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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Regime di tassazione per Controlled Foreign Companies (CFC): società estere controllate da residenti italiani.
  • Reddito di CFC è incluso nel reddito del controllante italiano anche se non distribuito.
  • Esclusioni per CFC attive con reddito sostanziale estero derivante da attività economica non-finanziaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 167 TUIR – Disposizioni in materia di imprese estere controllate (ex art 127-bis)

In vigore dal 02/08/2025

Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 4

“1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile , da parte di un soggetto di cui al comma 1;

b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti:

a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al comma 2;

b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter.

4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d’esercizio e l’utile ante imposte dell’esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

4) redditi da leasing finanziario;

5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.

4-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l’imposta minima nazionale equivalente, definita nell’allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 , dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del precedente periodo, l’imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell’ articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 , rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entita’ del gruppo soggette all’imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. L’importo di cui al primo periodo non e’ deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. L’utile contabile netto e’ calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l’opzione per la modalita’ semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed e’ irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di comunicazione dell’esercizio e della revoca dell’opzione. Nel caso di esercizio dell’opzione, essa e’ effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma 4, lettera b).

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al secondo periodo può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d’imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell’imposta sul reddito delle società per i soggetti di cui all’articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e 86, comma 4, del presente testo unico .

8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.

9. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 165, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente e l’imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell’allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis.

10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 165, fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.

11. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l’Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

12. L’esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Agenzia delle entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.

13. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , disposizioni attuative del presente articolo.”

Commento

Commento del professionista
Inquadramento normativo e finalità della disciplina

L’art. 167 del TUIR costituisce il pilastro normativo della disciplina italiana sulle Controlled Foreign Companies (CFC), ossia quella serie di regole attraverso le quali l’ordinamento tributario nazionale contrasta il fenomeno della delocalizzazione fittizia dei redditi verso giurisdizioni a fiscalità ridotta. La norma è collocata nel Titolo III del TUIR, dedicato alle disposizioni comuni, a conferma della sua applicabilità trasversale tanto ai soggetti IRES quanto alle persone fisiche.

La ratio è di immediata comprensione: un soggetto residente in Italia che controlla una società estera localizzata in un Paese a bassa tassazione potrebbe, in assenza di apposita disciplina, accumulare utili all’estero indefinitamente, differendo o addirittura azzerando la tassazione italiana fino al momento eventuale e discrezionale della distribuzione dei dividendi. La disciplina CFC neutralizza questa dinamica assoggettando a tassazione in Italia, per trasparenza e nell’anno di produzione, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato, indipendentemente da qualsiasi distribuzione. Come sintetizzato dalla circ. 43/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate, i redditi della partecipata estera sono tassati per trasparenza in capo al socio residente nel momento in cui sono conseguiti, anziché nel momento in cui confluiscono come dividendi effettivamente distribuiti.

Breve excursus normativo

La disciplina fu introdotta in Italia dall’art. 1 della L. 21 novembre 2000, n. 342 (Collegato fiscale 2000), nell’originario art. 127-bis del TUIR, e divenne operativa dal 2002. Il D.Lgs. 344/2003 (Riforma Tremonti) la spostò nell’attuale art. 167. Seguirono numerosi interventi di riforma: il D.L. 78/2009 estese la disciplina alle controllate in Paesi a fiscalità non privilegiata qualora i redditi fossero prevalentemente passive income; il D.Lgs. 147/2015 apportò significative modifiche sulla determinazione del reddito e sull’interpello.

La vera riscrittura sistematica è arrivata con il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, che ha recepito la Direttiva ATAD (2016/1164/UE) e ha integralmente sostituito l’art. 167, producendo la norma ancora oggi vigente nei suoi tratti fondamentali a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2018. Il recepimento italiano ha adottato un modello più protettivo della base imponibile domestica rispetto ai due modelli proposti dalla ATAD, scegliendo di assoggettare a tassazione per trasparenza l’intero reddito della CFC. Successivamente, il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (riforma della fiscalità internazionale) ha ulteriormente riformulato le modalità di verifica della tassazione effettiva, introducendo un nuovo test basato sul livello assoluto del 15% e un regime opzionale di imposta sostitutiva. Da ultimo, il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 108) ha apportato ulteriori aggiustamenti tecnici, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 29 dicembre 2023.

Ambito soggettivo: controllanti e soggetti controllati

Il comma 1 individua i soggetti ai quali si applica la disciplina dal lato del controllante. L’ambito è deliberatamente ampio: vi rientrano le persone fisiche residenti in Italia, i soggetti di cui all’art. 5 TUIR, le società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, nonché relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane i soggetti non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d). Per questi ultimi, la partecipazione nella CFC deve essere effettivamente connessa alla stabile organizzazione italiana: rileva non l’iscrizione formale della partecipazione nel bilancio della branch, ma l’esistenza di un collegamento funzionale effettivo (circ. 18/E/2021). La medesima circolare ha esteso l’applicazione della disciplina agli OICR istituiti in Italia.

