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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 60 TUIR sancisce l'indeducibilità, dal reddito d'impresa, dei compensi per il lavoro prestato dall'imprenditore individuale, dal coniuge, dai figli minori, affidati o affiliati o permanentemente inabili, dagli ascendenti e dai familiari partecipanti all'impresa familiare ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUIR.
  • La norma riguarda l'impresa individuale e l'impresa familiare; non si applica alle società di persone e di capitali, dove i compensi degli amministratori e i salari ai familiari assunti come lavoratori dipendenti seguono regole proprie.
  • La ratio è duplice: evitare il trasferimento intra-familiare di reddito a fini elusivi e impedire la doppia computazione fiscale del medesimo lavoro che, nel modello dell'impresa individuale, è già remunerato implicitamente dall'utile imprenditoriale.
  • Il perimetro soggettivo dell'art. 60 TUIR è tassativo e non si estende ai figli maggiorenni economicamente autonomi né ai parenti collaterali (fratelli, zii, cugini), che possono validamente prestare lavoro retribuito e generare costo deducibile per l'impresa.
  • Per l'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. il reddito imputato ai familiari (entro il 49%) costituisce non un costo deducibile per il titolare ma una redistribuzione dell'utile, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUIR; la disciplina dell'art. 60 esclude alla radice la deducibilità di compensi formalmente erogati come retribuzione.
  • I rapporti di lavoro stipulati con familiari al di fuori del perimetro tassativo (figli maggiorenni autonomi, fratelli, zii) sono fiscalmente riconosciuti se sussistono i requisiti civilistici di subordinazione o autonomia e se la retribuzione è congrua rispetto al mercato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 60 TUIR – Spese per prestazioni di lavoro

In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1993

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

“1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta’ o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche’ dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5.”

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In sintesi

  • L'articolo 60 TUIR sancisce l'indeducibilità, dal reddito d'impresa, dei compensi per il lavoro prestato dall'imprenditore individuale, dal coniuge, dai figli minori, affidati o affiliati o permanentemente inabili, dagli ascendenti e dai familiari partecipanti all'impresa familiare ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUIR.
  • La norma riguarda l'impresa individuale e l'impresa familiare; non si applica alle società di persone e di capitali, dove i compensi degli amministratori e i salari ai familiari assunti come lavoratori dipendenti seguono regole proprie.
  • La ratio è duplice: evitare il trasferimento intra-familiare di reddito a fini elusivi e impedire la doppia computazione fiscale del medesimo lavoro che, nel modello dell'impresa individuale, è già remunerato implicitamente dall'utile imprenditoriale.
  • Il perimetro soggettivo dell'art. 60 TUIR è tassativo e non si estende ai figli maggiorenni economicamente autonomi né ai parenti collaterali (fratelli, zii, cugini), che possono validamente prestare lavoro retribuito e generare costo deducibile per l'impresa.
  • Per l'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. il reddito imputato ai familiari (entro il 49%) costituisce non un costo deducibile per il titolare ma una redistribuzione dell'utile, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUIR; la disciplina dell'art. 60 esclude alla radice la deducibilità di compensi formalmente erogati come retribuzione.
  • I rapporti di lavoro stipulati con familiari al di fuori del perimetro tassativo (figli maggiorenni autonomi, fratelli, zii) sono fiscalmente riconosciuti se sussistono i requisiti civilistici di subordinazione o autonomia e se la retribuzione è congrua rispetto al mercato.
L'inquadramento sistematico dell'articolo 60 TUIR

L'articolo 60 del TUIR è una delle norme cardine del regime di determinazione del reddito d'impresa per il modello dell'impresa individuale e dell'impresa familiare. Si colloca nel Titolo II, Capo VI, dedicato alla determinazione del reddito d'impresa per le imprese minori e individuali, e completa il quadro delle deduzioni con un'indicazione di segno negativo: alcuni costi, ancorché formalmente sostenuti, non sono ammessi in deduzione perché ineriscono a rapporti che il legislatore tributario considera fisiologicamente assorbiti nell'utile imprenditoriale ovvero idonei a prestarsi a manovre elusive di trasferimento intra-familiare di reddito.

La disposizione, nella sua versione vigente dal 2004 dopo la riforma IRES, esclude la deducibilità del compenso del lavoro prestato dall'imprenditore stesso, dal coniuge, dai figli minori (anche affidati o affiliati) o permanentemente inabili al lavoro, dagli ascendenti e dai familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 5, comma 4, TUIR. Il perimetro è dunque circoscritto e tassativo, e va interpretato in stretta connessione con l'art. 5 TUIR sui redditi prodotti in forma associata e con l'art. 230-bis c.c. sulla disciplina civilistica dell'impresa familiare.

L'indeducibilità del compenso dell'imprenditore: il fondamento logico

La prima e più immediata applicazione dell'art. 60 TUIR riguarda il compenso che l'imprenditore individuale si attribuisce per la propria attività. Tale compenso è strutturalmente indeducibile perché contraddice il modello stesso dell'impresa individuale: l'imprenditore non è terzo rispetto all'impresa, ne è il dominus, e il risultato economico residuale (l'utile) è già la sua remunerazione integrale. Ammettere la deducibilità di un compenso erogato dall'imprenditore a sé stesso significherebbe generare un costo deducibile a fronte di un ricavo già implicito nell'utile, con conseguente erosione asimmetrica della base imponibile.

La regola si differenzia nettamente dalla disciplina applicabile alle società: nelle SRL e SPA l'amministratore può ricevere compensi deducibili dal reddito d'impresa della società ai sensi dell'art. 95, comma 5, TUIR; nelle SAS e SNC il principio dell'art. 60 si applica per analogia ai soci accomandatari e collettivi, perché il rapporto socio-società è anch'esso fisiologicamente associativo. Nella pratica commercialistica, questa diversità giustifica spesso la scelta di transitare dalla ditta individuale alla SRL: la formalizzazione del rapporto di amministrazione consente di trasferire utile in compenso deducibile, gestendo IRPEF e contribuzione previdenziale in modo più flessibile (con i limiti e i vincoli antielusivi che la prassi fiscale ha consolidato).

Il perimetro familiare: coniuge, figli minori, ascendenti

L'art. 60 estende l'indeducibilità ai compensi del coniuge, dei figli minori, affidati o affiliati o permanentemente inabili al lavoro, e degli ascendenti. La ratio è coerente con quella sull'imprenditore: in tutte queste ipotesi il legislatore presume una continuità economica e patrimoniale tra il titolare e i familiari conviventi, tale da rendere fittizio il rapporto di lavoro retribuito e idoneo a manovre di trasferimento di reddito a fini elusivi.

Va precisato che la norma non distingue tra coniuge convivente e non convivente, né tra coniuge legalmente separato e divorziato: la lettura prevalente, confermata dalla prassi (Circolare Min. 30/9/1980 n. 27/9/2267) e da costante giurisprudenza tributaria, esclude la deducibilità per il solo fatto della qualità di coniuge, salva la rilevanza di un eventuale vincolo dissolto. Per i figli, la limitazione vale solo per i minori (anche affidati o affiliati) e per quelli permanentemente inabili al lavoro: i figli maggiorenni in condizioni di autonomia possono validamente essere assunti come lavoratori dipendenti o instaurare rapporti di collaborazione coordinata, con piena deducibilità dei costi.

Per gli ascendenti (genitori, nonni) la norma replica la logica restrittiva, presumendo che la prestazione lavorativa retribuita nasconda un trasferimento patrimoniale infra-familiare. Anche in questo caso la giurisprudenza ha mantenuto un'interpretazione rigorosa, escludendo la deducibilità anche quando vi sia un formale contratto di lavoro e regolare versamento contributivo INPS.

