Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 87 TUIR – Pro rata patrimoniale [ABROGATO]
In vigore dal 03/12/2005 al 24/12/2007
Modificato da: Decreto-legge del 30/09/2005 n. 203 Articolo 5
Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
“1. Nel caso in cui alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 98, al netto degli interessi attivi, e’ indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente e’ ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all’articolo 87.
1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d’imposta. 2. Per il calcolo dell’eccedenza di cui al primo comma:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile dell’esercizio, e’ rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3); b) non rilevano:
1) le partecipazioni in societa’ il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni; 2) quelle in societa’ il cui reddito e’ imputato ai soci anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all’acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e’ rettificato in aumento dell’importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Stesso numero, altri codici
- Art. 97 Cod. Amb. — acque minerali naturali e di sorgenti
- Art. 97 D.Lgs. 159/2011 — Consultazione della banca dati nazionale unica
- Art. 97 D.Lgs. 209/2005 — Esonero dall'obbligo di redazione
- Art. 97 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione per interesse archeologico
- Art. 97 Codice Civile: Documenti per la pubblicazione
- Articolo 97 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Commento
Ratio
L'art. 97 del TUIR (D.P.R. 917/1986) era nato insieme alla participation exemption (PEX), introdotta dal D.Lgs. 344/2003. La PEX — disciplinata dall'art. 87 TUIR — prevede l'esenzione dall'IRES del 95% delle plusvalenze realizzate su partecipazioni che rispettano determinati requisiti (iscrizione come immobilizzazioni finanziarie, possesso minimo di 12 mesi, non residenza in Paesi a fiscalità privilegiata, esercizio di impresa commerciale da parte della partecipata). L'esenzione delle plusvalenze era però potenzialmente in conflitto con la piena deducibilità degli interessi passivi: se un soggetto si finanzia a debito per acquistare partecipazioni i cui proventi saranno esenti, il sistema fiscale consentirebbe di dedurre gli interessi passivi (oneri reali) senza tassare i proventi corrispondenti (plusvalenze esenti). Questo schema avrebbe potuto incentivare operazioni di pianificazione fiscale aggressiva basate sull'indebitamento finalizzato all'acquisto di partecipazioni esenti.
Per prevenire questo effetto asimmetrico, il legislatore ha introdotto il pro rata patrimoniale: una regola che indeduceva una quota degli interessi passivi proporzionale al peso delle partecipazioni PEX nel patrimonio netto della società. La logica era quella di un nesso presuntivo tra il finanziamento a debito e l'investimento in partecipazioni, senza necessità di tracciare la destinazione effettiva dei singoli prestiti.
Analisi
Il meccanismo del pro rata patrimoniale operava in modo proporzionale. Si calcolava il rapporto tra il valore di libro (costo storico o valore rivalutato) delle partecipazioni che rispettavano i requisiti PEX e il patrimonio netto contabile della società (capitale sociale più riserve). Questo rapporto — il «pro rata» — moltiplicato per il totale degli interessi passivi dell'esercizio, determinava la quota di interessi indeducibili. In termini simbolici: interessi indeducibili = (partecipazioni PEX / patrimonio netto) × interessi passivi totali. La norma conteneva un «tetto» al pro rata: esso non poteva superare il valore delle partecipazioni PEX medesime, per evitare che il meccanismo producesse effetti sproporzionati.
Il calcolo era effettuato per masse (cosiddetto approccio «finanziario-patrimoniale»), prescindendo dalla specifica destinazione dei singoli finanziamenti. Questo semplificava l'applicazione pratica ma introduceva elementi di approssimazione: una società poteva vedersi limitata la deducibilità degli interessi anche se non aveva contratto alcun debito specificamente per finanziare le partecipazioni esenti, essendo sufficiente la mera coesistenza di debiti finanziari e partecipazioni PEX in bilancio.
La norma creava effetti anomali in alcune situazioni. Le holding finanziarie pure — che detengono esclusivamente partecipazioni PEX e si finanziano a debito per poi investire nelle controllate — si trovavano ad avere un pro rata prossimo al 100%, con una deducibilità degli interessi quasi nulla. Questo ostacolava la circolazione del debito nell'ambito dei gruppi societari e rendeva sconveniente la struttura della holding rispetto all'investimento diretto.
Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi dall'esercizio 2008 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare), il pro rata patrimoniale è stato abrogato dall'art. 1, comma 33, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), contestualmente alla riforma complessiva della deducibilità degli interessi passivi operata dall'art. 96 TUIR. Il nuovo art. 96 TUIR ha introdotto il meccanismo del ROL: gli interessi passivi sono deducibili nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (EBITDA) della società, con la possibilità di riportare in avanti sia gli interessi passivi indeducibili sia l'eventuale eccedenza di ROL inutilizzata.
