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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 83 TUIR fissa il principio cardine del reddito d'impresa IRES: il reddito complessivo si determina partendo dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico ed apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle successive disposizioni della Sezione I del Capo II del Titolo II.
  • Per i soggetti IAS/IFRS adopter (regolamento CE 1606/2002) e per i soggetti OIC che redigono il bilancio in conformità al codice civile diversi dalle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c., vale il principio della derivazione rinforzata: i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio prevalgono sulle disposizioni fiscali, anche in deroga alle norme tributarie speciali.
  • Le micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio ordinario o abbreviato restano nel regime della derivazione semplice, basato sui criteri fiscali tradizionali del TUIR senza primato delle qualificazioni civilistiche.
  • Per le attività in regime di parziale o totale detassazione, le perdite fiscali rilevano nella stessa misura in cui rilevano i corrispondenti risultati positivi, secondo il principio di simmetria fiscale rafforzato dalla riforma 2024-2025.
  • La correzione di errori contabili assume rilievo fiscale autonomo (in deroga al principio di imputazione temporale) per i soggetti soggetti obbligatoriamente a revisione legale, se effettuata entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello dell'errore e prima di accessi, ispezioni o verifiche formali, nella versione modificata dall'art. 4 D.Lgs. 192/2024 applicabile dal 1° gennaio 2025.
  • Per il 2026 la legge di bilancio 30 dicembre 2025 n. 199 (commi 131-132) ha introdotto una deroga temporanea per la determinazione dei ricavi in caso di cessione di azioni o quote, che il professionista deve considerare in sede di costruzione del modello dichiarativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 83 TUIR – Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

In vigore dal 20/12/2025

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 3

Nota:Per l’anno 2026, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, per la determinazione dei ricavi in caso di cessione di azioni o quote, si veda l’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

“1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile oalla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile chenon hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili. (2) (3)(4)

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.(4)

1-ter. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.(4)”

—————

(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 13-bis, comma 2 lett. a) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 1, 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016, vedasi pure l’art. 2 del DM 03/08/2017 economia e finanze.

(2) Per l’applicazione delle modifiche del presente comma vedi l’art. 8 del D.L. n. 73 del 21/06/2022.

(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per gli effetti si veda quanto disposto dal successivo comma 275.

(4) Le disposizioni del presente comma modificate dall’art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 7 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

L'articolo 83 TUIR come architrave del reddito d'impresa IRES

L'articolo 83 del TUIR è la norma di apertura del Capo II del Titolo II e definisce il punto di partenza per la determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES. La disposizione esprime un principio sistemico fondamentale: il reddito imponibile non si costruisce ex novo secondo regole fiscali autonome, ma muove dal risultato civilistico (utile o perdita del conto economico dell'esercizio chiuso nel periodo d'imposta) e si aggiusta tramite variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle disposizioni successive. Questa scelta sistemica, ereditata dalla riforma del 1973 e riaffermata dalla riforma IRES del 2003 (D.Lgs. 344/2003), realizza il principio di derivazione tra bilancio e dichiarazione fiscale e mira a contenere la divergenza tra rappresentazione civilistica e tributaria del risultato economico.

La versione vigente dell'articolo 83 dal 20 dicembre 2025 (modifiche apportate dall'art. 3 D.Lgs. 192/2024 e ulteriori interventi della L. 199/2025) consolida un sistema a doppio binario: derivazione rinforzata per la maggior parte dei soggetti e derivazione semplice per le micro-imprese non optanti.

Il principio di derivazione rinforzata: ambito soggettivo e portata

La derivazione rinforzata, introdotta originariamente dal D.L. 244/2016 e perfezionata dai successivi interventi normativi, prevede che per i soggetti IAS/IFRS adopter (società quotate, banche, assicurazioni e imprese che hanno optato per i principi contabili internazionali ex regolamento CE 1606/2002) e per i soggetti OIC adopter diversi dalle micro-imprese, valgano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, anche in deroga alle disposizioni del TUIR. In altri termini, il bilancio civilistico produce direttamente effetti fiscali, salvo le specifiche variazioni espressamente previste dalla legge tributaria.

