Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 54-sexies TUIR – Spese relative a beni ed elementi immateriali.

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 5

“1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attivita’ artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.”

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In sintesi

  • Disciplina specifica per redditi da proprietà intellettuale, brevetti, marchi, diritti d'autore
  • Immateriali generati da autonomi ricevono riconoscimento fiscale di valore
  • Possibile deduzione dei costi di sviluppo e registrazione immateriale
  • Patent box applicabile anche a livello autonomo con requisiti di documentazione
  • Distinzione tra redditi da sfruttamento diretto e licenze a terzi

Commento del professionista

Una novità di sistema: l’immateriale entra nella fiscalità del lavoro autonomo

L’art. 54-sexies TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 con effetti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, disciplina per la prima volta in modo organico il trattamento fiscale dei beni e degli elementi immateriali nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. La norma si ispira direttamente all’art. 103 TUIR, che governa la stessa materia per il reddito d’impresa, e rappresenta uno dei punti di maggiore discontinuità rispetto alla disciplina previgente.

Prima della riforma, il trattamento dei beni immateriali nel lavoro autonomo era quasi inesistente come categoria autonoma: i costi di acquisto di software, banche dati, licenze e avviamento professionale erano semplicemente dedotti per cassa nell’anno di sostenimento, come qualsiasi altra spesa. La riforma cambia radicalmente questo approccio, introducendo la logica dell’ammortamento per competenza anche per questa categoria di beni, con misure e criteri differenziati a seconda della natura del bene immateriale.

Le tre categorie di beni immateriali e le rispettive regole

La norma si articola in tre commi, ciascuno dedicato a una categoria distinta di beni immateriali, con regole di deduzione specifiche.

Comma 1, Diritti di proprietà intellettuale e industriale. Rientrano in questa categoria le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, nonché dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico il cosiddetto know-how. Per questi beni l’ammortamento è deducibile in misura non superiore al 50% del costo per periodo d’imposta, il che significa un periodo minimo di ammortamento di due anni.

Il riferimento al 50% annuo come tetto massimo consente al professionista di calibrare il piano di ammortamento, ma non di superare quella soglia. Sul piano pratico, il software acquisito in proprietà come una licenza perpetua di un gestionale professionale rientra in questa categoria e segue questo regime.

Comma 2, Altri diritti di natura pluriennale. Per i diritti pluriennali che non rientrano nella categoria precedente, le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. È il caso tipico delle licenze d’uso a tempo determinato: se un professionista acquista il diritto di utilizzare un software per tre anni, il costo si deduce in tre quote annuali di pari importo, seguendo esattamente la durata contrattuale del diritto.

Questa distinzione ha implicazioni pratiche rilevanti: la stessa tipologia di bene, ad esempio una licenza software, riceve un trattamento fiscale diverso a seconda che sia acquisita in proprietà (comma 1, massimo 50% annuo) o in uso temporaneo (comma 2, deducibile secondo la durata contrattuale). Una classificazione che richiede attenzione nella lettura dei contratti di licenza.

Comma 3, Clientela, denominazione ed elementi distintivi dell’attività. Questa è la novità più rilevante e il punto di maggiore rottura con il passato. Il costo di acquisizione della clientela e degli elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sostanzialmente l’equivalente dell’avviamento e dei marchi nel mondo professionale è deducibile in quote di ammortamento in misura non superiore a un quinto del costo per anno, con un periodo minimo di cinque anni.

La scelta di assimilare questi elementi ai marchi d’impresa e all’avviamento è sistematicamente coerente: anche nelle imprese questi beni vengono ammortizzati in cinque anni al massimo. L’equiparazione era attesa e opportuna, data la natura economicamente analoga dei due fenomeni.

Il cambio di paradigma rispetto alla disciplina previgente

Sotto la vecchia disciplina, il costo di acquisizione della clientela era deducibile per cassa, cioè integralmente nell’anno di pagamento. Un professionista che acquisiva uno studio o rilevava la clientela di un collega poteva dedurre l’intero corrispettivo pagato nell’anno di sostenimento della spesa, con un impatto immediato e concentrato sul reddito imponibile.

