Indice
In sintesi
- L'articolo 57 TUIR estende la nozione di ricavi di cui all'art. 85 TUIR includendovi anche il valore normale dei beni indicati nell'art. 85 quando sono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
- La norma realizza il principio fiscale dell'autoconsumo come evento realizzativo: l'imprenditore individuale che preleva merci, prodotti finiti o materie prime dell'impresa per uso personale (o di familiari) genera un componente positivo di reddito d'impresa pari al valore normale dei beni prelevati.
- Il valore normale si determina ai sensi dell'art. 9 TUIR, ossia il prezzo medio praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nello stesso tempo e luogo o nei più prossimi.
- La regola si applica all'imprenditore individuale e, per estensione interpretativa, al socio di società di persone che preleva beni dell'impresa per uso personale (con tassazione anche dell'IVA come autoconsumo ex art. 2 comma 2 nr. 5 D.P.R. 633/1972).
- L'autoconsumo dell'imprenditore è distinto dall'assegnazione ai soci di società di capitali, che genera plusvalenza patrimoniale ex art. 86 comma 1 lett. c) e comma 3 TUIR sui beni strumentali e patrimoniali, mentre l'art. 57 si applica alle merci e ai beni-ricavo.
- La norma è simmetrica all'indeducibilità delle spese personali dell'imprenditore (art. 56 TUIR sui beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale): chi sostiene il costo nell'attività e poi destina il bene al consumo personale recupera fiscalmente il valore al momento del prelievo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 TUIR – Ricavi
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 57 TUIR e l'autoconsumo nell'impresa individuale
L'articolo 57 del TUIR è una norma di chiusura del sistema di tassazione dei ricavi nell'impresa individuale. Il legislatore stabilisce che, oltre ai corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi tipici dell'attività (disciplinati dall'art. 85 TUIR), si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei beni indicati nell'art. 85 quando sono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. La regola realizza il principio dell'autoconsumo come evento realizzativo, fondamentale per la coerenza del sistema impositivo dell'impresa individuale.
La logica è chiara: l'imprenditore individuale che acquista merci destinandole alla rivendita ha dedotto il costo del bene come componente negativo del reddito d'impresa; se successivamente preleva il bene per uso personale o familiare, senza venderlo a terzi, il sistema deve recuperare il vantaggio fiscale compensando con un componente positivo di reddito pari al valore normale del bene prelevato. Senza questa norma, l'imprenditore potrebbe deduzionare il costo e poi appropriarsi del bene fuori dall'impresa, riducendo asimmetricamente il reddito imponibile rispetto a quanto avrebbe potuto fare un consumatore privato (che invece sostiene il costo dei consumi senza alcun vantaggio fiscale).
L'ambito oggettivo: i beni dell'art. 85 TUIR
L'art. 57 rinvia ai beni dell'art. 85 TUIR, ossia ai beni che, per loro natura nell'economia dell'impresa, generano ricavi alla loro cessione. Si tratta di: beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lett. a comma 1, beni-merce); materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lett. b); azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari assimilati che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (lett. c); titoli (obbligazioni e simili) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (lett. d); indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere (lett. f); contributi spettanti in base a contratto (lett. g) e contributi in conto esercizio (lett. h).
L'autoconsumo riguarda tipicamente i beni-merce: il rivenditore di abbigliamento che preleva capi del proprio negozio per uso personale o familiare; il ristoratore che preleva alimenti del magazzino per consumo familiare; il fornaio che porta a casa pane e dolci della produzione; il rivenditore di mobili che arreda la propria abitazione con beni del campionario; il commerciante di elettronica che usa apparecchi del negozio. In tutti questi casi il valore normale dei beni prelevati genera ricavo fiscale ai sensi dell'art. 57 TUIR.
La determinazione del valore normale
Il valore normale è disciplinato in via generale dall'art. 9 TUIR: si tratta del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per le commercializzazioni B2C il valore normale tende a coincidere con il prezzo di vendita al dettaglio applicato dall'impresa stessa o da imprese concorrenti; per le materie prime semilavorate utilizzate nell'autoconsumo si fa riferimento al prezzo di mercato all'ingrosso o di acquisto recente.
