Indice
- Regime semplificato per imprese minori (soglie: 500k servizi, 800k altre attività).
- Criterio misto cassa-competenza dominante dal 2017, ricavi/costi percepiti rilevanti.
- Competenza mantiene: plusvalenze, ammortamenti, canoni leasing, accantonamenti, prestazioni lavoro.
- Cassa: ricavi vendite/servizi, acquisti merci, utenze, manutenzioni (max 5%).
- Rimanenze primo esercizio: riduzione reddito per non doppia imposizione, opzione ordinaria vincolante triennio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 66 TUIR – Imprese minori (NDR: ex art. 79.) (1)
In vigore dal 01/01/2017
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
“1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilita’ semplificata, e’ costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa. La differenza e’ aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione di tali quote puo’ essere effettuata anche secondo le modalita’ dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell’articolo 101. Non e’ ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all’articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 109.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita’ indicate al primo comma dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa determinato a norma dei precedenti commi e’ ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e’ ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresi’, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita’ di destinazione nonche’ degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento.”
(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 1, commi 18, 19 e 23 legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 Cod. Amb. — adozione ed approvazione dei piani di bacino
- Art. 66 D.Lgs. 159/2011 — Principi generali
- Art. 66 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 66 D.Lgs. 42/2004 — Uscita temporanea per manifestazioni
- Art. 66 CAD — Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei s...
- Art. 66 Codice Civile: Prova dell'esistenza della persona di cui
Commento
Commento del professionista
Chi sono le “imprese minori”?
Quando il legislatore fiscale parla di “imprese minori”, si riferisce a tutti quei soggetti che, per dimensioni contenute, possono accedere al regime di contabilità semplificata disciplinato dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Non si tratta di un regime “di serie B”: al contrario, per moltissime realtà imprenditoriali italiane rappresenta la normalità operativa.
Vi rientrano le imprese individuali (comprese quelle familiari e quelle agricole che producono reddito d’impresa), le società di persone e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, nonché gli enti non commerciali limitatamente all’eventuale attività commerciale esercitata. Le aziende coniugali seguono regole proprie: sono assimilate alle società personali se costituite dopo il matrimonio e gestite in forma societaria, oppure alle imprese individuali con attribuzione al 50% del reddito tra i coniugi.
Le soglie di accesso (aggiornate dalla Legge di Bilancio 2023)
La Legge n. 197/2022 ha innalzato i limiti di ricavi per accedere alla semplificata. Oggi i parametri sono:
500.000 euro per le imprese che prestano servizi
800.000 euro per tutte le altre attività
Chi supera queste soglie nel corso dell’anno è tenuto ad adottare la contabilità ordinaria a partire dall’esercizio successivo. Viceversa, chi inizia l’attività può adottare la semplificata sin dal primo anno, purché stimi di non superare tali limiti.
Un punto spesso trascurato: quando si esercitano contemporaneamente attività di servizi e altre attività, se i ricavi vengono annotati separatamente, la verifica del limite avviene guardando all’attività prevalente, ma l’ammontare complessivo non deve in ogni caso superare la soglia massima applicabile.
Il cuore della norma: il criterio di cassa
La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha rappresentato una svolta strutturale. Prima del 2017 le imprese minori determinavano il reddito sostanzialmente per competenza, come le grandi imprese. Dal 1° gennaio 2017, invece, il reddito viene determinato con un criterio misto cassa-competenza, dove la cassa è il principio dominante.
La logica di fondo è chiara e condivisibile: evitare che un imprenditore paghi le imposte su ricavi che non ha ancora incassato, tutelando così la liquidità delle piccole imprese.
In concreto, il reddito si calcola come differenza tra:
i ricavi e gli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta
le spese sostenute nel medesimo periodo nell’esercizio dell’attività
Seguono il criterio di cassa, tra gli altri: i ricavi da cessioni di beni e prestazioni di servizi, i costi per acquisto merci, le utenze, le spese condominiali, le manutenzioni ordinarie (nel rispetto del plafond del 5%), le spese di pubblicità e di rappresentanza nel periodo di sostenimento.
