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Testo dell'articoloVigente
Art. 55 TUIR – Redditi d’impresa
In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1994
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Nota:Contiene anche le modifiche di cui all’art. 1 del DL n. 554/93. “1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attivita’ indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attivita’ organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attivita’ di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice nonche’ alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita’ di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita’ commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita’ indicate nel presente articolo.”
Commento del professionista
sull’art. 55 del TUIR, la prima cosa che emerge è che il legislatore vuole dare una definizione molto ampia di reddito d’impresa. Non si limita a dire “è impresa chi è imprenditore nel codice civile”, ma costruisce una nozione autonoma fiscale. Il punto di partenza è semplice: è reddito d’impresa tutto ciò che deriva dall’esercizio di un’impresa commerciale. Però subito dopo questa affermazione apparentemente lineare, il legislatore la amplia moltissimo.
Infatti, per “impresa commerciale” non si guarda tanto alla forma, ma al tipo di attività svolta e al modo in cui viene svolta. Viene richiamato l’art. 2195 del codice civile, quindi tutte le attività classiche: produzione, commercio, trasporti, banche, assicurazioni, attività ausiliarie. Però il passaggio cruciale è che, ai fini fiscali, queste attività generano reddito d’impresa anche se non sono organizzate formalmente come impresa. Questo è uno scarto enorme rispetto al diritto civile: il fisco abbassa la soglia.
Poi il legislatore fa un passo ulteriore: inserisce dentro il reddito d’impresa anche altre situazioni che non rientrano perfettamente nello schema civilistico. Ad esempio, i servizi che non sono nell’art. 2195 diventano impresa se sono organizzati, oppure lo sfruttamento di miniere e simili è sempre impresa, e ancora, attività agricole che normalmente sarebbero reddito agrario diventano reddito d’impresa se svolte da certe società. Qui si vede chiaramente una logica: quando c’è struttura, organizzazione o forma societaria, il fisco tende a qualificare tutto come impresa.
E infatti arriva uno dei principi più importanti: quello di “attrazione”. Le società commerciali producono sempre reddito d’impresa, indipendentemente da cosa fanno concretamente. Questo è un punto che nella pratica pesa tantissimo, perché significa che la forma giuridica può determinare la qualificazione fiscale più della sostanza dell’attività. Una SRL agricola, ad esempio, per il fisco è comunque impresa, salvo regimi particolari.
A questo punto il testo si ferma a chiarire che la nozione fiscale di impresa si regge su tre pilastri: l’oggetto dell’attività, l’organizzazione e la professionalità, cioè l’abitualità. Però introduce anche una distinzione molto importante tra una nozione oggettiva (basata su come si svolge l’attività) e una soggettiva (legata al tipo di soggetto, come le società). Questo doppio livello è ciò che rende la materia complessa.
Un altro passaggio interessante è che il reddito d’impresa diventa una categoria “centrale” nel sistema: serve a distinguere tutte le altre categorie. Se c’è organizzazione si esce dal lavoro autonomo e si entra nell’impresa; se manca abitualità si finisce nei redditi diversi; se si superano certi limiti si esce dal reddito agrario. Quindi non è solo una categoria tra le altre, è quella che delimita tutto il sistema.
Poi il documento insiste su un concetto molto importante: il fisco ha volutamente ampliato l’area dell’impresa rispetto al diritto civile. Questo non è casuale, ma serve a tassare meglio e in modo più preciso, perché il reddito d’impresa si determina con criteri analitico-contabili. In altre parole, qualificarti come impresa permette all’amministrazione di controllarti meglio.
Subito dopo, però, si chiarisce che questa nozione non è sempre uniforme: ci sono deroghe. Ad esempio, per alcune agevolazioni o per enti non commerciali, un’attività che sarebbe commerciale secondo l’art. 55 può non esserlo. Questo è un punto delicato: non esiste una definizione unica valida sempre, ma dipende dalla norma che stai applicando.
Un passaggio che spesso sorprende è quello sulle attività illecite: anche quelle producono reddito d’impresa se hanno le caratteristiche richieste. Il principio è molto chiaro: il fatto che l’attività sia illegale non incide sull’obbligo fiscale.
Entrando nella parte più economica, il testo introduce il requisito dell’economicità. L’attività deve essere rivolta al mercato e deve almeno tendere a coprire i costi. Se è strutturalmente in perdita e vive solo di contributi o sovvenzioni, allora manca questo requisito e non si può parlare di impresa. Però, ed è fondamentale, non serve che ci sia un utile: non è necessario il lucro soggettivo. Basta che l’attività sia organizzata per funzionare economicamente. Questo è un altro punto chiave: l’impresa è definita in modo oggettivo, non psicologico.
