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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Definizione fondamentale di ricavi ai fini del reddito d'impresa: 8 categorie tassative (lett. a-h)
  • Categoria principale: corrispettivi di cessioni di beni e prestazioni di servizi diretti all'oggetto sociale (lett. a)
  • Sono ricavi anche le cessioni di partecipazioni e strumenti finanziari non immobilizzate (lett. c-e)
  • Indennità da risarcimento per perdita di beni-merce (lett. f) e contributi (lett. g-h)
  • Si include il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità extra-impresa (comma 2)
  • Distinzione operativa: ricavi (fisiologici) vs plusvalenze (ex art. 86, beni strumentali e immobilizzazioni)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 TUIR – Ricavi

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

“1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa’ ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa’ o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da societa’ ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa;

f) le indennita’ conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa.

3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.”

(1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 16 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Commento del professionista

L'art. 85 del TUIR definisce in modo tassativo cosa siano i ricavi ai fini della determinazione del reddito d'impresa. La distinzione tra ricavi e plusvalenze è centrale nel sistema fiscale societario: i ricavi sono componenti positivi del reddito tipici dell'attività ordinaria (cessioni di beni-merce, prestazioni di servizi); le plusvalenze (art. 86) sono componenti positivi straordinari, derivanti dalla cessione di beni strumentali o immobilizzazioni. Il regime fiscale delle due categorie differisce: i ricavi concorrono integralmente alla formazione del reddito; le plusvalenze possono beneficiare di regimi di favore (rateizzazione ex art. 86, participation exemption ex art. 87). Per il commercialista, la corretta qualificazione di un componente positivo come ricavo o plusvalenza è scelta operativa di rilievo, con effetti significativi sul carico fiscale.

La struttura dell'art. 85: 8 categorie di ricavi

Il comma 1 elenca otto categorie di ricavi, con criterio tassativo. Lett. a, corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa: la categoria principale, copre l'attività tipica dell'impresa. La nozione di «produzione o scambio» qualifica il bene come merce o prodotto: l'impresa che produce mobili e li vende realizza ricavi, l'impresa che gestisce un immobile per locarlo realizza ricavi (canoni di locazione, se la locazione è oggetto sociale).

Lett. b, corrispettivi delle cessioni di materie prime, semilavorati e altri beni mobili (esclusi quelli strumentali) acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione: la categoria copre i beni intermedi, distinti dai prodotti finali. Le materie prime non utilizzate, i semilavorati ceduti a terzi, i prodotti incompiuti generano ricavi al momento della cessione.

Lett. c, corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni al capitale di società ed enti ex art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica la participation exemption ex art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. La regola distingue tra partecipazioni «commerciali» (ricavi) e partecipazioni «patrimoniali» (plusvalenze ex art. 86 + eventuale exemption ex art. 87). La distinzione si basa sull'iscrizione contabile: le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono trattate come immobilizzazioni; quelle iscritte tra i titoli del circolante (attivo corrente) sono trattate come ricavi.

Le altre categorie: strumenti finanziari, indennità, contributi

Lett. d, corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 44 emessi da società ed enti ex art. 73 (esclusi participation exemption), non immobilizzazioni: estensione della categoria delle azioni agli strumenti che le imitano sul piano della partecipazione al capitale di rischio (per esempio strumenti partecipativi delle SpA ex art. 2346 c.c.).

Lett. e, corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (diversi da partecipazioni) non immobilizzazioni: copre i titoli di debito (obbligazioni, titoli atipici), quando non sono detenuti come immobilizzazioni di portafoglio. Lett. f, indennità da risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere: la regola assicura simmetria fiscale: se il bene generava ricavi al momento della cessione, l'indennità che lo sostituisce per perdita/danneggiamento è anch'essa ricavo. Lett. g, contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto: copre i contributi di natura contrattuale (per esempio contributi pubblicitari da fornitori, premi commerciali). Lett. h, contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge: copre i contributi pubblici per il funzionamento dell'impresa (in conto esercizio), distinti da quelli per investimenti (capitale).