L'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e il rinvio all'art. 5 TUIR

L'ultimo riferimento dell'articolo 60 è ai familiari partecipanti all'impresa familiare di cui al comma 4 dell'art. 5 TUIR. La norma civilistica di riferimento è l'art. 230-bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che riconosce al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo che prestino in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare il diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell'azienda.

Sotto il profilo tributario, l'art. 5, comma 4, TUIR consente l'imputazione ai familiari collaboratori di una quota del reddito d'impresa, fino al limite massimo del 49%, proporzionalmente alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato. Questa imputazione opera come redistribuzione dell'utile, non come deduzione di un costo: il titolare dell'impresa familiare dichiara solo la propria quota residua e i familiari dichiarano la propria quota come reddito di partecipazione, con applicazione delle aliquote IRPEF personali. L'art. 60 TUIR esclude perciò alla radice la possibilità di duplicare il vantaggio, deducendo come costo retributivo ciò che già è imputato come quota di utile.

Per l'inquadramento dell'impresa familiare sul piano fiscale è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata anteriore al periodo d'imposta cui si riferisce l'imputazione (art. 5, comma 4, TUIR), in cui siano nominativamente indicati i familiari partecipanti. La mancanza di tale formalizzazione preventiva impedisce sia l'imputazione del reddito sia la deduzione di compensi (preclusa comunque dall'art. 60), generando un'inefficienza fiscale notevole.

I rapporti di lavoro fuori dal perimetro: validità e prudenze

Al di fuori del perimetro tassativo dell'art. 60 TUIR i rapporti di lavoro con familiari non producono indeducibilità automatica. Figli maggiorenni economicamente autonomi, fratelli e sorelle, zii, cugini, suoceri, generi e nuore possono validamente essere assunti come lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o consulenti autonomi, con regolare deducibilità del costo per l'impresa, a condizione che il rapporto sia genuino e che la retribuzione corrisposta sia congrua rispetto al lavoro prestato e ai valori di mercato.

L'Amministrazione finanziaria ha tradizionalmente vigilato con particolare attenzione su questi rapporti, specie quando i compensi sono elevati o non commisurati all'effettiva prestazione, riqualificando ex art. 9 TUIR i corrispettivi a valore normale e applicando in casi estremi l'art. 10-bis L. 212/2000 sull'abuso del diritto. Nella prassi professionale è dunque essenziale predisporre supporti documentali robusti: contratto scritto, rilevazione delle ore, mansionario, congruità retributiva, regolarità contributiva, evidenza di pagamenti tracciati su conti bancari distinti.

Profili previdenziali e contributivi

L'indeducibilità ex art. 60 TUIR non incide direttamente sull'inquadramento previdenziale: il coniuge collaboratore dell'impresa familiare può comunque essere iscritto alla gestione INPS commercianti o artigiani come collaboratore familiare, con propri obblighi e diritti previdenziali; i figli minori non possono prestare lavoro retribuito ex art. 3 D.P.R. 432/1976 salvo eccezioni regolamentate (spettacolo, attività sportive). L'INPS e il TUIR percorrono dunque binari paralleli: il primo regola l'obbligo contributivo, il secondo la deducibilità tributaria, e l'esclusione di quest'ultima non comporta automaticamente l'inesistenza del rapporto contributivo.

Linee di pianificazione fiscale e cautele

Nella prassi commercialistica le scelte di pianificazione fiscale che coinvolgono l'art. 60 TUIR sono ricorrenti. Per il professionista che assiste imprese individuali con coniuge collaboratore conviene di norma formalizzare l'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. per attivare l'imputazione di reddito ex art. 5, comma 4, TUIR, ottenendo splitting IRPEF entro il limite del 49%. Per imprese di dimensioni significative, la trasformazione in società (SRL ordinaria, SRL semplificata o SAS) consente di superare il vincolo dell'art. 60 e attivare strumenti retributivi deducibili, con effetti positivi sulla pianificazione successoria e sulla separazione patrimoniale. Per i figli maggiorenni la regolare assunzione come lavoratori dipendenti, con effettiva prestazione e congrua retribuzione, è pienamente legittima e fiscalmente efficace, con il solo onere di gestione documentale rigorosa per superare eventuali contestazioni in sede di verifica.

