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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Ambito applicativo. L'art. 127-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986) — già abrogato e sostituito dall'art. 167 TUIR nella sua versione vigente — introduceva la disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC), imponendo la tassazione per trasparenza in capo al socio residente dei redditi prodotti da società estere controllate localizzate in regimi fiscali privilegiati.
  • Tassazione per imputazione. Il reddito della controllata estera veniva imputato direttamente al socio italiano in proporzione alla partecipazione detenuta, indipendentemente dalla distribuzione degli utili, seguendo la logica della trasparenza fiscale già prevista per le società di persone residenti in Italia.
  • Presupposti della norma. La disciplina richiedeva che il soggetto residente detenesse, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo (superiore al 50%) in un'entità estera localizzata in un paese a fiscalità privilegiata individuato con apposito decreto ministeriale (la cosiddetta black list).
  • Esimente della prova contraria. Il contribuente poteva dimostrare che la localizzazione estera rispondeva a esigenze economiche effettive (genuine business reasons) e che la controllata svolgeva un'attività commerciale reale nel paese di residenza, ottenendo così la disapplicazione del regime CFC.
  • Evoluzione normativa. L'art. 127-bis è stato oggetto di successive rivisitazioni e, nella sua struttura attuale, ha confluito nell'art. 167 TUIR, che recepisce le indicazioni della Direttiva ATAD (UE 2016/1164) e adotta criteri di determinazione del reddito della CFC allineati agli standard internazionali OCSE/BEPS.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 127 bis TUIR – Disposizioni in materia di imprese estere partecipate. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le disposizioni dettate dall’art. 127-bis si applicano ai redditi relativi al periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dello stesso art. 127-bis.”)

In vigore dal 10/12/2000

Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 1

Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

“1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di societa’ controllate e societa’ collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresi’ che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma
4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche’ degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta cosi’ determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.”

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Commento

Ratio

L'art. 127-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986) è stato la prima norma organica italiana in materia di Controlled Foreign Companies, introdotta con la legge finanziaria 2000 (L. 342/1999) per contrastare la pratica della localizzazione di redditi d'impresa in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. La logica sottostante è quella di evitare che il principio di imposizione territoriale straniera — che differisce la tassazione italiana fino alla distribuzione dei dividendi — consenta ai gruppi con controllate estere nei cosiddetti paradisi fiscali di sottrarre definitivamente masse di reddito al prelievo italiano. La disciplina CFC costituisce quindi uno strumento di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale, applicabile quando la controllata estera non svolge un'attività economica sostanziale ma funge da mero contenitore di redditi che avrebbero dovuto essere prodotti e tassati in Italia.

Analisi

Il meccanismo previsto dall'art. 127-bis funzionava secondo il modello della tassazione per imputazione: il reddito della controllata estera veniva calcolato secondo le norme fiscali italiane applicabili alle società di capitali e poi imputato al socio residente in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva distribuzione. In questo modo il socio italiano era tassato su un reddito che non aveva ancora percepito, ma che si presumeva sarebbe stato trattenuto nella giurisdizione estera per godere del regime fiscale privilegiato.

I presupposti applicativi erano tre: (i) il soggetto residente in Italia doveva detenere il controllo — direttamente o indirettamente — della società estera, con soglia generalmente fissata al 50% del capitale, degli utili o dei diritti di voto; (ii) la società controllata doveva essere localizzata in uno Stato o territorio inserito nella lista degli Stati a fiscalità privilegiata individuata con decreto ministeriale (il D.M. 21 novembre 2001, la cosiddetta black list); (iii) la società estera doveva produrre redditi d'impresa non derivanti esclusivamente da attività commerciale effettiva nel paese di residenza.

La norma prevedeva due esimenti. La prima, denominata business purpose test, consentiva al contribuente di dimostrare che la partecipazione nella CFC rispondeva a una scelta economica genuina e non era motivata dalla mera riduzione del carico fiscale. La seconda esimente richiedeva la prova che la controllata estera svolgeva in loco un'attività industriale o commerciale effettiva, con strutture, personale e operatività reale — il cosiddetto test di realtà economica (substance test). L'onere probatorio gravava interamente sul contribuente, che doveva presentare apposita istanza di interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate per ottenere la disapplicazione della norma.

La determinazione del reddito della CFC seguiva le regole IRES italiane, con adattamenti per le specificità delle imprese estere. Le perdite della controllata potevano essere portate a riduzione dei redditi della stessa società estera negli esercizi successivi, ma non potevano compensare i redditi imponibili del socio italiano. Le imposte pagate all'estero dalla CFC erano detraibili dall'imposta italiana dovuta dal socio a titolo di credito d'imposta, evitando la doppia imposizione giuridica.

Un profilo di complessità rilevante riguardava la determinazione del livello di tassazione effettiva nel paese estero, confrontato con il livello italiano: lo scarto doveva essere significativo perché si configurasse il presupposto del regime privilegiato. Nel tempo, la disciplina ha subito numerosi aggiustamenti interpretativi anche in seguito a rilievi comunitari sulla compatibilità con le libertà fondamentali del Trattato UE, culminati nell'adeguamento alla Direttiva ATAD.

