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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 926 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ , convertito, conarticolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 modificazioni, dalla .legge 9 ottobre 2023, n. 136

In sintesi

  • Il comma 926 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 925, quantificati in 60 milioni di euro per l’anno 2027.
  • La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (decreto Asset).
  • Si tratta di una copertura per traslazione: nessun nuovo onere netto, ma riallocazione di risorse già stanziate ex D.L. 104/2023.
  • L’onere è circoscritto al solo 2027, configurando una copertura una tantum.
  • La tecnica della copertura per riduzione di precedente autorizzazione è espressamente prevista dall’art. 17 della L. 196/2009 e rispetta il principio di copertura ex art. 81, terzo comma, Cost.
La clausola di copertura del comma 926

Il comma 926 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) costituisce la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 925 della stessa legge, quantificati in 60 milioni di euro per l’anno 2027. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (cosiddetto decreto Asset).

Il D.L. 104/2023 e l’art. 5: cenni di contesto

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (cosiddetto decreto Asset), è un provvedimento d’urgenza recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici». Tra le numerose misure introdotte, l’art. 5 riguarda specifiche autorizzazioni di spesa pluriennali in settori strategici dell’economia. La copertura del comma 926 LB 2026 attinge proprio a tali autorizzazioni, riducendone la dotazione disponibile per il 2027.

La tecnica della copertura per traslazione

La copertura prevista dal comma 926 si configura come una copertura per traslazione: nessun nuovo onere netto a carico del bilancio dello Stato, ma riallocazione di risorse già stanziate da una precedente disposizione (il D.L. 104/2023) verso una nuova finalità (l’intervento del comma 925). La tecnica è espressamente prevista dall’art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che annovera tra le forme ammissibili di copertura la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa. La traslazione, evidentemente, presuppone che le risorse del D.L. 104/2023 non siano già impegnate o destinate ad altre finalità inderogabili, e richiede un’attenta verifica della capienza effettiva.

L’art. 81 Cost. e il principio di copertura

La clausola del comma 926 rispetta il principio di copertura sancito dall’art. 81, terzo comma, della Costituzione: ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. Nel caso di specie, la copertura è assicurata mediante riduzione di un’autorizzazione di spesa preesistente, con effetto neutro sui saldi complessivi di finanza pubblica. Sotto il profilo dei saldi, la riallocazione interna non incide sul saldo netto da finanziare né sull’indebitamento netto, in quanto si tratta di un semplice spostamento di risorse all’interno del medesimo perimetro di spesa pubblica.

La natura una tantum dell’onere e della copertura

Il comma 926 utilizza la formula «per l’anno 2027», che indica la natura una tantum dell’onere e della copertura: l’intervento del comma 925 produce effetti finanziari limitati al solo esercizio 2027, e correlativamente la riduzione dell’autorizzazione di spesa del D.L. 104/2023 è circoscritta al medesimo esercizio. Tale formulazione si distingue dalle coperture strutturali («a decorrere dall’anno») e dalle coperture pluriennali finite («per ciascuno degli anni X, Y, Z»), ed è tipica degli interventi puntuali finalizzati a risolvere fabbisogni specifici dell’esercizio di riferimento.

Gli effetti sul D.L. 104/2023

La riduzione dell’autorizzazione di spesa dell’art. 5 del D.L. 104/2023 produce un effetto erosivo sulla dotazione disponibile per il 2027 per le finalità originariamente previste dal medesimo articolo. Tale riduzione di 60 milioni di euro deve essere assorbita dalla gestione della misura sottostante, eventualmente attraverso una rimodulazione delle attività o un differimento delle erogazioni. I beneficiari originari della misura del D.L. 104/2023 vedranno conseguentemente ridotta la quota di risorse a loro disposizione per il 2027, salva la possibilità di rifinanziamento da parte di future leggi di bilancio.

I controlli sull’effettività della copertura

L’effettività della copertura è verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di bollinatura del disegno di legge di bilancio e, successivamente, in sede di monitoraggio dell’esecuzione. La RGS verifica in particolare che le risorse dell’art. 5 del D.L. 104/2023 siano effettivamente disponibili e non già impegnate per altre finalità inderogabili. La Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato, può formulare rilievi in caso di scostamento. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio valuta la coerenza della copertura con i parametri di finanza pubblica nel più ampio contesto della manovra annuale.

Implicazioni per i beneficiari del comma 925

Per i beneficiari della misura sostanziale prevista dal comma 925 (la cui specifica identità va verificata nel testo del comma richiamato), la copertura del comma 926 garantisce la disponibilità di 60 milioni di euro per il 2027. La natura una tantum dell’onere implica che le attività finanziate devono essere programmate per quell’esercizio, senza affidamento su rifinanziamenti automatici negli anni successivi. Eventuali esigenze di prosecuzione dell’intervento dovranno essere oggetto di specifico stanziamento nelle leggi di bilancio successive.

La tecnica della copertura incrociata fra D.L. e LB

Il comma 926 esemplifica una tecnica ricorrente nelle leggi di bilancio: l’utilizzo di autorizzazioni di spesa di decreti legge recenti come fonte di copertura per nuovi interventi. Tale tecnica si fonda sul presupposto che le autorizzazioni di spesa originarie non siano già tutte impegnate e che la riduzione possa essere assorbita dalla gestione della misura sottostante. Il vantaggio è la flessibilità nella riallocazione delle risorse; lo svantaggio è la potenziale incertezza per i beneficiari originari della misura ridotta, che potrebbero subire una contrazione delle risorse a loro disposizione. La sostenibilità della tecnica dipende dalla qualità del monitoraggio sull’esecuzione delle autorizzazioni di spesa e dalla capacità di anticipare le risorse residue effettivamente disponibili.

Considerazioni di sistema

Il comma 926 illustra il meccanismo della copertura per riduzione di autorizzazioni precedenti come strumento di flessibilità del bilancio dello Stato. La sua applicazione richiede attenzione alla effettività delle risorse disponibili e al rispetto delle aspettative dei beneficiari delle misure originariamente finanziate. Nel quadro delle nuove regole europee di governance economica (Reg. UE 2024/1263), il rispetto rigoroso del principio di copertura assume rilevanza ancora maggiore, in funzione del sentiero di aggiustamento del deficit concordato con la Commissione.

Domande frequenti

Cosa prevede il comma 926 LB 2026?

Il comma 926 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 925 della stessa Legge di Bilancio 2026, quantificati in 60 milioni di euro per l’anno 2027. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (cosiddetto decreto Asset). Si tratta di una copertura per traslazione: non vi è nuovo onere netto per il bilancio dello Stato, ma una riallocazione di risorse già stanziate da una precedente disposizione verso la nuova finalità prevista dal comma 925. La copertura è circoscritta al solo 2027, configurando una clausola una tantum. La tecnica utilizzata è espressamente prevista dall’art. 17 della L. 196/2009.

Che cosa è il D.L. 104/2023 (decreto Asset)?

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, è il cosiddetto decreto Asset, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici». Il provvedimento contiene numerose misure eterogenee in materia di tutela dei consumatori, attività economiche, mercati finanziari, energia e investimenti strategici. L’art. 5, in particolare, riguarda specifiche autorizzazioni di spesa pluriennali in settori strategici dell’economia. La copertura del comma 926 LB 2026 attinge proprio a tali autorizzazioni, riducendone la dotazione disponibile per il 2027 di 60 milioni di euro. La riduzione produce un effetto erosivo sulla disponibilità di risorse per le finalità originariamente previste dall’art. 5 del decreto.

Cosa significa «copertura per traslazione»?

La copertura per traslazione (o «copertura per riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa») è una tecnica di copertura finanziaria espressamente prevista dall’art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Consiste nel finanziare un nuovo onere mediante la riduzione di un’autorizzazione di spesa preesistente, già stanziata in bilancio per altra finalità. Si configura quindi una riallocazione interna di risorse senza nuovo impatto netto sui saldi di finanza pubblica. La tecnica è ammissibile a condizione che le risorse della precedente autorizzazione siano effettivamente disponibili e non già impegnate per finalità inderogabili. La Ragioneria Generale dello Stato verifica ex ante la capienza effettiva, mentre la Corte dei conti monitora l’esecuzione in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato.

Quali effetti per i beneficiari del D.L. 104/2023?

La riduzione di 60 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa dell’art. 5 del D.L. 104/2023 produce un effetto erosivo sulla dotazione disponibile per il 2027 per le finalità originariamente previste dal medesimo articolo. I beneficiari originari della misura del D.L. 104/2023 vedranno conseguentemente ridotta la quota di risorse a loro disposizione per il 2027 di pari importo. Tale riduzione deve essere assorbita dalla gestione della misura sottostante, eventualmente attraverso: (i) una rimodulazione delle attività finanziate; (ii) un differimento delle erogazioni ad esercizi successivi; (iii) una selezione delle priorità tra i progetti in corso. Salva la possibilità di rifinanziamento da parte di future leggi di bilancio, la riduzione è definitiva e va programmata con anticipo per minimizzare i disagi ai beneficiari.

L’onere di 60 mln è strutturale o una tantum?

L’onere è una tantum. La formulazione «per l’anno 2027» utilizzata dal comma 926 indica chiaramente che l’onere e la corrispondente copertura sono limitati al solo esercizio finanziario 2027. La formulazione differisce nettamente dalle coperture strutturali («a decorrere dall’anno») e dalle coperture pluriennali finite («per ciascuno degli anni X, Y, Z»). La natura una tantum implica che l’intervento del comma 925 produrrà effetti finanziari limitati al solo 2027, e che eventuali esigenze di prosecuzione dell’intervento dovranno essere oggetto di specifico stanziamento nelle leggi di bilancio successive. Per i beneficiari della misura del comma 925, ciò significa che le attività finanziate devono essere programmate per il 2027, senza affidamento su rifinanziamenti automatici negli anni successivi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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