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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 108 TUIR disciplina la deducibilità delle spese pluriennali dal reddito d'impresa: spese di rappresentanza (comma 2), spese di studi e ricerche (comma 3), spese delle imprese di nuova costituzione (comma 4); regola generale del comma 1: deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
  • Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19 novembre 2008, nei limiti percentuali commisurati ai ricavi della gestione caratteristica: 1,5% fino a 10 milioni di ricavi, 0,6% da 10 a 50 milioni, 0,4% oltre i 50 milioni.
  • Sono integralmente deducibili, in deroga ai limiti percentuali, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro (omaggi promozionali e regalistica aziendale di modico valore).
  • Dal 2025 la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti: le spese di rappresentanza sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili ex art. 23 D.Lgs. 241/1997.
  • Per le spese di ricerca e studi (comma 3), le quote di ammortamento dei beni acquisiti si calcolano sul costo diminuito dell'importo già dedotto; per i contributi pubblici corrisposti a fronte dei costi si applica la disciplina delle sopravvenienze attive ex art. 88 c. 3 TUIR.
  • Per le imprese di nuova costituzione le spese pluriennali (comprese le spese di impianto) sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi, evitando deduzioni anticipate prima dell'avvio operativo dell'attività.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 108 TUIR – Spese relative a più esercizi (ex art.74)

In vigore dal 01/01/2025

Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 81

Nota:Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, come disposto dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

“1. Le spese relative a piu’ esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo gia’ dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

4-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo’ interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita’ e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.”

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 3 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • L'articolo 108 TUIR disciplina la deducibilità delle spese pluriennali dal reddito d'impresa: spese di rappresentanza (comma 2), spese di studi e ricerche (comma 3), spese delle imprese di nuova costituzione (comma 4); regola generale del comma 1: deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
  • Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19 novembre 2008, nei limiti percentuali commisurati ai ricavi della gestione caratteristica: 1,5% fino a 10 milioni di ricavi, 0,6% da 10 a 50 milioni, 0,4% oltre i 50 milioni.
  • Sono integralmente deducibili, in deroga ai limiti percentuali, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro (omaggi promozionali e regalistica aziendale di modico valore).
  • Dal 2025 la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti: le spese di rappresentanza sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili ex art. 23 D.Lgs. 241/1997.
  • Per le spese di ricerca e studi (comma 3), le quote di ammortamento dei beni acquisiti si calcolano sul costo diminuito dell'importo già dedotto; per i contributi pubblici corrisposti a fronte dei costi si applica la disciplina delle sopravvenienze attive ex art. 88 c. 3 TUIR.
  • Per le imprese di nuova costituzione le spese pluriennali (comprese le spese di impianto) sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi, evitando deduzioni anticipate prima dell'avvio operativo dell'attività.
L'articolo 108 TUIR e la deducibilità delle spese pluriennali

L'articolo 108 del TUIR è una delle norme più importanti per la determinazione del reddito d'impresa. Disciplina la deducibilità di tre categorie di spese con caratteristiche peculiari: spese di rappresentanza (comma 2), spese di studi e ricerche (comma 3), spese delle imprese di nuova costituzione (comma 4). La regola generale del comma 1 stabilisce che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio: realizza il principio di competenza economica, evitando la concentrazione della deduzione nell'esercizio di sostenimento per spese che producono benefici pluriennali.

La versione vigente dal 1° gennaio 2025 è frutto delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 81 L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che ha aggiunto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese di rappresentanza. La disposizione si inserisce nel più ampio percorso di contrasto all'evasione attraverso il rafforzamento dei pagamenti elettronici e la tracciabilità delle transazioni commerciali.

Le spese di rappresentanza: nozione e regime

Le spese di rappresentanza sono spese sostenute dall'impresa per finalità di promozione dell'immagine aziendale, di consolidamento dei rapporti commerciali con clienti, fornitori e altri stakeholder, di sviluppo di pubbliche relazioni. Tipicamente includono: omaggi a clienti, fornitori, autorità; spese per ricevimenti, cocktail, cene di rappresentanza; spese di viaggio e ospitalità per visite di clienti e fornitori; spese per eventi aziendali con finalità relazionali (convention, anniversari, inaugurazioni). La distinzione dalle spese di pubblicità (interamente deducibili, classificabili tra le spese di marketing operativo) è spesso delicata: la pubblicità è rivolta al pubblico indifferenziato per promuovere prodotti specifici; la rappresentanza è rivolta a soggetti specifici per consolidare rapporti.

I requisiti di inerenza delle spese di rappresentanza sono stabiliti con il D.M. 19 novembre 2008: le spese sono inerenti se rispondono al criterio di gratuità (l'erogazione non è subordinata a un'obbligazione del beneficiario), se sono effettivamente sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, se sono ragionevoli rispetto alla finalità perseguita. Il D.M. detta inoltre regole specifiche per fattispecie ricorrenti (spese per eventi, omaggi, viaggi clienti).

