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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Cosa disciplina: il sistema di riscossione coattiva delle somme dovute all'erario per IVA, pene pecuniarie e soprattasse, con il regime dei privilegi che assistono il credito tributario IVA su beni mobili e immobili del debitore.
  • Ingiunzione di pagamento (comma 1): in caso di mancato pagamento dell'IVA, l'ufficio notifica un'ingiunzione contenente l'ordine di pagare entro 30 giorni sotto pena degli atti esecutivi, vidimata e resa esecutiva dal pretore territorialmente competente.
  • Riscossione coattiva (comma 2): decorsi i 30 giorni senza pagamento si procede secondo le disposizioni degli artt. 5-29 e 31 del R.D. 14/04/1910 n. 639 (testo unico delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
  • Privilegio generale sui beni mobili (comma 3): i crediti dello Stato per imposte, pene pecuniarie e soprattasse hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15 dell'art. 2778 c.c.; collocazione sussidiaria sugli immobili in caso di infruttuosa esecuzione mobiliare.
  • Privilegio speciale (comma 5): per imposte e pene pecuniarie dovute dal cessionario o committente, lo Stato gode di privilegio speciale ex artt. 2758 e 2772 c.c. sui beni mobili o immobili oggetto della cessione o del servizio.
  • Soppressione programmata: articolo SOPPRESSO dal 01/01/2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19/01/2026 n. 10 (riforma fiscale Meloni Atto III), in vigore fino al 31/12/2026.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 62 T.U.IVA – Riscossione coattiva e privilegi.

In vigore dal 01/01/2008 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“Se il contribuente non esegue il pagamento dell’imposta, delle pene
pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l’ufficio dell’imposta
sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l’ordine di
pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione
e’ vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede
l’ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed e’ notificata a norma del primo
comma dell’art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione il contribuente
non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le
disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15
dell’art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli
immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i
crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il
contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente
rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e
2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto
della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado
rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del
codice civile.
(comma abrogato)
(comma abrogato)”

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Commento

Il sistema dei privilegi tributari IVA: una norma di transizione tra epoche di riscossione

L'articolo 62 T.U.IVA, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2026, costituisce una norma di particolare interesse stratificato: testualmente storico (con riferimenti al R.D. 14/04/1910 n. 639 e all'attività vidimatrice del pretore, figura processuale abolita dal D.Lgs. 51/1998), sistematicamente attuale (perché il regime dei privilegi sui beni del debitore IVA continua a operare nei procedimenti concorsuali), e prossimamente abrogato (soppressione formale dal 01/01/2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19/01/2026 n. 10, parte della terza tranche della riforma fiscale Meloni). La sua corretta lettura richiede un'analisi su tre livelli: il dato normativo storico-letterale, il regime sostanziale tuttora applicato, e il futuro assetto post-2027.

L'ingiunzione di pagamento: meccanismo storico e sostituzione operativa

Il primo comma dell'art. 62 prevede l'ingiunzione di pagamento come strumento procedimentale per attivare la riscossione coattiva. Il meccanismo è quello classico ottocentesco: ingiunzione amministrativa, vidimazione e attestazione di esecutività da parte del pretore (oggi tribunale ordinario in funzione monocratica), notifica nelle forme dell'art. 56 T.U.IVA. È evidente l'anacronismo testuale: il pretore è figura giurisdizionale soppressa da quasi trent'anni e sostituita dal giudice unico di tribunale; il rito dell'ingiunzione è stato profondamente rivisitato dai numerosi interventi sulla riscossione tributaria.

Sul piano operativo, la disciplina dell'art. 62 è stata sostanzialmente assorbita dal sistema generale della riscossione coattiva mediante ruolo (D.P.R. 602/1973 e D.Lgs. 46/1999) e, dal 2010, dal regime dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 29 D.L. 78/2010. Per gli avvisi notificati dal 1° ottobre 2011 (modello prevalente oggi), l'ingiunzione amministrativa dell'art. 62 ha perso autonoma rilevanza operativa: l'avviso costituisce direttamente titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza necessità di vidimazione pretorile o di attivazione formale dell'ingiunzione. La residua applicazione testuale dell'art. 62 si limita a casi marginali (procedimenti per fattispecie remote, applicazioni residuali in vicende concorsuali stratificate).

