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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Minusvalenze su partecipazioni pex: indeducibili nella proporzione di esenzione plusvalenze (50,28%).
  • Costi specificamente inerenti al realizzo: oneri accessori spese notarili, perizie, provvigioni.
  • Beni ad uso promiscuo: deduzione forfettaria 50% spese, ammortamenti, canoni.
  • Immobili promiscui: deduzione 50% rendita catastale salvo disponibilità altro immobile esclusivo.
  • Asimmetrie con lavoro autonomo: condizione ostativa su tutto territorio nazionale per imprenditore individuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 64 TUIR – Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa

In vigore dal 04/10/2005 con effetto dal 01/01/1991

Modificato da: Decreto-legge del 30/09/2005 n. 203 Articolo 5

“1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.
2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa.”

Commento

Commento del professionista
Inquadramento e struttura della disposizione

L’art. 64 del TUIR (D.P.R. 917/1986), collocato nel Capo VI dedicato ai redditi d’impresa, assolve una funzione di raccordo sistematico su due fronti distinti: da un lato, disciplina il trattamento delle minusvalenze realizzate su partecipazioni che presentano i requisiti per la participation exemption (c.d. regime pex); dall’altro, fissa i limiti di deducibilità dei costi relativi ai beni mobili e immobili utilizzati promiscuamente dall’imprenditore individuale, vale a dire destinati sia all’attività d’impresa che a scopi personali o familiari. Due temi apparentemente distanti, ma accomunati dalla medesima logica sottostante: la necessità di correlare la rilevanza fiscale dei componenti negativi all’effettivo grado di imputabilità reddituale dei corrispondenti componenti positivi.Il regime delle minusvalenze su partecipazioni pex: il principio di simmetria fiscale

Il comma 1 stabilisce che le minusvalenze realizzate su partecipazioni dotate dei requisiti di cui all’art. 87, comma 1, lettere b), c) e d), TUIR possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, applicando il criterio LIFO (si considerano cedute per prime le quote acquisite più di recente) sono indeducibili nella stessa misura in cui le corrispondenti plusvalenze beneficiano dell’esenzione pex.

Il meccanismo risponde a una logica di perfetta simmetria fiscale: se le plusvalenze realizzate su partecipazioni pex sono esenti nella misura del 50,28% del loro ammontare (percentuale fissata dal D.M. 2 aprile 2008, che ha corretto al ribasso la misura originaria del 60% prevista dall’art. 58, comma 2, TUIR), allora le minusvalenze sulle stesse partecipazioni sono indeducibili nella medesima proporzione. Non sarebbe coerente né accettabile dal punto di vista sistematico consentire la piena deduzione di una perdita su una partecipazione i cui utili impliciti sarebbero stati solo parzialmente tassati.

L’indeducibilità si estende, nella stessa misura, ai costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 2004, ha chiarito che rientrano in questa categoria gli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione: spese notarili, perizie estimative, provvigioni riconosciute agli intermediari e, più in generale, tutti gli oneri specificamente e non solo genericamente collegati all’operazione di cessione. Restano invece fuori da questa limitazione i costi di struttura o di funzionamento dell’impresa, che seguono le regole ordinarie di deducibilità.

Sul requisito temporale del possesso, vale la pena ricordare l’evoluzione normativa: anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il periodo minimo di possesso era differenziato diciotto mesi per l’esenzione pex, dodici mesi per l’indeducibilità della minusvalenza. La novella ha unificato entrambi i requisiti a dodici mesi, eliminando un’asimmetria che poteva generare incertezze applicative e comportamenti opportunistici.

I beni ad uso promiscuo: la deduzione forfetaria del 50%

Il comma 2 affronta il problema, ricorrente nella realtà dell’imprenditore individuale, dei beni utilizzati sia per finalità produttive sia per esigenze personali o familiari. La soluzione normativa è una forfetizzazione: il legislatore rinuncia a qualsiasi indagine sull’effettivo utilizzo e stabilisce una presunzione legale assoluta di utilizzo paritetico, ammettendo la deducibilità nella misura fissa del 50%.

Nello specifico:

per i beni mobili strumentali ad uso promiscuo, le spese di acquisto sono ammortizzabili al 50%; la stessa soglia si applica alle spese di impiego del bene, ai canoni di locazione anche finanziaria e ai canoni di noleggio;

per gli immobili ad uso promiscuo, è deducibile il 50% della rendita catastale ovvero del canone di locazione, anche finanziaria. Questa deduzione è però subordinata a una condizione ulteriore: che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. Se tale immobile esiste indipendentemente da dove sia ubicato, anche fuori dal comune la deduzione per l’immobile promiscuo è esclusa.

Il confronto con il lavoro autonomo: una disparità di trattamento problematica

Il raffronto con la disciplina omologa dettata per il lavoro autonomo dall’art. 54, comma 3, TUIR rivela alcune asimmetrie di non trascurabile rilievo pratico e sistematico.

