Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 TUIR – Plusvalenze patrimoniali (1).

In vigore dal 01/01/2026

Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 42

“1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e’ costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e’ costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza e’ costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda e’ stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le societa’ sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui e’ stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e’ presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui e’ stata realizzata (2).

4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, e’ computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si puo’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

5-bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.”

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(1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

(2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, come modificato dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai successivi commi da 43 a 45 della legge stessa.

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 4 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • L'articolo 86 TUIR disciplina le plusvalenze patrimoniali dei beni relativi all'impresa diversi da quelli che generano ricavi ex art. 85 (cespiti, partecipazioni non ricavi, aziende), individuando tre eventi realizzativi: cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdita o danneggiamento, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
  • La plusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito (al netto degli oneri accessori) e il costo non ammortizzato per le ipotesi di cessione e risarcimento (lett. a-b), e come differenza tra valore normale e costo non ammortizzato per le ipotesi di assegnazione e destinazione estranea (lett. c).
  • La cessione di azienda o ramo, comprensiva del valore di avviamento, genera plusvalenza che concorre alla formazione del reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo o, se l'azienda è stata posseduta da almeno tre anni, in quote costanti nell'esercizio e nei successivi non oltre il quarto, a scelta del contribuente nella dichiarazione dei redditi.
  • Per le partecipazioni in imprese localizzate in paradisi fiscali (art. 47-bis comma 1 e 2 lett. a TUIR) il comma 4-bis prevede un credito d'imposta ex art. 165 TUIR a favore del cedente controllante o sue controllate residenti, in proporzione delle imposte assolte dall'impresa partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso.
  • La cessione di beni ai creditori in concordato preventivo non costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze (compreso l'avviamento e le rimanenze): regola di neutralità a tutela della continuità aziendale.
  • La versione vigente dal 1° gennaio 2026 è frutto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 42, L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con disposizioni applicative ai commi 43-45; per i diritti esclusivi di prestazione degli atleti delle società sportive professionistiche è confermata la rateizzazione triennale.
Indice dei contenuti

Le plusvalenze patrimoniali nel sistema del reddito d'impresa

L'articolo 86 del TUIR è la norma centrale per il trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali nel reddito d'impresa IRES. Si distingue dall'art. 85 (ricavi) per oggetto: l'art. 85 disciplina i corrispettivi della cessione di beni o servizi che costituiscono attività ordinaria dell'impresa (rimanenze, prodotti, partecipazioni assimilate ai ricavi); l'art. 86 disciplina invece i guadagni in conto capitale derivanti dalla cessione o dalla destinazione di beni strumentali, immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni non assimilate a ricavi e aziende. La distinzione è fondamentale per la qualificazione tributaria dell'operazione e per l'eventuale applicazione di regimi speciali (PEX dell'art. 87, rateizzazione, esenzioni).

La nuova versione dell'articolo 86, in vigore dal 1° gennaio 2026 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 comma 42), conferma l'impianto sistematico tradizionale e introduce affinamenti applicativi. Il professionista deve presidiare la disciplina transitoria contenuta ai commi 43-45 della legge di bilancio per la corretta gestione delle operazioni a cavallo del 2025-2026.

I tre eventi realizzativi: cessione, risarcimento, destinazione estranea

Il comma 1 dell'art. 86 individua tassativamente le tre fattispecie che generano plusvalenza fiscalmente rilevante. La cessione a titolo oneroso (lett. a) è l'evento realizzativo più frequente: include vendite, permute, conferimenti, datio in solutum. Il momento realizzativo coincide con la stipula del contratto traslativo o, per i beni soggetti a registrazione, con la trascrizione, salve le specifiche previsioni dei singoli istituti.

Il risarcimento (lett. b), anche assicurativo, per perdita o danneggiamento dei beni rappresenta una fattispecie equiparata alla cessione: il bene è uscito dal patrimonio (per distruzione, furto, evento dannoso) e il risarcimento ne costituisce il corrispettivo finanziario. La plusvalenza si determina sottraendo dal risarcimento percepito il costo non ammortizzato del bene perito.

L'assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee (lett. c) è il caso in cui il bene esce dal patrimonio dell'impresa senza un corrispettivo monetario diretto: assegnazione di un cespite a un socio in sede di riduzione di capitale, distribuzione di riserve in natura, destinazione del bene a uso personale dell'imprenditore individuale, autoconsumo. In tali ipotesi la plusvalenza si determina come differenza tra valore normale ex art. 9 TUIR e costo non ammortizzato, evitando che operazioni interne all'area familiare o societaria sottraggano alla tassazione il guadagno latente del cespite.

