Commi 37-43 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
Testo coordinato
. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo , di cui al unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro decreto del Presidente della Repubblica 26 . In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo dellaaprile 1986, n. 131 cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte , di cui al , o, in alternativa, ai sensisui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori. . Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai e da a , di cui al commi 1 5 8 dell’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi decreto . Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto deidel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. . Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. . Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al . Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizionidecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 previste per le imposte sui redditi. . Le disposizioni di cui all’ , si applicano anche allearticolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugnodell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026. . All’ , di cui al articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 è sostituito dal seguente:dicembre 1986, n. 917, il comma 4 «
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata». . Le disposizioni di cui al comma 42 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42.
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 TUIR (comma 37): Richiamo per la determinazione del valore normale alternativo al valore catastale (comma 37).
- Art. 47 TUIR (comma 38): Esclusione dell'applicazione dei commi 1 e 5-8 ai soci assegnatari (utili in natura).
- Art. 86 TUIR (comma 42): Sostituzione integrale del comma 4: rateizzazione plusvalenze limitata a cessioni di azienda triennali e diritti pluriennali atleti biennali.
- Art. 87 TUIR (comma 42): Richiamo per le plusvalenze esenti (PEX) escluse dalla nuova disciplina di rateizzazione.
In sintesi
Quadro d'insieme: la nuova stagione delle assegnazioni agevolate
I commi 37-43 della Legge di Bilancio 2026 completano il pacchetto di disposizioni straordinarie (commi 35-43 LB 2026) che riaprono la finestra per l'assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci, l'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale e la trasformazione in società semplice, sulla scia delle precedenti edizioni della disciplina (L. 208/2015 art. 1 commi 115-121, L. 197/2022 art. 1 commi 100-105). Lo scopo è ricorrente: consentire alla società di liberarsi di beni «non strumentali» (in primis immobili abitativi e terreni non strumentali) pagando un'imposta sostitutiva agevolata anziché il regime ordinario, con effetti a cascata sui soci e sulle imposte indirette. I commi 37-43 disciplinano alcuni snodi tecnici cruciali: valore normale degli immobili (37), riallineamento del costo fiscale delle partecipazioni dei soci (38), riduzione delle imposte indirette (39), modalità di versamento (40), estensione all'estromissione del bene dell'imprenditore individuale (41) e, infine, una riforma significativa dell'art. 86 comma 4 del TUIR (D.P.R. 917/1986) sulla rateizzazione delle plusvalenze realizzate (42-43).
Comma 37 - Valore normale degli immobili: opzione per il dato catastale
Il comma 37 introduce un'opzione cruciale per la determinazione del valore degli immobili oggetto di assegnazione o cessione: su richiesta della società, il valore normale può essere calcolato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del Testo Unico imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I moltiplicatori sono quelli classici dell'imposta di registro (115,5 per la prima casa, 126 per le pertinenze, 168 per i terreni edificabili già rivalutati, 110 per le abitazioni con beneficio prima casa diverso dalla cessione, ecc.). In caso di cessione, l'imposta sostitutiva si applica sul corrispettivo, ma non al di sotto di uno dei due valori (valore normale di mercato ex art. 9 TUIR oppure valore catastale rivalutato). La norma blocca un classico tentativo di pianificazione, ossia cedere il bene a prezzo simbolico per ridurre l'imponibile: il valore minimo è comunque il valore catastale o il valore di mercato. Il meccanismo è analogo, ma non identico, a quello previsto dall'art. 1 comma 117 L. 208/2015. La scelta di adottare il valore catastale è tipicamente conveniente per immobili a forte differenziale tra valore di mercato e rendita catastale (centri storici, immobili di pregio): consente di ridurre drasticamente la base imponibile sostitutiva.
Comma 38 - Effetti sui soci assegnatari: niente regime utili in natura
Il comma 38 chiarisce due aspetti dirimenti per il socio assegnatario. Primo, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote dei soci delle società trasformate (in società semplice o oggetto di assegnazione) deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva: il socio si vede «rifiscalizzata» la quota proporzionalmente al valore liberato. Secondo, nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell'art. 47 commi 1 e da 5 a 8 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che regolano la tassazione degli utili in natura. La ratio è chiara: la società ha già pagato l'imposta sostitutiva (8%, 10,5% per le non operative, 13% per le riserve in sospensione), evitando la doppia imposizione tipica della distribuzione di utili in natura. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati dai soci, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni: il socio è tutelato dal cumulo della tassazione, ma il costo delle azioni o quote viene riallineato al netto del bene ricevuto, prevenendo arbitraggi su future cessioni della partecipazione.
Comma 39 - Imposte indirette ridotte
Il comma 39 contiene la classica agevolazione collaterale dell'assegnazione agevolata: per le assegnazioni e cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà; le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro ciascuna, salvo aggiornamento normativo). La compressione delle imposte indirette è uno dei principali drivers economici della convenienza dell'operazione. Esempio: un immobile abitativo non di lusso assegnato a socio persona fisica che lo destina a prima casa scontava in regime ordinario imposte di registro al 9% (o 2% prima casa), oltre a ipotecaria e catastale all'1% e 3% (per uso commerciale) o in misura fissa per il privato. Sul valore catastale di 100.000 euro, l'effetto agevolato può tradursi in qualche migliaio di euro di risparmio.
Comma 40 - Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva
Il versamento dell'imposta sostitutiva è suddiviso in due rate: 60% entro il 30 settembre 2026 e il restante 40% entro il 30 novembre 2026, con le modalità di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (versamenti unificati e compensazioni). Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi. La compressione temporale (due rate ravvicinate, entrambe nel 2026) richiede pianificazione finanziaria: le società che intendono optare devono inserire la liquidità necessaria nei flussi del secondo semestre 2026, anche tenendo conto degli altri versamenti (saldo IRES, IRAP, acconti di novembre).
Comma 41 - Estromissione dell'imprenditore individuale
Il comma 41 estende all'imprenditore individuale il beneficio noto: le disposizioni dell'art. 1 comma 121 L. 28 dicembre 2015, n. 208 (estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'impresa con imposta sostitutiva all'8%) si applicano alle esclusioni dei beni indicati posseduti al 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026. I versamenti dell'imposta sostitutiva sono rateizzati: la prima rata entro il 30 novembre 2026, il saldo entro il 30 giugno 2027. La misura serve all'imprenditore individuale che vuole dismettere immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A/10) dal patrimonio dell'impresa, senza dover pagare l'intero IRPEF/IRAP sulla plusvalenza al valore di mercato. Lo stock target sono i beni acquistati a basso costo, già ammortizzati o totalmente svalutati, che oggi valgono più del residuo fiscale. Il combinato disposto con il bonus catastale del comma 37 (richiamato dal rinvio ai commi 35-37) permette in molti casi di pagare un'imposta sostitutiva ridotta.
Commi 42 e 43 - Riforma dell'art. 86 comma 4 TUIR sulle plusvalenze
I commi 42 e 43 sono i più importanti sul piano strutturale, perché modificano in modo permanente l'art. 86 comma 4 del TUIR (D.P.R. 917/1986) sulla rateizzazione delle plusvalenze realizzate. La nuova formulazione prevede tre regole. Primo, le plusvalenze realizzate, diverse da quelle ex art. 87 TUIR (participation exemption), concorrono integralmente al reddito nell'esercizio di realizzo. Secondo, per le cessioni di azienda o rami d'azienda posseduti per almeno tre anni, il contribuente può scegliere la tassazione integrale nell'esercizio di realizzo oppure il frazionamento in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (totale fino a cinque esercizi). Terzo, viene introdotta una specifica disciplina per le cessioni dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche: se i diritti sono stati posseduti per almeno due anni, è possibile frazionare la plusvalenza in quote costanti fino al quarto esercizio successivo, ma nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte concorre integralmente al reddito nell'esercizio di realizzo. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi: in mancanza, vige il regime ordinario di tassazione integrale.
Cosa cambia rispetto al passato
Nel testo previgente dell'art. 86 c. 4 TUIR, il frazionamento era più ampio: tutte le plusvalenze su beni posseduti almeno 3 anni potevano essere rateizzate fino al quarto esercizio successivo, senza distinzioni di categoria. La nuova norma restringe il perimetro a due ipotesi: cessione di azienda/rami e cessione di diritti pluriennali su atleti. Le plusvalenze su beni strumentali singoli (impianti, macchinari, immobili strumentali) non rientrano più nel meccanismo opzionale: concorrono integralmente al reddito nell'esercizio di realizzo. La modifica ha un impatto rilevante sulla pianificazione fiscale delle imprese che cedono immobili strumentali o asset di rilevante valore: chi nel 2025 prevedeva di rateizzare la plusvalenza, dal 2026 non potrà più farlo.
Decorrenza e calcolo dell'acconto
Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (di norma, esercizi che chiudono nel 2026 e oltre). Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole. La clausola serve a prevenire arbitraggi sull'acconto: il contribuente non può calcolare l'acconto 2026 con i criteri 2025 più favorevoli per ottenere un'anticipata riduzione del versamento. Va calcolato come se la riforma fosse già vigente nel 2025, riavendo l'imposta «figurativa» del periodo di riferimento.
Pianificazione 2025/2026: l'ultima finestra per il frazionamento ampio
Per le imprese che hanno in pipeline cessioni di asset strumentali (immobili, macchinari) con plusvalenze rilevanti, l'ultimo esercizio di realizzo soggetto al regime previgente è quello in corso al 31 dicembre 2025. La pianificazione tipica sarà: accelerare al 2025 le cessioni programmate per beneficiare ancora del frazionamento quinquennale; valutare la convenienza relativa rispetto alla tassazione integrale immediata; documentare la data di realizzo (sottoscrizione del rogito, consegna del bene, in funzione del principio di competenza).
Settore sportivo: la nuova disciplina sui diritti pluriennali atleti
La disciplina specifica per le società sportive professionistiche (calcio, basket, pallavolo, ciclismo professionistico) è particolarmente articolata. Prevede il frazionamento solo se i diritti sono stati posseduti per almeno due anni (anziché tre) e solo nei limiti della parte di plusvalenza proporzionalmente corrispondente al corrispettivo monetario; la quota corrispondente a permute con altri diritti pluriennali (player exchange) concorre integralmente al reddito nell'esercizio di realizzo. La norma intende contrastare le pratiche di scambio reciproco di calciatori a valori gonfiati per generare plusvalenze frazionate, prassi storicamente segnalata dalle indagini di Guardia di Finanza e Procura della Repubblica nel calcio professionistico.
Considerazioni operative per l'impresa
Per le società che gestiscono un'intera operazione di assegnazione/cessione 2026, il consulente fiscale dovrà: (a) costruire il prospetto dei beni assegnabili (immobili non strumentali per destinazione, mobili registrati, partecipazioni) con valore catastale, valore di mercato, costo fiscalmente riconosciuto; (b) calcolare l'imposta sostitutiva (8% o 10,5% per non operative; 13% per riserve in sospensione) sulla differenza tra valore catastale e costo fiscale residuo; (c) preventivare il versamento in due rate ravvicinate (settembre/novembre 2026); (d) coordinare l'effetto sui soci, aggiornando il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e prevedendo l'impatto sulle eventuali successive cessioni di quote. Per la riforma dell'art. 86 TUIR, occorre invece riprogrammare le strategie di cessione di asset strumentali, anticipando o valutando alternative come il conferimento in società con regime di neutralità fiscale (art. 176 TUIR).
Sintesi
I commi 37-43 LB 2026 offrono una finestra temporale stretta ma vantaggiosa per liberare beni non strumentali, riducendo il carico fiscale complessivo dell'operazione (sostitutiva agevolata + indirette dimezzate o fisse). Al contempo, restringono in via permanente il regime di frazionamento delle plusvalenze ex art. 86 TUIR, riservandolo solo a cessioni di azienda triennali e diritti pluriennali atleti biennali. La pianificazione strategica delle dismissioni di asset strumentali deve essere accelerata o, comunque, riprogettata alla luce del nuovo regime.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Alfa srl assegna a Tizio l'immobile abitativo (commi 37-40)
Alfa srl, immobiliare di gestione, ha in patrimonio un immobile abitativo (cat. A/3) sito a Roma, acquistato nel 2005 a 200.000 euro, oggi con valore di mercato 450.000 euro e rendita catastale 1.500 euro. Il socio unico Tizio decide di assegnarsi il bene a marzo 2026. Calcolo valore catastale ex art. 52 c. 4 D.P.R. 131/1986: rendita 1.500 x 126 (coefficiente abitativo non prima casa) = 189.000 euro. Costo fiscalmente riconosciuto residuo (ammortamento 0% sulle abitazioni) = 200.000 euro. La differenza, calcolata sul valore catastale, è negativa: nessuna imposta sostitutiva dovuta sull'immobile (in alternativa, Alfa srl può pagare la sostitutiva solo sulla rivalutazione di eventuali riserve in sospensione utilizzate per coprire la differenza). Imposte indirette ex comma 39: imposta proporzionale di registro normalmente al 9% sul valore catastale (16.020 euro) ridotta al 4,5% = 8.010 euro; ipocatastali fisse 400 euro complessivi. Tizio, socio assegnatario, beneficia dell'esclusione dell'art. 47 TUIR (D.P.R. 917/1986): non paga IRPEF sull'utile in natura, ma vede ridotto il costo della sua quota Alfa srl di 189.000 euro netti. Versamento sostitutiva (se dovuta su riserve) in due rate: 60% entro 30/09/2026, 40% entro 30/11/2026, modalità D.Lgs. 241/1997. Risparmio fiscale complessivo rispetto al regime ordinario (cessione a valore di mercato con IRES + tassazione utili al socio): stimato in oltre 100.000 euro.
