Indice
- Limitazione alla deducibilità degli interessi passivi. L'art. 62 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) introduce il meccanismo del pro rata patrimoniale, che riduce la quota di interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa in proporzione alla presenza di attivi il cui reddito non è imponibile (o è esente) nel patrimonio dell'impresa.
- Logica di simmetria fiscale. Il pro rata patrimoniale risponde a un principio di coerenza: se alcune attività generano proventi non imponibili (ad esempio dividendi in regime di participation exemption), non è equo che i costi di finanziamento complessivi del patrimonio siano interamente deducibili, poiché parte di quel finanziamento serve ad acquisire attivi esenti.
- Coordinamento con il regime degli interessi passivi ordinario. Il pro rata patrimoniale si affianca alle regole generali di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR per le società di capitali, che prevede il limite del 30% del ROL), applicandosi quale ulteriore correttivo specifico per gli interessi correlati ad attivi esenti.
- Applicazione alle holding e ai gruppi societari. Il meccanismo assume rilievo pratico soprattutto per le società holding che detengono partecipazioni in regime di participation exemption (PEX, art. 87 TUIR) e che finanziano tali partecipazioni con debito, il cui onere sarebbe altrimenti integralmente deducibile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 62 TUIR – Pro rata patrimoniale (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 02/12/2005 al 24/12/2007
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 3
Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
“1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all’articolo 58, comma 2. Ai fini dell’applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell’articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa’ il cui reddito e’ imputato ai soci per effetto dell’articolo 116.”
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Commento
Ratio
L'art. 62 del TUIR esprime il principio di simmetria fiscale: i costi sono deducibili nella misura in cui sono correlati a proventi imponibili. Quando un'impresa detiene nel proprio attivo beni o partecipazioni i cui proventi sono esenti o non imponibili (come i dividendi in regime PEX o le plusvalenze esenti ex art. 87 TUIR), sarebbe iniquo consentire la deducibilita' integrale degli interessi passivi sostenuti per finanziare quel patrimonio misto. Il pro rata patrimoniale corregge questa asimmetria, indeducendo una quota di interessi passivi proporzionale al peso degli attivi esenti sul totale dell'attivo.
La logica e' analoga a quella del pro rata IVA (art. 19, co. 5, D.P.R. 633/1972), che limita la detrazione IVA sugli acquisti per i soggetti che svolgono contemporaneamente attività imponibili ed esenti. In campo IRES, il pro rata patrimoniale dell'art. 62 TUIR svolge la stessa funzione di raccordo tra il regime di esenzione dei proventi e la deducibilita' dei costi correlati.
Analisi
Il meccanismo del pro rata patrimoniale opera determinando la quota di interessi passivi indeducibili in funzione del rapporto tra il valore degli attivi esenti (tipicamente le partecipazioni in regime PEX) e il totale dell'attivo patrimoniale dell'impresa. La formula, semplificando, e' la seguente: interessi passivi indeducibili = interessi passivi totali x (attivi esenti / totale attivo).
Gli attivi che concorrono al numeratore del pro rata sono principalmente le partecipazioni che soddisfano i requisiti per la participation exemption (art. 87 TUIR: holding period minimo di 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, società partecipata non residente in Paese a fiscalita' privilegiata, requisito di commercialita'). Al denominatore figura invece il totale dell'attivo risultante dallo stato patrimoniale.
La determinazione del pro rata patrimoniale e' effettuata con riferimento ai valori medi di inizio e fine periodo d'imposta, per tenere conto delle variazioni del patrimonio nel corso dell'esercizio. La quota di interessi indeducibili determinata dal pro rata si aggiunge alle eventuali indeducibilita' derivanti dall'applicazione del limite del 30% del ROL di cui all'art. 96 TUIR, operando come ulteriore variazione in aumento nella determinazione del reddito imponibile IRES.
Quando si applica
L'art. 62 TUIR si applica alle società di capitali ed enti commerciali residenti che sostengono interessi passivi e che detengono nel proprio attivo partecipazioni o altri beni i cui proventi non sono imponibili ai fini IRES (o lo sono in misura ridotta). Il meccanismo e' particolarmente rilevante per le holding pure o miste, le sub-holding di gruppo e le società che detengono significative partecipazioni azionarie qualificate.
