Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La norma (art. 101, comma 5, TUIR)

«Le perdite di beni di cui al comma 1 […] e le perdite su crediti […] sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […] o un piano attestato […] o è assoggettato a procedure estere equivalenti […]. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione […].»

Situazione del credito Deducibilità
Elementi certi e precisi Deducibile
Debitore in procedura concorsuale Automatica dalla data di apertura
Credito di modesta entità scaduto da 6 mesi Elementi presunti per legge
Prescrizione del credito Deducibile

Tre casi pratici

Cliente fallito

Un’impresa vanta un credito verso un cliente dichiarato fallito.

Cosa fare: Dedurre la perdita dalla data di apertura della procedura concorsuale: la deducibilità è automatica e non richiede ulteriori prove sugli elementi certi e precisi.

Piccolo credito scaduto da tempo

Un credito di modesta entità è scaduto da oltre sei mesi e resta non incassato.

Cosa fare: Per i crediti di modesta entità scaduti da più di sei mesi gli elementi certi e precisi sono presunti: la perdita è deducibile senza azioni di recupero infruttuose.

Credito prescritto

Un credito non è più esigibile perché è maturata la prescrizione.

Cosa fare: La prescrizione integra un elemento certo e preciso: la perdita è deducibile nell’esercizio in cui il credito si è prescritto.

Spunti pratici

Norme collegate

Fonti affidabili

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Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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