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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 110 TUIR – Norme generali sulle valutazioni (N.D.R.: ex art.76.)

In vigore dal 01/01/2026

Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 130

“1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo e’ assunto al lordo delle quote di ammortamento gia’ dedotte;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e’ diretta l’attivita’ dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;

d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne’ alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;

e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d’acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.

1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) abrogata dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) [ i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali];

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e’ ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita’ assumono rilievo anche ai fini fiscali.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e’ diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e’ consentita la tenuta della contabilita’ plurimonetaria con l’applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti (1).

3. Abrogato [La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attivita’ e delle passivita’ per le quali il rischio di cambio e’ coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.]

3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita’ alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. (5)

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 22 marzo 2005, dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 3, decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38).

5. I proventi determinati a norma dell’articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell’esercizio se questa e’ inferiore o superiore a dodici mesi.

6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 14/05/2018 GU 118/2018), possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma (2).

8. La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e’ accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche’ la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili (3).

9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale e’ concessa al medesimo la possibilita’ di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo’ interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis. (4)

10. (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).

11. (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).

12. (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).

12-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, comma 142, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).”

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(1) Comma cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 2 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 3 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

(2) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 5, comma 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

(3) Periodo aggiunto dall’art. 13-bis, comma 2, lett. e) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi i commi 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016.

(4) I commi da 9-bis a 9-quinquies sono stati aggiunti dall’articolo 1, comma 84, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e il comma 3-bis dal comma 131.

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In sintesi

  • L'articolo 110 TUIR detta le norme generali sulle valutazioni nel reddito d'impresa, costituendo un riferimento sistematico per la determinazione del costo dei beni nei vari istituti del Capo II del Titolo II.
  • Il costo dei beni si assume al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e comprende gli oneri accessori di diretta imputazione (escluse spese generali e interessi passivi, salvo capitalizzazioni autorizzate da disposizioni di legge per beni strumentali).
  • Per i beni strumentali materiali e immateriali sono inclusi nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo per effetto di disposizioni di legge; nel costo di fabbricazione possono essere aggiunti anche costi diversi da quelli direttamente imputabili.
  • Il comma 7 dell'art. 110 introduce la disciplina del transfer pricing: i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dall'impresa, o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva un aumento del reddito.
  • La disciplina del transfer pricing si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito ma solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito di procedure amichevoli (MAP) previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione 90/436/CEE.
  • La versione vigente dal 1° gennaio 2026 è frutto delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 130 L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), in continuità con il riordino sistematico operato dal D.Lgs. 192/2024 sulla riforma del reddito d'impresa.
Il ruolo sistematico dell'articolo 110 TUIR

L'articolo 110 del TUIR è una norma di carattere generale che chiude il Capo II del Titolo II e fissa i principi sulle valutazioni applicabili in via trasversale a tutti gli istituti del reddito d'impresa IRES. La disposizione svolge una funzione di "norma di chiusura" che integra le regole speciali contenute nei singoli articoli del Capo (artt. 81-109), garantendo coerenza sistematica e univocità interpretativa. La versione vigente dal 1° gennaio 2026 è frutto delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 130 L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), in continuità con il riordino della riforma fiscale (D.Lgs. 192/2024).

L'articolo si articola in due grandi nuclei tematici: le regole generali sul costo dei beni (commi 1-1-quater) e la disciplina del transfer pricing internazionale (commi 7 e 7-bis). Si tratta di due aree concettualmente distinte ma sistematicamente collegate dalla finalità comune di regolare la determinazione del valore fiscale dei componenti del reddito d'impresa.

Il costo dei beni: principi generali

Il comma 1 dell'art. 110 stabilisce alcuni principi cardine per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni dell'impresa. Il primo è che il costo si assume al lordo delle quote di ammortamento già dedotte: la regola è di particolare rilievo perché significa che, ad esempio, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione si considera il costo storico originario meno gli ammortamenti effettivamente dedotti (costo non ammortizzato), ma per altre finalità (es. determinazione del valore fiscalmente riconosciuto in caso di rivalutazione, o di trasferimento all'interno del medesimo gruppo) si fa riferimento al costo lordo.

Il secondo principio è quello dell'inclusione degli oneri accessori di diretta imputazione: spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, oneri notarili e di registrazione del trasferimento, dazi doganali, IVA indetraibile, sono parte integrante del costo del bene e si capitalizzano. Sono invece esclusi dal costo gli interessi passivi e le spese generali, che vanno trattati come componenti negativi correnti del reddito secondo le rispettive regole (art. 96 TUIR per gli interessi, art. 109 per le spese generali).

L'eccezione per i beni strumentali: capitalizzazione degli interessi passivi

Una rilevante eccezione al principio di esclusione degli interessi passivi è prevista per i beni materiali e immateriali strumentali: si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo del bene per effetto di disposizioni di legge. La regola si coordina con i principi contabili (OIC 16 e 24, IAS 23) che consentono o impongono la capitalizzazione degli interessi sui finanziamenti specificamente contratti per l'acquisizione, costruzione o produzione di beni che richiedono un periodo di tempo significativo per essere predisposti per l'uso o la vendita ("qualifying assets" secondo IAS 23).