Poi si affronta il tema della fase iniziale, la start-up. Qui il problema è capire quando nasce l’impresa. Il documento dice che, in molti casi, anche le attività preparatorie possono essere considerate già esercizio d’impresa, soprattutto se sono chiaramente orientate a un’attività economica futura. La giurisprudenza, sia italiana che europea, tende ad includere questi atti preparatori, perché fanno parte del processo imprenditoriale. Tuttavia, l’amministrazione è più prudente e valuta caso per caso. Quindi qui c’è già una tensione interpretativa: da un lato una visione ampia, dall’altro una più restrittiva.
Infine, arrivando alla parte sulle attività dell’art. 2195 e sul requisito dell’abitualità, si chiarisce che per essere impresa l’attività deve essere stabile e sistematica. Non serve che sia continua tutto l’anno, ma deve avere una certa regolarità. Anche un solo affare può essere impresa, però solo se è complesso, organizzato e di rilevanza economica. Questo è molto importante nella pratica, ad esempio nelle operazioni immobiliari: anche un’operazione unica può trasformarti in imprenditore.
Si insiste molto sul fatto che l’abitualità non è solo una questione di frequenza, ma anche di organizzazione e rilevanza economica. Attività piccole richiedono più ripetizione per essere considerate impresa; attività grandi possono bastare da sole. Questo rende la valutazione sempre concreta e caso per caso.
Un esempio molto attuale è quello delle locazioni brevi: il legislatore ha introdotto una presunzione per cui, sopra un certo numero di immobili, l’attività si considera automaticamente imprenditoriale. Qui si vede chiaramente un altro trend: il fisco tende a trasformare attività “di confine” in impresa per semplificare e controllare meglio.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 55 del TUIR (D.P.R. 917/1986) costituisce la norma definitoria fondamentale della categoria del reddito d'impresa per i soggetti IRPEF. La sua funzione è quella di delimitare, con precisione sistematica, l'ambito di applicazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa rispetto alle altre categorie reddituali - in particolare il reddito di lavoro autonomo (art. 53), il reddito di lavoro dipendente (art. 49) e i redditi diversi (art. 67). La ratio è quella di assoggettare le attività commerciali organizzate in forma d'impresa a un regime fiscale che rispecchi la complessità economica e patrimoniale dell'impresa, attraverso l'applicazione del principio di competenza, l'obbligo di tenuta della contabilità e la rilevanza dei componenti positivi e negativi del reddito secondo le regole proprie del sistema IRES.
Analisi
La norma definisce come redditi d'impresa quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c.: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa, e ogni altra attività ausiliaria delle precedenti. La qualifica di «professione abituale» richiede che l'attività sia svolta in modo non episodico ma con carattere di sistematicità e continuità, anche se non è necessario che sia esclusiva.
Un profilo interpretativo particolarmente rilevante riguarda il confine con il reddito di lavoro autonomo. La distinzione non è sempre agevole e dipende dalla presenza del requisito organizzativo: se l'attività è svolta prevalentemente attraverso il lavoro personale del soggetto, con struttura organizzativa minima, si ricade nel reddito di lavoro autonomo (art. 53); quando invece l'apporto organizzativo è prevalente rispetto al mero apporto personale - con dipendenti, locali, attrezzature, capitale investito - l'attività genera reddito d'impresa. Questo confine è stato oggetto di numerosi chiarimenti di prassi e della Corte di Cassazione, che ha valorizzato la presenza di fattori produttivi autonomi rispetto alla persona dell'esercente.
La norma include nel reddito d'impresa anche le attività commerciali esercitate da enti non commerciali che, pur avendo nel loro statuto finalità non lucrative, svolgono in via secondaria attività commerciali. In tal caso, solo i proventi dell'attività commerciale sono qualificati come reddito d'impresa, mentre le altre entrate dell'ente seguono un regime distinto.
Particolarmente complessa è la qualificazione delle attività agricole ai fini dell'art. 55. In linea di principio, l'attività agricola genera reddito agrario (art. 32 TUIR). Tuttavia, quando l'attività è condotta con modalità prevalentemente industriali - ad esempio allevamento intensivo che esorbita dai limiti dell'art. 32, o coltivazione in serre con tecnologie avanzate - può configurarsi un'attività commerciale e quindi un reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55.
Sul piano della determinazione del reddito, l'art. 56 TUIR stabilisce che per i soggetti IRPEF (imprenditori individuali, escluse le società) il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni degli artt. 56-66 TUIR, che a loro volta rimandano alle norme IRES per tutti i profili non espressamente disciplinati. Ciò significa che le regole sulla rilevazione dei componenti positivi (ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive) e negativi (costi, ammortamenti, perdite) sono sostanzialmente le stesse per imprenditori individuali e per le società di capitali, fatte salve alcune specificità - come la deducibilità parziale delle spese per auto aziendali o l'inapplicabilità della participation exemption agli imprenditori individuali.
L'attribuzione a reddito d'impresa determina conseguenze rilevanti anche sul piano previdenziale: l'imprenditore individuale che produce reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 è iscritto alla Gestione commercianti o artigiani INPS e versa contributi commisurati al reddito d'impresa medesimo.
