Testo dell'articoloVigente
L’articolo 87 del Codice della Strada definisce il servizio di linea per trasporto di persone e disciplina i veicoli ammessi, la carta di circolazione e il nulla osta dell’autorità concedente. La norma è il punto di snodo tra trasporto pubblico locale, noleggio con conducente e servizio taxi: tre mondi che spesso si sovrappongono nella pratica quotidiana, generando contestazioni stradali, sequestri di autobus e sospensioni di carta di circolazione. In questa guida raccogliamo i casi pratici più frequenti — dall’autobus turistico che lavora come linea abusiva, alla navetta d’albergo “gratuita”, fino alla CQC scaduta del conducente — con il quadro normativo essenziale e le indicazioni operative per inquadrare correttamente la fattispecie. Per il testo aggiornato dell’articolo si rinvia alla scheda dedicata art. 87 CdS.
Prima degli esempi: il quadro normativo
Il servizio di linea, secondo l’art. 87 CdS, è il trasporto di persone effettuato con itinerario, fermate, frequenze, orari e tariffe prestabilite, offerto in modo indifferenziato al pubblico. Tre elementi vanno tenuti insieme: la predeterminazione del percorso da parte di un’autorità concedente, l’accesso libero di chiunque dietro pagamento della tariffa e la continuità del servizio nel tempo, anche se a cadenza stagionale.
La cornice generale è data dal D.Lgs. 422/1997 (riforma del trasporto pubblico locale), che attribuisce a Regioni, Province e Comuni la competenza a programmare e affidare i servizi di linea sul proprio territorio, e dalla L. 35/2001 sui requisiti di accesso alla professione di trasportatore. A livello europeo opera il Reg. UE 1071/2009, che fissa requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale del gestore del trasporto. Il Reg. UE 1370/2007 disciplina invece l’affidamento dei contratti di servizio pubblico.
Sotto il profilo amministrativo, l’art. 87 richiede che la carta di circolazione del veicolo destinato a linea sia rilasciata previo nulla osta dell’autorità concedente, che attesti l’inserimento del mezzo nel parco autorizzato. L’uso del veicolo fuori dai presupposti dell’autorizzazione fa scattare la sanzione amministrativa pecuniaria, oggi compresa tra €419 e €1.682, con possibile ritiro della carta di circolazione.
Linea vs noleggio con conducente vs taxi
La distinzione tra le tre figure è cruciale, perché ciascuna ha titoli abilitativi, regole tariffarie e obblighi diversi.
- Servizio di linea (art. 87 CdS, D.Lgs. 422/1997): itinerario e fermate fissati dall’ente concedente, tariffe approvate, accesso indifferenziato. Tipico esempio: autobus urbano, bus extraurbano regionale, filobus, navette aeroportuali in concessione.
- Noleggio con conducente (NCC, L. 21/1992): servizio rivolto a utenza specifica che lo richiede per una corsa o un periodo, su itinerario scelto dal cliente. Stazionamento solo presso la rimessa del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; prenotazione preventiva obbligatoria.
- Taxi (L. 21/1992): servizio pubblico non di linea, ma rivolto al pubblico indistinto, con stazionamento su area pubblica, tariffa amministrata e obbligo di accettare la corsa.
La regola pratica: se l’itinerario è imposto al cliente e l’offerta è rivolta a chiunque paghi la tariffa, siamo in area linea. Se il cliente sceglie origine, destinazione e orario e prenota in anticipo, siamo in area NCC. Se la corsa è offerta su strada o piazza al pubblico indistinto senza prenotazione, è taxi.
Veicoli ammessi e titoli abilitativi
L’art. 87 CdS individua come veicoli idonei al servizio di linea: autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni e filobus. La categoria del mezzo deve risultare dalla carta di circolazione, che riporta anche l’annotazione del servizio cui è destinato. Il nulla osta dell’ente concedente è un atto presupposto: senza di esso, la motorizzazione non rilascia la carta con destinazione “linea”.
Sul fronte del conducente, l’operatività richiede:
- Patente di categoria D (o DE in caso di rimorchio rilevante), conseguita con i requisiti psicofisici rafforzati;
- CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente) in corso di validità, con rinnovo periodico tramite corso di formazione;
- rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dal Reg. CE 561/2006 quando applicabile, e degli accordi nazionali sul TPL negli altri casi.
