Indice
- Redditi di capitale producono proventi certi nell'esistenza ma variabili nell'ammontare
- Aliquota ordinaria del 26%, con eccezioni per titoli pubblici al 12,5% e PIR esenti
- Distinzione tra reddito prodotto e reddito entrata secondo la lettera h) dell'art. 44
- Interessi da mutui, depositi, obbligazioni, peer-to-peer lending e staking di criptovalute
- Perdite su redditi di capitale non sono compensabili
Testo dell'articoloVigente
Art. 44 TUIR – Redditi di capitale
In vigore dal 25/12/2019
Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 13
“1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche’ dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia.(1)
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; (2)
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; (2)
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilita’ deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;
b) (lettera abrogata);
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa’ esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.”
—————–
(1) Vedasi pure il comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 2712/2017.
(2) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 112, 113 e 114 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Stesso numero, altri codici
- Art. 44 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 44 D.Lgs. 159/2011 — Gestione dei beni confiscati
- Art. 44 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 44 D.Lgs. 42/2004 — Comodato e deposito di beni culturali
- Art. 44 CAD — Requisiti per la gestione e conservazione dei docume...
- Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio
Commento
Commento del professionista
Tra le categorie reddituali del TUIR, quella dei redditi di capitale è probabilmente la più ricca di fattispecie, la più stratificata da interventi normativi successivi e diciamocelo chiaramente la più insidiosa nella pratica professionale. L’art. 44 elenca una serie di proventi che il legislatore riconduce a questa categoria, ma dietro l’apparente semplicità dell’elenco si nascondono distinzioni fondamentali, presunzioni operative, regimi fiscali differenziati e un contenzioso interpretativo ancora vivo su alcune fattispecie.
Proviamo a fare ordine.
Il principio fondatore: reddito prodotto vs. reddito entrata
Prima di entrare nel dettaglio delle singole fattispecie, è essenziale capire la logica che distingue i redditi di capitale dai redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 TUIR). Non è una distinzione accademica: ha conseguenze concrete su come si calcola la base imponibile e su cosa si può o non si può compensare.
I redditi di capitale appartengono alla categoria del reddito prodotto: derivano dall’impiego diretto di una fonte produttiva unitaria il capitale in un rapporto giuridico che genera proventi certi nell’esistenza, anche se variabili nell’ammontare. Sono la “rendita” del denaro prestato, investito, partecipato.
I redditi diversi di natura finanziaria, al contrario, rientrano nella categoria del reddito entrata: sono incrementi patrimoniali di natura aleatoria, che possono dar luogo tanto a un guadagno quanto a una perdita. Il loro tratto caratteristico è l’incertezza nell’an, non solo nel quantum.
Questa distinzione ha due conseguenze pratiche decisive. La prima: i redditi di capitale si tassano al lordo di qualsiasi spesa o onere sostenuto per conseguirli. La seconda: le eventuali “perdite” sui redditi di capitale sono fiscalmente irrilevanti non si possono compensare con nulla. Un obbligazione che rende interessi minimi in un anno di tassi negativi? Il fisco tassa gli interessi effettivamente percepiti, qualunque essi siano, e non riconosce alcun “credito” per il mancato guadagno atteso.
L’aliquota ordinaria su questi redditi è attualmente pari al 26%, introdotta in via definitiva dal D.L. 66/2014 che ha sostituito la precedente frammentazione tra il 12,5% e il 27%. Sopravvivono alcune eccezioni rilevanti: i proventi da titoli pubblici italiani ed equiparati restano al 12,5%, e i PIR piani individuali di risparmio godono di esenzione totale se rispettano i vincoli normativi.
La norma di chiusura: la lettera h) e il criterio dell’impiego di capitale
L’art. 44 non contiene una definizione unitaria di reddito di capitale, ma un elenco di fattispecie tassative accompagnato da una norma di chiusura la lettera h) che ha una doppia funzione: completare la categoria e tracciarle il confine esterno.
La lettera h) include tra i redditi di capitale tutti i proventi derivanti da “altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, ma esclude espressamente i rapporti attraverso i quali si possono realizzare differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Questi ultimi pensiamo ai derivati, ai contratti di swap, agli strumenti aleatori in genere migrano nella categoria dei redditi diversi.
In sintesi: se il rapporto può generare solo reddito (non perdita), siamo nell’art. 44. Se può generare sia reddito che perdita, siamo nell’art. 67. La certezza nell’an, pur nella variabilità nel quantum, è il discrimine.