Quando si applica
L'art. 55 si applica a tutte le persone fisiche che esercitano un'attività commerciale in modo professionale e abituale, compresi gli imprenditori individuali regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, i titolari di imprese familiari (per la quota di reddito loro imputata), e i soggetti che esercitano attività commerciale di fatto, anche in assenza di regolare iscrizione. La norma si applica anche agli enti non commerciali per la quota di attività commerciale svolta in via non prevalente. Non si applica alle società di capitali e alle società di persone (per le quali valgono rispettivamente artt. 72 ss. TUIR e il regime di trasparenza fiscale), né alle persone fisiche che esercitano attività professionale senza organizzazione d'impresa (che genera reddito di lavoro autonomo ex art. 53).
Connessioni
L'art. 55 TUIR si coordina con l'art. 2195 c.c., che fornisce la definizione civilistica delle attività commerciali rilevanti. L'art. 53 TUIR disciplina il reddito di lavoro autonomo, delimitando il confine per i casi di attività intellettuali o professionali. L'art. 32 TUIR regola il reddito agrario, rilevante per il confine con le attività agricole. Gli artt. 56-66 TUIR dettano le norme di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti IRPEF. L'art. 86 TUIR (plusvalenze patrimoniali) e l'art. 87 TUIR (participation exemption) si applicano alle imprese anche IRPEF, con alcune limitazioni. Sul piano previdenziale, la L. 335/1995 e le successive norme INPS collegano la contribuzione alla qualifica di imprenditore ai sensi dell'art. 55 TUIR. L'art. 9 TUIR (valore normale) è rilevante per la valutazione delle operazioni tra imprenditori e soggetti correlati.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Casi pratici
Caso 1: Imprenditore individuale con attività commerciale
Tizio gestisce un negozio di elettronica come ditta individuale. I proventi dell'attività - ricavi di vendita, eventuali plusvalenze su cessione di beni strumentali, sopravvenienze attive - costituiscono reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR. Tizio è tenuto a tenere la contabilità ordinaria o semplificata (a seconda del volume d'affari), a presentare la dichiarazione REDDITI con il quadro RF o RG e a versare i contributi INPS Gestione Commercianti sul reddito d'impresa così determinato.
Caso 2: Confine tra reddito d'impresa e lavoro autonomo
Caio è un ingegnere che svolge consulenze tecniche. Inizialmente opera da solo con un piccolo studio; i suoi proventi costituiscono reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR). Successivamente, Caio assume due dipendenti, affitta un capannone attrezzato e acquista macchinari per eseguire prove sui materiali: l'attività ha ora un'organizzazione imprenditoriale che supera il mero apporto personale. Da questo momento, secondo l'orientamento prevalente, i proventi di Caio potrebbero qualificarsi come reddito d'impresa ex art. 55 TUIR, con tutte le conseguenze in termini di regime contabile, IVA e contributi.
Domande frequenti
Quando un'attività genera reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR?
Si genera reddito d'impresa quando il soggetto esercita in modo professionale e abituale un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., con carattere di sistematicità e con una struttura organizzativa che va oltre il mero apporto personale del titolare. Non è necessaria l'iscrizione formale al Registro delle Imprese se l'attività è svolta di fatto.
Qual è la differenza tra reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo?
Il discrimine è l'elemento organizzativo: se l'attività è svolta prevalentemente con il lavoro personale del soggetto, senza significativa struttura organizzativa autonoma, si configura reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR). Quando invece l'organizzazione dell'impresa è prevalente rispetto al solo apporto personale (dipendenti, locali, macchinari, capitale), si ha reddito d'impresa.
Come si determina il reddito d'impresa per l'imprenditore individuale?
Il reddito d'impresa è determinato secondo le norme degli artt. 56-66 TUIR, che rinviano alle disposizioni IRES per i profili non espressamente disciplinati. Si applicano il principio di competenza, le regole sugli ammortamenti, la deducibilità dei costi inerenti e le norme su plusvalenze e minusvalenze patrimoniali.
Le attività agricole rientrano nel reddito d'impresa ex art. 55 TUIR?
In linea di principio no: le attività agricole nei limiti dell'art. 32 TUIR generano reddito agrario. Tuttavia, quando l'attività è svolta con modalità prevalentemente industriali che superano i limiti del reddito agrario (es. allevamento intensivo fuori dai parametri dell'art. 32), i proventi eccedenti si qualificano come reddito d'impresa.
Quali sono le conseguenze previdenziali del reddito d'impresa ex art. 55?
L'imprenditore individuale che produce reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR è iscritto alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS e versa contributi previdenziali commisurati al reddito d'impresa dichiarato, con un minimale fisso indipendente dal reddito effettivo e un'aliquota aggiuntiva sulla quota eccedente il minimale.