Indice
- Cosa disciplinava: il pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse irrogate dagli uffici IVA, con termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di rettifica/accertamento sanzionatorio.
- Status normativo: articolo SOPPRESSO dal 09/06/2001 per effetto dell'art. 37 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46, contestualmente alla riforma generale della riscossione.
- Vigenza storica: in vigore dal 01/04/1998 al 09/06/2001 con effetto dal 01/04/1979 (versione successiva alle modifiche del D.Lgs. 471/1997 art. 16); precedente versione operativa dal 01/04/1979 ininterrottamente.
- Modalità di pagamento: versamenti nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38 T.U.IVA, entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o accertamento sanzionatorio.
- Interessi di mora: in caso di ritardato pagamento, applicazione degli interessi al saggio ex art. 38-bis T.U.IVA, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso o della sentenza/decisione definitiva.
- Continuità normativa: disciplina trasferita al sistema unitario di riscossione coattiva regolato dal D.Lgs. 46/1999 (riforma riscossione) e successive evoluzioni inclusa la riforma 2024 con il D.Lgs. 110/2024.
Testo dell'articoloVigente
Art. 61 T.U.IVA – Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.
In vigore dal 01/04/1998 al 09/06/2001 con effetto dal 01/04/1979
Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16
Soppresso dal 09/06/2001 da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 37
“Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell’imposta sul
valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell’art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di
rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al
saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell’avviso o della sentenza o decisione
definitiva.”
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Commento
L'articolo 61 nel quadro storico della riscossione delle sanzioni IVA
L'articolo 61 T.U.IVA rappresenta un altro capitolo storico significativo nella sistematica della riscossione tributaria italiana. Soppresso dal 9 giugno 2001 per effetto dell'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, la riforma generale del sistema di riscossione coattiva, l'articolo aveva regolato per oltre vent'anni le modalità di pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse irrogate dagli uffici dell'IVA. La sua soppressione si inserisce nel più ampio percorso di razionalizzazione del sistema sanzionatorio iniziato con il D.Lgs. 471/1997 (cfr. la coeva soppressione dell'art. 58 T.U.IVA) e proseguito con la riforma della riscossione del 1999, fino alle ulteriori innovazioni della riforma fiscale Meloni del 2024.
Il meccanismo originario di pagamento: il termine di 60 giorni
Prima della soppressione, l'art. 61 disciplinava un meccanismo specifico per le sanzioni IVA: le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dovevano essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38 T.U.IVA (modalità di versamento dell'IVA dichiarata) entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale erano state irrogate. Il termine di 60 giorni, coincidente con quello dell'art. 60 T.U.IVA per il pagamento dell'imposta accertata e con quello di proposizione del ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, costituiva una previsione di coordinamento sostanziale tra fase accertativa e fase esecutiva, agevolando la gestione complessiva delle posizioni debitorie.
Gli interessi di mora: il regime previgente
Il secondo comma dell'art. 61 prevedeva che, in caso di ritardato pagamento, si applicassero gli interessi al saggio indicato nell'art. 38-bis T.U.IVA, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o, se il provvedimento era stato impugnato, della sentenza o decisione definitiva. Era un meccanismo di coordinamento temporale tra fase amministrativa e fase contenziosa: il dies a quo degli interessi si spostava in avanti se il contribuente impugnava, evitando di addossargli un onere finanziario per il periodo di pendenza del giudizio. Il saggio degli interessi era quello generale dell'art. 38-bis (oggi sostanzialmente sostituito dai più articolati meccanismi di riscossione del D.Lgs. 46/1999 e successive modifiche).
La riforma della riscossione del 1999 e la soppressione dell'art. 61
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, recante norme in materia di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, attuativo dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998 n. 337, ha sostituito il meccanismo «verticale» dell'art. 61 con un sistema unitario di riscossione coattiva applicabile a tutti i tributi e a tutte le sanzioni amministrative tributarie. La logica è la medesima della soppressione dell'art. 58: superare i sistemi sanzionatori e di riscossione specifici per ciascuna imposta e consolidarli in un sistema unitario, governato dal D.Lgs. 46/1999 per il ruolo, dal D.Lgs. 112/1999 per il rapporto con il concessionario della riscossione, dal D.P.R. 602/1973 (modificato) per le procedure esecutive.
Le tappe successive della riforma della riscossione hanno ulteriormente affinato il quadro: la fusione tra Equitalia e Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione), operativa dal 1° luglio 2017 ex D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016, ha unificato l'attore istituzionale della riscossione coattiva. La riforma fiscale 2024, con il D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 (decreto «riscossione»), ha introdotto ulteriori novità, tra cui il riordino del magazzino dei carichi e una più chiara disciplina del concordato fiscale.
Il regime attuale del pagamento delle sanzioni IVA
Dopo la soppressione dell'art. 61, il pagamento delle sanzioni IVA è regolato dal sistema unitario delle sanzioni amministrative tributarie del D.Lgs. 472/1997. Il meccanismo è in linea di principio analogo: le sanzioni irrogate con avviso di rettifica o accertamento devono essere pagate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, secondo la medesima regola dell'art. 60 T.U.IVA per l'imposta accertata. Le modalità tecniche di pagamento sono disciplinate dal D.P.R. 602/1973 (per la riscossione coattiva) e dal D.Lgs. 241/1997 per i pagamenti «in adempimento» tramite F24 (modello unificato di versamento).
