Art. 102 TUIR – Ammortamento dei beni materiali (ex art.67)
In vigore dal 01/01/2014
Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1
Nota:Contiene anche le modifiche recate dall’art. 4-bis, comma 1 decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
“1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene
2. La deduzione e’ ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta’ per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi
3. (Comma abrogato)
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e’ ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e’ superiore a 516,46 euro e’ consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio. L’eccedenza e’ deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalita’ di deduzione. Resta ferma la deducibilita’ nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e’ ammessa per un periodo non inferiore alla meta’ del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attivita’ esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione e’ ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita’ dei canoni di locazione finanziaria e’ ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e’ soggetta alle regole dell’articolo 96 (1).
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita’ del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita’ di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia’ dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia’ decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e’ elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.”
(1) Le disposizioni del presente comma, come sostituito dall’ art. 4-bis, comma 1, lettera b) decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 4-bis decreto-legge n. 16 del 2012.
In sintesi
Commento del professionista
La ratio della norma e il suo posto nell’ordinamento
L’art. 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina l’ammortamento dei beni materiali strumentali nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa. La norma, nella sua formulazione attuale risultante dalla riforma IRES del 2004 (D.Lgs. n. 344/2003) e dalle successive modifiche, è il cuore della fiscalità dei beni strumentali: governa il momento, la misura e le condizioni in cui il costo pluriennale di un bene può essere “scaricato” fiscalmente nel corso degli anni.
Il fondamento concettuale è semplice, e vale la pena partire da lì: l’ammortamento è il meccanismo tecnico-contabile attraverso cui il costo di un bene “a fecondità ripetuta” cioè un bene che non esaurisce la propria utilità in un solo esercizio viene ripartito lungo gli anni in cui quel bene partecipa alla produzione del reddito. Si tratta di una declinazione concreta del principio di competenza economica: i costi devono essere imputati agli esercizi in cui generano i correlati ricavi, indipendentemente dal momento del pagamento.
1. I beni ammortizzabili: cosa può e cosa non può essere ammortizzato
Il punto di partenza per ogni operatore è capire quali beni rientrano nell’ambito di applicazione della norma. Non tutti i beni materiali dell’impresa sono ammortizzabili: è necessario che si tratti di beni strumentali, vale a dire di beni direttamente utilizzati nel processo produttivo aziendale. Il TUIR tende a coincidere con la classificazione civilistica delle “immobilizzazioni materiali” ai sensi dell’art. 2424 c.c., ricomprendendo impianti, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi e così via.
Alcune precisazioni rilevanti:
I terreni non sono ammortizzabili. La regola è assoluta: i terreni, per loro natura, non si deperiscono nel tempo. Fanno eccezione soltanto quelli soggetti a un effettivo logorio per specifico utilizzo, come le piste di atterraggio aeroportuali, i sedimi ferroviari e le aree autostradali, per le quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti appositi.
I fabbricati si ammortizzano solo se strumentali. La distinzione tra fabbricati strumentali “per destinazione” (usati esclusivamente per l’impresa) e “per natura” (strutturalmente incompatibili con usi diversi senza radicali trasformazioni, come immobili di categoria catastale C, D, E) è fondamentale. Gli immobili “patrimonio”, detenuti a puro scopo di investimento, non sono ammortizzabili fiscalmente e soggiacciono all’art. 90 TUIR. La Cassazione ha più volte ribadito che la strumentalità non può essere dichiarata ad libitum dal contribuente, ma deve essere provata in concreto in rapporto all’attività svolta.
I beni dati in comodato a terzi possono essere ammortizzati a condizione che la loro concessione sia funzionale all’attività produttiva del comodante ad esempio, quando favorisce la diffusione dei prodotti commercializzati sul mercato e non rappresenti un mero vantaggio per il comodatario. Anche le opere d’arte, per inciso, sfuggono all’ammortamento: per definizione, non subiscono obsolescenza.
2. Il momento di partenza: l’entrata in funzione del bene
Il comma 1 dell’art. 102 stabilisce una regola chiara: le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Non rileva la data di acquisto né quella di consegna, ma il momento in cui il bene viene effettivamente messo in uso nell’attività produttiva. Se un macchinario viene acquistato a dicembre ma entra in funzione a gennaio dell’anno successivo, le quote cominciano a decorrere dal secondo anno.
3. I coefficienti ministeriali e la “mezza quota” del primo esercizio
Il comma 2 introduce il meccanismo cardine del sistema: la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il celebre D.M. 31 dicembre 1988 ridotti però alla metà per il primo esercizio.
I coefficienti sono fissati per categorie omogenee di beni in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. Ogni settore merceologico ha la sua tabella: un’impresa manifatturiera avrà coefficienti diversi da uno studio professionale o da un’impresa di autotrasporto. Questo meccanismo garantisce una certa uniformità, evitando che l’ammortamento diventi uno strumento di pianificazione fiscale aggressiva.