Lato impresa, oltre ai requisiti di accesso alla professione, è richiesta l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) per i servizi che ricadono nell’ambito del Reg. UE 1071/2009.
Caso 1 — Autobus turistico che opera come “linea” abusiva
Una società di noleggio bus con licenza per servizi turistici istituisce, di fatto, una corsa quotidiana fissa da una piccola città di provincia a un centro commerciale, con orario costante, fermate intermedie sempre uguali e tariffa a posto venduta tramite sito. Pur formalmente “gran turismo”, il servizio ha tutti i tratti della linea: itinerario fisso, offerta al pubblico, continuità.
In un controllo su strada, la pattuglia rileva l’assenza del nulla osta della Regione e contesta l’uso del veicolo fuori dai presupposti della carta di circolazione (art. 87 CdS), con sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro della carta. Il vettore deve dimostrare l’effettiva natura occasionale e “chiusa” del servizio (gruppo determinato, contratto unico, assenza di vendita posto a posto) per evitare la riqualificazione in linea abusiva.
Caso 2 — Comune che concede una tratta extraurbana
Un piccolo Comune intende affidare una navetta che colleghi il centro abitato con la stazione ferroviaria del capoluogo, passando per due frazioni di un Comune limitrofo. L’amministrazione si chiede se possa rilasciare direttamente l’autorizzazione di linea.
La risposta passa dal D.Lgs. 422/1997: il singolo Comune è competente per i servizi urbani nel proprio territorio, mentre i collegamenti che attraversano più Comuni o coinvolgono ambiti extraurbani sono in competenza della Regione (o dell’ente di area vasta, dove previsto dalla legge regionale). Procedere senza il corretto livello concedente esporrebbe il vettore a contestazioni ex art. 87 CdS e l’atto amministrativo a impugnazione per incompetenza.
Caso 3 — Nulla osta scaduto e veicolo in servizio
Un operatore TPL utilizza un autobus la cui annotazione di destinazione a linea, sulla carta di circolazione, è collegata a un nulla osta non più rinnovato dall’ente concedente dopo la cessazione di una concessione provvisoria. Il mezzo viene impiegato su un’altra linea, ritenendo sufficiente il fatto di essere già “autobus di linea” in generale.
In sede di controllo, la verifica incrociata con l’ente mette in luce l’assenza di copertura del nulla osta sulla nuova tratta. Si configura l’uso del veicolo in difformità dai presupposti, con applicazione dell’art. 87 CdS. La regolarizzazione passa dall’aggiornamento del nulla osta e, se necessario, dalla revisione della carta di circolazione presso la Motorizzazione.
Caso 4 — CQC non rinnovata del conducente
Un conducente di autobus extraurbano scopre, durante un controllo, che la propria CQC persone è scaduta da un mese: non ha effettuato il corso di rinnovo per ragioni organizzative. Il veicolo è perfettamente in regola con carta di circolazione e nulla osta, ma il conducente non ha più il titolo per condurre mezzi adibiti a trasporto professionale di persone.
La conseguenza non ricade solo sull’autista (sanzione e divieto di prosecuzione del viaggio), ma anche sull’impresa, che deve organizzare la sostituzione e gestire il rimpatrio dei passeggeri. Si tratta di un caso che, pur non rientrando direttamente nell’art. 87, mostra come la “linea” sia un sistema integrato di titoli: basta uno tassello mancante per fermare il servizio.
Caso 5 — Navetta hotel “gratuita” da e per l’aeroporto
Un hotel offre una navetta “gratuita” da e per l’aeroporto, con orari fissi pubblicati sul sito, aperta in realtà anche a clienti non alloggiati che acquistano una tessera annuale a prezzo simbolico. Pur presentata come servizio accessorio, l’offerta è strutturata come linea: percorso fisso, orari, accesso aperto dietro corrispettivo.