Il sistema dei limiti percentuali

Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti commisurati ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, secondo aliquote regressive che diminuiscono al crescere del fatturato: 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei ricavi sulla parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni; 0,4% dei ricavi sulla parte eccedente 50 milioni. La regressività del sistema riflette l'intuizione che le imprese di maggiori dimensioni hanno necessità di rappresentanza proporzionalmente meno significative rispetto al fatturato (economie di scala anche nelle pubbliche relazioni).

Esempio concreto: per un'impresa con 30 milioni di ricavi della gestione caratteristica, il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza è: 10 mln × 1,5% + 20 mln × 0,6% = 150.000 + 120.000 = 270.000 euro. Le spese eccedenti tale plafond non sono deducibili e generano variazione in aumento nel quadro RF del modello Redditi SC, senza possibilità di riporto a esercizi successivi.

Una specifica deroga riguarda le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro: tali spese sono integralmente deducibili anche oltre il plafond. La deroga riconosce la natura promozionale e la modesta entità della regalistica aziendale standard (penne brandizzate, calendari, agende, gadget di valore contenuto), che non graverebbe in modo distorsivo sul reddito imponibile e che svolge funzione di marketing operativo più che di rappresentanza pura.

L'obbligo di tracciabilità dal 2025

La novità più rilevante introdotta dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) è l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese di rappresentanza: le spese di cui al comma 2 sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carta di credito, carta di debito, bonifico, addebito SDD, applicazioni di pagamento elettronico riconosciute). La regola si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi dal 2025).

L'obbligo di tracciabilità è coerente con il più ampio percorso di contrasto all'evasione e di rafforzamento dei pagamenti elettronici: il pagamento in contanti delle spese di rappresentanza è ora preclusivo della deducibilità, anche se le altre condizioni sono soddisfatte (inerenza, limiti percentuali, beni di valore contenuto). La regola si combina con disposizioni analoghe per altre tipologie di spese (es. spese di trasferta dei dipendenti ex art. 95 c. 3-bis TUIR), realizzando un sistema progressivamente "cashless".

Le spese di studi e ricerche: il comma 3

Il comma 3 dell'art. 108 disciplina le spese di studi e ricerche: si tratta delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, studi di mercato, analisi tecniche e scientifiche con finalità di sviluppo prodotto. La deducibilità segue regole specifiche differenziate dalla regola generale del comma 1: le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche si calcolano sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto come spesa di studi/ricerche.

La regola realizza un meccanismo di "evitamento della doppia deduzione": se l'impresa ha dedotto una spesa di ricerca (es. progettazione di un nuovo prodotto) e successivamente acquisisce un bene strumentale che incorpora il risultato della ricerca, l'ammortamento del bene si calcola sul costo netto della parte già dedotta. La regola si coordina con la disciplina degli intangibili dell'art. 103 TUIR e con i regimi di favore per la R&D (Patent Box, crediti d'imposta).

Per i contributi pubblici corrisposti a fronte dei costi di studi e ricerche si applica la disciplina dell'art. 88 c. 3 TUIR sulle sopravvenienze attive: i contributi sono tassati come componenti positivi del reddito d'impresa, salvo eccezioni espresse (es. contributi in conto capitale per investimenti in beni ammortizzabili, che possono essere portati in diminuzione del costo del bene). La regola garantisce la simmetria tra deducibilità del costo e tassabilità del contributo correlato.

Le imprese di nuova costituzione: il comma 4

Il comma 4 dell'art. 108 disciplina la deducibilità delle spese pluriennali (comprese le spese di impianto) sostenute dalle imprese di nuova costituzione. Le spese sono deducibili secondo le regole dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. La regola differisce dal regime ordinario per il differimento della deducibilità all'esercizio di avvio operativo: si evita di consentire deduzioni di spese (potenzialmente significative: studi di fattibilità, costi di costituzione e di start-up, investimenti pre-operativi) prima che l'impresa generi i ricavi che giustificano la rilevanza fiscale.

La disciplina si coordina con i principi contabili sulle spese di impianto e ampliamento (OIC 24): tali spese possono essere capitalizzate in bilancio (con consenso del collegio sindacale e ammortamento massimo in 5 anni) o portate a costo dell'esercizio. La rilevanza fiscale è quella prevista dall'art. 108 c. 4 TUIR, indipendentemente dalla scelta contabile, con eventuali variazioni in aumento o diminuzione nel quadro RF.

L'interpello qualificatorio: il comma 4-bis

Il comma 4-bis dell'art. 108 prevede la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. a) L. 212/2000 sulla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità (interamente deducibili) o tra quelle di rappresentanza (limitate). La distinzione è spesso delicata e l'interpello consente di ottenere una pronuncia preventiva e vincolante dell'Agenzia delle Entrate, riducendo il rischio di contestazioni in sede di accertamento.

L'istituto è particolarmente utile per fattispecie complesse (es. eventi aziendali con componenti pubblicitarie e relazionali miste, sponsorizzazioni con elementi di pubblicità ed elementi di rappresentanza, partnership con valenze ambivalenti). La risposta all'interpello vincola l'Amministrazione per il caso specifico e costituisce ottimo strumento di tax certainty per le imprese che pianificano campagne promozionali rilevanti.