Il privilegio generale sui beni mobili (comma 3): un istituto tuttora operativo

Il vero «cuore» dell'art. 62, e la ragione della sua persistente rilevanza operativa anche post-2027 (perché i principi confluiranno nel sistema unitario in formazione), è il terzo comma sui privilegi che assistono il credito tributario IVA. Il privilegio generale opera sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15 dell'art. 2778 c.c., quindi nella graduazione concorsuale i crediti IVA si collocano dopo i crediti per le altre imposte e tasse erariali (n. 15) ma prima dei chirografari. La norma stabilisce inoltre la collocazione sussidiaria sugli immobili: in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, i crediti IVA sono soddisfatti sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della L. 30/04/1969 n. 153 (crediti previdenziali).

Il regime privilegistico è di particolare rilievo nei procedimenti concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, oggi disciplinati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Quando un'impresa entra in procedura concorsuale, il privilegio determina la posizione del credito IVA nella graduatoria di soddisfacimento, prima dei chirografari ma dopo le categorie privilegiate di rango superiore (es. crediti per spese giudiziali, crediti dei lavoratori, contributi previdenziali, alcune categorie di crediti garantiti). Per il consulente che gestisce posizioni in crisi, la mappatura precisa dei privilegi tributari è essenziale per stimare la percentuale di soddisfacimento attesa.

Il privilegio speciale ex artt. 2758 e 2772 c.c. (comma 5): la rivalsa sul bene oggetto dell'operazione

Il quinto comma introduce un'ulteriore tutela rafforzata: per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente, lo Stato gode di privilegio speciale ex artt. 2758 e 2772 c.c. sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato. È un privilegio di tipo «reale», che insiste direttamente sul bene oggetto dell'operazione tassata e non sull'intero patrimonio del debitore. Il grado è quello indicato al n. 5 dell'art. 2778 c.c. (per i mobili) e al n. 4 dell'art. 2780 c.c. (per gli immobili).

La logica del privilegio speciale è la natura dell'IVA come tributo sull'operazione: è giusto che lo Stato possa rivalersi prioritariamente sul bene che ha generato la pretesa tributaria. Esempio pratico: nell'acquisto di un immobile con IVA non versata dal cessionario in regime di solidarietà ex art. 60-bis T.U.IVA (cessione immobiliare con sotto-fatturazione), il privilegio speciale insiste sull'immobile stesso, consentendo allo Stato di eccezionale «inseguire» il bene anche presso terzi acquirenti successivi (con i temperamenti della tutela del terzo in buona fede ex art. 2758 c.c.).

L'estensione al recupero dei rimborsi indebiti (comma 4)

Il quarto comma estende il regime descritto al recupero delle somme indebitamente rimborsate al contribuente. È una previsione di chiusura del sistema: se l'erario ha eseguito un rimborso ex art. 30 T.U.IVA o ex art. 38-bis T.U.IVA (rimborso in conto fiscale) e successivamente accerta che il rimborso non era dovuto, può attivare il recupero con le stesse modalità della riscossione coattiva ordinaria, beneficiando del privilegio generale sui beni mobili e degli altri strumenti previsti dall'art. 62. La norma evita asimmetrie procedimentali tra IVA dovuta e mai versata e IVA rimborsata indebitamente: in entrambi i casi lo Stato può attivare la stessa procedura privilegiata.

La soppressione programmata: il D.Lgs. 19/01/2026 n. 10 art. 170

L'art. 170 del D.Lgs. 19/01/2026 n. 10, terza tranche della riforma fiscale Meloni dopo i decreti del 2024, ha previsto la soppressione dell'art. 62 T.U.IVA dal 1° gennaio 2027. La logica è quella della razionalizzazione: le disposizioni sulla riscossione coattiva e sui privilegi tributari migrano nel sistema unitario consolidato dal D.Lgs. 110/2024 (riforma riscossione 2024) e dal nuovo Testo Unico della riscossione in fase di formazione. La soppressione formale non comporta abrogazione sostantiva del regime privilegistico: i principi confluiranno in un quadro normativo più organico applicabile a tutti i tributi, evitando la frammentazione delle fonti.

