Indice
In sintesi
- L'articolo 82 TUIR disciplina le cessioni obbligatorie di azioni o quote imposte da specifiche disposizioni del codice civile (artt. 2357 c. 4, 2357-bis c. 2, 2359-ter c.c.) e del TUF (art. 121 D.Lgs. 58/1998).
- Alle plusvalenze imponibili relative a tali cessioni si applica il regime dell'art. 86 comma 4 TUIR: concorrenza al reddito per intero nell'esercizio di realizzo o, in alternativa a scelta del contribuente nella dichiarazione, in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi non oltre il quarto, se le partecipazioni sono state possedute da almeno tre anni.
- Le ipotesi richiamate riguardano: azioni proprie della società emittente acquistate oltre il 10% del capitale e da alienare entro 3 anni (art. 2357 c. 4 c.c.); azioni proprie a seguito di operazioni straordinarie da alienare entro 3 anni (art. 2357-bis c. 2 c.c.); azioni della controllante possedute dalla controllata da alienare entro 1 anno (art. 2359-ter c.c.).
- L'art. 121 TUF (D.Lgs. 58/1998) regola le partecipazioni reciproche tra società quotate e altre società: l'eccedenza oltre la soglia consentita deve essere alienata entro 12 mesi e perde il diritto di voto nelle assemblee.
- Il regime di rateizzazione dell'art. 86 comma 4 (richiamato dall'art. 82) consente di spalmare la plusvalenza in 5 anni, evitando il "salto" impositivo che si verificherebbe concentrando in un solo esercizio una plusvalenza maturata in più anni di possesso, particolarmente vantaggioso per cessioni di portafogli partecipativi rilevanti.
- La rateizzazione richiede opzione espressa nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta del realizzo: in mancanza, la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo, perdendosi il vantaggio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 82 TUIR – Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1999
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Nota:Vedi il comma 2 e 3 dell’art. 9 del decreto-legge n. 350/2001.”1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a
norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 82 TUIR e il regime delle cessioni obbligatorie
L'articolo 82 del TUIR disciplina il trattamento fiscale delle cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali, cioè delle alienazioni di azioni o quote imposte da specifiche norme di diritto civile o di mercato. La caratteristica peculiare di queste cessioni è la loro natura "non discrezionale": il titolare delle partecipazioni non sceglie liberamente di alienarle ma è vincolato per legge a farlo entro termini specifici, pena conseguenze sanzionatorie (perdita dei diritti, conseguenze societarie). La norma applica a tali cessioni il regime di rateizzazione delle plusvalenze previsto dall'art. 86 comma 4 TUIR per le cessioni d'azienda, riconoscendo l'opportunità di non gravare con un'imposizione concentrata operazioni che il contribuente non avrebbe altrimenti effettuato.
La norma è breve ma di significativa portata applicativa: rappresenta una specifica deroga al regime generale di concorrenza integrale al reddito d'impresa delle plusvalenze su partecipazioni non PEX (art. 87 e seguenti TUIR). La ratio è duplice: bilanciare l'onere fiscale di un'operazione obbligata e allineare il trattamento delle cessioni "forzose" a quello delle cessioni d'azienda con almeno tre anni di possesso, in cui la plusvalenza è il frutto di un investimento strategico maturato nel tempo.
Le ipotesi richiamate del codice civile
L'art. 82 richiama tre disposizioni del codice civile in materia di azioni proprie e partecipazioni in società controllate. La prima è l'art. 2357 c. 4 c.c. sull'acquisto di azioni proprie: la società per azioni può acquistare azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, e l'acquisto non può eccedere il 20% del capitale (10% per le società quotate). Le azioni acquistate in eccedenza rispetto a tali limiti devono essere alienate entro tre anni dalla loro acquisizione, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea straordinaria; in mancanza si procede al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
La seconda ipotesi è quella dell'art. 2357-bis c. 2 c.c.: si tratta delle azioni proprie acquistate dalla società a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, conferimenti) che generano azioni proprie eccedenti i limiti dell'art. 2357. Tali azioni devono essere alienate entro tre anni, con disciplina analoga al primo caso. Si pensi alla società che incorpora un'altra società che a sua volta deteneva azioni della prima: nasce una posizione di azioni proprie potenzialmente eccedente, che la fusione renderebbe legittima ma temporanea.
La terza ipotesi è quella dell'art. 2359-ter c.c. sulle partecipazioni reciproche: una società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della controllante, e quelle eventualmente acquistate (es. a seguito di operazioni straordinarie) devono essere alienate entro un anno dall'acquisizione. La regola tutela il principio di integrità del capitale e impedisce che la controllata diventi "azionista forzata" della controllante in modo strutturale.