Un’applicazione recente e molto discussa di questa clausola riguarda le criptovalute: con la risposta a interpello n. 437/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi da attività di staking in cui il contribuente “blocca” le proprie criptovalute su una blockchain per validare transazioni e ricevere una remunerazione rientrano nella lettera h) come redditi di capitale. La piattaforma italiana che eroga tali proventi deve applicare una ritenuta del 26% a titolo d’acconto, e il contribuente deve dichiararli nel quadro RL. Non è un reddito diverso perché il meccanismo di staking non genera perdite: si tratta di un “frutto” del capitale-criptovaluta impiegato, certo nell’esistenza anche se variabile nell’ammontare.
Vale anche ricordare che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento non seguono necessariamente le regole dei redditi di capitale: per la regola dell’art. 6, comma 2 TUIR, questi interessi seguono la categoria reddituale del credito a cui accedono. Gli interessi di mora su un credito professionale sono reddito di lavoro autonomo, non reddito di capitale. Solo quando non accedono a crediti che danno luogo a redditi imponibili scatta la lettera h).
Parimenti, l’Agenzia delle Entrate ha in più occasioni escluso dal novero dei redditi di capitale gli indennizzi ricevuti a titolo di reintegrazione della perdita di valore di titoli (c.d. danno emergente): tali somme, volte a ripristinare il patrimonio e non a remunerare un impiego di capitale, non assumono rilevanza reddituale.
Interessi da mutui, depositi e conti correnti
La lettera a) la più intuitiva include gli interessi derivanti da mutui, depositi bancari e conti correnti. Tre contratti diversi ma accomunati dalla stessa logica: un soggetto cede temporaneamente disponibilità di denaro a un altro e riceve in cambio un corrispettivo.
Una distinzione importante riguarda il soggetto percettore: gli interessi percepiti da una banca su mutui o conti correnti sono ricavi d’impresa, non redditi di capitale. Gli stessi interessi percepiti da una persona fisica o da un ente non commerciale al di fuori dell’esercizio d’impresa sono invece redditi di capitale, tassati con ritenuta d’imposta del 26% applicata direttamente dalla banca. Se il percettore è invece un imprenditore, la ritenuta scende a titolo d’acconto e il provento confluisce nel reddito d’impresa.
Obbligazioni e titoli similari
La lettera b) disciplina gli interessi e proventi di obbligazioni e titoli similari. Il punto più delicato è la distinzione tra titoli similari alle azioni e titoli similari alle obbligazioni una distinzione che l’art. 44, comma 2, chiarisce attraverso criteri precisi.
Sono similari alle azioni i titoli la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di un affare. In questi casi scatta il regime dei dividendi: la remunerazione è indeducibile per l’emittente e parzialmente esclusa da tassazione per il percettore, in logica di simmetria fiscale per evitare la doppia imposizione economica.
Sono invece similari alle obbligazioni i titoli che contengono l’obbligazione incondizionata di restituire alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata, senza attribuire diritti di partecipazione alla gestione dell’impresa. Conta l’obbligo di rimborso del capitale e l’assenza di diritti amministrativi gestori, non la presenza o meno di interessi periodici.
Per i soggetti IAS/IFRS, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il primato della qualificazione fiscale ex art. 44 su quella contabile: uno strumento classificato come equity secondo lo IAS 32 ma che possiede le caratteristiche dei titoli similari alle obbligazioni viene comunque trattato fiscalmente come tale, con conseguente deducibilità degli interessi per l’emittente.
Meritano una menzione le cambiali finanziarie: strumenti di debito emessi in serie dalle imprese diverse dalle banche e dalle microimprese per raccogliere liquidità alternativa al credito bancario. Assimilate a tutti gli effetti alle obbligazioni, con scadenza compresa tra uno e trentasei mesi. Per le società non quotate è richiesta la presenza di uno sponsor istituzionale e la certificazione dell’ultimo bilancio.
Il peer-to-peer lending: la finanza digitale incontra il TUIR
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la lettera d-bis), che qualifica come redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di social lending gestite da intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia.
La norma ha due obiettivi: equiparare fiscalmente il social lending agli strumenti di investimento tradizionali prima soggetto a tassazione progressiva IRPEF e incentivarne la diffusione attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, definitiva per le persone fisiche che prestano al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Ma attenzione: la qualifica di reddito di capitale con ritenuta definitiva vale solo per le piattaforme gestite dai soggetti espressamente indicati dalla norma. Se il prestito avviene tramite una piattaforma estera o gestita da un soggetto non iscritto agli albi italiani, i proventi tornano nell’ambito della lettera a) interessi da mutuo con ritenuta a titolo d’acconto e obbligo di concorrere al reddito complessivo IRPEF. Una differenza non trascurabile per chi utilizza piattaforme europee di lending. In aggiunta, per le piattaforme estere scattano gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, e laddove la piattaforma consenta la cessione della propria quota sul mercato secondario, l’investimento assume i connotati di “prodotto finanziario” con assoggettamento all’IVAFE nella misura del 2 per mille.