La riduzione alla metà nel primo esercizio è una scelta di prudenza del legislatore: il bene non è stato utilizzato per l’intero anno, dunque la quota va dimezzata indipendentemente dall’effettiva data di entrata in funzione. Attenzione: si tratta di un limite massimo, non di un obbligo. L’impresa può decidere di ammortizzare a quote inferiori, ma poi non potrà “recuperare” le quote non dedotte negli anni precedenti applicando un’aliquota superiore nei successivi.
4. L’ammortamento anticipato (norma abrogata, ma non dimenticata)
Il comma 3, che consentiva l’ammortamento anticipato fino al doppio del coefficiente ordinario nei primi tre esercizi di utilizzo del bene, nonché l’ammortamento accelerato in proporzione all’utilizzo più intenso, è stato abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) con decorrenza dai periodi d’imposta successivi al 2007.
È una norma “per memoria” che torna utile ogni volta che si deve gestire un contenzioso o una verifica fiscale su annualità antecedenti al 2008: per quei periodi, l’ammortamento anticipato era pienamente legittimo, e gli uffici devono tenerlo presente.
5. Eliminazione di beni non completamente ammortizzati
Il comma 4 affronta un’ipotesi pratica ricorrente: cosa succede quando un bene viene dismesso prima di essere completamente ammortizzato? La norma è perentoria: il costo residuo è integralmente deducibile nell’esercizio di eliminazione dal complesso produttivo. Non si continua ad ammortizzare per anni, si deduce tutto subito. È una disposizione di civiltà fiscale, che evita di tassare una perdita economica reale.
6. Beni di modesto valore: la deduzione immediata
Il comma 5 prevede una semplificazione preziosa, soprattutto per le imprese di minori dimensioni: i beni il cui costo unitario non supera 516,46 euro possono essere dedotti integralmente nell’esercizio di acquisto, senza bisogno di procedere al piano di ammortamento pluriennale. La soglia rimasta invariata da anni e non adeguata all’inflazione vale per il costo del singolo bene, non per categorie aggregate. Un’impresa che acquista dieci telefoni da 400 euro l’uno può dedurre immediatamente tutti e dieci.
7. Le spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento
Il comma 6 è uno dei più tecnici e, spesso, uno dei più contestati in sede di verifica fiscale. La regola è la seguente: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non vengono capitalizzate cioè non sono imputate ad incremento del costo del bene nel bilancio sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
L’eccedenza rispetto a tale soglia non va persa: è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per le imprese di nuova costituzione, il limite si calcola sul costo complessivo quale risulta alla fine del primo esercizio (ovvio, visto che all’inizio non c’è nulla).
Restano invece fuori dal tetto del 5% e quindi sono deducibili integralmente nell’esercizio di competenza i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni (ad esempio, il canone annuale per la manutenzione di un ascensore o di un impianto di allarme). La ratio è chiara: si tratta di costi certi e predeterminati contrattualmente, non di uscite discrezionali dell’impresa.
Il D.M. 9 maggio 1989 e il D.M. 13 ottobre 1994 prevedono criteri speciali per specifici settori produttivi (industrie estrattive, siderurgia, fonderie).
8. Il leasing finanziario: il regime duale per concedente e utilizzatore
Il comma 7 disciplina il trattamento fiscale dei beni acquisiti in locazione finanziaria, uno degli istituti più diffusi nella pratica aziendale. La norma distingue due posizioni:
Per l’impresa concedente (la società di leasing): deduce quote di ammortamento determinate in base al piano di ammortamento finanziario del contratto. È coerente con il fatto che il concedente è proprietario del bene e lo iscrive nel proprio bilancio.
Per l’impresa utilizzatrice (il cliente): la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale applicabile in base all’attività esercitata. Per i beni immobili, il periodo minimo è di dodici anni, senza eccezioni. Per le auto aziendali (art. 164, comma 1, lett. b), TUIR), il periodo minimo coincide con l’intero periodo di ammortamento del coefficiente tabellare.
Questa disciplina è frutto di una lunga evoluzione normativa. La versione attuale recepisce le modifiche apportate dalla L. n. 244/2007 e dal D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni), quest’ultima applicabile ai contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012.
Un aspetto spesso trascurato: la quota di interessi impliciti desunta dal contratto di leasing soggiace alle regole sull’indeducibilità parziale degli interessi passivi di cui all’art. 96 TUIR (il tetto del 30% del ROL). Il contratto di leasing va quindi “scomposto” nelle sue componenti capitale e interessi per la corretta applicazione delle norme fiscali.