Cosa resta soggetto al criterio di competenza
Non tutto, però, segue la cassa. Il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere il criterio di competenza per alcune specifiche categorie di componenti:
Le plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali
Le sopravvenienze attive e passive (diverse da quelle derivanti da storno di componenti a cassa)
Le quote di ammortamento di beni materiali e immateriali (con obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili)
I canoni di leasing, equiparati agli ammortamenti per consolidata prassi dell’Agenzia
Le perdite su crediti e le perdite di beni strumentali
Gli accantonamenti di quiescenza e previdenza
Le spese per prestazioni di lavoro
I proventi immobiliari derivanti da immobili diversi da quelli strumentali
Un aspetto rilevante su cui la giurisprudenza di legittimità si è espressa (Cass. n. 27657/2021): poiché l’art. 66 richiama espressamente l’art. 109 TUIR, anche per le imprese minori trovano applicazione i principi di certezza, determinabilità e inerenza dei costi, principi cardine della fiscalità d’impresa.
I mezzi di pagamento e il momento di rilevanza fiscale
Un tema pratico di grande importanza riguarda il momento in cui un incasso o un pagamento si considera fiscalmente rilevante. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel tempo che:
Carta di credito: rileva il momento in cui si dà l’ordine di pagamento alla banca, non quello dell’addebito sul conto
Assegno bancario o circolare: rileva la consegna materiale del titolo, indipendentemente dalla successiva data di versamento in conto (confermato anche da Cass. n. 15439/2017)
Bonifico bancario: rileva la cosiddetta “data disponibile”, ovvero il giorno in cui le somme diventano effettivamente utilizzabili sul conto del beneficiario
Cambiale: distinzione tra titoli non cedibili (rilevanza alla scadenza) e cedibili (rilevanza alla cessione o allo sconto)
Le rimanenze: un tema delicato nel passaggio di regime
Il regime di cassa è incompatibile con la rilevanza delle variazioni delle rimanenze. Per evitare fenomeni di doppia imposizione, la norma prevede che il reddito del primo esercizio di applicazione del nuovo regime venga ridotto dell’importo delle rimanenze finali che avevano già concorso a formare il reddito dell’anno precedente per competenza.
Questo meccanismo si applica anche in caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata. L’Agenzia ha poi chiarito (risposta a interpello n. 516/2020) che in caso di donazione d’azienda, il donatario può dedurre il valore delle rimanenze ricevute entro i limiti dell’ammontare della perdita maturata dal donante nel 2017, preservando così la continuità fiscale.
Un ulteriore aspetto da considerare: nel caso di cessazione dell’attività, le perdite generatesi durante la semplificata sono interamente deducibili fino a concorrenza del reddito dell’anno di cessazione, in deroga alla regola del recupero diluito nel tempo.
Le opzioni contabili a disposizione
Dal 2017 le imprese minori possono scegliere tra tre modalità di tenuta delle scritture:
Registri degli incassi e dei pagamenti: annotazione cronologica degli incassi e pagamenti con indicazione di importi, dati anagrafici della controparte ed estremi del documento. È il sistema più fedele al principio di cassa ma richiede maggiore attenzione operativa.
Registri IVA “integrati”: si utilizzano i registri IVA arricchiti con le annotazioni necessarie ai fini reddituali. Le registrazioni relative a componenti per cassa devono avvenire entro 60 giorni dall’incasso o dal pagamento.
Regime di “registrazione IVA” (opzionale, vincolante per un triennio): si utilizzano i soli registri IVA senza annotazioni aggiuntive sugli incassi e pagamenti. In questo caso opera una presunzione (assoluta sul piano contabile, relativa ai fini reddituali secondo l’interpretazione prevalente) per cui la data di registrazione del documento coincide con quella dell’incasso o del pagamento.
Quest’ultima opzione è senz’altro la più pratica per la gran parte delle imprese, poiché elimina di fatto la necessità di gestire una doppia contabilità.
Le deduzioni forfettarie: un vantaggio specifico per alcune categorie
L’art. 66 prevede riduzioni forfettarie del reddito per specifiche categorie di contribuenti, a titolo di ristoro per spese non documentabili:
Intermediari, rappresentanti di commercio e ristorazione/alberghi:
3% sui ricavi fino a circa 6.197 euro
1% sulla fascia da 6.197 a circa 77.469 euro
0,5% sulla fascia fino a circa 92.962 euro
Oltre tale ultima soglia la deduzione forfettaria non spetta.