Caso pratico 2 - Beta calcio Spa cede a Gamma calcio Spa il diritto pluriennale di Sempronio (commi 42-43)
Beta calcio Spa, società sportiva professionistica di calcio, cede a luglio 2026 a Gamma calcio Spa il diritto pluriennale all'utilizzo esclusivo della prestazione del calciatore Sempronio. Il diritto era stato iscritto in bilancio nel luglio 2023 (oltre due anni di possesso). Corrispettivo: 12 milioni di euro in denaro più un «player exchange» consistente nel diritto pluriennale del calciatore Caio (valore convenzionale 4 milioni). Costo fiscalmente riconosciuto residuo del diritto Sempronio: 2 milioni. Plusvalenza totale realizzata: (12 + 4) - 2 = 14 milioni. Applicazione della nuova art. 86 c. 4 TUIR (D.P.R. 917/1986) come modificata dal comma 42 LB 2026: la quota proporzionale al corrispettivo in denaro è 12/16 = 75% di 14 milioni = 10,5 milioni; può essere frazionata in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi quattro (cinque esercizi totali); ciascuna quota = 2,1 milioni concorrenti al reddito dal 2026 al 2030. La quota proporzionale al player exchange (25%, pari a 3,5 milioni) concorre integralmente al reddito nell'esercizio 2026. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi 2026: se omessa, l'intera plusvalenza di 14 milioni concorre al reddito 2026. Nel calcolo dell'acconto IRES 2026 (comma 43), occorre ricalcolare l'imposta «figurativa» 2025 come se la nuova norma fosse già in vigore.
Domande frequenti
Su quale valore si calcola l'imposta sostitutiva per gli immobili assegnati o ceduti ai soci?
Ai sensi del comma 37 LB 2026, la società può chiedere che il valore normale degli immobili sia determinato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori del primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro). In caso di cessione, il corrispettivo, se inferiore al valore normale, è assunto comunque in misura non inferiore al valore di mercato ex art. 9 TUIR (D.P.R. 917/1986) oppure al valore catastale rivalutato; si sceglie il più basso dei due, ma mai sotto entrambi. L'opzione catastale è di norma molto vantaggiosa per immobili di pregio o in zone con forte differenziale di mercato rispetto al dato catastale: la base imponibile sostitutiva può ridursi anche del 50-70% rispetto al valore di mercato.
Come viene trattato fiscalmente il socio assegnatario?
Il comma 38 LB 2026 prevede due regole. Primo, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote del socio è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva dalla società, evitando una futura doppia imposizione su quella stessa porzione. Secondo, ai soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'art. 47 TUIR (D.P.R. 917/1986) sugli utili in natura. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Il socio quindi non paga IRPEF sull'utile in natura, ma vede ridotto il costo della sua quota di una somma pari al valore netto del bene ricevuto; in caso di futura cessione della partecipazione, la plusvalenza sarà calcolata sul costo già rettificato.
Cosa cambia per le imposte di registro, ipotecarie e catastali?
Il comma 39 LB 2026 dispone, per le assegnazioni e cessioni ai soci dei commi 35-37, la riduzione alla metà dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabile, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro ciascuna). Il risparmio è significativo per immobili abitativi non di lusso: in regime ordinario, l'assegnazione poteva scontare imposta di registro al 9% (o 2% prima casa) più ipotecaria e catastale in misura fissa o proporzionale. Su un immobile di valore catastale 200.000 euro, la riduzione dell'imposta di registro all'1% (metà del 2%) genera un risparmio di 2.000 euro, oltre alla certezza delle ipocatastali in misura fissa. Restano dovute eventuali altre imposte indirette non oggetto della riduzione (IVA, se l'operazione è imponibile).
Quando e come si versa l'imposta sostitutiva del comma 40?
Il comma 40 LB 2026 prevede che le società che si avvalgono dei commi 35-39 versino il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e il restante 40% entro il 30 novembre 2026, con le modalità di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24 e compensazioni). Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi. Il calendario serrato richiede pianificazione finanziaria preventiva: in particolare, occorre coordinare le due rate con gli altri versamenti del secondo semestre 2026 (acconti IRES e IRAP, IVA, IMU saldo). Eventuali ritardi attivano sanzioni e interessi secondo le ordinarie regole dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997. È sempre ammesso il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Cosa cambia per la rateizzazione delle plusvalenze ex art. 86 TUIR dal 2026?
I commi 42 e 43 LB 2026 riformulano l'art. 86 comma 4 del TUIR (D.P.R. 917/1986). Le plusvalenze realizzate concorrono in via ordinaria al reddito per intero nell'esercizio di realizzo. Il frazionamento in quote costanti fino al quarto esercizio successivo è ammesso solo per: cessione di azienda o rami d'azienda posseduti per almeno tre anni; cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta posseduti per almeno due anni (limitatamente alla parte di corrispettivo in denaro). Le plusvalenze su singoli beni strumentali (impianti, macchinari, immobili strumentali) non rientrano più nell'opzione e concorrono integralmente al reddito nell'anno di realizzo. La nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2025; nel calcolo dell'acconto va assunta come imposta del periodo precedente quella ricalcolata con le nuove regole.