La determinazione del valore normale può essere oggetto di contestazione in sede di accertamento. Il commercialista deve documentare la metodologia adottata (listini, fatture di vendita comparabili, banche dati settoriali) per supportare la corretta quantificazione. Per situazioni complesse (beni unici, prodotti su commessa, beni con prezzi soggetti a forte volatilità) può essere opportuno ricorrere a perizie di stima.
Le connessioni IVA e l'autoconsumo simmetrico
L'autoconsumo dell'imprenditore individuale produce conseguenze anche ai fini IVA. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 nr. 5 D.P.R. 633/1972, costituiscono cessioni di beni a titolo oneroso le destinazioni dei beni dell'impresa al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La base imponibile IVA è il valore normale dei beni (analogamente all'art. 57 TUIR), e l'IVA dovuta sull'autoconsumo va versata all'Erario senza possibilità di rivalsa (l'imprenditore è al contempo cedente e "consumatore finale" del bene).
Il commercialista deve dunque coordinare la contabilizzazione dell'autoconsumo: nel registro IVA con annotazione della cessione fittizia al valore normale e versamento dell'imposta; nel libro giornale civilistico con scrittura di destinazione del bene e contropartita ai ricavi (o ai prelievi del titolare); in dichiarazione dei redditi con indicazione del componente positivo nel quadro RG (regime semplificato) o RF (regime ordinario).
L'estensione ai familiari e all'impresa familiare
La norma riguarda il consumo personale o familiare dell'imprenditore: si estende dunque al consumo dei beni da parte dei familiari conviventi (coniuge, figli, ascendenti) sulla base di una interpretazione coerente con la finalità antielusiva. Per l'impresa familiare ex art. 230-bis c.c., l'autoconsumo dei familiari partecipanti rileva fiscalmente in capo al titolare dell'impresa, che imputa ai familiari la quota di reddito ai sensi dell'art. 5 comma 4 TUIR (incluso il componente positivo da autoconsumo); non si genera dunque doppia imposizione.
Va distinto il caso del fringe benefit a dipendenti: la concessione gratuita di beni dell'impresa a dipendenti diversi dai familiari del titolare non è autoconsumo ex art. 57 ma costituisce reddito di lavoro dipendente per il dipendente (art. 51 TUIR) e costo deducibile per l'impresa secondo le regole generali dei compensi in natura.
Distinzione dall'art. 86 TUIR e dalla cessione gratuita
L'autoconsumo ex art. 57 TUIR (rinvio art. 85) si distingue concettualmente dall'evento realizzativo previsto dall'art. 86 comma 1 lett. c) TUIR per i beni patrimoniali e strumentali. La distinzione opera per natura del bene: l'art. 57 si applica ai beni-merce e materie prime (che generano ricavi); l'art. 86 si applica ai cespiti, partecipazioni qualificate, immobili patrimonio e altri beni che generano plusvalenze. La differenza pratica è significativa: l'autoconsumo di una merce è ricavo (concorre integralmente), l'autoconsumo di un immobile patrimonio è plusvalenza (può accedere a regimi rateizzati o esenzioni specifiche).
Va inoltre distinta la cessione gratuita a terzi (sconti omaggio, regalie a clienti, donazioni): per le merci si applicano le regole dell'art. 90 D.P.R. 633/1972 ai fini IVA (con specifiche soglie di esenzione per le omaggistiche di modesto valore) e le regole di deduzione dell'art. 108 TUIR ai fini IRES/IRPEF. La cessione gratuita non è autoconsumo personale dell'imprenditore ma è destinazione del bene a finalità diverse (commerciali, promozionali, liberali) con regime fiscale dedicato.
Profili pratici e cautele
Sul piano operativo l'art. 57 TUIR è una norma frequentemente sottovalutata, specialmente nelle ditte individuali di piccole dimensioni dove i prelievi personali del titolare dal magazzino aziendale possono essere significativi e ricorrenti. Il commercialista deve presidiare la corretta rilevazione contabile dell'autoconsumo, tipicamente attraverso scritture periodiche (mensili o trimestrali) di rettifica delle rimanenze e contabilizzazione dei ricavi corrispondenti.