Profili applicativi e contenzioso

Sul piano operativo l'art. 108 TUIR è una norma frequentemente al centro di contestazioni in sede di accertamento. Le contestazioni più ricorrenti riguardano: la qualificazione delle spese (rappresentanza vs pubblicità, con conseguenze rilevanti sulla deducibilità); il rispetto dei limiti percentuali e del calcolo del plafond annuo; la tracciabilità dei pagamenti dal 2025; l'inerenza delle singole spese rispetto all'attività dell'impresa.

La giurisprudenza tributaria ha sviluppato un'ampia casistica sull'art. 108: la Cassazione ha consolidato il principio che la qualificazione tra rappresentanza e pubblicità si fonda sulla "diretta promozione di prodotti o servizi al pubblico" (pubblicità) vs "promozione dell'immagine aziendale o consolidamento dei rapporti commerciali" (rappresentanza); la documentazione probatoria delle spese (eventi, partecipanti, beneficiari, giustificativi) deve essere robusta per superare contestazioni; l'interpello preventivo è strumento crescente di tax certainty.

Il commercialista deve presidiare la compliance documentale: tracciabilità dei pagamenti dal 2025; tenuta di registro delle spese di rappresentanza distinte per natura (eventi, omaggi, viaggi, ricevimenti); conservazione dei giustificativi (fatture, ricevute, listini omaggi, programmi degli eventi); valutazione preventiva dell'inerenza e del rispetto dei limiti percentuali; coordinamento con la disciplina IVA (le spese di rappresentanza hanno IVA indetraibile, salvo gli omaggi inferiori a 50 euro). La gestione corretta dell'art. 108 è uno dei terreni in cui il valore aggiunto del professionista si misura nella tax efficiency dell'azienda cliente.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 34/E del 13 luglio 2009

Illustra la disciplina delle spese di rappresentanza ex art. 108, comma 2, TUIR riformata dal D.M. 19 novembre 2008: requisiti di inerenza, limiti quantitativi parametrati ai ricavi (1,5% / 0,6% / 0,4%) ed esclusioni per spese di vitto e alloggio dei clienti.

Circolare

n. 15/E del 22 dicembre 2025

Aggiorna i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza ex art. 108 TUIR: omaggi di beni e servizi sono inerenti se documentati e rispondenti a criteri di ragionevolezza per generare benefici economici potenziali.

Domande frequenti

Quali sono i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza?

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento, nei limiti percentuali commisurati ai ricavi e proventi della gestione caratteristica: 1,5% sui ricavi fino a 10 milioni di euro; 0,6% sulla parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni; 0,4% sulla parte eccedente 50 milioni (art. 108 c. 2 TUIR). Sono integralmente deducibili, in deroga ai limiti, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro (omaggi promozionali e regalistica di modico valore). I requisiti di inerenza sono dettati dal D.M. 19 novembre 2008.

Cosa cambia dal 2025 per la deducibilità delle spese di rappresentanza?

Dal 2025 vige l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, introdotto dall'art. 1 c. 81 L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carta di credito, carta di debito, bonifico, addebito SDD, applicazioni di pagamento elettronico). Il pagamento in contanti è ora preclusivo della deducibilità, anche se le altre condizioni (inerenza, limiti percentuali, beni di valore contenuto) sono soddisfatte.

Come si distinguono le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità?

Le spese di pubblicità sono rivolte al pubblico indifferenziato per promuovere prodotti o servizi specifici (es. campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni con visibilità di brand) e sono interamente deducibili come costi di marketing. Le spese di rappresentanza sono invece rivolte a soggetti specifici per consolidare i rapporti commerciali e l'immagine aziendale (es. omaggi a clienti, eventi aziendali, ospitalità) e sono deducibili nei limiti percentuali del comma 2. La distinzione è spesso delicata e per fattispecie complesse il contribuente può presentare interpello qualificatorio ai sensi dell'art. 108 c. 4-bis TUIR.

Le imprese di nuova costituzione possono dedurre subito le spese di impianto e di start-up?

No. L'art. 108 c. 4 TUIR prevede che le spese pluriennali (comprese le spese di impianto) sostenute dalle imprese di nuova costituzione sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. La regola differisce la rilevanza fiscale all'avvio operativo dell'attività, evitando deduzioni anticipate prima che l'impresa generi flussi di reddito. La disciplina si coordina con i principi contabili (OIC 24) sulla capitalizzazione delle spese di impianto e ampliamento, con eventuali variazioni in aumento o diminuzione nel quadro RF del modello Redditi.

Posso presentare interpello per qualificare una spesa come pubblicità o rappresentanza?

Sì. L'art. 108 c. 4-bis TUIR consente al contribuente di presentare interpello ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. a) L. 212/2000 per la qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità o di rappresentanza. L'interpello produce risposta vincolante dell'Agenzia delle Entrate per il caso specifico, riducendo il rischio di contestazioni in sede di accertamento. È particolarmente utile per fattispecie complesse (eventi misti pubblicità-rappresentanza, sponsorizzazioni ambivalenti, partnership con valenze multiple) e costituisce strumento crescente di tax certainty per la pianificazione delle campagne promozionali rilevanti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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