Indice
In sintesi
- Una sola disposizione di tre righe: «Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973», la disposizione conclusiva del DPR 26/10/1972 n. 633, il decreto IVA italiano, in attuazione della legge delega «Preti» 09/10/1971 n. 825 per la riforma tributaria.
- Data simbolica: il 01/01/1973 segna uno dei momenti più importanti della storia tributaria italiana del Novecento: l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto neutrale di matrice europea, in sostituzione dell'imposta generale sull'entrata (IGE) plurifase cumulativa istituita nel 1940.
- Recepimento direttive CEE: l'IVA italiana attua le direttive 67/227/CEE (prima direttiva IVA, 11/04/1967) e 67/228/CEE (seconda direttiva IVA, 11/04/1967), che imponevano agli Stati membri della CEE l'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto neutrale di matrice francese (modello Maurice Lauré 1954).
- Effetto sistema: dal 01/01/1973 entra in vigore l'intero corpus del DPR 633/1972 (94 articoli + tabelle A, B, C originarie); contestualmente cessa l'IGE e altri 19 tributi storici (art. 90); operano le norme transitorie (artt. 76-93) per gestire le posizioni pendenti.
- Soppressione 01/01/2027: l'art. 94 sarà cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170, dopo che per oltre 54 anni avrà costituito la «pietra fondante» dell'IVA italiana.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 T.U.IVA – Entrata in vigore.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Il presente decreto entrera’ in vigore il 1 gennaio 1973.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo più breve del DPR 633/1972: tre righe che hanno cambiato la storia tributaria italiana
L'art. 94 del DPR 633/1972 contiene una sola disposizione, di otto parole: «Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973». È la disposizione conclusiva del decreto IVA italiano, e con la sua brevità contrasta con la portata sistemica dell'evento che ha codificato. Il 01/01/1973 ha segnato uno dei momenti più importanti della storia tributaria italiana del Novecento: l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto neutrale di matrice europea, in sostituzione dell'imposta generale sull'entrata (IGE) plurifase cumulativa istituita con il R.D.L. 09/01/1940 n. 2 e regolata da quasi un terzo di secolo di provvedimenti, circolari e prassi amministrativa. L'art. 94 è la «pietra fondante» dell'IVA italiana, la disposizione tecnica che ha consentito la transizione organizzata di un intero sistema tributario, e proprio per questa funzione strutturale è rimasta in vigore senza modifiche per oltre 54 anni, fino alla sua imminente soppressione al 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170.
Il contesto storico-politico: la riforma «Preti» e la stagione delle riforme strutturali
Il DPR 26/10/1972 n. 633 nasce dalla legge delega 09/10/1971 n. 825 (la «delega Preti», dal nome del Ministro delle Finanze Luigi Preti del Governo Colombo II), che inaugurò la grande riforma tributaria italiana del 1971-1973. La delega prevedeva un riassetto integrale del sistema tributario italiano, con tre pilastri: (i) l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche, attuata col DPR 597/1973 a sostituzione dell'imposta complementare, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei vari tributi locali sui redditi); (ii) l'IRPEG e l'ILOR (imposte sul reddito delle persone giuridiche e locale sui redditi, attuate coi DPR 598/1973 e 599/1973); (iii) l'IVA (in sostituzione dell'IGE e di vari tributi minori, attuata col DPR 633/1972). I governi italiani che hanno gestito la riforma sono stati il Colombo II (1970-1972), il Andreotti II (1972-1973) e il Rumor IV (1973-1974), in un periodo di particolare instabilità politica ma anche di grandi riforme strutturali. La data simbolica del 01/01/1973 è stata scelta per far coincidere l'entrata in vigore dell'IVA con l'inizio dell'anno solare, in coerenza con la cadenza delle dichiarazioni e dei bilanci d'impresa, e per dare al sistema tributario italiano un punto di riferimento netto fra «vecchio» e «nuovo».
Il recepimento delle direttive CEE 67/227 e 67/228: l'integrazione europea attraverso l'IVA
L'introduzione dell'IVA italiana al 01/01/1973 era un atto dovuto in sede europea: le direttive CEE 67/227/CEE (prima direttiva IVA, 11/04/1967) e 67/228/CEE (seconda direttiva IVA, 11/04/1967) imponevano agli Stati membri della Comunità Economica Europea (allora di sei Stati: Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) l'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto neutrale, basata sul modello francese di Maurice Lauré (1954). L'Italia era in ritardo rispetto agli altri Stati membri (Francia, Germania, Paesi Bassi e Lussemburgo avevano già introdotto l'IVA tra il 1968 e il 1969), e il 01/01/1973 ha rappresentato il pieno allineamento dell'Italia all'integrazione tributaria europea. La direttiva 67/227/CEE stabiliva i principi generali dell'IVA (neutralità, destinazione, deduzione dell'imposta a monte); la direttiva 67/228/CEE definiva la struttura dell'imposta (operazioni imponibili, soggetti passivi, base imponibile, aliquote, esenzioni). Entrambe sono state poi sostituite dalla sesta direttiva 77/388/CEE (1977) e infine dalla direttiva 2006/112/CE oggi vigente, ma sono storicamente le «madri» dell'IVA italiana del 01/01/1973.
L'effetto sistema: tutto il DPR 633/1972 entra in vigore contestualmente
L'art. 94 ha attivato l'intero corpus del DPR 633/1972 al 01/01/1973: 94 articoli + le tabelle A, B, C originarie (oggi profondamente modificate). Il decreto disciplinava ogni aspetto del nuovo tributo: i soggetti passivi (artt. 4-5), le operazioni imponibili (artt. 1-3), il momento impositivo (art. 6), la territorialità (art. 7 originario), le esportazioni e operazioni assimilate (artt. 8-10), la base imponibile (artt. 13-15), le aliquote (art. 16, originariamente 6%/9%/12%/18%), le detrazioni (artt. 19-20), la fatturazione (artt. 21-22), le registrazioni (artt. 23-25), le dichiarazioni (artt. 27-28), le liquidazioni (artt. 27, 29), i rimborsi (art. 30, 38), gli accertamenti (artt. 51-58), le sanzioni originarie (artt. 43-50, oggi confluite nel D.Lgs. 471/1997), le importazioni (artt. 67-70), e le norme transitorie (artt. 76-93) per la chiusura della disciplina IGE. Una struttura sistematica completa, che ha governato l'IVA italiana per oltre cinque decenni, attraversando numerose modifiche ma conservando la propria architettura essenziale fino al riordino del 2026.
Le norme transitorie e il «ponte» 1972-1973
L'attivazione contestuale di tutto il decreto al 01/01/1973 ha richiesto una serie di norme transitorie per gestire le posizioni pendenti al 31/12/1972 sotto la disciplina IGE: la detrazione una tantum sui beni strumentali (art. 82) e sulle scorte (art. 83); le procedure dichiarative (art. 84) e le regole di applicazione/sanzione (artt. 85-86); la disciplina speciale per i filati tessili (art. 87) e per le autorizzazioni IGE (art. 88); la riduzione dei prezzi nei contratti pendenti (art. 89); l'abolizione contestuale di IGE e altri 19 tributi (art. 90); le regole transitorie per IGE e imposte di fabbricazione/consumo (artt. 91-93). Tutte queste norme transitorie, oggi soppresse dal 01/01/2027, hanno avuto la funzione di costruire un «ponte» fra il vecchio e il nuovo sistema, garantendo che la transizione avvenisse senza salti d'imposta, doppi prelievi o vuoti normativi. L'art. 94 è la chiave di volta dell'architettura: senza la sua data di entrata in vigore, tutto l'edificio sarebbe stato disarticolato.
L'eredità del 01/01/1973 e la soppressione del DPR 633/1972 dal 01/01/2027
Il DPR 633/1972 è il più longevo dei decreti tributari italiani della riforma «Preti»: ha governato l'IVA italiana per 54 anni, dal 01/01/1973 al 31/12/2026, con numerose modifiche stratificate negli anni (recepimento delle direttive UE successive, allineamento al mercato unico del 1992-1993, introduzione del regime delle operazioni intracomunitarie, riforma del 2011 sulla territorialità, recepimento del pacchetto e-commerce 2021, riforma sanzionatoria 2024 D.Lgs. 87/2024). La sua sostituzione dal 01/01/2027 con il nuovo Testo Unico IVA 19/01/2026 n. 10 (riforma Meloni «Atto III», delega L. 09/08/2023 n. 111) chiude un ciclo storico e ne apre uno nuovo. L'art. 94, sopravvissuto fino all'ultimo come «memoria» della data di nascita dell'IVA italiana, sarà cancellato anch'esso dal nuovo Testo Unico, sostituito da una nuova norma di entrata in vigore al 01/01/2027. L'eredità sistematica del DPR 633/1972 sopravvive integralmente: la disciplina IVA italiana dal 2027 in poi è la stessa di sostanza, riordinata in un nuovo testo unico per migliorarne la sistematicità e l'integrazione con la direttiva UE 2006/112/CE.
Il valore simbolico dell'art. 94 nella legislazione tributaria italiana
L'art. 94 conserva un valore simbolico e documentario: è la testimonianza precisa del momento in cui un sistema tributario è cambiato per sempre, abbandonando la frammentazione del Novecento (IGE plurifase + decine di tributi minori) e abbracciando l'integrazione europea attraverso l'IVA neutrale. Per il commercialista, l'art. 94 non ha valore applicativo (la data del 01/01/1973 è ovviamente passata da decenni), ma rappresenta un importante punto di riferimento storico-sistematico: ogni volta che si analizza un'operazione tributaria italiana si parte, idealmente, dalla data del 01/01/1973, prima della quale la disciplina era radicalmente diversa. Il commercialista che assiste imprese di lunga storia (banche, assicurazioni, gruppi industriali storici) può ancora oggi trovare riferimenti all'art. 94 nei prospetti fiscali pluridecennali, nelle ricostruzioni di operazioni straordinarie che attraversano la riforma del 1973, nelle perizie tecnico-giuridiche su contratti pendenti dell'epoca. È, insomma, una norma piccola ma fondamentale, che merita di essere ricordata nella sua semplice precisione.
Domande frequenti
Cosa stabiliva l'art. 94 del DPR 633/1972?
L'art. 94 conteneva una sola disposizione, di otto parole: «Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973». Era la disposizione conclusiva del DPR 26/10/1972 n. 633, il decreto IVA italiano, attuativo della legge delega «Preti» 09/10/1971 n. 825 per la riforma tributaria. Con questa disposizione tecnica si è data attivazione contestuale all'intero corpus del decreto (94 articoli + tabelle A, B, C originarie), avviando l'IVA italiana il 01/01/1973 in sostituzione dell'imposta generale sull'entrata (IGE) e di altri 19 tributi storici aboliti dall'art. 90.
Perché la data del 01/01/1973?
La data del 01/01/1973 fu scelta per far coincidere l'entrata in vigore dell'IVA con l'inizio dell'anno solare, in coerenza con la cadenza delle dichiarazioni e dei bilanci d'impresa, e per dare al sistema tributario italiano un punto di riferimento netto fra «vecchio» (IGE plurifase + tributi minori) e «nuovo» (IVA neutrale di matrice europea). Era inoltre un atto dovuto in sede europea: le direttive CEE 67/227/CEE e 67/228/CEE imponevano l'introduzione dell'IVA negli Stati membri, e l'Italia era in ritardo rispetto a Francia, Germania, Paesi Bassi e Lussemburgo (che avevano già introdotto l'IVA tra il 1968 e il 1969). Il 01/01/1973 ha rappresentato il pieno allineamento italiano all'integrazione tributaria europea.
Quale era il quadro storico-politico del 1972-1973?
Il DPR 633/1972 nasce dalla legge delega 09/10/1971 n. 825 (la «delega Preti», dal nome del Ministro delle Finanze Luigi Preti del Governo Colombo II), che inaugurò la grande riforma tributaria italiana 1971-1973 con tre pilastri: l'IRPEF (DPR 597/1973), l'IRPEG/ILOR (DPR 598/1973 e 599/1973) e l'IVA (DPR 633/1972). I governi italiani che hanno gestito la riforma sono stati il Colombo II (1970-1972), l'Andreotti II (1972-1973) e il Rumor IV (1973-1974), in un periodo di instabilità politica ma di grandi riforme strutturali. La riforma fu uno degli atti più importanti della politica economica italiana del dopoguerra.
Quale è l'eredità del DPR 633/1972?
Il DPR 633/1972 è il più longevo dei decreti tributari italiani della riforma «Preti»: ha governato l'IVA italiana per 54 anni, dal 01/01/1973 al 31/12/2026, con numerose modifiche stratificate (recepimento delle direttive UE successive, allineamento al mercato unico del 1992-1993, introduzione delle operazioni intracomunitarie, riforma del 2011 sulla territorialità, recepimento del pacchetto e-commerce 2021, riforma sanzionatoria D.Lgs. 87/2024). La sua architettura essenziale è sopravvissuta a tutte le modifiche, costituendo una «costituzione» dell'IVA italiana di straordinaria stabilità. Il riordino del 2026-2027 con il nuovo Testo Unico IVA chiude un ciclo storico mantenendo invariata la sostanza della disciplina, in coerenza con la direttiva UE 2006/112/CE.
Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 94 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). Si tratta di soppressione di pulizia normativa: la norma ha esaurito la propria funzione applicativa al 01/01/1973 e da 54 anni è in vigore solo come «memoria» della data di nascita dell'IVA italiana. Il nuovo Testo Unico IVA prevede una propria norma di entrata in vigore al 01/01/2027, sostituendo formalmente l'art. 94 ma mantenendo l'eredità sostanziale del DPR 633/1972. È un passaggio simbolico: il «codice IVA» italiano del 1972 cede il passo al «codice IVA» del 2026, in continuità sostantiva con la direttiva 2006/112/CE.
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