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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • IRI: tassazione separata sugli utili trattenuti in azienda. L'art. 55-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986) introduceva l'imposta sul reddito d'impresa (IRI), un regime opzionale per imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria che consentiva di assoggettare il reddito d'impresa non prelevato a un'aliquota fissa del 24%, analoga all'IRES delle società di capitali.
  • Tassazione progressiva solo sugli utili prelevati. I prelievi effettuati dall'imprenditore o dai soci concorrevano al reddito complessivo IRPEF dell'anno in cui erano effettuati e venivano tassati con le aliquote progressive, nell'ottica di assimilare il prelievo di utili alle distribuzioni di dividendi nelle società di capitali.
  • Regime opzionale e triennale. L'opzione per l'IRI era irrevocabile per il triennio di elezione e poteva essere rinnovata. Il regime si applicava a condizione che il soggetto tenesse la contabilità ordinaria.
  • Norma mai entrata in vigore: abrogazione anticipata. L'art. 55-bis TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) con decorrenza originariamente prevista dal 2017, non è mai entrato concretamente in vigore: la sua applicazione è stata reiteratamente rinviata e infine il regime è stato abrogato dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prima ancora di essere applicato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 bis TUIR – Imposta sul reddito d’impresa (1).

In vigore dal 24/04/2017 al 01/01/2019

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 58

Soppresso dal 01/01/2019 da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

“1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita’ ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, e’ escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

2. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita’ ordinaria possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, e’ rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui e’ riferita la dichiarazione.

5. L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5 limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.

6-bis In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell’attivita’, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti e’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta di cui al comma 1, primo periodo.”

(1) Articolo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 547, lett. b) legge 11 dicembre 2016 n. 232. Vedasi anche l’art. 1, comma 548 della citata legge n. 232 del 2016.

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Commento

Ratio

L'art. 55-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986) nasceva da un'esigenza profondamente sentita nel dibattito fiscale italiano: la neutralità del sistema impositivo rispetto alla forma giuridica dell'impresa. Nella vigente disciplina IRPEF, un imprenditore individuale o un socio di società di persone viene tassato — con aliquote progressive IRPEF fino al 43% — sull'intero reddito d'impresa prodotto nell'anno, indipendentemente dal fatto che lo abbia effettivamente prelevato per uso personale. Questo produce una discriminazione fiscale rispetto all'imprenditore che sceglie la forma della società di capitali: in questo secondo caso, la società paga l'IRES al 24% e il socio paga l'IRPEF (con esclusione parziale ex art. 89 TUIR) soltanto al momento della distribuzione dei dividendi. Se l'imprenditore individuale o il socio di società di persone reinveste gli utili nell'azienda senza prelevarli, viene nondimeno tassato con aliquote progressive come se li avesse incassati.

L'IRI intendeva colmare questo divario: consentire anche agli imprenditori individuali e ai soci di società di persone di «lasciare» il reddito in azienda pagando un'imposta piatta del 24%, riservando la progressività IRPEF soltanto ai prelievi effettivi. L'obiettivo era incentivare la capitalizzazione delle piccole e medie imprese individuali e di persone, favorendo il reinvestimento degli utili nella crescita aziendale.

Analisi

Il meccanismo dell'art. 55-bis TUIR era costruito su due livelli di tassazione. In prima istanza, il reddito d'impresa — determinato secondo le regole ordinarie del TUIR — veniva assoggettato a un'imposta proporzionale del 24% (aliquota IRI, corrispondente all'aliquota IRES), liquidata con la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore o della società di persone. In seconda istanza, i prelievi effettuati nell'anno dall'imprenditore o dai soci concorrevano al reddito complessivo IRPEF come componente positiva, e venivano tassati con le aliquote progressive; per simmetria, le somme restituite all'impresa dai soci o dall'imprenditore erano deducibili dal reddito complessivo.

Il sistema di «binario» (reddito trattenuto → IRI al 24%; reddito prelevato → IRPEF progressiva) avrebbe dovuto assicurare che la tassazione complessiva fosse analoga a quella di una società di capitali con soci che percepiscono dividendi: bassa tassazione sulla ricchezza produttiva reinvestita, progressività soltanto sulle somme destinate al consumo personale.

Per evitare che il meccanismo si prestasse ad abusi (gonfiamento dei prelievi pregressi), la norma prevedeva criteri precisi per la determinazione dei prelievi rilevanti e per il trattamento delle perdite fiscali, con un meccanismo di riporto analogo a quello previsto per le società di capitali dall'art. 84 TUIR. L'opzione era esercitabile nella dichiarazione dei redditi ed era vincolante per tre anni, rinnovabile.

Nonostante l'interesse teorico del meccanismo, l'art. 55-bis TUIR non è mai diventato operativo. Introdotto dalla legge di bilancio 2017 con decorrenza prevista dal periodo d'imposta 2017, la sua applicazione è stata prima rinviata al 2018 (legge di bilancio 2018), poi al 2019 (D.L. 119/2018), per essere infine definitivamente abrogato dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 1051), senza che un singolo periodo d'imposta sia mai stato regolato dall'IRI. La norma rimane un documento storico di un tentativo di riforma che non ha trovato attuazione.

