Indice
- L'art. 168-ter TUIR disciplina la cd. branch exemption: l'opzione per l'esenzione da IRES degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le stabili organizzazioni estere di un'impresa residente.
- L'opzione è irrevocabile, si esercita al momento della costituzione della stabile organizzazione e copre obbligatoriamente l'intero perimetro delle branch estere (cd. all in, all out).
- Per le stabili organizzazioni in Paesi a fiscalità privilegiata si applica la disciplina CFC (art. 167 TUIR), salvo dimostrazione dell'esimente sostanziale.
- Le perdite pregresse degli ultimi cinque periodi d'imposta della branch riducono gli utili esenti successivi (cd. recapture).
- L'opzione consente di neutralizzare la doppia imposizione e di semplificare la gestione fiscale internazionale, ma richiede attenta valutazione di rischi e benefici.
Testo dell'articoloVigente
Art. 168 Ter TUIR – Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. (1) (2)
In vigore dal 12/01/2019
Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5
“1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato puo’ optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
2. L’opzione e’ irrevocabile ed e’ esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta.
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.
4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell’esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito del comma 1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia’ esistenti, l’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non determina in se’ alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione di cui al comma 1.
9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche’ tra quest’ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.”
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(1) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 14, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.
(2) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 94, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
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Indice dei contenuti
Art. 168-ter TUIR: la branch exemption nel sistema fiscale italiano
L'articolo 168-ter del TUIR, introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (cd. decreto internazionalizzazione) e modificato dal D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142, disciplina la branch exemption: un regime opzionale che consente alle imprese italiane di escludere dalla base imponibile IRES gli utili (ma anche le perdite) attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni estere. Si tratta di un'alternativa al tradizionale worldwide taxation principle, con il quale l'Italia tassa il reddito ovunque prodotto compensando le imposte estere tramite il credito d'imposta ex art. 165 TUIR.
Le caratteristiche dell'opzione: irrevocabilita' e principio "all in, all out"
L'opzione presenta tre tratti distintivi: e' irrevocabile, si esercita al momento di costituzione della stabile organizzazione e copre obbligatoriamente tutte le stabili organizzazioni dell'impresa (principio all in, all out). Per le branch già esistenti al momento di entrata in vigore della norma era previsto un periodo transitorio (secondo periodo d'imposta successivo), durante il quale l'esercizio dell'opzione non determinava realizzo di plusvalenze o minusvalenze latenti.
Esempio pratico: Tizio Italia S.p.A. e le sue branch in Germania e a Dubai
Si supponga che Tizio Italia S.p.A. operi tramite due stabili organizzazioni: una in Germania (utile annuo 500.000 euro, imposta tedesca 150.000) e una a Dubai (utile annuo 800.000, imposta zero). Senza opzione, Tizio dichiara in Italia entrambi i redditi (IRES 24% su 1,3 milioni = 312.000 euro) e scomputa il credito d'imposta tedesco (150.000), con onere netto italiano di 162.000 euro su 1,3 milioni di reddito. Con l'opzione branch exemption, i 500.000 della Germania sono esenti (imposta italiana nulla), ma per Dubai, paese a fiscalita' privilegiata (CFC), si applica obbligatoriamente la disciplina dell'art. 167 TUIR salvo dimostrazione dell'esimente sostanziale: in assenza di esimente, gli 800.000 sono tassati per trasparenza in capo a Tizio. La scelta richiede dunque un'analisi caso per caso del trade-off tra esenzione, CFC rules e tax sparing.
Il recapture delle perdite pregresse e la gestione dei trasferimenti
Il comma 7 dell'art. 168-ter prevede un meccanismo di recapture per le perdite già utilizzate in Italia nei cinque periodi d'imposta antecedenti all'opzione: se la branch ha generato una perdita netta cumulata, gli utili successivi sono imponibili in Italia fino a concorrenza di tale perdita, evitando un "doppio beneficio" (perdita già dedotta + esenzione degli utili). Il comma 8 estende la regola al trasferimento della stabile organizzazione ad altra impresa del gruppo in regime di branch exemption; il comma 9 obbliga l'impresa cedente a indicare nell'atto di trasferimento l'eventuale perdita netta degli ultimi cinque anni.
Determinazione del reddito e profili antielusivi
Il reddito della stabile organizzazione si determina ai sensi dell'art. 152 TUIR (criteri OCSE di indipendenza funzionale), applicando il transfer pricing alle transazioni tra casa madre e branch e tra branch e altre imprese del gruppo. L'Agenzia delle Entrate, in attuazione del comma 11, ha pubblicato un elenco esemplificativo di fattispecie ritenute elusive (es. asset stripping verso la branch, ricollocazione di attività di pura locazione passiva). L'opzione branch exemption resta uno strumento di pianificazione internazionale efficace, ma richiede analisi multifattoriale (CFC, tax treaty, IRAP, esimenti) e robusta documentazione di transfer pricing.
Prassi e linee guida
Provvedimento · n. 165138 del 28 agosto 2017
Agenzia delle Entrate
Stabilisce le modalita applicative dell'opzione branch exemption ex art. 168-ter TUIR: termini, contenuti della comunicazione, condizioni di efficacia dell'opzione legate alla configurabilita della stabile organizzazione nello Stato estero secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni o l'art. 162 TUIR.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisoluzione · n. 4/E del 15 gennaio 2018
Agenzia delle Entrate
Chiarisce gli adempimenti dichiarativi connessi all'esercizio dell'opzione branch exemption ex art. 168-ter TUIR, in particolare l'individuazione di reddito/perdite della stabile organizzazione e la corretta indicazione nei quadri del Modello Redditi.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cos'e' la branch exemption?
È un regime opzionale che consente all'impresa italiana di non tassare in Italia gli utili (e le perdite) delle proprie stabili organizzazioni estere, lasciando l'imposizione esclusivamente allo Stato della branch. È una deroga al principio della tassazione del reddito mondiale.
L'opzione e' revocabile?
No, l'opzione e' irrevocabile e si esercita al momento di costituzione della stabile organizzazione. Va valutata con grande attenzione, perché una volta esercitata non e' possibile tornare al regime ordinario di tassazione del reddito mondiale con credito d'imposta.
Cosa succede se ho una branch in un paradiso fiscale?
Se la branch e' localizzata in uno Stato CFC ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR, l'opzione si esercita solo se ricorre l'esimente sostanziale dell'art. 167, comma 5 (svolgimento di attività economica effettiva). In mancanza, gli utili della branch sono tassati per trasparenza in Italia.
Le perdite della branch maturate prima dell'opzione si possono ancora utilizzare?
Le perdite già dedotte in Italia nei cinque periodi d'imposta antecedenti vengono recuperate (recapture): gli utili futuri della branch sono tassati in Italia fino a concorrenza delle perdite pregresse, dopodiche' opera l'esenzione.
L'opzione e' sempre conveniente?
No: dipende dal livello impositivo dello Stato della branch, dalla presenza di tax treaty, dal rischio CFC, dal carico IRAP e dalla volatilita' dei risultati. Per branch in Paesi con aliquote elevate l'opzione e' spesso neutra; per branch in Paesi a fiscalita' bassa e' vantaggiosa solo in presenza di esimente CFC. È indispensabile un'analisi preventiva caso per caso.
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