9. L’affitto e l’usufrutto d’azienda: chi ammortizza?
Il comma 8 risolve un problema di grande rilevanza pratica: in caso di azienda data in affitto o in usufrutto, le quote di ammortamento spettano all’affittuario o all’usufruttuario, non al proprietario. La logica è chiara: è il conduttore a sopportare il deperimento dei beni, essendo obbligato, ai sensi dell’art. 2561 c.c., a conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti.
Le quote si calcolano sul costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato. Se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, scatta una presunzione assoluta (iuris et de jure): si considera già dedotto il 50% dell’ammortamento, e l’affittuario potrà dedurre solo il residuo 50%.
Questa disciplina cade però quando le parti abbiano espressamente derogato in contratto all’obbligo civilistico di conservazione dell’efficienza aziendale. In tal caso, l’ammortamento resta in capo al concedente a condizione, però, che quest’ultimo mantenga la qualifica di imprenditore. Il proprietario che abbia affittato l’unica azienda, perdendo così tale qualifica, non potrà dedurre alcuna quota. La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 22070 e n. 22171 del 2022, ha confermato questo orientamento con dovizia di argomenti.
Vale segnalare che la medesima regola per espressa previsione dell’art. 103, comma 4 TUIR si applica anche all’ammortamento dei beni immateriali compresi nel contratto di affitto d’azienda.
10. Le apparecchiature di comunicazione elettronica: la deducibilità limitata all’80%
Il comma 9 chiude la norma con una disposizione di carattere antielusivo: le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica (telefoni fissi, cellulari, smartphone, modem, router ADSL, fax) sono deducibili nella misura dell’80%.
La ratio è quella di sterilizzare parzialmente costi che, per loro natura, si prestano anche a un utilizzo personale da parte degli utilizzatori: una presunzione assoluta di “uso promiscuo” del 20%. L’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 104/E/2007) ha chiarito che la norma riguarda sia la telefonia fissa che quella mobile, e include i costi dei beni strumentali indispensabili per la connessione (modem, router, software specifici), ma non i personal computer, che seguono le regole ordinarie anche quando vengono usati per effettuare chiamate via internet, a meno che non si tratti del software specificamente dedicato alle chiamate.
La limitazione all’80% è una norma di sistema, non disapplicabile su istanza di interpello del contribuente, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Fa eccezione il caso delle imprese di autotrasporto: per gli impianti di telefonia fissi installati a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di merci, la deducibilità sale al 100%, ma con un limite preciso: un solo impianto per veicolo. La logica è evidente: per un autotrasportatore, il telefono del camion è uno strumento esclusivamente professionale.
Conclusioni operative
L’art. 102 TUIR è una norma complessa, stratificata nel tempo e ricca di insidie applicative. Alcune indicazioni di sintesi per chi si trova ad applicarla:
Verificare sempre che il bene sia effettivamente strumentale per l’attività svolta, non basta che sia di proprietà dell’impresa. Rispettare il vincolo dell’entrata in funzione come momento di decorrenza delle quote. Non superare i coefficienti ministeriali inclusa la riduzione alla metà del primo anno senza una specifica giustificazione normativa. Monitorare il 5% annuo sulle manutenzioni, ricordando di tracciare l’eccedenza nei cinque anni successivi. In caso di leasing, verificare la durata minima contrattuale rispetto al parametro legale prima di stipulare. In caso di affitto d’azienda, disciplinare contrattualmente e in modo esplicito chi tra concedente e conduttore si assume l’obbligo di conservazione dell’efficienza aziendale, poiché da questa clausola dipende interamente il diritto alla deduzione degli ammortamenti.
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Domande frequenti
Come si determina il reddito lordo secondo l'art. 102 TUIR?
Mediante la somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi di reddito riferibili al periodo d'imposta, secondo i criteri di imputazione temporale e di competenza economica.
Il reddito lordo include i proventi esenti da imposta?
No. I proventi esenti, come quelli di cui all'art. 87 o all'art. 91, restano esclusi dal calcolo del reddito lordo secondo le norme specifiche applicabili.
Quale funzione ha il reddito lordo nel sistema tributario aziendale?
È la base di partenza per il calcolo dell'imponibile IRES. Da essa si detraggono proventi esenti e si applicano le variazioni in aumento e diminuzione secondo le regole del TUIR.
I componenti negativi di reddito sono comunque computabili nel reddito lordo?
Sì, per quanto negativi nella somma algebrica. Tuttavia, la loro deducibilità effettiva dipende dal rispetto dei requisiti stabiliti dai singoli articoli del TUIR.
Il reddito lordo è identico all'utile di bilancio secondo i principi contabili?
No. Sebbene il reddito di bilancio sia il punto di partenza, il reddito lordo fiscale è determinato secondo la legislazione tributaria con variazioni e correzioni specifiche.