Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa dice l’art. 108, comma 2 TUIR

La norma (come modificata dalla L. 207/2024, in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024) stabilisce:

«Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. […] Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.»

I requisiti di inerenza e i limiti quantitativi sono fissati dal Decreto del Ministro dell’economia 19 novembre 2008, che resta il riferimento operativo.

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I limiti di deducibilità (DM 19/11/2008)

Ricavi e proventi della gestione caratteristica Quota deducibile
Fino a 10 milioni di euro 1,5%
Parte oltre 10 e fino a 50 milioni 0,6%
Parte oltre 50 milioni 0,4%

Il plafond si calcola applicando le percentuali ai ricavi: la parte di spese di rappresentanza che eccede il plafond è indeducibile. Gli omaggi entro 50 euro di valore unitario restano fuori dal plafond e sono deducibili per intero.

La novità 2025: la tracciabilità

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha aggiunto un requisito: le spese di rappresentanza (e le spese per omaggi) sono deducibili solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabili – bonifico, carte di credito/debito, app di pagamento. Il contante fa perdere la deduzione, a prescindere dall’inerenza e dal rispetto dei limiti.

Rappresentanza, pubblicità e inerenza

Distinguere rappresentanza (finalità di immagine, gratuità) e pubblicità (promozione con ritorno commerciale atteso) è decisivo, perché incide sui limiti. La Cassazione (n. 26553 del 2 ottobre 2025) ha ribadito che la regola base della deducibilità resta l’inerenza: senza un effettivo collegamento con l’attività e, per la pubblicità, senza ritorno commerciale, la spesa scivola nella rappresentanza con deducibilità ridotta.

Tre casi pratici

Caso 1 – Cena con clienti

Scenario. Pranzo di lavoro con potenziali clienti.

Inquadramento. È spesa di rappresentanza inerente, ma soggetta anche alla regola specifica delle spese per alberghi e ristoranti (deducibili al 75%) e poi al plafond del DM. Dal 2025 serve il pagamento tracciabile.

Cosa conservare

  • documento fiscale con dettaglio;
  • nominativi e finalità dell’incontro;
  • pagamento tracciato;
  • calcolo del plafond annuo.

Caso 2 – Omaggi natalizi ai clienti

Scenario. Cesti regalo distribuiti a fine anno.

Inquadramento. Se il valore unitario è fino a 50 euro, deducibili integralmente fuori dal plafond; oltre 50 euro rientrano nelle spese di rappresentanza soggette ai limiti. Attenzione anche alla detrazione IVA (soglia diversa).

Cosa verificare

  • valore unitario del singolo omaggio;
  • elenco destinatari;
  • trattamento IVA;
  • pagamento tracciato.

Caso 3 – Sponsorizzazione senza ritorno

Scenario. Contributo a un evento senza un reale ritorno pubblicitario.

Inquadramento. Se manca il ritorno commerciale, l’Ufficio può riqualificare la sponsorizzazione come spesa di rappresentanza, con deducibilità ridotta (Cass. 26553/2025). Conta documentare l’inerenza e il vantaggio promozionale atteso.

Cosa conservare

  • contratto di sponsorizzazione;
  • prova della visibilità ottenuta;
  • collegamento con l’attività;
  • pagamento tracciato.

Spunti pratici

Per la gestione di spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni puoi far verificare deducibilità e plafond.

Norme collegate

TUIR (DPR 917/1986): art. 108 (spese relative a più esercizi), art. 109 (norme generali, inerenza), art. 102 (ammortamento). Riferimento attuativo: DM 19 novembre 2008.

Fonti affidabili

Domande frequenti

Quando sono deducibili le spese di rappresentanza?

Nel periodo d’imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal DM 19 novembre 2008 ed entro i limiti commisurati ai ricavi (art. 108, comma 2 TUIR).

Quali sono i limiti percentuali di deducibilità?

Secondo il DM 19/11/2008: 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro; 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni; 0,4% sulla parte oltre 50 milioni.

Gli omaggi sono sempre deducibili?

Le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono comunque deducibili senza i limiti percentuali (art. 108, comma 2). Sopra i 50 euro l’omaggio rientra tra le spese di rappresentanza soggette ai limiti.

Cosa cambia dal 2025 per la deducibilità?

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto l’obbligo di pagamento tracciabile: le spese di rappresentanza sono deducibili solo se sostenute con strumenti tracciabili (bonifico, carte, app), oltre ai requisiti di inerenza e ai limiti già previsti.

Che differenza c’è tra spese di rappresentanza e pubblicità?

La pubblicità ha finalità promozionale diretta con ritorno commerciale atteso; la rappresentanza ha finalità di immagine e gratuità. La distinzione incide sui limiti: la Cassazione (n. 26553/2025) ribadisce che la regola base resta l’inerenza.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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