La riforma sanzionatoria del 2024 con il D.Lgs. 87/2024 ha alleggerito significativamente le sanzioni IVA per violazioni dal 1° settembre 2024 (sanzione fissa al 25% per omessa dichiarazione, 70% per dichiarazione infedele), modificando indirettamente anche l'impatto economico delle procedure di riscossione. Il principio del favor rei ex art. 3 D.Lgs. 472/1997 implica retroattività delle disposizioni più miti per i procedimenti non ancora chiusi con sentenza definitiva, salvo le specifiche disposizioni transitorie del D.Lgs. 87/2024.
L'avviso di accertamento esecutivo e la nuova architettura della riscossione
Una trasformazione di sistema particolarmente rilevante è stata l'introduzione, con l'art. 29 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, dell'avviso di accertamento esecutivo per IVA e imposte sui redditi. Tale norma, operativa per gli avvisi notificati dal 1° ottobre 2011, ha modificato strutturalmente il rapporto tra fase accertativa e fase esecutiva: l'avviso costituisce direttamente titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, eliminando la necessità della cartella di pagamento e dell'iscrizione a ruolo per il primo livello di esecuzione. Dopo ulteriori 30 giorni, l'Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) può procedere all'azione esecutiva senza ulteriori atti formali. Il meccanismo si applica sia alla pretesa di imposta che alle sanzioni e agli interessi connessi, accomunando in un unico flusso esecutivo tutte le componenti della pretesa tributaria.
Rilevanza pratica della soppressione e profili di interesse storico
Per il consulente che assiste contribuenti con vicende contemporanee, l'art. 61 T.U.IVA ha rilievo esclusivamente storico. Per le sanzioni IVA notificate dal 9 giugno 2001 in poi (e in particolare dal 1° ottobre 2011 con il regime dell'avviso esecutivo) si applicano le disposizioni del D.Lgs. 472/1997, del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 29 D.L. 78/2010. Il riferimento all'art. 61 in atti contemporanei costituisce un errore di citazione che il contribuente può contestare richiedendo la motivazione corretta sulla base della disciplina vigente all'epoca della notifica. Le ipotesi di sanzioni IVA antecedenti al 2001 ancora oggetto di vicende contenziose sono ormai eccezionalissime per ragioni di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), salvo casi pluri-decennali di sospensione/interruzione cumulativa.
Lettura sistematica nell'evoluzione legislativa: la coerenza del progetto di razionalizzazione
La soppressione dell'art. 61 si inserisce coerentemente nel progetto di razionalizzazione del sistema tributario italiano avviato a fine anni '90: (1) 1997-1998: riforma sanzionatoria con i D.Lgs. 471/1997, 472/1997, 473/1997 (sistema unitario delle sanzioni); (2) 1998-2001: riforma della riscossione con i D.Lgs. 46/1999, 112/1999 (sistema unitario della riscossione coattiva); (3) 2010: avviso di accertamento esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010); (4) 2017: fusione Equitalia-Agenzia Entrate, nascita di Agenzia delle Entrate-Riscossione; (5) 2022-2024: riforma del processo tributario (L. 130/2022, D.Lgs. 220/2023) e riforma fiscale Meloni (D.Lgs. 87/2024 sanzioni, D.Lgs. 110/2024 riscossione, D.Lgs. 175/2024 Testo Unico giustizia tributaria). La traiettoria è chiara: dal sistema policentrico anni '70 al sistema integrato e digitalizzato degli anni '20 del nuovo millennio. La conoscenza dell'evoluzione storica è strumento indispensabile per il consulente che voglia comprendere a fondo l'attuale assetto sanzionatorio e di riscossione IVA.
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'articolo 61 del decreto IVA?
L'articolo 61 disciplinava il pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse irrogate dagli uffici IVA: prevedeva che dovessero essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'articolo 38 entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale erano state irrogate.
L'articolo 61 e' ancora applicabile?
No. L'articolo e' stato dapprima modificato dal D.Lgs. 471/1997 e successivamente soppresso dal 9 giugno 2001 dall'articolo 37 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46. La materia della riscossione delle sanzioni e' confluita nella disciplina generale del DPR 602/1973 e del D.Lgs. 472/1997.
Cosa prevedeva in caso di ritardo nel pagamento?
In caso di ritardo nel pagamento, l'articolo prevedeva l'applicazione di interessi calcolati al saggio indicato nell'articolo 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso, della sentenza o della decisione definitiva. La disciplina degli interessi era quindi allineata a quella dei rimborsi.
Come funziona oggi la riscossione delle sanzioni IVA?
Le sanzioni IVA seguono oggi la disciplina generale del D.Lgs. 472/1997 e della riscossione coattiva tramite ruolo e cartella di pagamento gestiti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il pagamento delle sanzioni irrogate con avviso di accertamento esecutivo avviene entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 29 del DL 78/2010.
Quale rilevanza conserva oggi l'articolo 61?
L'articolo ha rilevanza essenzialmente storica: e' utile per ricostruire la disciplina applicabile a sanzioni irrogate per violazioni commesse prima del 9 giugno 2001 e ancora pendenti in fase di riscossione. La sua abrogazione testimonia il processo di razionalizzazione della disciplina sanzionatoria tributaria avviato dalla legge delega 23 dicembre 1996 n. 662.
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