Per il consulente che gestisce posizioni in fase di transizione 2026-2027, Si segnala che il regime dei privilegi sui crediti tributari sorti durante la vigenza dell'art. 62 (fino al 31/12/2026) continuerà ad operare secondo le regole del momento di nascita del credito stesso, anche dopo la soppressione formale dell'articolo. È quindi essenziale ricostruire correttamente la disciplina applicabile in funzione del dies a quo dei singoli crediti IVA.

Profili pratici per la difesa del contribuente

Per il consulente che assiste imprese in difficoltà finanziaria o in procedure concorsuali, l'art. 62 e il regime dei privilegi tributari richiedono attenzione su tre fronti. (a) Mappatura preventiva dei privilegi: nelle valutazioni di sostenibilità del debito IVA in occasione di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione, occorre stimare con precisione la posizione del credito IVA nella graduatoria concorsuale, considerando privilegio generale sui mobili e privilegio speciale sui beni oggetto delle operazioni rettificate. (b) Strategie di transazione fiscale: la transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. (oggi confluita nel Codice della Crisi) può prevedere la falcidia parziale dei crediti IVA, ma solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza UE (sentenza Corte Giust. UE 7/4/2016 C-546/14 «Degano Trasporti») che vincola l'Italia a non scendere sotto la soglia minima di soddisfacimento ammissibile. (c) Tutela del terzo acquirente: chi acquista beni soggetti al privilegio speciale ex art. 60-bis e art. 62 c. 5 deve verificare l'effettivo versamento dell'IVA da parte del cedente, pena l'esposizione al rischio di esecuzione su beni acquistati in buona fede. Strumenti operativi: clausole contrattuali di garanzia, depositi vincolati di sicurezza, attestazione del cedente con dichiarazione DURC fiscale.

Domande frequenti

Cosa disciplinava l'articolo 62 del decreto IVA?

L'articolo 62 disciplinava la riscossione coattiva dell'IVA, delle pene pecuniarie e delle soprattasse non pagate nei termini, attraverso lo strumento dell'ingiunzione di pagamento. Stabiliva inoltre i privilegi spettanti al credito IVA dello Stato sui beni del contribuente debitore.

Come operava l'ingiunzione di pagamento?

L'ufficio IVA notificava al contribuente inadempiente un'ingiunzione contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena di atti esecutivi. L'ingiunzione era vidimata e resa esecutiva dal pretore (oggi tribunale) nella cui circoscrizione aveva sede l'ufficio, qualunque fosse la somma dovuta, e veniva notificata ai sensi dell'articolo 56 del DPR 633/1972.

L'articolo 62 e' ancora applicabile?

L'articolo e' formalmente in vigore fino al 1 gennaio 2027, data dalla quale verrà soppresso dall'articolo 170 del Decreto legislativo 19 gennaio 2026 n. 10. Nella prassi, tuttavia, la riscossione coattiva avviene oggi tramite ruolo e cartella di pagamento secondo la disciplina generale del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

Quali privilegi spettano al credito IVA dello Stato?

I crediti dello Stato per IVA, sanzioni, soprattasse e interessi sono assistiti da privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2752 del codice civile e da privilegio speciale sui beni mobili oggetto delle operazioni imponibili. I privilegi si collocano nell'ordine stabilito dagli articoli 2777 e seguenti del codice civile.

Cosa cambia dal 1 gennaio 2027?

Dal 1 gennaio 2027 entra in vigore il Testo unico delle imposte indirette diverse dall'IVA (D.Lgs. 10/2026) e la riscossione coattiva IVA seguira' interamente la disciplina generale uniforme del DPR 602/1973 e del D.Lgs. 110/2024 (riforma della riscossione). Si tratta di un ulteriore tassello del processo di razionalizzazione del sistema tributario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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