sul piano sostanziale ha esaurito la propria funzione il 31/12/1973: tutti i contribuenti già operativi al 01/01/1973 hanno presentato la prima dichiarazione IVA in regime transitorio, e da allora nessuna nuova applicazione è possibile. Dal 01/01/2027 sarà soppresso dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III»). Resta utile per ricostruire la genesi storica delle regole sul volume d'affari ex art. 20 DPR 633/1972 e dei regimi forfettari/ordinari.
Come si determinava il volume d'affari 1972 per un commerciante al minuto?
Per i commercianti al minuto, gli artigiani e gli esercenti di pubblici esercizi (esclusi ristoranti, trattorie e simili), l'art. 81 c. 2 lett. b) prevedeva un metodo a ritroso: ammontare degli acquisti e delle importazioni 1972, risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del 50%. Il ricarico forfettario del 50% sul costo (equivalente a un margine del 33% sul prezzo) riflette la prassi commerciale dell'epoca per il dettaglio non alimentare e per l'artigianato di trasformazione. Per il dettaglio alimentare, il ricarico effettivo era spesso inferiore, generando talora volumi d'affari sovrastimati e contestazioni dei piccoli commercianti.
Per i professionisti come si stimava il volume d'affari 1972?
L'art. 81 c. 2 lett. c) prevedeva, per le arti e professioni, un volume d'affari 1972 pari ai proventi assoggettati alle ritenute d'acconto ex secondo comma e lett. b) del terzo comma dell'art. 128 del Testo unico delle imposte dirette (oggi art. 25 DPR 600/1973). Il criterio funzionava bene per professionisti con clienti imprenditori o enti, soggetti a ritenuta. Per studi che lavoravano solo per privati (rara ipotesi all'epoca, oggi molto più comune), il volume si ricostruiva sulla base della dichiarazione dei redditi 1972. La stima era l'embrione del meccanismo di «proventi netti» che ancora oggi caratterizza il regime IVA dei professionisti.
Quali sanzioni si applicavano per il mancato adempimento dell'art. 81 c. 1?
L'art. 81 c. 1 rinviava per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi anagrafici alle sanzioni dell'art. 43 c. 5 DPR 633/1972 originario (sanzioni amministrative pecuniarie). Con la riforma del 1997 (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997) il rinvio si è aggiornato: oggi si applica l'art. 5 D.Lgs. 471/1997 sull'omessa dichiarazione di inizio/variazione attività (sanzione amministrativa da 250 € a 2.000 €). Con il D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzionatoria post-Atto III, in vigore dal 01/09/2024) le sanzioni sono state razionalizzate con riduzione dei minimi e introduzione di gradazioni proporzionali per la prima violazione.
Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 81 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). Si tratta di una soppressione di pulizia normativa: la norma aveva esaurito la propria funzione transitoria nel 1973-1974 e da oltre 50 anni era rimasta in vigore come relitto del sistema. La cancellazione non produce alcun effetto sostanziale né pone problemi di disciplina transitoria, perché nessuna operazione vivente è ancora regolata dall'art. 81. Il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. attuativo dell'art. 7 L. 111/2023) non riproduce alcuna norma equivalente, perché la fattispecie «primo anno IVA» appartiene ormai irrimediabilmente al passato.
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