Con la riforma, quel costo, che può essere anche molto rilevante, va spalmato su almeno cinque anni. Si tratta di una modifica che incide in modo significativo sulla pianificazione fiscale di chi acquista o cede uno studio professionale, e che richiede un’attenta valutazione nelle trattative di passaggio generazionale o di acquisizione di portafoglio clienti.

Analogamente, tutti gli acquisti riconducibili a beni immateriali, software gestionali, banche dati, licenze, che in precedenza erano dedotti interamente nell’anno di pagamento, devono ora essere ammortizzati secondo le regole del nuovo art. 54-sexies. Il criterio di cassa cede il passo al criterio di competenza economica, in linea con l’obiettivo della riforma di avvicinare la fiscalità del lavoro autonomo a quella d’impresa.

La decorrenza: un aspetto da tenere presente

La norma si applica ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Tuttavia, per i costi di acquisizione della clientela e degli elementi distintivi, la deduzione delle quote di ammortamento nella misura massima di un quinto per anno decorre specificamente dal periodo d’imposta 2025.

Questa precisazione temporale ha rilevanza pratica: per i costi sostenuti prima dell’entrata in vigore della riforma, occorrerà valutare quale disciplina si applica, tenendo presente la regola transitoria fissata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2024.

Riflessioni pratiche

L’introduzione di questo articolo pone alcuni temi operativi che i professionisti e i loro consulenti dovranno affrontare concretamente.

Il primo riguarda la classificazione dei contratti: distinguere se una licenza software è acquisita in proprietà o a tempo determinato non è sempre immediato, e la qualificazione giuridica del rapporto determina l’applicazione del comma 1 o del comma 2, con effetti diversi sui tempi di deduzione.

Il secondo tema riguarda la valorizzazione dell’avviamento professionale nelle operazioni di cessione di studio o di clientela: il corrispettivo pattuito dovrà essere ammortizzato in almeno cinque anni, il che può influenzare la strutturazione dell’operazione e la determinazione del prezzo.

Il terzo tema, più generale, è quello della tenuta del registro dei beni ammortizzabili: con la riforma, anche i beni immateriali entrano pienamente nel perimetro dei beni soggetti ad ammortamento nel lavoro autonomo, e la loro corretta registrazione e tracciabilità diventa un adempimento rilevante ai fini della deducibilità.

In definitiva, l’art. 54-sexies compie un passo significativo verso la modernizzazione della fiscalità professionale, riconoscendo che nella realtà economica contemporanea il patrimonio immateriale clientela, know-how, software, brand professionale ha un peso crescente nell’attività di un professionista, e merita una disciplina fiscale coerente con quella già consolidata per le imprese.

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Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risoluzione

n. 30/E del 16 febbraio 2006

L'Agenzia chiarisce il trattamento fiscale delle spese sostenute dal professionista per l'acquisto del marchio, definendo i criteri di deducibilita delle quote di ammortamento dei beni immateriali destinati all'attivita di lavoro autonomo. La risoluzione costituisce precedente di prassi rilevante per l'applicazione del nuovo art. 54-sexies TUIR introdotto dal D.Lgs. 192/2024.

Domande frequenti

Quali redditi rientrano nel campo di applicazione dell'art. 54-sexies?

Redditi derivanti da sfruttamento di brevetti, marchi, diritti d'autore, software e altra proprietà intellettuale generata da autonomi e non ceduta a terzi.

Un autonomo che sviluppa software come tassa i proventi?

Se cede licenze di software proprio, i proventi sono reddito autonomo tassabile. Se sviluppa per conto terzi, sono compensi ordinari autonomo soggetti a ritenuta.

Sono deducibili i costi di sviluppo di un brevetto?

Sì, sono deducibili se documentati: studi preliminari, sviluppo tecnico, registrazione presso uffici competenti, protezione legale.

Si applica il patent box ai redditi autonomi da immateriali?

Sì, con limiti: il patent box autonomo richiede documentazione probante del collegamento tra beni immateriali e reddito, e soglia minima di complessità progettuale.

Qual è la differenza tra sfruttamento diretto e licenza?

Sfruttamento diretto: autonomo usa direttamente brevetto/marchio nei propri servizi. Licenza: cede diritto d'uso a terzo che versa corrispettivo, soggetto a ritenuta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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