Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

Cosa dice l’art. 2482-ter c.c.

«Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.»

È la fattispecie più seria della perdita di capitale: non basta ridurre, bisogna ricostituire il capitale al minimo o cambiare tipo sociale.

Le alternative obbligate

Opzione In cosa consiste
Riduzione e aumento (“ricapitalizzazione”) Riduzione per perdite e contemporaneo aumento ad almeno il minimo legale
Trasformazione Trasformazione in un tipo sociale compatibile con il capitale residuo
Scioglimento In mancanza delle prime due, opera la causa di scioglimento (art. 2484, n. 4)

Lo scioglimento è automatico

La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che, quando la perdita porta il capitale sotto il minimo, lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione. Da quel momento la gestione deve essere conservativa: proseguire l’attività ordinaria espone gli amministratori a responsabilità (art. 2486).

Tre casi pratici

Caso 1 – Perdita che azzera quasi il capitale

Scenario. Le perdite portano il capitale sotto il minimo legale.

Inquadramento. Gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per ricapitalizzare o trasformare (art. 2482-ter): non si può attendere l’esercizio successivo.

Cosa fare

  • situazione patrimoniale aggiornata;
  • convocazione immediata;
  • proposta di ricapitalizzazione/trasformazione;
  • gestione conservativa nel frattempo.

Caso 2 – I soci non ricapitalizzano

Scenario. L’assemblea non delibera né aumento né trasformazione.

Inquadramento. Opera la causa di scioglimento (art. 2484, n. 4); lo scioglimento è automatico salvo reintegrazione o trasformazione (Cass. 2984/2022).

Cosa considerare

  • decorrenza dello scioglimento;
  • nomina dei liquidatori;
  • limiti ai poteri gestori;
  • responsabilità per atti non conservativi.

Caso 3 – Trasformazione come alternativa

Scenario. I soci preferiscono cambiare tipo sociale.

Inquadramento. È espressamente ammessa la trasformazione (art. 2482-ter, ultimo periodo) in un tipo compatibile con il capitale residuo.

Cosa valutare

  • tipo sociale di destinazione;
  • capitale minimo richiesto;
  • continuità dei rapporti;
  • adempimenti della trasformazione.
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Spunti pratici

Per gestire una perdita sotto il minimo puoi far valutare ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione.

Norme collegate

Codice civile: art. 2482-ter (capitale sotto il minimo), art. 2482-bis (perdite oltre un terzo), art. 2484 (cause di scioglimento), art. 2486 (poteri dopo lo scioglimento).

Fonti affidabili

Domande frequenti

Quando si applica l’art. 2482-ter?

Quando la perdita di oltre un terzo riduce il capitale della SRL al di sotto del minimo legale (art. 2463, n. 4): gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea.

Cosa deve deliberare l’assemblea?

La riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo; in alternativa, la trasformazione della società.

Cosa succede se la società non ricapitalizza né trasforma?

Si verifica una causa di scioglimento (art. 2484, n. 4). La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che lo scioglimento è automatico, salvo reintegrazione o trasformazione.

Che differenza c’è con l’art. 2482-bis?

Il 2482-bis riguarda la perdita oltre un terzo che non porta sotto il minimo (si può attendere l’esercizio successivo); il 2482-ter riguarda la perdita che scende sotto il minimo, con intervento immediato.

Cosa rischiano gli amministratori?

Devono attivarsi senza indugio e gestire in ottica conservativa; la prosecuzione dell’attività ordinaria dopo lo scioglimento può fondare la loro responsabilità (art. 2486).

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Domande frequenti

Quando si applica l'art. 2482-ter?

Quando la perdita di oltre un terzo riduce il capitale della SRL al di sotto del minimo legale stabilito dall'art. 2463, n. 4): gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea.

Cosa deve deliberare l'assemblea?

La riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale; in alternativa, la trasformazione della società (art. 2482-ter).

Cosa succede se la società non ricapitalizza né trasforma?

Si verifica una causa di scioglimento (art. 2484, n. 4). La Cassazione (ord. n. 2984/2022) ha ribadito che lo scioglimento si produce automaticamente, salvo la condizione risolutiva della reintegrazione del capitale o della trasformazione.

Che differenza c'è con l'art. 2482-bis?

L'art. 2482-bis riguarda la perdita di oltre un terzo che NON porta il capitale sotto il minimo (si può attendere l'esercizio successivo); l'art. 2482-ter riguarda la perdita che scende SOTTO il minimo, con intervento immediato.

Cosa rischiano gli amministratori?

Devono attivarsi senza indugio e gestire in ottica conservativa; la prosecuzione dell'attività ordinaria dopo la causa di scioglimento può fondare la loro responsabilità per i danni (art. 2486).

Ultimo aggiornamento redazionale: 14 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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