L'ipotesi del TUF: art. 121 D.Lgs. 58/1998
L'art. 82 richiama anche l'art. 121 del TUF (D.Lgs. 58/1998), che disciplina le partecipazioni reciproche tra società quotate. La norma vieta a società quotate (e a società da queste controllate) di detenere reciprocamente partecipazioni superiori al 2% (3% per società quotate "pivot" del medesimo gruppo). L'eccedenza oltre la soglia comporta la perdita automatica del diritto di voto nelle assemblee della controparte e l'obbligo di alienazione entro 12 mesi; in caso di mancata alienazione, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione (non solo all'eccedenza).
La disciplina del TUF persegue obiettivi di trasparenza dei mercati finanziari e di prevenzione dei "patti di sistema" tra società quotate, evitando concentrazioni di influenza non comunicate al mercato. Le cessioni che ne derivano sono dunque obbligatorie e l'art. 82 TUIR riconosce loro il regime fiscale di favore della rateizzazione.
Il regime di rateizzazione: rinvio all'art. 86 comma 4 TUIR
Cuore operativo dell'art. 82 è il rinvio all'art. 86 comma 4 TUIR: le plusvalenze imponibili realizzate con le cessioni obbligatorie possono concorrere al reddito d'impresa per intero nell'esercizio di realizzo o, in alternativa a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi non oltre il quarto (massimo 5 anni complessivi), a condizione che le partecipazioni siano state possedute da almeno tre anni.
La rateizzazione produce il significativo vantaggio di diluire l'onere fiscale nel tempo, evitando il picco impositivo concentrato in un solo esercizio. Per cessioni di portafogli partecipativi rilevanti, la differenza tra concorrenza integrale e rateizzazione può ammontare a milioni di euro di IRES differita, con vantaggio finanziario non trascurabile (valore attuale delle imposte dilazionate).
La scelta della rateizzazione va manifestata espressamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Se la dichiarazione non viene presentata o non contiene l'opzione, la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo e il vantaggio della rateizzazione è perduto. Il commercialista deve dunque presidiare attentamente la compilazione del modello Redditi (quadro RF, sezione plusvalenze rateizzate) per non far perdere al cliente un beneficio rilevante.
Coordinamento con il regime PEX dell'art. 87 TUIR
Una questione delicata è il coordinamento tra l'art. 82 e il regime PEX (partecipation exemption) dell'art. 87 TUIR. La PEX esenta al 95% le plusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano i requisiti: ininterrotto possesso 12 mesi, iscrizione tra immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, residenza fiscale dell'emittente in Stato non a regime privilegiato, esercizio di attività commerciale dell'emittente. Se le partecipazioni oggetto di cessione obbligatoria soddisfano i requisiti PEX, prevale il regime di esenzione (95% esente, 5% concorrente al reddito d'impresa) e l'art. 82 perde rilevanza pratica perché la plusvalenza imponibile è già ridotta al 5%.
La rateizzazione dell'art. 82 (rinvio art. 86 c. 4) è compatibile con la PEX residua del 5%: l'opzione consente di rateizzare in 5 anni anche la quota imponibile, generando un ulteriore beneficio finanziario. Il commercialista deve verificare ex ante la qualificabilità PEX per applicare il regime fiscalmente più favorevole.
Per le azioni proprie ex art. 2357 c.c., la PEX presenta una particolarità: la "controllata" coincide con la stessa società emittente, e i requisiti di iscrizione tra immobilizzazioni finanziarie e di esercizio di attività commerciale dell'emittente devono essere valutati con riferimento alla società stessa. Le azioni proprie iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie possono accedere al regime PEX in caso di alienazione, con applicazione combinata dei due regimi.
Le cessioni obbligatorie nelle SRL e nelle società di persone
L'art. 82 si applica alle cessioni obbligatorie di azioni e quote dei soggetti di cui all'art. 73 TUIR, dunque anche alle SRL e alle società di persone commerciali. Per le SRL la disciplina civilistica delle quote proprie è più restrittiva (art. 2474 c.c. vieta in linea di principio l'acquisto di proprie quote, salvo specifiche ipotesi di legge), e le situazioni di cessione obbligatoria sono meno frequenti rispetto alle SPA. Per le società di persone la fattispecie è ancora più residuale.
Una specifica applicazione si ha nella liquidazione e scioglimento di società partecipanti, in cui la legge talvolta impone la cessione di partecipazioni residuate. La giurisprudenza tributaria ha generalmente esteso l'applicazione dell'art. 82 TUIR a fattispecie analoghe a quelle espressamente indicate, in coerenza con la ratio della norma.
Profili applicativi: documentazione, calcolo, monitoraggio
Sul piano operativo l'applicazione dell'art. 82 TUIR richiede al commercialista una gestione documentale rigorosa. Va innanzitutto documentata la natura obbligatoria della cessione: deliberazione assembleare di acquisto azioni proprie con data certa, termini civilistici per l'alienazione, eventuale comunicazione a Consob per società quotate, ricostruzione della scadenza del termine di legge. La documentazione è essenziale per dimostrare l'applicabilità del regime in caso di verifica.