Un’aliquota agevolata del 12,5% è invece prevista per i prestiti erogati tramite piattaforme di social lending destinati a finanziare attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore, in linea con le finalità solidaristiche di queste operazioni.
Utili da partecipazione: il cuore della categoria
La lettera e) riguarda gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a IRES. È il caso più comune: i dividendi distribuiti da una Srl o da una SpA a un socio persona fisica.
Un punto fondamentale: non tutti gli utili sono redditi di capitale. Se la partecipazione agli utili è corrisposta a un lavoratore dipendente anche sotto forma di partecipazione all’utile aziendale il provento è reddito di lavoro dipendente. Se è corrisposta a un professionista o artista come compenso per la sua prestazione, è reddito di lavoro autonomo. Se spetta ai soci fondatori o promotori di una società di capitali per la loro attività in fase costitutiva, è ancora reddito di lavoro autonomo. La qualifica di reddito di capitale per gli utili da partecipazione richiede che non vi sia un rapporto di lavoro o d’opera che li giustifichi.
Importante anche sottolineare che le società di persone non rientrano tra i soggetti IRES: i loro redditi sono imputati per trasparenza ai soci, non configurano dividendi e seguono le regole proprie della categoria di reddito prodotto dalla società.
Dal 1° gennaio 2018, con la Legge di Bilancio per quell’anno, è stato unificato il regime fiscale tra partecipazioni qualificate e non qualificate: anche i dividendi da partecipazioni qualificate sono ora soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, eliminando la precedente concorrenza al reddito complessivo con tassazione progressiva. Una semplificazione attesa da tempo.
Associazione in partecipazione e cointeressenza
La lettera f) include gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza. Tre figure contrattualmente distinte ma accomunate da una caratteristica: il percettore partecipa agli utili di un’impresa altrui senza essere socio.
La cointeressenza propria è il caso più peculiare: l’associato partecipa agli utili senza effettuare alcun apporto. Non c’è capitale investito, eppure il provento è reddito di capitale. Il collegamento funzionale con l’impiego del capitale è “mediato” dalla partecipazione ai risultati economici dell’impresa associante.
OICR, assicurazioni vita e previdenza complementare
La lettera g) include i proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni, SICAV, SICAF). A seguito della riforma del 2011, la tassazione è stata spostata dal fondo al momento della distribuzione o disinvestimento da parte del partecipante, allineando il regime italiano a quello europeo. I fondi italiani sono soggetti IRES ma esenti da imposta, a condizione di essere sottoposti a vigilanza: il partecipante è tassato quando percepisce i proventi o realizza la plusvalenza in uscita.
La lettera g-quater) disciplina i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione: i redditi compresi nelle somme corrisposte dall’assicuratore cioè la componente finanziaria del rendimento, non quella a copertura del rischio demografico sono redditi di capitale tassati al 26%, con possibile riduzione proporzionale fino al 12,5% per la quota di portafoglio investita in titoli pubblici. Il “tax deferral” rinvio della tassazione al momento della riscossione rappresenta un vantaggio specifico rispetto all’investimento diretto in titoli.
Rimane aperto il dibattito sulla natura delle polizze unit e index linked: la Cassazione ha più volte messo in discussione la qualificazione assicurativa di questi prodotti quando il rischio demografico è marginale o assente, con possibili ricadute sul regime fiscale. La CGUE e la normativa europea sembrano invece più nette nel classificarle comunque come prodotti assicurativi. Un tema da monitorare con attenzione.
La lettera g-quinquies) riguarda i rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita periodica e delle rendite vitalizie previdenziali: la quota di ciascuna rata corrispondente al rendimento finanziario maturato nella fase di accumulo è reddito di capitale, tassato con imposta sostitutiva del 26%.
I trust: la fattispecie più complessa
La lettera g-sexies) introdotta nel 2007 e poi modificata dal D.L. 124/2019 disciplina i redditi imputati al beneficiario di trust, e rappresenta uno degli aspetti più tecnici e controversi dell’intera norma.
Il quadro distingue due tipologie fondamentali: il trust trasparente, con beneficiari individuati, i cui redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari come redditi di capitale indipendentemente dalla distribuzione effettiva, con tassazione secondo le aliquote personali IRPEF; e il trust opaco, senza beneficiari individuati, che è autonomo soggetto IRES e viene tassato direttamente.
La modifica del 2019 ha aggiunto una fattispecie specifica: le distribuzioni da trust opachi esteri stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis TUIR sono tassate in capo al beneficiario residente anche se questi non è “beneficiario individuato” in senso tecnico. Il criterio di tassazione in questo caso è la cassa la distribuzione effettiva non la competenza. Il regime è volto a evitare che la localizzazione del trust in paradisi fiscali consenta ai redditi di sfuggire a qualsiasi imposizione.