L'autoconsumo e le destinazioni estranee (comma 2)

Il comma 2 introduce una regola di rilievo operativo: tra i ricavi si comprende «il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa». La regola realizza la tassazione dell'autoconsumo e delle destinazioni extra-impresa: quando un bene-merce dell'impresa esce dal circuito imprenditoriale per essere assegnato ai soci (per esempio in distribuzione di utili in natura, riduzione di capitale in natura) o destinato a finalità diverse (uso personale dell'imprenditore, donazioni), si simula una vendita al valore normale e si genera un ricavo.

Il valore normale è quello dell'art. 9 TUIR: prezzo di mercato del bene in condizioni di libera concorrenza. La regola tutela la base imponibile dell'impresa: senza tale meccanismo, sarebbe possibile sottrarre beni dall'attività imprenditoriale senza tassazione, con erosione della base IRES. Sul piano operativo, l'autoconsumo richiede attenta documentazione del valore normale (perizie, listini di mercato, transazioni comparabili) per evitare contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.

La distinzione ricavi-plusvalenze: il discrimen dell'iscrizione contabile

Il comma 3 (parzialmente troncato nel testo essenziale) precisa che i beni di cui alle lettere c), d) ed e) (partecipazioni, strumenti finanziari, obbligazioni) sono ricavi solo se non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Quando sono iscritti come immobilizzazioni (cioè destinati a un uso durevole, non alla negoziazione), la cessione genera plusvalenza ex art. 86 (con eventuale applicazione del regime di participation exemption ex art. 87 per le partecipazioni qualificate).

La distinzione contabile è quindi cruciale: l'impresa che acquisisce un pacchetto di azioni può scegliere se iscriverlo tra le immobilizzazioni (con regime di plusvalenza/exemption) o tra i titoli del circolante (con regime di ricavi). La scelta deve essere coerente con l'uso effettivo del bene e non strumentale a vantaggi fiscali: la giurisprudenza tributaria ha sviluppato un consolidato orientamento sulla rilevanza dell'effettiva destinazione del bene rispetto alla mera classificazione formale.

Coordinamento con i principi contabili e fiscali

L'art. 85 si raccorda con i principi contabili nazionali (OIC 11 sui criteri generali, OIC 13 sulle rimanenze, OIC 21 sulle partecipazioni) e internazionali (IFRS 15 sui ricavi). Per le società che adottano gli IAS/IFRS, il regime di derivazione rafforzata (art. 83 TUIR) implica che alcuni passaggi contabili abbiano effetti diretti sul piano fiscale. Per esempio, un ricavo IFRS 15 contabilizzato secondo il principio del completion of contractual obligation può differire dal ricavo fiscale ex art. 85, generando differenze temporanee.

Il principio di competenza (art. 109 TUIR) governa il momento di imputazione dei ricavi al periodo d'imposta: i corrispettivi delle cessioni di beni mobili si considerano conseguiti alla data di consegna o spedizione; per gli immobili, alla stipulazione dell'atto; per le aziende, alla data di stipulazione (salvo che il trasferimento di proprietà avvenga in altro momento). Le clausole di riserva della proprietà non rilevano: il ricavo è conseguito al momento dell'effetto traslativo formale.

Profili pratici: ottimizzazione e contestazioni

Per il fiscalista d'azienda, l'art. 85 è strumento operativo quotidiano. Le aree tipiche di attenzione: corretta qualificazione di componenti positivi come ricavi o come plusvalenze (con conseguenze sul regime fiscale applicabile); tempistiche di imputazione al periodo d'imposta (principio di competenza, eccezioni per servizi periodici, casi di incertezza sull'esistenza o ammontare); autoconsumo e destinazioni extra-impresa (documentazione del valore normale, gestione delle assegnazioni ai soci); contributi (distinzione tra in conto esercizio e in conto capitale, regime fiscale differenziato).

Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardano frequentemente: la qualificazione fiscale dei contributi pubblici; il valore normale di beni assegnati ai soci; la qualificazione delle cessioni di partecipazioni come immobilizzazioni o circolante; il momento di imputazione di prestazioni di servizi continuative o complesse. Per ciascuna di queste tematiche, una documentazione contabile e contrattuale ben strutturata è la migliore difesa.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 26/E del 1 giugno 2016

Affronta la disciplina dell'assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e della trasformazione in società semplice ex L. 208/2015. Chiarisce che il valore normale dei beni assegnati concorre a formare ricavi o plusvalenze ai sensi degli artt. 85 e 86 TUIR, distinguendo i beni-merce dai beni patrimonio e dai beni strumentali.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Qual è la differenza tra ricavi e plusvalenze?

I ricavi (art. 85 TUIR) sono componenti positivi del reddito d'impresa derivanti dall'attività ordinaria: corrispettivi di cessioni di beni-merce e prestazioni di servizi tipiche, cessioni di partecipazioni non immobilizzate, indennità per perdita di beni-merce, contributi. Le plusvalenze (art. 86 TUIR) derivano invece dalla cessione di beni strumentali e immobilizzazioni (impianti, macchinari, fabbricati strumentali, partecipazioni di portafoglio). Il regime fiscale differisce: i ricavi concorrono integralmente; le plusvalenze possono beneficiare di rateizzazione (art. 86) o di esenzione parziale (participation exemption ex art. 87).

L'autoconsumo o l'assegnazione ai soci genera ricavi?

Sì. Il comma 2 dell'art. 85 TUIR include tra i ricavi il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La regola realizza la tassazione dell'autoconsumo: quando un bene-merce esce dal circuito imprenditoriale (per uso personale dell'imprenditore, distribuzione di utili in natura, donazioni), si simula una vendita al valore normale ex art. 9 TUIR e si genera un ricavo. Tutela la base imponibile dell'impresa contro l'erosione.

Come si determina il momento di imputazione dei ricavi al periodo d'imposta?

Secondo il principio di competenza dell'art. 109 TUIR. I corrispettivi delle cessioni di beni mobili si considerano conseguiti alla data di consegna o spedizione; per gli immobili e le aziende, alla data di stipulazione dell'atto (salvo diverso momento di effetto traslativo). Per le prestazioni di servizi rileva la data di ultimazione; per i contratti continuativi (locazione, mutuo, assicurazione), la data di maturazione dei corrispettivi. Le clausole di riserva della proprietà non rilevano: il ricavo è conseguito al momento dell'effetto traslativo formale.

Le cessioni di partecipazioni sono sempre ricavi?

No, dipende dall'iscrizione contabile. Se le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (uso durevole, non destinate alla negoziazione), la cessione genera plusvalenza ex art. 86 TUIR, eventualmente esente per il 95% se ricorrono i requisiti della participation exemption (art. 87). Se sono iscritte tra i titoli del circolante (attivo corrente, destinate alla negoziazione), la cessione genera ricavi ex art. 85 TUIR. La scelta contabile deve essere coerente con l'uso effettivo del bene.

I contributi pubblici concorrono al reddito d'impresa come ricavi?

Dipende dalla destinazione. I contributi in conto esercizio (per il funzionamento dell'impresa: per esempio incentivi all'occupazione, contributi per ricerca corrente) sono ricavi ai sensi dell'art. 85, lett. h TUIR e concorrono integralmente al reddito nell'esercizio di competenza. I contributi in conto capitale (per investimenti: acquisto di beni strumentali, costruzione di impianti) seguono regole diverse (art. 88 TUIR sulle sopravvenienze attive): possono essere imputati per quote in più esercizi, in correlazione con l'ammortamento del bene cui si riferiscono.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.