La cessione d'azienda e l'avviamento

Tra le ipotesi di plusvalenza patrimoniale rientra anche la cessione di azienda o di ramo aziendale, comprensiva del valore di avviamento, realizzata unitariamente. Il comma 2 dell'art. 86 chiarisce che la plusvalenza include l'avviamento, anche se non iscritto in bilancio, valorizzato in base al prezzo di cessione complessivo. La cessione di azienda è uno degli eventi più rilevanti nella vita di un'impresa e attiva un coordinamento con le imposte indirette (registro 3% sull'avviamento, IVA esclusa per cessione totalitaria), oltre alla disciplina IRES dell'art. 86.

Una previsione particolarmente importante è quella della continuità di valori: se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti complesso o ramo aziendale, e questi vengono iscritti dal cessionario al medesimo valore al quale erano iscritti dal cedente, la plusvalenza si determina solo sull'eventuale conguaglio in denaro. È un meccanismo di neutralità adottato per favorire le operazioni di riorganizzazione aziendale, in cui non si verifica realmente uno smobilizzo finanziario.

La rateizzazione triennale-quinquennale per le cessioni di azienda

Il comma 4 dell'art. 86 contiene il regime di rateizzazione della plusvalenza da cessione di azienda. La regola generale è la concorrenza al reddito per intero nell'esercizio di realizzo. Tuttavia, se l'azienda è stata posseduta da almeno tre anni, il contribuente può optare, nella dichiarazione dei redditi, per la concorrenza in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi non oltre il quarto (5 anni complessivamente).

Il regime è destinato a evitare il "salto" impositivo che si verificherebbe concentrando in un solo esercizio una plusvalenza maturata in più anni di possesso. La scelta della rateizzazione va manifestata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta del realizzo: se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo, perdendosi il vantaggio della spalmatura.

Una previsione speciale concerne le società sportive professionistiche: le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta concorrono per intero nell'esercizio di realizzo o, se i diritti sono stati posseduti da almeno due anni, in quote costanti nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro. La residua parte (es. corrispettivo in natura, scambio giocatori) concorre per intero nell'esercizio del realizzo.

Il comma 4-bis e le partecipazioni in paradisi fiscali

Il comma 4-bis dell'art. 86 disciplina un caso specifico: le plusvalenze su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato identificati ex art. 47-bis comma 1 TUIR, con la condizione del comma 2, lett. a (non superamento del test di tassazione effettiva). In tali ipotesi, al cedente controllante (ai sensi dell'art. 167) o alle sue controllate residenti spetta un credito d'imposta ex art. 165 TUIR per le imposte assolte dall'impresa partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa alle plusvalenze.

La regola è di coordinamento internazionale: evita la doppia imposizione sui redditi della partecipata già tassati all'estero (anche se in misura limitata) e che vengono ora tassati in Italia in capo al cedente come plusvalenza. Il meccanismo è complementare a quello previsto dall'art. 89 in materia di dividendi da paradisi fiscali e completa l'equilibrio impositivo nelle catene partecipative internazionali.

La neutralità delle cessioni in concordato preventivo

Il comma 5 dell'art. 86 esclude dalla rilevanza fiscale il realizzo di plusvalenze e minusvalenze (incluse rimanenze e avviamento) derivanti dalla cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo. La regola di neutralità tutela la continuità aziendale e il principio di favor del legislatore tributario verso le procedure di composizione della crisi: la cessione satisfattiva non genera reddito imponibile né perdita deducibile, evitando di gravare il risanamento di nuove imposte e disincentivare l'accesso allo strumento concordatario.

La regola va coordinata con la disciplina del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore nel 2022, e con le previsioni dell'art. 88 TUIR sulle sopravvenienze attive da esdebitazione. Il commercialista deve gestire con attenzione la qualificazione delle cessioni nelle diverse fasi della procedura concordataria per garantire l'effettivo accesso al regime di neutralità.

Il comma 5-bis: ripartizione di capitale e riserve di capitale

Il comma 5-bis disciplina le ipotesi dell'art. 47, commi 5 e 7, TUIR (riduzione di capitale, recesso, distribuzione di riserve di capitale): le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale costituiscono plusvalenza per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. La regola integra la disciplina dei dividendi e impedisce arbitraggi tra distribuzione di utili (dividendo) e rimborso di capitale (rendimento da plusvalenza).