Autotrasportatori per conto terzi: oltre alle deduzioni per trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (la cui misura viene aggiornata annualmente dal MEF per il 2022 era pari a 55 euro al giorno), spetta una deduzione forfettaria annua di 154,94 euro per ogni motoveicolo o autoveicolo con massa a pieno carico non superiore a 3.500 kg. Il contribuente è però tenuto a predisporre e conservare un prospetto analitico dei viaggi effettuati, con indicazione di durata, destinazione e documenti di trasporto.
Il passaggio tra regimi: regole anti-duplicazione
Uno degli aspetti più tecnici e delicati riguarda il cambio di regime. La norma (e la circolare n. 11/E/2017) stabilisce un principio chiaro: un componente reddituale che ha già concorso a formare il reddito in un regime non può assumere rilevanza una seconda volta nell’altro, e viceversa un componente non ancora imputato troverà rilevanza nel regime successivo anche se non ne ricorrono i presupposti ordinari.
In pratica: se un ricavo ha già concorso per competenza nel 2016, quando verrà incassato nel 2017 (regime di cassa) non genererà un ulteriore componente positivo. Simmetricamente, i ratei e i risconti non ancora imputati in regime di competenza rileveranno poi in regime di cassa.
Un cenno all’accertamento
L’Agenzia delle Entrate non ha affrontato compiutamente le implicazioni accertative del regime. Resta però il fatto che, sebbene le rimanenze non concorrano più alla formazione del reddito, gli uffici fiscali e la Guardia di Finanza conservano il potere di controllare le giacenze di magazzino e ricostruire i movimenti “a ritroso”. È quindi fortemente consigliabile che le imprese minori mantengano comunque un’evidenza extracontabile delle variazioni di magazzino, anche per ragioni di trasparenza nei confronti del sistema bancario.
l’art. 66 TUIR costruisce un sistema di determinazione del reddito che, pur nella sua semplicità apparente, nasconde notevoli complessità applicative soprattutto in fase di transizione tra regimi. Una corretta gestione delle opzioni contabili e una buona tenuta dei registri sono strumenti fondamentali per evitare contestazioni e ottimizzare legittimamente il carico fiscale.
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Prassi e linee guida
Risposta a interpello · n. 556 del 23 novembre 2020
Agenzia delle Entrate
Chiarisce profili applicativi dell'art. 66 TUIR come modificato dalla L. 232/2016, relativi alla determinazione del reddito delle imprese minori in regime di contabilità semplificata secondo il criterio misto cassa-competenza.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 516 del 2020
Agenzia delle Entrate
Affronta l'applicazione coordinata degli artt. 8, 58 e 66 TUIR, in particolare sul riporto delle perdite delle imprese in contabilità semplificata.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quali sono le soglie di ricavi per accedere alla contabilità semplificata?
500.000 euro per prestatori di servizi; 800.000 euro per tutte le altre attività. Chi supera nel corso dell'anno deve passare a contabilità ordinaria dall'esercizio successivo.
Come si calcola il reddito in contabilità semplificata?
Differenza tra ricavi e altri proventi percepiti nel periodo d'imposta e spese sostenute nello stesso periodo. Principio di cassa dominante, con eccezioni per plusvalenze, ammortamenti, canoni leasing.
L'ammortamento di un bene strumentale segue la cassa?
No, rimane a competenza con obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili. Stessa regola per canoni leasing, quote accantonamenti, prestazioni di lavoro.
Quali sono le tre modalità di tenuta delle scritture contabili?
Registri incassi/pagamenti (cronologico, più fedele cassa); registri IVA integrati (aggiunte reddituali entro 60 giorni); regime IVA opzionale (solo registri IVA, presunzione data incasso=data documento).
Come si gestiscono le rimanenze passando dalla competenza alla cassa?
Nel primo esercizio di applicazione nuovo regime, il reddito è ridotto dell'importo delle rimanenze finali precedenti (già nella competenza). Meccanismo anti-doppia imposizione anche in passaggio competenza-semplificata.
Vedi anche