Errori frequenti nella prassi sono: l'omessa rilevazione dell'autoconsumo nei settori in cui è strutturalmente significativo (ristorazione, alimentari, abbigliamento al dettaglio); la sottovalutazione del valore normale rispetto al prezzo di vendita al pubblico; l'omessa contabilizzazione dell'IVA sull'autoconsumo; la confusione con i prelievi a titolo di compensazione del lavoro dell'imprenditore (che sono comunque indeducibili ex art. 60 TUIR ma seguono regole proprie). Le verifiche dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza presidiano costantemente il fenomeno, soprattutto attraverso il confronto tra rimanenze finali, acquisti del periodo e ricavi dichiarati: discrepanze evidenti possono attivare presunzioni di autoconsumo non dichiarato.
La pianificazione corretta dell'autoconsumo richiede tracciabilità documentale (note di prelievo interne, registro magazzino con causali specifiche), determinazione coerente del valore normale (con riferimento ai propri listini di vendita), liquidazione tempestiva dell'IVA dovuta, dichiarazione corretta nel modello Redditi PF e nel quadro IVA. La sottostima dell'autoconsumo è una delle cause più ricorrenti di rettifica in sede di accertamento del reddito d'impresa individuale.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · art. 57 TUIR (ricavi e proventi nell'esercizio di arti e professioni)
Normativa e prassi AE
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quando si applica l'art. 57 TUIR sull'autoconsumo dell'imprenditore?
Si applica quando l'imprenditore individuale destina al proprio consumo personale o familiare beni dell'impresa rientranti tra quelli indicati nell'art. 85 TUIR (merci, prodotti finiti, materie prime, semilavorati, partecipazioni e titoli non immobilizzati, indennità risarcitorie, contributi). In tali ipotesi il valore normale dei beni prelevati concorre al reddito d'impresa come componente positivo, simmetricamente all'avvenuta deduzione del costo di acquisto.
Come si calcola il valore normale dei beni autoconsumati?
Si applica l'art. 9 TUIR: il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti o prestati. Per i beni venduti al pubblico tende a coincidere con il prezzo al dettaglio. Per le materie prime e i semilavorati si fa riferimento al prezzo di mercato all'ingrosso o di acquisto recente. Il commercialista deve documentare la metodologia adottata.
L'autoconsumo rileva anche ai fini IVA?
Sì. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 nr. 5 D.P.R. 633/1972, la destinazione di beni dell'impresa al consumo personale o familiare dell'imprenditore costituisce cessione di beni a titolo oneroso, con base imponibile pari al valore normale. L'IVA dovuta sull'autoconsumo va versata all'Erario senza possibilità di rivalsa (l'imprenditore è al contempo cedente e consumatore finale). La gestione contabile richiede annotazione nel registro IVA, scrittura nel libro giornale e indicazione corretta nella dichiarazione IVA annuale.
L'art. 57 TUIR si applica anche alle società di capitali?
No, direttamente no. L'art. 57 disciplina l'autoconsumo dell'imprenditore individuale e si estende per analogia ai soci di società di persone che prelevano beni-merce per uso personale. Per le società di capitali (SRL, SPA) la fattispecie analoga è disciplinata dall'art. 86 comma 1 lett. c) TUIR (assegnazione ai soci) e dalla disciplina civilistica delle distribuzioni in natura. La differenza pratica è significativa per i regimi applicabili (ricavo integrale ex art. 57 vs plusvalenza eventualmente rateizzabile ex art. 86).
Quali settori sono più esposti a contestazioni sull'autoconsumo?
Tipicamente la ristorazione (alimenti del magazzino consumati in famiglia), il commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori (capi del campionario o del negozio prelevati per uso personale), gli alimentari (pane, dolci, prodotti freschi della produzione propria), le rivendite di mobili ed elettrodomestici (arredi della propria abitazione), gli autoricambi (ricambi montati sui veicoli personali). In questi settori l'Agenzia delle Entrate effettua controlli sistematici attraverso il confronto tra rimanenze, acquisti e ricavi, presumendo autoconsumo in caso di discrepanze evidenti. Il commercialista deve presidiare la rilevazione corretta per evitare rettifiche.
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