I commi 2 e 3 delimitano i soggetti controllati non residenti. Il comma 2 individua due condizioni alternative: la prima, di tipo “legale”, coincide con il controllo diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359 c.c., esercitato anche tramite fiduciaria o interposta persona; la seconda, di tipo “economico”, si verifica quando il soggetto residente detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 50% della partecipazione agli utili del soggetto non residente. L’introduzione del controllo economico come criterio autonomo è una novità rilevante rispetto alla disciplina previgente: permette di attrarre nel regime anche situazioni in cui il controllo legale non è configurabile, tipicamente nelle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti dove il concetto di disponibilità del diritto di voto in assemblea non ha senso.

La nozione legale di controllo comprende il controllo di diritto (maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria), di fatto (voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante) e contrattuale (dipendenza economica derivante da vincoli contrattuali), purché in quest’ultimo caso accompagnato da una partecipazione che attribuisca il diritto agli utili. Il controllo indiretto legale non segue il meccanismo demoltiplicativo della catena societaria: se A controlla B al 51% e C al 51%, e B e C detengono ciascuno il 30% di D, A si considera controllante di D per effetto del 60% cumulato. Diversamente, per il controllo indiretto fondato sulla partecipazione agli utili, il meccanismo demoltiplicativo si applica. Ai fini della verifica, si computano anche i voti spettanti a familiari del contribuente di cui all’art. 5, comma 5, TUIR, inclusi i familiari residenti all’estero, ferma restando la tassazione per trasparenza limitata alla quota di partecipazione del controllante residente. Il momento rilevante per la verifica del controllo è la data di chiusura dell’esercizio del soggetto controllato non residente. L’imputazione del reddito avviene per intero, senza pro rata temporis, a prescindere dalla durata effettiva del possesso della partecipazione nel corso dell’anno.

Il comma 3 estende la nozione di soggetti controllati alle stabili organizzazioni all’estero delle imprese non residenti a loro volta controllate da soggetti residenti, nonché alle stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime della branch exemption di cui all’art. 168-ter TUIR. Quest’ultima estensione è coerente con la logica del sistema: in regime ordinario, il reddito della branch è tassato in capo alla casa madre italiana, per cui non vi è rischio di delocalizzazione; ma con la branch exemption quel reddito viene esentato, rendendo necessaria l’applicazione della CFC rule se ricorrono i presupposti.

I presupposti applicativi: il doppio test (tassazione effettiva e passive income)

Il comma 4 subordina l’applicazione della disciplina al verificarsi congiunto di due condizioni. La prima: la soglia di riferimento per la tassazione effettiva è oggi il 15%. La tassazione effettiva si calcola come rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio d’esercizio della controllata, e l’utile ante imposte. Se la tassazione effettiva risulta inferiore al 15% — o se il bilancio non è certificato — i soggetti controllanti devono ricorrere al test tradizionale: verifica che la tassazione effettiva estera sia inferiore alla metà di quella a cui il soggetto sarebbe stato soggetto se residente in Italia, determinata secondo le modalità del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2021.

Ai fini del calcolo rileva anche la c.d. imposta minima nazionale equivalente (QDMTT), introdotta in attuazione della Direttiva Pillar 2 (2022/2523/UE): questa imposta, dovuta nello Stato di localizzazione della controllata, viene computata nella tassazione effettiva in base a criteri proporzionali che tengono conto del reddito rilevante attribuibile al singolo soggetto controllato rispetto al totale dei redditi rilevanti del gruppo soggetti alla QDMTT di quello Stato. Il regime opzionale di imposta sostitutiva (comma 4-ter) consente ai controllanti di optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile netto della controllata, rettificato delle imposte, delle svalutazioni di attivi e degli accantonamenti. L’opzione ha durata triennale irrevocabile, deve essere esercitata per tutte le controllate con passive income superiori a un terzo dei proventi totali, ma non contempla lo scomputo delle imposte pagate all’estero, con il rischio di doppia imposizione in presenza di CFC con elevata tassazione locale.

La seconda condizione richiede che oltre un terzo dei proventi realizzati dal soggetto controllato rientri in categorie di passive income: interessi o redditi generati da attivi finanziari; canoni o redditi da proprietà intellettuale; dividendi e redditi da cessione di partecipazioni; redditi da leasing finanziario; redditi da attività assicurativa, bancaria e finanziaria; proventi da compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti del gruppo; proventi da prestazioni di servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo a favore di soggetti del gruppo. La circ. 18/E/2021 ha adottato un’interpretazione più estesa rispetto alla Direttiva ATAD, includendo nel novero anche le operazioni in cui la controllata acquista da soggetti del gruppo e rivende a terzi, con valutazioni caso per caso che hanno suscitato perplessità in dottrina.