Quando la capitalizzazione è prevista da legge o principio contabile, gli interessi capitalizzati assumono natura di costo del bene e si deducono attraverso le quote di ammortamento del bene stesso, anziché come componente negativo corrente. La regola produce uno spostamento temporale della deduzione: meno deduzione corrente (riduzione degli interessi a c.e.) in cambio di maggiore deduzione futura (ammortamenti più alti). L'effetto fiscale netto dipende dal tasso effettivo IRES applicato nei vari periodi e dalla pianificazione finanziaria dell'impresa.

Il costo di fabbricazione e i costi indiretti

Una ulteriore precisazione del comma 1 riguarda il costo di fabbricazione: si possono aggiungere al costo "anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili" secondo gli stessi criteri (cioè se imputabili in base a deliberazione di legge o di principio contabile). Si tratta tipicamente dei costi indiretti di produzione: ammortamenti degli impianti, costi delle utenze, costi di manutenzione produttiva, costi del personale di fabbrica. Tali costi, se imputati in bilancio al costo dei prodotti finiti secondo il metodo del "full costing", concorrono al costo fiscale delle rimanenze e si deducono solo al momento della vendita (consumo del prodotto).

La disciplina è particolarmente importante per le imprese manifatturiere con cicli produttivi pluriennali (cantieristica navale, costruzioni, beni industriali a commessa lunga): la corretta capitalizzazione dei costi diretti e indiretti incide sulla valutazione delle rimanenze e dei lavori in corso, con riflessi rilevanti sulla determinazione del reddito imponibile dei singoli periodi. La giurisprudenza tributaria ha sviluppato un'ampia casistica sulla legittimità delle politiche di capitalizzazione, che vanno coordinate con i principi contabili applicabili (OIC 13, IAS 2).

La disciplina del transfer pricing: il comma 7

Il comma 7 dell'art. 110 TUIR è una delle norme più importanti del sistema fiscale internazionale italiano. Dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dall'impresa o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (cosiddette "operazioni intercompany internazionali"), sono determinati con riferimento al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva un aumento del reddito.

La regola realizza il principio del "arm's length" (principio di libera concorrenza) recepito dall'OCSE e codificato a livello internazionale. L'obiettivo è impedire che le operazioni intercompany siano utilizzate per trasferire utili da un'impresa italiana verso entità estere localizzate in Stati a fiscalità più favorevole, attraverso la fissazione di prezzi infragruppo non aderenti ai valori di mercato. L'Amministrazione finanziaria può rettificare i prezzi pattuiti applicando il valore normale (art. 9 TUIR), con corrispondente aumento del reddito imponibile italiano.

La disciplina del transfer pricing: i metodi di determinazione del valore normale

La determinazione del valore normale nelle operazioni intercompany segue i metodi codificati dall'OCSE nelle Transfer Pricing Guidelines: metodo del confronto del prezzo (CUP - Comparable Uncontrolled Price), metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method), metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method), metodo del margine netto della transazione (TNMM - Transactional Net Margin Method), metodo della ripartizione del profitto (Profit Split). Il D.M. 14 maggio 2018 ha codificato i criteri italiani di applicazione delle Guidelines, in coerenza con gli standard internazionali.

La disciplina prevede inoltre la possibilità di accordi preventivi con l'Agenzia delle Entrate (art. 31-ter D.P.R. 600/1973: ruling internazionali) per la determinazione preventiva delle politiche di transfer pricing, riducendo il rischio di accertamento. La documentazione idonea (Master File e Country File secondo il D.M. 23 febbraio 2017) consente alle imprese di beneficiare della "penalty protection" in caso di rettifica, evitando le sanzioni amministrative.

Le procedure amichevoli (MAP) e le rettifiche corrispondenti

Il comma 7 prevede che la disciplina si applichi anche quando dall'applicazione del valore normale derivi una diminuzione del reddito, ma solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito di procedure amichevoli (MAP - Mutual Agreement Procedure) previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione 90/436/CEE sull'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

La regola realizza il principio della simmetria: se uno Stato estero ha rettificato gli utili di una società estera consociata aumentandoli (es. perché ritiene il prezzo intercompany troppo basso), l'Italia consente la corrispondente diminuzione del reddito della società italiana, evitando la doppia imposizione. La rettifica corrispondente è subordinata alla conclusione di un MAP e alla concorde valutazione delle autorità fiscali coinvolte. La disciplina è di particolare importanza per i gruppi multinazionali italiani esposti a rettifiche all'estero.

Le novità della legge di bilancio 2026

L'art. 1 comma 130 L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato l'art. 110 TUIR con effetto dal 1° gennaio 2026. Le modifiche riguardano profili tecnici di coordinamento con la disciplina della derivazione rinforzata, con le valutazioni di rimanenze e di immobilizzazioni, e con il transfer pricing internazionale. Il commercialista deve consultare il dettaglio normativo per la corretta applicazione nei bilanci 2026 e nelle dichiarazioni dei redditi 2027.

