Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’ammortamento ripartisce il costo di un bene strumentale lungo la sua vita utile fiscale (art. 102 TUIR).
- Le quote sono deducibili dall’entrata in funzione del bene, non dall’acquisto (comma 1).
- Si applicano i coefficienti ministeriali per categorie omogenee, ridotti a metà il primo anno (comma 2).
- I beni di costo unitario fino a 516,46 euro sono deducibili subito per intero (comma 5).
- Serve la strumentalità effettiva: il bene quiescente non è ammortizzabile (Cass. ord. n. 2742/2020).
Cosa dice l’art. 102 TUIR
La norma disciplina la deduzione del costo dei beni materiali strumentali. I commi chiave sono i seguenti.
Comma 1 (entrata in funzione):
«Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.»
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Comma 2 (coefficienti e metà primo anno):
«La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.»
Come funziona in pratica
| Aspetto | Regola | Riferimento |
|---|---|---|
| Inizio ammortamento | Dall’esercizio di entrata in funzione del bene | comma 1 |
| Misura della quota | Coefficienti ministeriali per categorie omogenee | comma 2 |
| Primo esercizio | Coefficiente ridotto alla metà | comma 2 |
| Beni di modesto valore | Costo unitario fino a 516,46 euro: deduzione integrale subito | comma 5 |
I coefficienti sono quelli del D.M. 31 dicembre 1988, tuttora in vigore e differenziati per settore e tipologia di bene. La riduzione a metà nel primo anno approssima l’utilizzo parziale del bene nell’esercizio di entrata in funzione.
La strumentalità deve essere effettiva
L’ammortamento presuppone che il bene sia strumentale all’attività. La Cassazione (ord. n. 2742 del 5 febbraio 2020) ha affermato che il costo del bene strumentale quiescente – cioè mai entrato in funzione o non più utilizzato – è indeducibile. La strumentalità, però, non richiede un impiego diretto nel processo produttivo: la giurisprudenza ammette l’ammortamento anche di beni con funzione commerciale o di supporto (ad esempio macchinari concessi in comodato ai clienti) quando sono finalizzati a consolidare i rapporti e incrementare le vendite.
Tre casi pratici
Caso 1 – Macchinario acquistato a dicembre, in funzione a marzo
Scenario. Il bene è comprato a fine anno ma entra in funzione l’anno dopo.
Inquadramento. L’ammortamento parte dall’entrata in funzione (comma 1), non dall’acquisto: nessuna quota nell’anno di acquisto se il bene non è ancora operativo.
Cosa documentare
- data di entrata in funzione;
- collaudo o messa in esercizio;
- registro dei beni ammortizzabili;
- coefficiente di categoria applicato.
Caso 2 – Acquisto di attrezzatura da 400 euro
Scenario. Si compra un’attrezzatura di costo unitario inferiore a 516,46 euro.
Inquadramento. È possibile la deduzione integrale nell’esercizio (comma 5), in alternativa all’ammortamento pluriennale: scelta utile per i beni minori.
Cosa verificare
- costo unitario del singolo bene;
- scelta tra deduzione integrale e ammortamento;
- coerenza con il bilancio;
- annotazione contabile.
Caso 3 – Bene acquistato ma mai utilizzato
Scenario. Un impianto resta inutilizzato in magazzino.
Inquadramento. Se il bene è quiescente e non entra in funzione, le quote non sono deducibili (Cass. 2742/2020). La deducibilità segue la strumentalità effettiva all’attività.
Cosa valutare
- effettiva entrata in funzione;
- destinazione del bene;
- prova della strumentalità;
- eventuale comodato finalizzato alle vendite.
Spunti pratici
- Conta l’entrata in funzione, non la data di acquisto, per far partire l’ammortamento.
- Dimezza il coefficiente nel primo esercizio.
- Beni fino a 516,46 euro: valuta la deduzione integrale immediata.
- Tieni aggiornato il registro dei beni ammortizzabili.
- Strumentalità effettiva: il bene quiescente non si ammortizza.
Per il piano di ammortamento e la gestione dei cespiti puoi far verificare coefficienti e deducibilità.
Norme collegate
TUIR (DPR 917/1986): art. 102 (ammortamento dei beni materiali), art. 109 (norme generali, inerenza), art. 108 (spese di rappresentanza). Coefficienti: D.M. 31 dicembre 1988.
Fonti affidabili
- TUIR – Normattiva (testo vigente)
- D.M. 31 dicembre 1988 (coefficienti di ammortamento).
- Cass. civ., ord. n. 2742 del 5 febbraio 2020 (bene strumentale quiescente).
Domande frequenti
Da quando si può ammortizzare un bene?
Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102, comma 1 TUIR), non dalla data di acquisto.
Come si calcola la quota deducibile?
Applicando al costo del bene i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale, distinti per categorie omogenee in base al normale deperimento; nel primo esercizio il coefficiente è ridotto alla metà (comma 2).
I beni di poco valore si possono dedurre subito?
Sì. Per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento (comma 5), in alternativa all’ammortamento ordinario.
Un bene mai utilizzato è ammortizzabile?
No, se resta quiescente. La Cassazione (ord. n. 2742/2020) ha affermato che il costo del bene strumentale quiescente è indeducibile: serve la strumentalità effettiva all’attività.
Un bene dato in comodato è ammortizzabile?
Può esserlo se la strumentalità sussiste: la giurisprudenza ammette l’ammortamento di beni concessi in comodato ai clienti quando sono finalizzati a consolidare i rapporti commerciali e incrementare le vendite.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti