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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Regime speciale «outsider» del pacchetto e-commerce IVA UE: l'art. 70.1 disciplina la procedura H7, modalità semplificata di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, alternativa al regime IOSS dell'art. 74-sexies.1.
  • Soggetti: i soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona destinataria (tipicamente i corrieri espressi: DHL, UPS, FedEx, Poste Italiane, GLS), che riscuotono l'IVA dall'acquirente e la versano all'erario.
  • Esclusi: i prodotti soggetti ad accisa (oli minerali, alcole, tabacchi, energia) restano nel regime ordinario di importazione art. 67 con IVA in dogana e accisa armonizzata UE.
  • Adempimenti: dichiarazione mensile elettronica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo modello approvato dal Direttore ADM, entro il termine di versamento dell'IVA riscossa; conservazione della documentazione ex art. 39 in formato elettronico per consentire i controlli; valore in euro determinato in base al tasso di cambio BCE del primo giorno lavorativo di ottobre dell'anno precedente.
  • Aliquota e opzione: aliquota IVA ordinaria art. 16 c. 1 (22%), salvo opzione del destinatario per la procedura ordinaria art. 67 al fine di applicare aliquote IVA ridotte se previste. In vigore dal 30/06/2021 (D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 attuativo della direttiva UE 2017/2455 «pacchetto e-commerce IVA»). Soppressione 01/01/2027 con TU 10/2026, ma continuità sostantiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70.1 T.U.IVA – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d’imposta sul valore aggiunto con le modalita’ previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non e’ applicato il regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1.

2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione e’ presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell’imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresi’ conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell’adempimento dichiarativo.

3. L’imposta riscossa nell’ambito del presente regime speciale e’ versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all’importazione.

4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell’articolo 39. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell’imposta dichiarata e, su richiesta, e’ fornita in formato elettronico alle autorita’ di controllo fiscale e doganale.

5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione e’ determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

6. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell’imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

7. I beni importati nell’ambito del presente regime speciale sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria di cui all’articolo 16, primo comma. La persona alla quale i beni sono destinati puo’ optare per la procedura di importazione di cui all’articolo 67 per avvalersi dell’aliquota IVA ridotta, se prevista.”

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Commento

L'architettura UE delle importazioni e-commerce ≤150€: IOSS, H7, regime ordinario

L'art. 70.1 del DPR 633/1972, introdotto dal D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 (in vigore dal 30/06/2021) in attuazione della direttiva UE 2017/2455 «pacchetto e-commerce IVA», disciplina la procedura H7, una delle tre modalità di assolvimento dell'IVA sulle importazioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro nel quadro armonizzato UE. L'architettura UE prevede tre alternative per l'IVA su queste piccole spedizioni provenienti da Paesi terzi (Cina, USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, ecc.): (1) il regime IOSS (Import One Stop Shop) ex art. 74-sexies.1 DPR 633/1972, in cui il venditore o il marketplace assolve l'IVA «a monte» registrandosi in uno Stato UE e dichiarando mensilmente; (2) la procedura H7 ex art. 70.1 DPR 633/1972, in cui il corriere espresso che presenta i beni in dogana riscuote l'IVA dall'acquirente e la versa all'erario; (3) la procedura ordinaria di importazione ex art. 67 DPR 633/1972, con dichiarazione doganale standard e applicazione dell'IVA al momento dello sdoganamento. Le tre procedure rispondono a logiche di semplificazione differenziate: IOSS punta sulla collaborazione del venditore/marketplace; H7 punta sulla collaborazione del corriere espresso; il regime ordinario è il fallback per le situazioni più complesse.

Il comma 1: l'ambito soggettivo e oggettivo della procedura H7

Il comma 1 dell'art. 70.1 individua l'ambito di applicazione della procedura H7. Soggetti: i contribuenti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati e che è tenuta al pagamento dell'IVA. Si tratta tipicamente dei corrieri espressi internazionali (DHL, UPS, FedEx, Poste Italiane, GLS, TNT-FedEx, BRT) che gestiscono milioni di piccole spedizioni B2C dall'estero ogni anno, con sistemi automatizzati di sdoganamento e fatturazione. Oggetto: le importazioni di beni la cui spedizione o trasporto si concludono in Italia, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, esclusi i prodotti soggetti ad accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche, tabacchi, energia: questi restano nel regime ordinario art. 67 con accisa armonizzata UE secondo il TUA D.Lgs. 504/1995). Esclusione: la procedura H7 non si applica se la spedizione rientra nel regime IOSS art. 74-sexies.1 (perché in tal caso l'IVA è già stata assolta dal venditore/marketplace registrato IOSS). Le tre procedure sono quindi mutualmente esclusive per la stessa spedizione.

Comma 2: la dichiarazione mensile elettronica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il comma 2 disciplina l'adempimento dichiarativo della procedura H7. Relativamente alle importazioni effettuate nel mese di riferimento, il corriere espresso (o altro soggetto che presenta i beni in dogana) presenta una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'IVA riscossa presso le persone destinatarie dei beni. La dichiarazione è elettronica, presentata entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La determinazione direttoriale tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo, una clausola elastica che consente all'ADM di adattare il modello dichiarativo all'evoluzione dei sistemi informatici dei corrieri e all'introduzione di standard internazionali (in particolare l'EU Single Window for Customs e i sistemi di interfaccia con il VIES). La dichiarazione mensile è coerente con la dichiarazione mensile IOSS dell'art. 74-sexies.1 e con la struttura generale dei regimi speciali UE basati sul ciclo mensile.

Comma 3-4: versamento e conservazione della documentazione

Il comma 3 disciplina il versamento: l'IVA riscossa nell'ambito del regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione. Il termine di pagamento del dazio è disciplinato dall'art. 108 del Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione, CDU): di norma, 10 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, o termine differenziato per i titolari di garanzie globali e di status AEO (Authorised Economic Operator). Il comma 4 disciplina la conservazione: i soggetti che si avvalgono del regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell'art. 39 DPR 633/1972 (registrazione e conservazione dei documenti contabili IVA, decennale ex art. 22 DPR 600/1973). La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale (Agenzia delle Entrate per la verifica IVA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la verifica doganale, Guardia di Finanza per i controlli di polizia tributaria).

Comma 5: il tasso di cambio BCE per la determinazione del valore

Il comma 5 detta una regola tecnica importante per il calcolo del valore in euro dell'importazione: ai fini del comma 1 (soglia di 150 euro), il valore è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) del primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La norma stabilisce dunque un tasso di cambio fisso annuale (calcolato il primo giorno lavorativo di ottobre dell'anno X, applicabile per tutto l'anno X+1), per evitare le oscillazioni quotidiane del cambio e garantire stabilità nell'applicazione del regime. La regola è coerente con l'art. 53 par. 1 lett. b del Reg. UE 2017/2454 (cooperazione amministrativa e controllo IVA per le piccole imprese) e con la regola corrispondente del regime IOSS art. 74-sexies.1. Per il commercialista che assiste corrieri espressi, è essenziale tenere traccia del tasso di cambio BCE pubblicato il primo giorno lavorativo di ottobre, per applicarlo correttamente nell'anno solare successivo.

Comma 6-7: misure operative e aliquota IVA applicabile

Il comma 6 prevede che con determinazione del Direttore dell'ADM siano indicate le misure operative che i corrieri espressi devono seguire ai fini del pagamento dell'IVA dovuta dalla persona destinataria. La determinazione direttoriale ha disciplinato gli aspetti tecnici della riscossione: comunicazione preventiva al destinatario dell'importo IVA dovuto (di norma comunicato all'atto della consegna o tramite SMS/email del corriere); modalità di pagamento (carta di credito, bonifico, contanti per importi minori); rilascio della ricevuta di pagamento (sostitutiva della bolletta doganale tradizionale); gestione dei rifiuti di consegna (rifiuto del destinatario di pagare l'IVA → rispedizione al mittente o distruzione doganale). Il comma 7 disciplina l'aliquota IVA applicabile: i beni importati in procedura H7 sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'art. 16 c. 1 (oggi 22%), senza possibilità di applicare le aliquote ridotte (4%, 5%, 10%) eventualmente previste per la categoria merceologica del bene. La persona destinataria può però optare per la procedura di importazione ordinaria art. 67 per avvalersi dell'aliquota ridotta, se prevista. È una scelta del destinatario: se accetta l'aliquota ordinaria 22% in H7 si gode della semplificazione (consegna rapida senza intervento doganale prolungato), se vuole l'aliquota ridotta deve sottostare al procedimento doganale ordinario con tempi più lunghi.

L'integrazione UE: H7, IOSS, EMCS e il futuro ViDA

L'art. 70.1 si inserisce nell'architettura europea delle importazioni e-commerce, disciplinata dalla direttiva UE 2017/2455 (pacchetto e-commerce IVA, in vigore dal 01/07/2021) e successivamente integrata dalla direttiva UE 2020/284 (CESOP, scambio informazioni PSP-pagamenti) e dal Reg. UE 904/2010 (cooperazione amministrativa, oggi profondamente integrato dal Reg. UE 2021/1146). Il sistema doganale UE H7 è una delle modalità di sdoganamento previste dal Reg. UE 2015/2446 (atto delegato del CDU) per le piccole spedizioni: si tratta di una dichiarazione doganale «super-semplificata» con campi minimi, gestita interamente in via elettronica, integrata con i sistemi nazionali via EU Customs Single Window. Il futuro pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age, proposta di direttiva COM(2022)701, in fase di negoziazione UE) prevede ulteriori semplificazioni per l'e-commerce intracomunitario e con Paesi terzi, con possibile abolizione della soglia 150 euro e generalizzazione del regime IOSS. Il commercialista che assiste operatori del settore deve tenere monitorato lo sviluppo del pacchetto ViDA, perché potrebbe modificare in modo significativo il quadro applicativo dell'art. 70.1 prima della soppressione del 01/01/2027.

Soppressione 01/01/2027 e continuità sostantiva nel nuovo Testo Unico IVA

Come tutto il DPR 633/1972, anche l'art. 70.1 sarà soppresso dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III», delega L. 09/08/2023 n. 111). La soppressione è puramente formale: il regime H7 è imposto dalla direttiva UE 2017/2455 e dal Reg. UE 2015/2446, e gli Stati membri non possono modificare la sostanza della disciplina. Il nuovo Testo Unico IVA riprodurrà integralmente la procedura H7, con la sola differenza di numerazione e collocazione sistematica. Per il commercialista che assiste corrieri espressi e operatori e-commerce, la continuità sostantiva è garantita: gli adempimenti dichiarativi mensili, i versamenti, le regole di valore, l'aliquota ordinaria 22% e l'opzione per il regime ordinario art. 67 resteranno invariati. La transizione 31/12/2026 → 01/01/2027 sarà disciplinata dalle norme transitorie del nuovo Testo Unico IVA.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi IVA

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate · Schede agevolazioni IVA

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Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 70.1 del DPR 633/1972?

L'art. 70.1 disciplina la procedura H7, modalità semplificata di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, alternativa al regime IOSS dell'art. 74-sexies.1. È stata introdotta dal D.Lgs. 25/05/2021 n. 83, in vigore dal 30/06/2021, in attuazione della direttiva UE 2017/2455 «pacchetto e-commerce IVA». Si applica ai corrieri espressi (DHL, UPS, FedEx, Poste Italiane, GLS) che presentano i beni in dogana per conto del destinatario, riscuotono l'IVA dall'acquirente e la versano all'erario tramite dichiarazione mensile elettronica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Quali spedizioni rientrano nella procedura H7?

La procedura H7 si applica alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi (Cina, USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, ecc.), la cui spedizione o trasporto si concludono in Italia. Sono esclusi i prodotti soggetti ad accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche, tabacchi, energia), che restano nel regime ordinario art. 67 con accisa armonizzata UE secondo il TUA D.Lgs. 504/1995. La procedura H7 non si applica se la spedizione rientra nel regime IOSS art. 74-sexies.1 (perché l'IVA è già stata assolta dal venditore/marketplace registrato IOSS): le tre procedure (IOSS, H7, ordinaria art. 67) sono mutualmente esclusive per la stessa spedizione.

Quale aliquota IVA si applica?

L'art. 70.1 c. 7 prevede che i beni importati in procedura H7 siano assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'art. 16 c. 1 (oggi 22%), senza possibilità di applicare le aliquote ridotte (4%, 5%, 10%) eventualmente previste per la categoria merceologica del bene. Tuttavia, la persona destinataria può optare per la procedura di importazione ordinaria art. 67 per avvalersi dell'aliquota ridotta, se prevista. È una scelta del destinatario: aliquota 22% con consegna rapida e semplificata (procedura H7) oppure aliquota ridotta (es. 4% per libri, 10% per alimentari) con procedimento doganale ordinario e tempi più lunghi.

Come si determina il valore in euro per la soglia di 150 euro?

Il comma 5 dell'art. 70.1 detta una regola tecnica precisa: il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) del primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La norma stabilisce dunque un tasso di cambio fisso annuale (calcolato il primo giorno lavorativo di ottobre dell'anno X, applicabile per tutto l'anno X+1), per evitare le oscillazioni quotidiane del cambio e garantire stabilità nell'applicazione del regime. La regola è coerente con il regime IOSS art. 74-sexies.1 e con il Reg. UE 2017/2454.

Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?

Dal 01/01/2027 l'art. 70.1 viene formalmente soppresso dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). La soppressione è puramente formale: il regime H7 è imposto dalla direttiva UE 2017/2455 e dal Reg. UE 2015/2446 (atto delegato del Codice Doganale dell'Unione), e gli Stati membri non possono modificare la sostanza della disciplina. Il nuovo Testo Unico IVA riprodurrà integralmente la procedura H7, con la sola differenza di numerazione e collocazione sistematica. Continuità sostantiva garantita: adempimenti dichiarativi mensili, versamenti, regole di valore, aliquota 22% e opzione art. 67 restano invariati. Da monitorare: il futuro pacchetto ViDA (proposta di direttiva COM(2022)701) potrebbe modificare il quadro applicativo prima del 2027.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.