Quando si applica

L'art. 55-bis TUIR non ha trovato applicazione pratica, in quanto abrogato prima della propria entrata in vigore effettiva. Rimane tuttavia rilevante ai fini della comprensione del dibattito sulla neutralità fiscale rispetto alla forma giuridica dell'impresa e della storia della fiscalità delle imprese minori in Italia. La problematica di fondo che l'IRI intendeva risolvere — la tassazione progressiva degli utili non distribuiti nelle imprese individuali e nelle società di persone — rimane irrisolta nell'ordinamento vigente, anche se alcune misure (come l'ACE, aiuto alla crescita economica, ora abrogata, o il regime forfetario per i piccoli imprenditori) hanno cercato di attenuarla parzialmente.

Connessioni

L'art. 55-bis TUIR si inseriva nel contesto delle norme sulla determinazione del reddito d'impresa per le persone fisiche (artt. 55-66 TUIR) e delle regole di tassazione per trasparenza delle società di persone (art. 5 TUIR). Il confronto sistematico era con l'art. 73 TUIR (soggetti passivi IRES) e con gli artt. 83-84 TUIR (determinazione del reddito IRES e riporto delle perdite), da cui il meccanismo IRI mutuava la logica di base. La ratio dell'IRI era analoga a quella dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica, già art. 1 D.L. 201/2011), che cercava di avvicinare il trattamento fiscale del capitale proprio a quello del capitale di debito, anche se con meccanismi diversi. Sul piano della politica fiscale comparata, l'IRI si ispirava ai regimi di «Dual Income Tax» diffusi nei Paesi scandinavi, che separano la tassazione dei redditi da capitale (flat tax) da quella dei redditi da lavoro (progressiva).

Prassi e linee guida

Circolare · n. 8/E del 7 aprile 2017

L'Agenzia fornisce le prime indicazioni sull'IRI introdotta dall'art. 55-bis TUIR (poi soppressa dalla legge 145/2018): la nuova imposta proporzionale sul reddito d'impresa di ditte individuali e societa di persone in contabilita ordinaria con aliquota IRES sulle somme non prelevate. La norma e stata di fatto svuotata prima di entrare in vigore e poi abrogata.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Come avrebbe funzionato l'IRI per un imprenditore individuale (ipotetico)

Tizio è un artigiano in ditta individuale con contabilità ordinaria. Nell'anno produce un reddito d'impresa di 100.000 euro e preleva per uso personale 40.000 euro. In regime IRI (ipotetico): i 100.000 euro di reddito sarebbero stati assoggettati all'IRI al 24% (imposta: 24.000 euro); i 40.000 euro prelevati avrebbero concorso al reddito complessivo IRPEF di Tizio, con le relative aliquote progressive (da scomputare l'imposta IRI già versata sulla quota prelevata). I 60.000 euro non prelevati avrebbero scontato soltanto il 24%, con un risparmio significativo rispetto al regime ordinario in cui tutti i 100.000 euro avrebbero scontato IRPEF progressiva.

Caso 2: Confronto tra regime ordinario e IRI (ipotetico)

Caio è socio al 50% di una snc con reddito di 200.000 euro (quota Caio: 100.000 euro). Nessun prelievo nell'anno. In regime ordinario: Caio paga IRPEF progressiva su 100.000 euro (aliquota marginale 43%), circa 37.000 euro di imposta. In regime IRI (ipotetico): la snc avrebbe pagato IRI al 24% su 100.000 euro (quota Caio), pari a 24.000 euro. Caio non avrebbe pagato nulla in più nell'anno (nessun prelievo). Il risparmio fiscale annuo sarebbe stato di circa 13.000 euro, reinvestibili nell'attività produttiva.

Domande frequenti

L'IRI dell'art. 55-bis TUIR è ancora applicabile?

No. L'art. 55-bis TUIR è stato abrogato dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 1051) prima ancora di entrare effettivamente in vigore. Non è mai stato applicato per alcun periodo d'imposta.

Qual era l'aliquota dell'IRI e a cosa corrispondeva?

L'aliquota IRI era fissata al 24%, in modo da allinearsi all'aliquota IRES applicabile alle società di capitali. L'obiettivo era creare neutralità fiscale tra le diverse forme giuridiche dell'impresa per quanto riguarda il reddito reinvestito in azienda.

Chi avrebbe potuto optare per il regime IRI?

Avrebbero potuto optare per l'IRI gli imprenditori individuali e le società di persone (s.n.c., s.a.s.) in regime di contabilità ordinaria. Erano esclusi i soggetti in contabilità semplificata e i titolari di redditi di lavoro autonomo.

Esistono alternative all'IRI nell'ordinamento vigente per ridurre la tassazione sugli utili reinvestiti nelle imprese individuali?

L'ordinamento non offre attualmente un regime equivalente all'IRI per le imprese individuali e le società di persone. Strumenti parzialmente alternativi erano l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), anch'essa abrogata, e il regime forfetario per i contribuenti minimi, che però opera su basi completamente diverse.

Perché l'IRI non è mai entrata in vigore?

L'IRI è stata rinviata per due anni consecutivi e poi abrogata, principalmente per ragioni di gettito fiscale: la stima dell'impatto sul bilancio dello Stato era rilevante e non coperta da adeguate misure compensative. Il meccanismo era tecnicamente complesso e richiedeva una disciplina attuativa che non è mai stata completata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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