Quando si applica
L'art. 97 TUIR non trova più applicazione nell'ordinamento vigente, essendo stato abrogato con effetto dal 2008. Rimane rilevante a fini storici, per la comprensione delle dichiarazioni dei redditi di periodi d'imposta anteriori al 2008, per la gestione di contenziosi tributari relativi a tali anni ancora pendenti, e per comprendere la logica sistematica del coordinamento tra PEX e deducibilità degli interessi nel sistema IRES. Dal 2008, la materia è disciplinata integralmente dall'art. 96 TUIR (ROL), che non contempla più il meccanismo del pro rata patrimoniale ma introduce una limitazione di diversa natura, applicabile a tutti i soggetti IRES indipendentemente dalla presenza di partecipazioni esenti.
Connessioni
L'art. 97 TUIR era strettamente collegato all'art. 87 TUIR (participation exemption), di cui costituiva il «lato passivo» — la norma che bilanciava l'esenzione dei proventi con la limitazione della deducibilità degli oneri finanziari. Il raccordo con l'art. 96 TUIR (nella versione ante 2008, che conteneva le regole sulla thin capitalization) era diretto: entrambi operavano come meccanismi di contrasto all'uso fiscalmente aggressivo del debito nei gruppi societari. Dopo la riforma del 2008, l'art. 96 TUIR assorbe la funzione di limitazione degli interessi passivi con un approccio sistematico diverso (basato sul ROL), rendendo superfluo il pro rata patrimoniale. Sul piano comparato europeo, il pro rata patrimoniale rappresentava una risposta italiana a una problematica — la deducibilità degli interessi su investimenti esenti — affrontata in molti altri ordinamenti con strumenti analoghi (come la proporzionale restriction belga o la regola del debt-push down olandese).
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Holding con partecipazioni PEX (regime ante 2008)
Tizio S.p.A. ha un patrimonio netto contabile di 10.000.000 euro, partecipazioni PEX per 6.000.000 euro e interessi passivi nell'esercizio 2006 pari a 500.000 euro. Il pro rata patrimoniale era: 6.000.000 / 10.000.000 = 60%. Interessi indeducibili: 60% × 500.000 = 300.000 euro. Soltanto 200.000 euro di interessi passivi erano deducibili dal reddito imponibile IRES. I 300.000 euro indeducibili incrementavano la base imponibile, con un'imposta aggiuntiva di circa 99.000 euro (IRES al 33% vigente all'epoca).
Caso 2: Società operativa con piccola quota PEX (regime ante 2008)
Caio S.r.l. è una società manifatturiera con patrimonio netto di 5.000.000 euro, partecipazione PEX in una controllata per 500.000 euro e interessi passivi per 200.000 euro. Il pro rata era: 500.000 / 5.000.000 = 10%. Interessi indeducibili: 10% × 200.000 = 20.000 euro. L'impatto era limitato, con 20.000 euro di interessi non deducibili. La norma aveva effetti tanto più rilevanti quanto maggiore era il peso delle partecipazioni PEX nel patrimonio della società.
Domande frequenti
Il pro rata patrimoniale dell'art. 97 TUIR è ancora in vigore?
No. L'art. 97 TUIR è stato abrogato dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) con effetto dal periodo d'imposta 2008. La limitazione degli interessi passivi per i soggetti IRES è oggi disciplinata dall'art. 96 TUIR, basato sul meccanismo del ROL (30% del Risultato Operativo Lordo).
Qual era la logica del pro rata patrimoniale?
La logica era di simmetria fiscale: se le plusvalenze su partecipazioni PEX sono esenti (art. 87 TUIR), anche gli interessi passivi «correlati» all'investimento nelle stesse partecipazioni non dovrebbero essere deducibili. Il pro rata quantificava questa correlazione in modo proporzionale, senza tracciare il nesso causale specifico tra singoli debiti e singoli investimenti.
Come funziona oggi la limitazione degli interessi passivi per i soggetti IRES?
Dal 2008, l'art. 96 TUIR prevede che gli interessi passivi siano deducibili nel limite del 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo, sostanzialmente l'EBITDA). Gli interessi eccedenti sono indeducibili nell'esercizio ma possono essere riportati in avanti negli esercizi successivi, senza limiti temporali.
Il pro rata patrimoniale si applicava a tutte le partecipazioni o solo a quelle PEX?
Il pro rata patrimoniale si applicava esclusivamente alle partecipazioni che rispettavano i requisiti della participation exemption (art. 87 TUIR): iscrizione come immobilizzazioni finanziarie, possesso continuativo per almeno 12 mesi, non residenza in Paesi a fiscalità privilegiata, esercizio di attività commerciale da parte della partecipata.
Per i periodi d'imposta ante 2008 è ancora possibile un accertamento sull'art. 97 TUIR?
I termini ordinari di accertamento sono di 5 anni dalla presentazione della dichiarazione. Per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2007 e precedenti, i termini si sono ormai ampiamente prescritti per la quasi totalità delle situazioni. Contenziosi ancora pendenti per anni precedenti seguono i termini processuali tributari ordinari.
Vedi anche