Profili applicativi: coordinamento con altre norme e contenzioso

Sul piano operativo l'art. 110 TUIR è una norma di sistema costantemente applicata nella determinazione del reddito d'impresa. Le applicazioni più frequenti sono: la determinazione del costo non ammortizzato per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze (artt. 86, 101 TUIR); la valorizzazione delle rimanenze finali (artt. 92-93 TUIR) e dei lavori in corso; la quantificazione delle quote di ammortamento (artt. 102-103); la gestione delle operazioni straordinarie con valutazione dei beni trasferiti.

Il contenzioso sul transfer pricing è una delle aree più importanti del contenzioso tributario italiano: l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato squadre specializzate (es. Divisione Internazionale) e applica con sempre maggiore frequenza l'art. 110 c. 7 alle operazioni intercompany. Le contestazioni più ricorrenti riguardano: politiche di pricing intercompany su beni e servizi, royalty su intangibili, finanziamenti infragruppo internazionali, ristrutturazioni di gruppo, transfer pricing su servizi a basso valore aggiunto.

Il commercialista che assiste imprese multinazionali deve presidiare una compliance documentale rigorosa: predisposizione e aggiornamento annuale di Master File e Country File secondo il D.M. 23 febbraio 2017; analisi di benchmark per i metodi applicati; valutazione della tenuta delle politiche di pricing; eventuali ruling internazionali per situazioni complesse. La pianificazione del transfer pricing è oggi una delle aree di maggior valore aggiunto della consulenza fiscale, con ricadute significative sulla redditività e sulla tax certainty dei gruppi internazionali.

Domande frequenti

Cosa comprende il "costo" dei beni ai sensi dell'art. 110 TUIR?

Il costo si assume al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e comprende gli oneri accessori di diretta imputazione: trasporto, montaggio, installazione, collaudo, oneri notarili e di registrazione, dazi doganali, IVA indetraibile. Sono esclusi gli interessi passivi e le spese generali, salvo eccezione per i beni strumentali materiali e immateriali per i quali la legge consente la capitalizzazione degli interessi (in linea con OIC 16, OIC 24, IAS 23). Nel costo di fabbricazione possono essere aggiunti i costi indiretti di produzione secondo gli stessi criteri.

Cos'è il transfer pricing disciplinato dall'art. 110 c. 7 TUIR?

È la disciplina che impone la determinazione dei componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti consociate (controllo diretto o indiretto, comune controllo) sulla base del valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva un aumento del reddito imponibile italiano. La regola recepisce il principio "arm's length" OCSE e mira a impedire trasferimenti di utili verso giurisdizioni a fiscalità più favorevole. La determinazione del valore normale segue i metodi delle OECD Transfer Pricing Guidelines (CUP, Resale Price, Cost Plus, TNMM, Profit Split).

Una rettifica del transfer pricing all'estero attiva una rettifica corrispondente in Italia?

Sì, ma solo a seguito di procedure amichevoli (MAP) previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione 90/436/CEE. Se uno Stato estero ha rettificato gli utili di una società consociata aumentandoli, l'Italia può consentire la corrispondente diminuzione del reddito della società italiana per evitare la doppia imposizione. La rettifica corrispondente non è automatica ma richiede la conclusione di un MAP con concorde valutazione delle autorità fiscali coinvolte. La disciplina è centrale per i gruppi multinazionali italiani esposti a rettifiche all'estero.

Gli interessi passivi su finanziamenti per acquisto di beni strumentali si capitalizzano?

Sì, se la capitalizzazione è prevista da disposizioni di legge o dai principi contabili applicabili (OIC 16 per gli OIC adopter, IAS 23 per gli IAS adopter). Per i "qualifying assets" (beni che richiedono un periodo significativo di preparazione per l'uso o la vendita) la capitalizzazione degli interessi sui finanziamenti specifici è ammessa o imposta dai principi contabili. Gli interessi capitalizzati assumono natura di costo del bene e si deducono attraverso gli ammortamenti, anziché come componente negativo corrente. La derivazione rinforzata ex art. 83 TUIR rende rilevante la scelta operata in bilancio.

Quale documentazione idonea richiede il transfer pricing per la "penalty protection"?

Il D.M. 23 febbraio 2017 prevede la predisposizione di Master File e Country File secondo gli standard OCSE/UE: Master File contiene informazioni sul gruppo (struttura, drivers di profittabilità, intangibles, finanziamenti infragruppo), Country File documenta le politiche di transfer pricing applicate dalla società italiana, con analisi di benchmark, metodi adottati, ricostruzione dei prezzi pattuiti. La predisposizione tempestiva e completa della documentazione consente alle imprese di beneficiare della "penalty protection" in caso di rettifica, evitando le sanzioni amministrative previste per omessa o incompleta dichiarazione dei redditi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.