Il contribuente deve verificare, periodo per periodo, la composizione del proprio attivo patrimoniale e determinare la quota di pro rata patrimoniale da applicare agli interessi passivi del periodo. L'importo indeducibile va segnalato come variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione Redditi SC.
Connessioni
L'art. 62 TUIR si collega con le seguenti disposizioni:
Art. 87 TUIR: disciplina la participation exemption (PEX) per le plusvalenze sulle partecipazioni qualificate, individuando il regime di esenzione che giustifica l'applicazione del pro rata patrimoniale. Art. 89 TUIR: esenzione parziale dei dividendi da partecipazioni qualificate (95% esente), che configura un'altra tipologia di provento non pienamente imponibile rilevante ai fini del pro rata. Art. 96 TUIR: limite generale alla deducibilita' degli interessi passivi per le società di capitali (30% del ROL), con cui il pro rata patrimoniale si cumula. Art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972: pro rata IVA, norma analoga in campo IVA che limita la detrazione dell'imposta sugli acquisti per i soggetti con attività miste imponibili/esenti.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 19/E del 21 aprile 2009
Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sulla disciplina di deducibilita' degli interessi passivi per i soggetti IRES. La circolare commenta anche il coordinamento con le regole previste per le imprese minori e le società di persone ex artt. 61 e 62 TUIR, illustrando il meccanismo di calcolo del pro rata.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Holding con partecipazioni PEX e debito bancario
Tizio e' il CFO di Alpha S.p.A., holding che detiene partecipazioni in regime di participation exemption per un valore di bilancio di 4.000.000 euro su un totale attivo di 5.000.000 euro (pro rata attivi esenti = 80%). Nell'anno X, Alpha sostiene interessi passivi su finanziamenti bancari per 100.000 euro. Il pro rata patrimoniale impone l'indeducibilita' dell'80% degli interessi, ossia 80.000 euro, che costituiscono variazione in aumento nella dichiarazione Redditi SC. Solo 20.000 euro di interessi passivi sono deducibili ai sensi dell'art. 96 TUIR (nei limiti del 30% ROL).
Caso 2: Società operativa con limitata componente esente
Caio e' amministratore di Beta S.r.l., società operativa che detiene una piccola partecipazione qualificata PEX del valore di 100.000 euro su un totale attivo di 2.000.000 euro (pro rata = 5%). Beta sostiene interessi passivi per 50.000 euro. L'indeducibilita' da pro rata patrimoniale e' di soli 2.500 euro (5% di 50.000): un importo contenuto, ma che va comunque dichiarato come variazione in aumento nel quadro RF per rispettare la normativa dell'art. 62 TUIR.
Domande frequenti
Cos'e' il pro rata patrimoniale dell'art. 62 TUIR?
È un meccanismo che limita la deducibilita' degli interessi passivi per le imprese che detengono nell'attivo beni o partecipazioni i cui proventi sono esenti o non imponibili. La quota indeducibile e' proporzionale al peso degli attivi esenti sul totale dell'attivo patrimoniale.
Il pro rata patrimoniale si applica insieme al limite del 30% ROL (art. 96 TUIR)?
Si', i due meccanismi coesistono e si cumulano. Il pro rata patrimoniale determina un primo limite alla deducibilita' degli interessi correlati ad attivi esenti, mentre il limite del 30% ROL (art. 96 TUIR) opera come ulteriore tetto generale alla deducibilita' degli interessi passivi per le società di capitali.
Solo le holding sono soggette all'art. 62 TUIR?
No, la norma si applica a qualsiasi società di capitali o ente commerciale che detenga attivi i cui proventi sono esenti o non imponibili. Le holding ne sono i principali destinatari, ma anche le società operative con partecipazioni qualificate significative sono soggette al meccanismo.
Come si determina il valore degli attivi esenti ai fini del pro rata?
Si considera il valore di bilancio (iscritto nello stato patrimoniale) delle partecipazioni qualificate in regime PEX (art. 87 TUIR) e degli altri attivi i cui proventi sono esenti o non imponibili. Il rapporto tra questi attivi e il totale dell'attivo determina la percentuale di indeducibilita' degli interessi passivi.
Dove si riporta la variazione in aumento da pro rata patrimoniale nella dichiarazione?
La quota di interessi passivi indeducibile per effetto del pro rata patrimoniale va indicata come variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione Redditi SC (per le società di capitali). L'importo si aggiunge alle altre variazioni in aumento previste dal TUIR.
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