Su questo tema l’Agenzia delle Entrate ha assunto posizioni molto estensive con la circolare n. 34/2022, tassazione worldwide dei trust trasparenti non residenti, obblighi di monitoraggio per tutti i beneficiari, che la dottrina ha criticato duramente, evidenziando incoerenze con il quadro normativo di riferimento. È un’area in cui il rischio interpretativo è ancora elevato e la pianificazione deve essere condotta con estrema cautela.
Il carried interest: quando il gestore di fondi non è (solo) un lavoratore
L’art. 60 del D.L. 50/2017 ha introdotto una disciplina ad hoc per il carried interest l’extra-rendimento riconosciuto a manager e gestori di fondi o società tramite strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati stabilendo una presunzione legale di qualificazione come reddito di capitale o reddito diverso, a condizione che ricorrano tre requisiti oggettivi.
Il primo è un esborso minimo complessivo da parte di tutti i manager titolari degli strumenti rafforzati pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo del fondo o del patrimonio netto della società. Il secondo è la postergazione: i proventi degli strumenti rafforzati maturano solo dopo che gli altri investitori abbiano recuperato il capitale e ottenuto un rendimento minimo predefinito. Il terzo è l’holding period di almeno cinque anni per la detenzione degli strumenti finanziari.
In presenza di tutti e tre i requisiti, la presunzione opera e il carried interest è reddito finanziario, non retributivo con conseguente tassazione proporzionale al 26% anziché progressiva IRPEF. In assenza anche di uno solo dei requisiti, non scatta l’automatica qualificazione come reddito di lavoro: occorre un’analisi caso per caso delle caratteristiche dello strumento e del rapporto, che può comunque portare alla qualificazione come reddito finanziario se sussistono elementi indicativi di un effettivo rischio d’investimento allineato a quello degli altri soci. L’Agenzia delle Entrate, in numerose risposte a interpello, ha costruito una casistica dettagliata che vale la pena consultare prima di strutturare qualsiasi piano di incentivazione per il management.
In sintesi: perché l’art. 44 merita attenzione costante
L’art. 44 TUIR è una norma viva, continuamente aggiornata dall’evoluzione dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento. Dal peer-to-peer lending ai trust internazionali, dalle criptovalute al carried interest, ogni nuova forma di impiego del capitale trova prima o poi la sua collocazione in questa disposizione o nella sua norma di chiusura.
Chi si occupa di pianificazione fiscale, gestione patrimoniale o strutturazione di operazioni finanziarie non può permettersi di considerare questa categoria come un dato acquisito. Le qualificazioni non sono sempre immediate, i regimi applicabili sono differenziati e le conseguenze di una classificazione errata in termini di ritenute non applicate, redditi non dichiarati o costi non deducibili possono essere molto significative.
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Prassi e linee guida
Circolare · n. 25/E del 16 giugno 2004
Agenzia delle Entrate
Storica circolare di commento alla riforma IRES sulle modifiche alla disciplina dei redditi di capitale ex art. 44 TUIR, con particolare riguardo al regime di tassazione di utili da partecipazione, strumenti finanziari assimilati alle azioni e contratti di associazione in partecipazione. Resta riferimento operativo per il perimetro qualificatorio dei redditi di capitale.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 339 del 17 giugno 2022
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia qualifica come redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-quater) TUIR i proventi derivanti da contratti e strumenti finanziari da cui derivi il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci, con applicazione della relativa disciplina di tassazione.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Qual è la differenza tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria?
I redditi di capitale sono derivanti dall'impiego diretto di capitale in rapporti giuridici certi nell'an; i redditi diversi sono aleatori, variabili sia nell'an che nel quantum, e non sono tassabili al lordo.
Quale aliquota si applica ai redditi di capitale?
L'aliquota ordinaria è del 26% dal D.L. 66/2014. Eccezioni: titoli pubblici italiani al 12,5%, PIR con esenzione totale se rispettano vincoli normativi.
Come si trattano le perdite su redditi di capitale?
Le perdite non sono fiscalmente rilevanti e non possono essere compensate con nulla. Il fisco tassa solo i proventi effettivamente percepiti.
I proventi da staking di criptovalute come sono tassati?
Secondo l'Agenzia (interpello 437/2022), rientrano nella lettera h) come redditi di capitale con ritenuta 26%, dichiarabili in quadro RL, non in redditi diversi.
Cosa sono i titoli similari alle obbligazioni?
Titoli con obbligo incondizionato di restituzione del capitale a scadenza, senza diritti di partecipazione alla gestione. Disciplina come obbligazioni per interessi e proventi.
Vedi anche