Va infine ricordato che l'art. 60 TUIR opera nel solo regime del reddito d'impresa: per il professionista (lavoratore autonomo) la disciplina applicabile è invece quella dell'art. 54 TUIR, che dal 2025 (riforma D.Lgs. 192/2024) prevede regole proprie sulla deducibilità dei compensi corrisposti a collaboratori familiari, con disciplina parallela ma autonoma rispetto a quella commerciale. La distinzione tra le due categorie reddituali è essenziale per evitare applicazioni analogiche improprie.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Un imprenditore individuale può dedurre dal reddito d'impresa il compenso che si attribuisce per il proprio lavoro?

No. L'articolo 60 TUIR esclude espressamente la deducibilità del compenso per il lavoro prestato dall'imprenditore individuale. La ratio è strutturale: nell'impresa individuale l'imprenditore non è terzo rispetto all'impresa e l'utile residuale rappresenta già la remunerazione integrale del suo lavoro e capitale. Per attivare meccanismi retributivi deducibili è necessario costituire una società (es. SRL) e instaurare un rapporto di amministrazione formalizzato ex art. 95, comma 5, TUIR.

Posso assumere mio figlio maggiorenne nella mia ditta individuale e dedurne il costo?

Sì, a condizione che il rapporto sia genuino. L'articolo 60 TUIR limita l'indeducibilità ai figli minori, affidati, affiliati o permanentemente inabili al lavoro. I figli maggiorenni economicamente autonomi possono essere assunti come lavoratori dipendenti, collaboratori o consulenti, con piena deducibilità dei costi se la retribuzione è congrua rispetto al mercato e se sono regolari adempimenti contrattuali, contributivi e fiscali. È prudente conservare evidenze documentali robuste (mansionari, prospetti orari, pagamenti tracciati).

Cosa succede se nell'impresa familiare formalizzo un contratto di lavoro dipendente con il coniuge?

Il costo retributivo non è deducibile ai sensi dell'art. 60 TUIR, che esclude espressamente i compensi del coniuge. La via fiscalmente efficiente è formalizzare l'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. con atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore al periodo d'imposta, e imputare al coniuge una quota del reddito d'impresa fino al 49% ex art. 5, comma 4, TUIR. Tale imputazione produce splitting IRPEF e va gestita anche sul piano previdenziale (iscrizione INPS come collaboratore familiare).

L'indeducibilità ex art. 60 TUIR si applica anche alle società di persone e di capitali?

No. La disposizione è dettata per il reddito d'impresa nel modello dell'impresa individuale e dell'impresa familiare. Nelle società di capitali (SRL, SPA) i compensi agli amministratori e ai familiari assunti come dipendenti seguono regole proprie (art. 95 TUIR e ss.) e sono deducibili nel rispetto delle condizioni di inerenza e congruità. Nelle società di persone (SNC, SAS) il principio si applica per analogia ai soci accomandatari e collettivi, ma non ai familiari estranei al perimetro dell'art. 60 assunti come dipendenti.

Posso dedurre il compenso di mio fratello che lavora nella mia ditta individuale?

Sì. I parenti collaterali (fratelli, sorelle, zii, cugini) e gli affini diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 60 TUIR non rientrano nel perimetro dell'indeducibilità. Possono essere validamente assunti come lavoratori dipendenti o instaurare collaborazioni autonome, con costi pienamente deducibili dal reddito d'impresa, sempreché il rapporto sia genuino, la retribuzione sia congrua e siano regolari gli adempimenti previdenziali e fiscali. L'Amministrazione finanziaria può comunque verificare la congruità ex art. 9 TUIR e applicare ex art. 10-bis L. 212/2000 in caso di sospetto abuso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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