In un controllo congiunto della polizia stradale con l’agenzia regionale dei trasporti, si contesta lo svolgimento di servizio di linea senza nulla osta, ai sensi dell’art. 87 CdS. L’hotel, per restare nella legalità, deve scegliere: limitare effettivamente la navetta ai soli clienti registrati e gratuiti (servizio chiuso, non linea), oppure regolarizzarsi come operatore di linea o appoggiarsi a un vettore autorizzato.
Quando e come reagire
Sul lato dell’operatore TPL o dell’impresa di trasporto, alcune indicazioni operative aiutano a prevenire contestazioni:
- Verifica iniziale dei titoli: prima di mettere un veicolo in servizio, controllare carta di circolazione, annotazione di linea, nulla osta vigente e abbinamento mezzo–tratta. Un foglio di servizio chiaro evita malintesi in caso di controllo.
- Distinzione netta tra servizi: se l’impresa svolge anche noleggio con conducente o gran turismo, separare formalmente i contratti, le modalità di vendita e gli orari, in modo che non emerga un’offerta indifferenziata al pubblico travestita da “gita”.
- Aggiornamento dei conducenti: pianificare per tempo i corsi di rinnovo della CQC e i controlli sanitari, evitando di trovarsi senza personale abilitato.
- Gestione del controllo su strada: in caso di contestazione, il conducente deve esibire i documenti del veicolo, il proprio titolo di guida, la CQC e, se disponibile, copia dell’autorizzazione o del contratto di servizio. Eventuali osservazioni vanno fatte verbalizzare e poi valutate con l’ufficio legale dell’impresa.
- Ricorso amministrativo: avverso il verbale ex art. 87 CdS si può proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni; la scelta dipende dalle contestazioni accessorie (es. ritiro della carta di circolazione).
Per il viaggiatore, la tutela passa anzitutto dalla scelta di vettori autorizzati: la presenza dell’autorizzazione di linea o della licenza NCC/taxi è il primo indicatore di affidabilità del servizio.
Norme e fonti
- Art. 87 CdS — definizione di servizio di linea, veicoli ammessi, nulla osta autorità concedente, sanzioni (vedi scheda art. 87 CdS).
- Art. 85 CdS — servizio di noleggio con conducente per trasporto persone.
- Art. 86 CdS — servizio di piazza con autovetture (taxi).
- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 — conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.
- L. 15 gennaio 1992, n. 21 — legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).
- Reg. UE 1071/2009 — accesso alla professione di trasportatore su strada, requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
- Reg. UE 1370/2007 — servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
- D.Lgs. 286/2005 e D.M. 30 luglio 1991 — CQC e qualificazione del conducente.
Domande frequenti
Una navetta aziendale che porta i dipendenti dalla stazione alla sede è servizio di linea?
No, se è riservata in modo esclusivo ai dipendenti dell’impresa e non è aperta al pubblico indistinto. Si tratta di trasporto in conto proprio, fuori dall’ambito dell’art. 87 CdS, purché siano rispettate le condizioni del trasporto privato collettivo (mezzi propri o noleggiati con autista, finalità connessa all’attività aziendale, assenza di tariffa specifica al dipendente).
Posso usare un minibus con patente B per un servizio di linea?
No. Il servizio di linea richiede veicoli classificati come autobus (o le altre categorie indicate dall’art. 87), per i quali serve patente D e CQC persone. Un minibus rientra nella categoria solo se progettato per più di 9 posti complessivi e immatricolato come autobus; non basta la “forma” del veicolo, conta l’immatricolazione.
Che differenza c’è tra autorizzazione di linea e contratto di servizio pubblico?
L’autorizzazione di linea è il titolo amministrativo che abilita un vettore a svolgere un servizio su un determinato itinerario. Il contratto di servizio pubblico, disciplinato anche dal Reg. UE 1370/2007, è lo strumento con cui l’ente affidante regola gli obblighi di servizio pubblico (frequenze, tariffe, qualità) e i corrispettivi a fronte di obblighi non remunerati dal mercato.
Le sanzioni dell’art. 87 CdS si cumulano con quelle del CdS sulla circolazione?
Sì. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’uso del veicolo fuori dai presupposti dell’autorizzazione (€419-€1.682) si aggiunge alle eventuali sanzioni per altre violazioni accertate nel medesimo controllo (es. carico, velocità, tachigrafo, CQC), che restano autonome.