L’esimente: l’attività economica effettiva

Il comma 5 prevede la causa di esclusione dalla disciplina CFC. Il soggetto controllante può disapplicare il regime dimostrando che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Rispetto all’esimente previgente, la formulazione attuale è strutturalmente più ampia: non è più necessario che l’attività si rivolga al mercato locale, ma che la controllata disponga di una struttura organizzativa reale e autonoma con effettiva capacità decisionale.

L’Agenzia delle Entrate (circ. 18/E/2021) ha precisato che l’esimente non può essere riconosciuta in presenza di strutture organizzative prive di autonomia decisionale reale, come quelle in cui personale, locali e attrezzature siano messi a disposizione da società domiciliatarie attraverso contratti di management service. La prova può essere fornita in due modi: tramite istanza di interpello probatorio ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), L. 212/2000 (da proporre entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, con risposta dell’Agenzia entro 120 giorni), oppure in sede di controllo, previa segnalazione in dichiarazione dei redditi della detenzione della partecipazione. I soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. 128/2015 possono presentare l’istanza a prescindere dalla verifica delle condizioni del comma 4.

Imputazione del reddito, tassazione separata e credito per le imposte estere

Ricorrendo i presupposti e in assenza di esimenti, il comma 6 dispone che il reddito della CFC sia imputato al soggetto controllante residente nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio del soggetto controllato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta direttamente o indirettamente. L’imputazione avviene per competenza indipendentemente dall’effettiva distribuzione e senza pro rata temporis. In caso di controllo attraverso soggetti esteri, il reddito viene imputato direttamente al controllante italiano con applicazione del meccanismo demoltiplicativo.

Il comma 7 disciplina la determinazione del reddito, calcolato applicando le disposizioni IRES per i soggetti di cui all’art. 73 TUIR, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto estero. Sono escluse le norme sulle società di comodo, sulle società in perdita sistematica, sugli ISA, sulla rateizzazione delle plusvalenze ex art. 86, comma 4, sull’ACE (oggi abrogata) e le disposizioni sui regimi fiscali opzionali come il Patent box. Le perdite della CFC sono deducibili solo in diminuzione dei redditi prodotti dalla medesima controllata estera che le ha generate, secondo i criteri dell’art. 84 TUIR, e il loro utilizzo futuro è condizionato al corretto monitoraggio e alla compilazione del quadro FC nella dichiarazione dei redditi. Un aspetto operativo fondamentale riguarda i valori fiscali di partenza degli elementi patrimoniali della CFC: se il contribuente non ha effettuato il monitoraggio fin dall’acquisizione del controllo, i valori di partenza sono quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente all’applicazione della disciplina CFC, senza possibilità di utilizzare perdite pregresse.

Il comma 8 assoggetta il reddito a tassazione separata, con l’aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati i redditi, in ogni caso non inferiore all’aliquota ordinaria IRES: la tassazione separata persegue un obiettivo preciso, impedendo che eventuali perdite domestiche del soggetto controllante possano compensare gli utili prodotti dalla controllata in Paesi a bassa fiscalità. Dal comma 9 emerge il meccanismo del credito per le imposte estere: dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, nei limiti e con le modalità dell’art. 165 TUIR, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente, nonché la QDMTT. La detrazione opera per company limitation (separatamente per ciascuna controllata), senza applicazione del meccanismo per country limitation di cui all’art. 165, comma 3, TUIR, in quanto incompatibile con la tassazione separata.

Il trattamento dei dividendi distribuiti e il contraddittorio preventivo

Il comma 10 disciplina il trattamento dei dividendi distribuiti dalla CFC al soggetto controllante. Gli utili distribuiti non concorrono alla formazione del reddito del controllante fino a concorrenza dei redditi già assoggettati a tassazione per trasparenza, anche in periodi d’imposta precedenti: ciò che è già stato tassato all’imputazione non può essere tassato di nuovo alla distribuzione. La circ. 18/E/2021 ha chiarito in modo definitivo che l’esclusione da imposizione opera solo per la quota di utili distribuiti corrispondente al reddito effettivamente imputato per trasparenza, superando il più generoso orientamento della circ. 51/E/2010 (che estendeva l’esenzione all’intera distribuzione). La modifica interpretativa si applica agli utili prodotti a partire dal periodo d’imposta 2019. Se gli utili distribuiti eccedono il reddito già tassato per trasparenza, l’eccedenza segue le regole ordinarie dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità ordinaria (tassazione al 5% della base imponibile per i soggetti IRES, o con le aliquote IRPEF ordinarie per le persone fisiche). La stratificazione delle riserve tra utili “white” e utili “black” è regolata dalla presunzione di distribuzione prioritaria degli utili white di cui alla L. 205/2017.