Il calcolo della plusvalenza segue le regole generali: differenza tra corrispettivo della cessione (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (incluso eventuali rivalutazioni operate ex specifiche normative, conferimenti riscontrati, dividendi reinvestiti che hanno aumentato il costo). Il periodo di possesso di tre anni si calcola dalla data di acquisto delle partecipazioni; in caso di partecipazioni acquisite in più tranche, si applica il criterio FIFO o la media ponderata secondo la metodologia adottata in bilancio.
Il monitoraggio della rateizzazione nei quattro esercizi successivi al realizzo richiede una specifica annotazione nei prospetti dichiarativi (quadro RS o memoria interna del commercialista), per evitare di "perdere" il riporto. La quota residua eventualmente non utilizzata in un esercizio per insufficiente reddito imponibile può essere assorbita dalle perdite ex art. 84 TUIR senza incidere sulla rateizzazione (la quota concorre comunque al reddito imponibile, eventualmente compensato dalle perdite). Una pianificazione ben congegnata della rateizzazione può ottimizzare il flusso di cassa fiscale del cliente per più esercizi consecutivi.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 328/2002
Inammissibilita'
La Corte respinge la questione di legittimita' dell'art. 82, comma 2, TUIR nella parte in cui non prevedeva correttivi all'erosione del potere d'acquisto della moneta: spetta al legislatore la scelta dei criteri di rivalutazione. La pronuncia ha pero' aperto la strada alla rivalutazione ISTAT del costo di acquisto dei terreni anche per quelli pervenuti per successione o donazione, evitando disparita' di trattamento sostanziale rispetto agli acquisti onerosi.
Consulta la pronuncia su def.finanze.itPrassi e linee guida
Circolare · n. 81/E del 6 novembre 2002
Fonte ufficiale
L'Agenzia chiarisce la procedura di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del calcolo delle plusvalenze ex art. 82 TUIR: assunzione del valore al 1° gennaio 2002 risultante da perizia giurata e versamento di un'imposta sostitutiva del 4%. Indicazioni su titolarita', modalita' di rateizzo e gestione dei terreni con destinazioni urbanistiche miste.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Quali sono le "cessioni obbligatorie" disciplinate dall'art. 82 TUIR?
Sono le alienazioni di azioni o quote imposte da specifiche disposizioni di legge: (a) azioni proprie della SPA acquistate oltre i limiti dell'art. 2357 comma 4 c.c., da alienare entro 3 anni; (b) azioni proprie eccedenti acquisite a seguito di operazioni straordinarie ex art. 2357-bis comma 2 c.c., da alienare entro 3 anni; (c) azioni della controllante possedute dalla controllata ex art. 2359-ter c.c., da alienare entro 1 anno; (d) partecipazioni reciproche tra società quotate eccedenti le soglie ex art. 121 TUF (D.Lgs. 58/1998), da alienare entro 12 mesi.
Quale regime fiscale si applica alle plusvalenze su cessioni obbligatorie?
Il regime dell'art. 86 comma 4 TUIR, richiamato dall'art. 82: la plusvalenza concorre al reddito d'impresa per intero nell'esercizio di realizzo o, in alternativa a scelta del contribuente espressa in dichiarazione, in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi non oltre il quarto (massimo 5 anni complessivi), a condizione che le partecipazioni siano state possedute da almeno tre anni. La rateizzazione consente di diluire l'onere fiscale evitando picchi impositivi concentrati.
L'opzione per la rateizzazione si esercita automaticamente o richiede una formalità?
Richiede l'esercizio espresso nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. In mancanza di indicazione esplicita nel modello Redditi (quadro RF, sezione plusvalenze rateizzate), oppure se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo e il vantaggio della rateizzazione è perduto. Il commercialista deve presidiare attentamente la compilazione per non perdere il beneficio.
Se la partecipazione soddisfa i requisiti PEX, prevale l'art. 82 o l'art. 87?
Prevale l'art. 87 TUIR (PEX): la plusvalenza è esente al 95% e concorre al reddito d'impresa solo per il 5%. L'art. 82 (rinvio art. 86 c. 4) rimane applicabile sulla quota imponibile residua: si può rateizzare in 5 anni anche il 5% imponibile, ottenendo un ulteriore beneficio finanziario. Il regime PEX richiede il rispetto dei requisiti di possesso continuativo per 12 mesi, iscrizione tra immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso, residenza dell'emittente in Stato non a fiscalità privilegiata, esercizio di attività commerciale dell'emittente.
L'art. 82 TUIR si applica solo alle SPA o anche alle SRL?
Si applica a tutti i soggetti IRES di cui all'art. 73 TUIR, dunque anche alle SRL. Per le SRL la disciplina civilistica delle quote proprie è più restrittiva (art. 2474 c.c. vieta l'acquisto di proprie quote salvo specifiche eccezioni di legge), sicché le situazioni di cessione obbligatoria sono meno frequenti rispetto alle SPA. Si applica anche alle società di persone commerciali, anche se in fattispecie residuali. Il principio di rateizzazione opera in tutti questi casi previo soddisfacimento del requisito triennale di possesso.
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