Le tre dimensioni della derivazione rinforzata sono cruciali. La qualificazione riguarda l'inquadramento giuridico-economico dell'operazione (es. leasing finanziario vs operativo, contratti di vendita con riserva di proprietà, sale and lease back). L'imputazione temporale attiene al periodo d'imposta in cui l'operazione concorre al reddito (es. competenza dei ricavi su contratti pluriennali, riconoscimento dei costi a fronte di obbligazioni implicite). La classificazione incide sulla natura del componente reddituale (es. distinzione tra plusvalenze, ricavi e proventi straordinari). Su tutte e tre le dimensioni, il bilancio civilistico prevale sulle norme fiscali tradizionali del TUIR, salvo deroga espressa.

La portata della derivazione rinforzata è stata ulteriormente chiarita dal D.M. 1° aprile 2009 (per gli IAS adopter) e dal D.M. 3 agosto 2017 (per gli OIC adopter), che individuano regole di coordinamento tra principi contabili e norme tributarie. Le disposizioni fiscali speciali (es. valutazioni delle rimanenze, ammortamenti, interessi passivi) restano applicabili nei limiti in cui non siano superate dai principi contabili sotto i tre profili indicati.

Le micro-imprese e la derivazione semplice

Le micro-imprese identificate dall'art. 2435-ter c.c. (società di capitali con totale attivo non superiore a 175.000 euro, ricavi non superiori a 350.000 euro e in media 5 dipendenti) restano nel regime della derivazione semplice se non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata. Per tali soggetti il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e i criteri OIC nella loro versione integrale non producono effetti fiscali automatici: si applicano invece le regole tradizionali del TUIR (competenza, certezza, oggettiva determinabilità ex art. 109).

La micro-impresa che desidera entrare nel regime della derivazione rinforzata deve esercitare l'opzione per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, manifestata nella nota integrativa del primo bilancio cui si riferisce. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi e comporta l'applicazione integrale dei principi OIC, con conseguente accesso al regime fiscale rinforzato.

La detassazione parziale o totale: simmetria delle perdite

Il primo comma dell'art. 83 contiene una previsione importante per le attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito (es. patent box, super ammortamento residuo, regimi agevolati ZES, regimi forfetari per micro-soggetti, regimi di neutralità transfrontaliera). Per tali attività le perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi: il principio di simmetria evita asimmetrie a beneficio del contribuente (perdite riportate per intero a fronte di utili detassati) o a danno (perdite non riportate quando gli utili sarebbero parzialmente esenti).

L'applicazione concreta richiede attenzione: per le attività in regime patent box, ad esempio, le perdite specifiche del comparto detassato vanno determinate proporzionalmente alla quota di esenzione applicata sui redditi positivi.

La correzione di errori contabili nel comma 1-ter: la riforma 2024-2025

Il comma 1-ter dell'art. 83, nella versione modificata dall'art. 4 D.Lgs. 192/2024 applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci a partire dal 1° gennaio 2025, disciplina il rilievo fiscale della correzione degli errori contabili. La regola previgente subordinava il riconoscimento fiscale alla rilevanza dell'errore secondo gli OIC; la nuova versione semplifica e amplia: per i soggetti soggetti obbligatoriamente a revisione legale dei conti (società quotate, EIE, società che superano i parametri OIC 11), la correzione di errori contabili (anche non qualificati come "rilevanti" dagli standard contabili) assume rilievo fiscale in deroga al principio di imputazione temporale, a condizione che sia effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello dell'errore e prima dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche.

La nuova disciplina facilita la riconoscibilità fiscale di rettifiche contabili effettuate in via tempestiva, rafforzando il principio di neutralità tra bilancio e dichiarazione e riducendo il rischio di doppia imposizione o doppia deduzione.

La deroga 2026 sulle cessioni di azioni o quote

La nota introdotta dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ai commi 131 e 132 prevede una deroga temporanea per il 2026 alla determinazione dei ricavi in caso di cessione di azioni o quote. La misura, di carattere transitorio, va letta nel contesto del processo di riforma fiscale e del riallineamento progressivo tra valori civilistici e fiscali in materia di partecipazioni. Il commercialista deve considerare la deroga nella costruzione delle dichiarazioni 2027 (per il periodo d'imposta 2026) e nelle valutazioni di operazioni di cessione di partecipazioni programmate per l'esercizio in corso.