La prima riguarda il perimetro geografico della condizione ostativa: per il professionista, la disponibilità di un immobile esclusivamente professionale preclude la deduzione solo se tale immobile si trova nel medesimo comune; per l’imprenditore individuale, la preclusione opera sull’intero territorio nazionale. Ne consegue che un imprenditore con più sedi operative in comuni diversi si trova in una posizione più svantaggiata rispetto al professionista.

La seconda asimmetria attiene alle spese di gestione dell’immobile promiscuo: l’art. 54 per il lavoro autonomo consente esplicitamente la deduzione al 50% delle spese per i servizi afferenti l’immobile e di quelle di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento non capitalizzabili; il comma 2 dell’art. 64 tace sul punto. Tuttavia, la dottrina prevalente e alcuni precedenti giurisprudenziali tra cui la sentenza della CTP di Vercelli n. 50 del 14 giugno 2010 ritengono che il principio di coerenza interna della norma imponga di estendere la deduzione al 50% anche a tali spese in capo all’imprenditore. Non v’è ragione sistematica per ammettere la deduzione delle quote di ammortamento e negare quella delle utenze o delle spese di manutenzione del medesimo bene. Orientamento confortato, peraltro, da un risalente chiarimento del Ministero delle Finanze (risoluzione n. 9/50091 del 7 novembre 1975).

Quanto alla compatibilità costituzionale di queste differenze, il nodo è aperto. Se la diversa natura delle fonti reddituali può giustificare una disciplina non identica come suggerisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 10/2015 e 111/2016) è meno agevole escludere che la limitazione territoriale più severa per l’imprenditore individuale possa porsi in tensione con il principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e, in chiave eurounitaria, con la libertà di stabilimento garantita dai Trattati, nella misura in cui penalizza la scelta di espandere l’attività su tutto il territorio nazionale.

Le plusvalenze da destinazione esclusiva a uso personale

Un ultimo profilo merita attenzione: la simmetria del sistema impone che, qualora un bene originariamente adibito a uso promiscuo venga destinato in via esclusiva a finalità personali o familiari, emerga una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c), TUIR. Coerentemente con la logica del 50%, tale plusvalenza sarà imponibile nella medesima proporzione. Sarebbe irragionevole e fiscalmente asimmetrico che un bene i cui costi siano stati dedotti solo al 50% generi, al momento della fuoriuscita dal regime d’impresa, una plusvalenza integralmente tassata.

Riflessioni conclusive

L’art. 64 TUIR è una norma che, nella sua apparente semplicità, incorpora scelte sistematiche rilevanti. Sul fronte pex, il principio di simmetria tra esenzione delle plusvalenze e indeducibilità delle minusvalenze è solido e condivisibile, ma richiede attenzione nella corretta identificazione dei costi specificamente inerenti alla cessione e nel monitoraggio del periodo di possesso. Sul fronte dei beni promiscui, la forfetizzazione al 50% è pratica e di facile applicazione, ma le asimmetrie rispetto al lavoro autonomo in particolare quella sul perimetro geografico della condizione ostativa meritano una riflessione de iure condendo, anche alla luce dei principi costituzionali ed europei richiamati. Chi opera come imprenditore individuale con più sedi in comuni diversi farebbe bene a valutare con attenzione la propria posizione prima di applicare in via automatica la deduzione forfetaria.

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Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 198 del 22 marzo 2021

L'Agenzia analizza il Superbonus 110% sugli immobili a uso promiscuo, richiamando il principio generale dell'art. 64 TUIR sulla deducibilita parziale (50%) delle spese relative a beni utilizzati promiscuamente nell'attivita d'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Perché le minusvalenze su partecipazioni pex sono indeducibili?

Per simmetria fiscale: se le plusvalenze pex sono esenti al 50,28%, allora le minusvalenze non possono essere deducibili per quell'intera proporzione, altrimenti genererebbe asimmetria inaccettabile.

Quali costi sono indeducibili insieme alla minusvalenza pex?

Quelli specificamente inerenti al realizzo: spese notarili, perizie estimative, provvigioni intermediari. Non sono indeducibili i costi di struttura o funzionamento ordinario dell'impresa.

Per quanto tempo occorre possedere la partecipazione pex?

Ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, applicando criterio LIFO (cedute per prime le quote acquisite più di recente).

Come si determinano le spese deducibili per un bene mobile promiscuo?

Ammortizzabilità al 50%, spese di impiego al 50%, canoni di locazione/leasing al 50%, a prescindere dall'effettivo utilizzo (presunzione assoluta).

Quale condizione preclude la deduzione per l'immobile promiscuo dell'imprenditore individuale?

La disponibilità di altro immobile adibito esclusivamente all'impresa su tutto il territorio nazionale, non solo nel comune. Asimmetria più severa rispetto al professionista.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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