Il comma 11 presidia il contraddittorio obbligatorio pre-accertamento: prima di emettere un avviso di accertamento, l’Agenzia deve notificare al contribuente un apposito avviso che gli concede 90 giorni per fornire prove a supporto della disapplicazione. Se l’Agenzia ritiene inidonee le prove addotte, deve motivare specificamente questa valutazione nell’atto impositivo. Il medesimo comma impone al contribuente l’obbligo di segnalazione in dichiarazione, con sanzione del 10% del reddito imputabile, minimo 1.000 euro e massimo 50.000 euro, in caso di inosservanza.

Le operazioni straordinarie

La circ. 18/E/2021 ha fornito chiarimenti significativi sul trattamento delle operazioni straordinarie che coinvolgono soggetti controllati esteri. I principi fondamentali sono: l’uscita dal regime CFC non costituisce evento di realizzo; l’ingresso nel regime non determina uno step-up dei valori degli asset; i diversi Paesi di localizzazione delle controllate estere sono considerati come un unico Stato ai fini della valutazione degli effetti delle operazioni infragruppo. Con riguardo al trasferimento di sede estero-su-estero, non si configura exit tax ai sensi dell’art. 166 TUIR. Per i trasferimenti di sede in Italia di società ex-CFC, la circ. 29/2022 e la risposta ad interpello 408/2022 hanno aperto alla possibilità di applicare i valori di mercato ex art. 166-bis nei casi in cui la società non sia stata CFC nell’ultimo periodo di residenza estera.

Considerazioni conclusive

L’art. 167 TUIR rappresenta una norma di grandissimo impatto pratico per i gruppi societari con strutture internazionali, la cui complessità applicativa non ha eguali nel panorama del diritto tributario domestico. Il sistema attuale, uscito dalla stratificazione di riforme tra il 2018 e il 2025, ha eliminato la bipartizione tra CFC black list e white list, ha semplificato il test di tassazione effettiva con l’introduzione della soglia assoluta del 15%, ha introdotto il regime opzionale di imposta sostitutiva e ha coordinato la disciplina con il nuovo framework GloBE del Pillar 2. Rimangono tuttavia aree di complessità non trascurabile: la gestione dei valori fiscali in ingresso e uscita dal regime, il trattamento dei trust esteri, il calcolo delle variazioni temporanee nel tax rate virtuale domestico e l’interazione con le norme convenzionali in presenza di strutture multinazionali articolate.

Sul piano pratico, la corretta gestione della disciplina CFC impone ai professionisti e alle imprese una pianificazione preventiva accurata, un monitoraggio costante dei presupposti applicativi anno per anno, e la costruzione di un dossier documentale robusto a supporto dell’eventuale disapplicazione, sia che si scelga di percorrere la via dell’interpello preventivo sia che si preferisca riservare la dimostrazione delle esimenti a un momento successivo.

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Prassi e linee guida

Circolare · n. 18/E del 27 dicembre 2021

Chiarimenti definitivi sulla disciplina CFC ex art. 167 TUIR dopo la riforma del D.Lgs. 142/2018 (recepimento ATAD): test di tassazione effettiva, definizione di passive income, esimenti per attività economica sostanziale e tassazione per trasparenza in capo al controllante italiano.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare · n. 29/E del 28 luglio 2022

Ulteriori chiarimenti su ATAD 1 in tema di CFC ex art. 167 TUIR: regole sulla cessazione del regime, riporto delle imposte estere e operazioni straordinarie con la controllata estera.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa si intende per Controlled Foreign Company?

Una società estera in cui residenti italiani detengono il controllo (diretto o indiretto) della gestione o del capitale. Il controllo può essere esercitato congiuntamente da più soggetti.

Come viene tassato il reddito di CFC in Italia?

Il reddito della CFC è imputato al controllante italiano per trasparenza: viene incluso nella base imponibile IRES indipendentemente dalla distribuzione di dividendi.

Esistono eccezioni alla tassazione da CFC?

Sì: CFC con reddito prevalentemente derivante da attività economica sostanziale non-finanziaria nel Paese di residenza sono esenti da imputazione per trasparenza.

Quale è il ruolo dei trattati internazionali?

I trattati contro la doppia imposizione limitano l'applicazione delle regole CFC. L'art. 169 TUIR prevede che il TUIR prevalga se più favorevole.

Come si calcola il reddito della CFC?

Secondo le norme ordinarie del TUIR, ove possibile. Se impossibile, si usano i principi di comparabilità e transfer pricing previsti dall'ordinamento italiano.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
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