Operazioni pratiche e connessioni sistematiche

Sul piano operativo l'art. 86 TUIR si interseca con numerose altre disposizioni del sistema. Il regime PEX dell'art. 87 esenta al 95% le plusvalenze su partecipazioni che soddisfano specifici requisiti (ininterrotto possesso di 12 mesi, iscrizione tra immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale dell'emittente in Stato non a regime privilegiato, esercizio di attività commerciale): il commercialista deve verificare ex ante la qualificabilità della partecipazione per accedere al regime di favore. La rivalutazione dei beni d'impresa, periodicamente reintrodotta da leggi speciali, consente di affrancare il maggior valore mediante imposta sostitutiva, riducendo la plusvalenza fiscale al momento della futura cessione.

Particolare attenzione richiede la destinazione a finalità estranee (lett. c del comma 1), evento realizzativo spesso sottovalutato: l'imprenditore individuale che ritira un cespite per uso personale, la società che assegna un immobile a un socio, l'autoconsumo di beni d'impresa generano plusvalenza al valore normale anche in assenza di corrispettivo monetario. Il commercialista deve documentare correttamente l'evento e calcolare la plusvalenza fiscale in dichiarazione, evitando contestazioni in sede di verifica per omessa rilevazione.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello

n. 19 del 31 gennaio 2020

L'Agenzia chiarisce le condizioni di applicazione del regime di rateizzazione quinquennale della plusvalenza ex art. 86, comma 4, TUIR per i beni patrimoniali posseduti da almeno tre anni, precisando il requisito temporale e la modalità di esercizio dell'opzione in dichiarazione dei redditi.

Risposta a interpello

n. 280 del 7 novembre 2025

Chiarimenti sulla cessione di beni nell'ambito del concordato preventivo: l'Agenzia analizza l'applicabilità dell'art. 86, comma 5, TUIR, che esclude dalla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni a creditori in sede di procedura concorsuale.

Domande frequenti

Quali eventi realizzativi generano plusvalenza patrimoniale ai sensi dell'art. 86 TUIR?

Tre fattispecie tassativamente individuate dal comma 1: (a) cessione a titolo oneroso (vendita, permuta, conferimento); (b) risarcimento, anche assicurativo, per perdita o danneggiamento dei beni; (c) assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (es. uso personale dell'imprenditore individuale, distribuzione in natura ai soci). Per le ipotesi a-b la plusvalenza è la differenza tra corrispettivo/indennizzo e costo non ammortizzato; per la lett. c la differenza tra valore normale ex art. 9 TUIR e costo non ammortizzato.

È possibile rateizzare la plusvalenza da cessione di azienda?

Sì, se l'azienda è stata posseduta da almeno tre anni. Il comma 4 dell'art. 86 TUIR consente al contribuente di optare, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta del realizzo, per la concorrenza in quote costanti nell'esercizio del realizzo e nei successivi non oltre il quarto (massimo 5 anni complessivamente). Se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo, con perdita del beneficio della rateizzazione.

La cessione di un immobile aziendale a un socio genera plusvalenza?

Sì, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. c) e comma 3 TUIR. La cessione a un socio (assegnazione) costituisce destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e fa emergere una plusvalenza pari alla differenza tra il valore normale del bene (determinato ex art. 9 TUIR sulla base dei prezzi di mercato) e il costo non ammortizzato. La regola tutela la rilevanza fiscale del guadagno latente del cespite, indipendentemente dal corrispettivo formalmente pattuito tra società e socio.

Le cessioni di beni in concordato preventivo generano plusvalenze tassabili?

No. Il comma 5 dell'art. 86 TUIR prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze, comprese le rimanenze e l'avviamento. La regola di neutralità è coerente con il favor del legislatore verso le procedure di composizione della crisi e con la finalità del concordato di consentire il risanamento o la liquidazione satisfattiva senza imposizioni straordinarie. Va coordinata con il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) e con l'art. 88 TUIR sulle sopravvenienze attive da esdebitazione.

Cosa cambia con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) per le plusvalenze ex art. 86 TUIR?

L'art. 1, comma 42, L. 199/2025 ha modificato il comma 4 dell'art. 86 TUIR con effetto dal 1° gennaio 2026, e i commi 43-45 della stessa legge contengono le disposizioni applicative transitorie. Resta confermata la rateizzazione quinquennale per le cessioni di azienda con almeno tre anni di possesso e la rateizzazione speciale per i diritti di prestazione di atleti delle società sportive professionistiche con almeno due anni di possesso. Il commercialista deve consultare il dettaglio della legge di bilancio per la corretta gestione delle operazioni a cavallo del 2025-2026.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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