Quando si applica

La disciplina CFC originariamente prevista dall'art. 127-bis si applicava quando un soggetto passivo IRPEF o IRES residente in Italia deteneva il controllo di una società, associazione o altro ente localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata. Il controllo poteva essere diretto (partecipazione diretta superiore al 50%) o indiretto (attraverso catene societarie). Era irrilevante la forma giuridica della controllata estera; rilevava invece la natura del reddito prodotto, poiché il regime non si applicava alle controllate estere che producevano redditi già soggetti a ritenuta alla fonte in Italia o a tassazione separata. La norma si applicava sia a persone fisiche imprenditori sia a società di capitali o di persone residenti in Italia. Nella sua evoluzione attuale, regolata dall'art. 167 TUIR, la disciplina ha ampliato il perimetro applicativo recependo le indicazioni ATAD, estendendo il regime anche a situazioni di controllo indiretto complesso e modificando la lista degli Stati rilevanti.

Connessioni

L'art. 127-bis TUIR (ora confluito nell'art. 167) si coordina con l'art. 89 TUIR in materia di dividendi provenienti da società estere e con l'art. 47-bis TUIR sui presupposti per il regime di esenzione delle partecipazioni (participation exemption). L'art. 168 TUIR estendeva la disciplina CFC alle partecipazioni non di controllo in regimi fiscali privilegiati (cosiddette CFC passive). Il D.M. 21 novembre 2001 forniva la black list degli Stati privilegiati rilevanti. Sul versante comunitario, la Direttiva ATAD (UE 2016/1164) e la successiva ATAD 2 (UE 2017/952) hanno imposto il recepimento di una normativa CFC minima in tutti gli Stati membri, con il D.Lgs. 142/2018 che ha adattato la normativa italiana. L'art. 110, comma 10, TUIR disciplina i costi sostenuti nei confronti di soggetti localizzati in paradisi fiscali, norma correlata nella logica di contrasto all'elusione internazionale. Sul piano procedurale, l'art. 11, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) disciplina l'interpello preventivo necessario per ottenere la disapplicazione della norma CFC.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 18/E del 27 dicembre 2021

Pur essendo l'art. 127-bis TUIR abrogato (la disciplina CFC e' confluita nell'art. 167 TUIR per effetto del D.Lgs. 142/2018), la circolare ricostruisce in modo organico l'evoluzione del regime delle societa' controllate estere, illustrando i criteri di tax rate test, passive income e safe harbour applicabili dopo il recepimento ATAD 1.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare · n. 29/E del 28 luglio 2022

Fornisce chiarimenti integrativi sulla disciplina ATAD CFC contenuta nell'art. 167 TUIR (norma che ha assorbito l'originario art. 127-bis), con focus sull'opzione per l'imposta sostitutiva del 15% sull'utile contabile netto e sulle modalita' di determinazione del reddito imputato per trasparenza al socio italiano.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Imputazione del reddito CFC al socio italiano

Tizio, imprenditore italiano, detiene il 60% di una società holding localizzata in un paese inserito nella black list, che a sua volta raccoglie i dividendi di partecipazioni estere. La holding estera non ha dipendenti, non svolge alcuna attività commerciale autonoma e funge da mero veicolo di detenzione. In applicazione dell'art. 127-bis TUIR, il reddito prodotto dalla holding estera — determinato secondo le regole italiane IRES — viene imputato a Tizio in proporzione al 60% della sua partecipazione. Tizio è tenuto a includerlo nella propria dichiarazione italiana, con possibilità di detrarre le imposte eventualmente pagate all'estero dalla holding.

Caso 2: Disapplicazione della norma CFC per realtà economica

Caio, socio di maggioranza di una società manifatturiera localizzata in un paese a fiscalità agevolata, dimostra che la controllata estera dispone di un impianto produttivo con cinquanta dipendenti, produce beni che vende a clienti terzi sul mercato locale e regionale, e presenta una contabilità analitica che documenta la sostanza economica dell'attività. Presentando istanza di interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate e allegando la documentazione probatoria, Caio ottiene la disapplicazione della disciplina CFC, poiché la localizzazione estera risponde a genuine business reasons e non è motivata dalla ricerca del regime fiscale privilegiato.

Domande frequenti

Cos'è la disciplina CFC prevista dall'art. 127-bis TUIR?

La disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) impone la tassazione per trasparenza in capo al socio italiano dei redditi prodotti da società estere controllate localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, indipendentemente dalla distribuzione degli utili. Mira a contrastare la localizzazione fittizia di redditi nei paradisi fiscali.

Quando un socio italiano può evitare l'applicazione della norma CFC?

Il contribuente può dimostrare che la partecipazione nella società estera risponde a ragioni economiche effettive (business purpose test) oppure che la controllata svolge un'attività commerciale reale nel paese estero con strutture e personale propri (substance test). In entrambi i casi è consigliabile presentare interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate.

Come si determina il reddito della società estera controllata?

Il reddito della CFC viene calcolato applicando le regole IRES italiane, come se la controllata fosse una società di capitali residente in Italia. Le imposte pagate all'estero dalla CFC sono detraibili dall'imposta italiana dovuta dal socio sotto forma di credito d'imposta, per evitare la doppia imposizione.

L'art. 127-bis è ancora in vigore?

La disciplina originariamente contenuta nell'art. 127-bis è stata nel tempo riorganizzata e ora trova la sua sede principale nell'art. 167 TUIR, aggiornato dal D.Lgs. 142/2018 in recepimento della Direttiva ATAD (UE 2016/1164). La logica di fondo — imputazione al socio residente dei redditi della CFC — è rimasta sostanzialmente invariata.

Quali paesi rientrano nella black list rilevante ai fini CFC?

La lista degli Stati e territori a fiscalità privilegiata era originariamente definita dal D.M. 21 novembre 2001. Nel regime attuale (art. 167 TUIR post-ATAD), il presupposto è una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che sarebbe applicata in Italia, senza necessità di un elenco predefinito, con valutazione caso per caso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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