Indicazioni operative per il professionista

Sul piano applicativo l'art. 83 TUIR richiede al commercialista una valutazione preliminare del regime contabile della società cliente per individuare la corretta cornice tributaria. Per i soggetti IAS adopter va consultato il D.M. 1° aprile 2009 e seguenti per le regole di coordinamento; per gli OIC adopter non micro vale il D.M. 3 agosto 2017. La compilazione delle variazioni nel modello Redditi SC nel quadro RF deve essere coerente con il principio di derivazione applicabile: è errore frequente applicare derivazione semplice a soggetti rinforzati (con duplicazione di rettifiche) o viceversa. Va anche presidiata la tracciabilità delle qualificazioni di bilancio in caso di accertamento, predisponendo una memoria interpretativa che documenti le scelte contabili e i loro riflessi fiscali. Per le micro-imprese va valutata l'opportunità dell'opzione per il regime rinforzato in base a una previsione di stabilità degli oneri amministrativi e dei vantaggi fiscali concreti.

Particolare attenzione richiede il monitoraggio degli aggiornamenti normativi: l'art. 83 è stato uno dei pochi articoli del TUIR a essere modificato significativamente dalla riforma 2024-2025, e il dialogo continuo con la prassi (circolari Agenzia Entrate, risposte a interpello, documenti OIC) è essenziale per garantire la corretta applicazione del principio di derivazione rinforzata in fattispecie complesse.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 435 del 24 ottobre 2019

Sul principio di derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR: l'Agenzia chiarisce che la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale derivanti dai principi contabili nazionali (OIC) presuppone la corretta applicazione dei principi stessi e opera per i soggetti diversi dalle micro-imprese.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 156 del 5 marzo 2021

Applicazione coordinata dell'art. 83 TUIR e dei principi contabili in tema di derivazione rafforzata: l'AE conferma che le qualificazioni di bilancio prevalgono sulle qualificazioni giuridico-formali quando i criteri OIC sono stati correttamente applicati, in linea con la ratio della riforma del reddito d'impresa.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa significa "derivazione rinforzata" ai sensi dell'art. 83 TUIR?

Significa che, per i soggetti IAS/IFRS adopter e per gli OIC adopter diversi dalle micro-imprese, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento producono direttamente effetti fiscali, prevalendo anche sulle disposizioni del TUIR salvo deroghe espresse. La derivazione rinforzata è stata introdotta dal D.L. 244/2016 e perfezionata da successivi interventi, con regole di coordinamento contenute nei D.M. 1°/4/2009 (IAS) e D.M. 3/8/2017 (OIC).

Le micro-imprese applicano la derivazione rinforzata?

No, salvo opzione. Le micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. (totale attivo ≤ 175.000 €, ricavi ≤ 350.000 €, in media 5 dipendenti) che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata restano nel regime della derivazione semplice e applicano le regole tradizionali del TUIR (competenza, certezza, oggettiva determinabilità ex art. 109). L'opzione per il regime rinforzato si esercita formalmente nella nota integrativa ed è irrevocabile per tre esercizi.

Come si trattano fiscalmente le correzioni di errori contabili dopo la riforma 2024-2025?

Per i bilanci dal 2025 (riforma D.Lgs. 192/2024 art. 4), nei soggetti obbligati a revisione legale la correzione di errori contabili (anche non rilevanti per gli OIC) assume rilievo fiscale autonomo se effettuata entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello dell'errore e prima di accessi, ispezioni o verifiche formali. La regola consente di rilevare fiscalmente la rettifica nel periodo d'imposta della correzione anziché in quello dell'errore originario, riducendo il rischio di doppia imposizione e semplificando il controllo amministrativo.

Le perdite fiscali nelle attività in regime di parziale detassazione si riportano integralmente?

No. L'art. 83, comma 1, TUIR prevede il principio di simmetria: le perdite fiscali rilevano nella stessa misura in cui rilevano i corrispondenti risultati positivi. Se l'attività è in regime di esenzione del 50% sui redditi (es. patent box residuo), le perdite specifiche del comparto si computano nella stessa proporzione del 50%, evitando asimmetrie a vantaggio o svantaggio del contribuente. La regola va coordinata con l'art. 84 TUIR sul riporto delle perdite e con le disposizioni speciali dei singoli regimi agevolativi.

Quali sono le modifiche introdotte sull'art. 83 dalla legge di bilancio 2026?

La L. 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto, nei commi 131 e 132, una deroga temporanea per il 2026 alla determinazione dei ricavi in caso di cessione di azioni o quote, espressamente richiamata in nota all'art. 83 TUIR. La deroga, di natura transitoria, deve essere considerata nella costruzione delle dichiarazioni Redditi 2027 (relative al periodo d'imposta 2026) e nelle valutazioni di operazioni programmate. Per il dettaglio applicativo si rinvia ai commi 131-132 della legge di bilancio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.