Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Se la perdita di oltre un terzo porta il capitale sotto il minimo legale, scatta l’art. 2482-ter.
- Gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea.
- L’assemblea delibera riduzione + contemporaneo aumento al minimo, oppure la trasformazione.
- In mancanza: scioglimento della società (art. 2484, n. 4).
- Lo scioglimento è automatico, salvo reintegrazione o trasformazione (Cass. 2984/2022).
Cosa dice l’art. 2482-ter c.c.
«Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.»
È la fattispecie più seria della perdita di capitale: non basta ridurre, bisogna ricostituire il capitale al minimo o cambiare tipo sociale.
Le alternative obbligate
| Opzione | In cosa consiste |
|---|---|
| Riduzione e aumento (“ricapitalizzazione”) | Riduzione per perdite e contemporaneo aumento ad almeno il minimo legale |
| Trasformazione | Trasformazione in un tipo sociale compatibile con il capitale residuo |
| Scioglimento | In mancanza delle prime due, opera la causa di scioglimento (art. 2484, n. 4) |
Lo scioglimento è automatico
La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che, quando la perdita porta il capitale sotto il minimo, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione. Da quel momento la gestione deve essere conservativa: proseguire l’attività ordinaria espone gli amministratori a responsabilità (art. 2486).
Tre casi pratici
Caso 1 – Perdita che azzera quasi il capitale
Scenario. Le perdite portano il capitale sotto il minimo legale.
Inquadramento. Gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per ricapitalizzare o trasformare (art. 2482-ter): non si può attendere l’esercizio successivo.
Cosa fare
- situazione patrimoniale aggiornata;
- convocazione immediata;
- proposta di ricapitalizzazione/trasformazione;
- gestione conservativa nel frattempo.
Caso 2 – I soci non ricapitalizzano
Scenario. L’assemblea non delibera né aumento né trasformazione.
Inquadramento. Opera la causa di scioglimento (art. 2484, n. 4); lo scioglimento è automatico salvo reintegrazione o trasformazione (Cass. 2984/2022).
Cosa considerare
- decorrenza dello scioglimento;
- nomina dei liquidatori;
- limiti ai poteri gestori;
- responsabilità per atti non conservativi.
Caso 3 – Trasformazione come alternativa
Scenario. I soci preferiscono cambiare tipo sociale.
Inquadramento. È espressamente ammessa la trasformazione (art. 2482-ter, ultimo periodo) in un tipo compatibile con il capitale residuo.
Cosa valutare
- tipo sociale di destinazione;
- capitale minimo richiesto;
- continuità dei rapporti;
- adempimenti della trasformazione.
Spunti pratici
- Distingui 2482-bis e 2482-ter: oltre un terzo vs sotto il minimo.
- Intervieni subito: niente attesa dell’esercizio successivo.
- Tre vie: ricapitalizzare, trasformare o sciogliere.
- Gestione conservativa dopo la causa di scioglimento.
- Verbalizza situazione patrimoniale e scelte: è la prova della diligenza.
Per gestire una perdita sotto il minimo puoi far valutare ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione.
Norme collegate
Codice civile: art. 2482-ter (capitale sotto il minimo), art. 2482-bis (perdite oltre un terzo), art. 2484 (cause di scioglimento), art. 2486 (poteri dopo lo scioglimento).
Fonti affidabili
- Codice civile – Normattiva (testo vigente)
- Cass. civ., ord. n. 2984 del 1° febbraio 2022 (scioglimento per perdite sotto il minimo).
Domande frequenti
Quando si applica l’art. 2482-ter?
Quando la perdita di oltre un terzo riduce il capitale della SRL al di sotto del minimo legale (art. 2463, n. 4): gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea.
Cosa deve deliberare l’assemblea?
La riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo; in alternativa, la trasformazione della società.
Cosa succede se la società non ricapitalizza né trasforma?
Si verifica una causa di scioglimento (art. 2484, n. 4). La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che lo scioglimento è automatico, salvo reintegrazione o trasformazione.
Che differenza c’è con l’art. 2482-bis?
Il 2482-bis riguarda la perdita oltre un terzo che non porta sotto il minimo (si può attendere l’esercizio successivo); il 2482-ter riguarda la perdita che scende sotto il minimo, con intervento immediato.
Cosa rischiano gli amministratori?
Devono attivarsi senza indugio e gestire in ottica conservativa; la prosecuzione dell’attività ordinaria dopo lo scioglimento può fondare la loro responsabilità (art. 2486).
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti