← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’articolo 87 del Codice della Strada definisce il servizio di linea per trasporto di persone e disciplina i veicoli ammessi, la carta di circolazione e il nulla osta dell’autorità concedente. La norma è il punto di snodo tra trasporto pubblico locale, noleggio con conducente e servizio taxi: tre mondi che spesso si sovrappongono nella pratica quotidiana, generando contestazioni stradali, sequestri di autobus e sospensioni di carta di circolazione. In questa guida raccogliamo i casi pratici più frequenti — dall’autobus turistico che lavora come linea abusiva, alla navetta d’albergo “gratuita”, fino alla CQC scaduta del conducente — con il quadro normativo essenziale e le indicazioni operative per inquadrare correttamente la fattispecie. Per il testo aggiornato dell’articolo si rinvia alla scheda dedicata art. 87 CdS.

Prima degli esempi: il quadro normativo

Il servizio di linea, secondo l’art. 87 CdS, è il trasporto di persone effettuato con itinerario, fermate, frequenze, orari e tariffe prestabilite, offerto in modo indifferenziato al pubblico. Tre elementi vanno tenuti insieme: la predeterminazione del percorso da parte di un’autorità concedente, l’accesso libero di chiunque dietro pagamento della tariffa e la continuità del servizio nel tempo, anche se a cadenza stagionale.

La cornice generale è data dal D.Lgs. 422/1997 (riforma del trasporto pubblico locale), che attribuisce a Regioni, Province e Comuni la competenza a programmare e affidare i servizi di linea sul proprio territorio, e dalla L. 35/2001 sui requisiti di accesso alla professione di trasportatore. A livello europeo opera il Reg. UE 1071/2009, che fissa requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale del gestore del trasporto. Il Reg. UE 1370/2007 disciplina invece l’affidamento dei contratti di servizio pubblico.

Sotto il profilo amministrativo, l’art. 87 richiede che la carta di circolazione del veicolo destinato a linea sia rilasciata previo nulla osta dell’autorità concedente, che attesti l’inserimento del mezzo nel parco autorizzato. L’uso del veicolo fuori dai presupposti dell’autorizzazione fa scattare la sanzione amministrativa pecuniaria, oggi compresa tra €419 e €1.682, con possibile ritiro della carta di circolazione.

Linea vs noleggio con conducente vs taxi

La distinzione tra le tre figure è cruciale, perché ciascuna ha titoli abilitativi, regole tariffarie e obblighi diversi.

La regola pratica: se l’itinerario è imposto al cliente e l’offerta è rivolta a chiunque paghi la tariffa, siamo in area linea. Se il cliente sceglie origine, destinazione e orario e prenota in anticipo, siamo in area NCC. Se la corsa è offerta su strada o piazza al pubblico indistinto senza prenotazione, è taxi.

Veicoli ammessi e titoli abilitativi

L’art. 87 CdS individua come veicoli idonei al servizio di linea: autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni e filobus. La categoria del mezzo deve risultare dalla carta di circolazione, che riporta anche l’annotazione del servizio cui è destinato. Il nulla osta dell’ente concedente è un atto presupposto: senza di esso, la motorizzazione non rilascia la carta con destinazione “linea”.

Sul fronte del conducente, l’operatività richiede:

Lato impresa, oltre ai requisiti di accesso alla professione, è richiesta l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) per i servizi che ricadono nell’ambito del Reg. UE 1071/2009.

Caso 1 — Autobus turistico che opera come “linea” abusiva

Una società di noleggio bus con licenza per servizi turistici istituisce, di fatto, una corsa quotidiana fissa da una piccola città di provincia a un centro commerciale, con orario costante, fermate intermedie sempre uguali e tariffa a posto venduta tramite sito. Pur formalmente “gran turismo”, il servizio ha tutti i tratti della linea: itinerario fisso, offerta al pubblico, continuità.

In un controllo su strada, la pattuglia rileva l’assenza del nulla osta della Regione e contesta l’uso del veicolo fuori dai presupposti della carta di circolazione (art. 87 CdS), con sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro della carta. Il vettore deve dimostrare l’effettiva natura occasionale e “chiusa” del servizio (gruppo determinato, contratto unico, assenza di vendita posto a posto) per evitare la riqualificazione in linea abusiva.

Caso 2 — Comune che concede una tratta extraurbana

Un piccolo Comune intende affidare una navetta che colleghi il centro abitato con la stazione ferroviaria del capoluogo, passando per due frazioni di un Comune limitrofo. L’amministrazione si chiede se possa rilasciare direttamente l’autorizzazione di linea.

La risposta passa dal D.Lgs. 422/1997: il singolo Comune è competente per i servizi urbani nel proprio territorio, mentre i collegamenti che attraversano più Comuni o coinvolgono ambiti extraurbani sono in competenza della Regione (o dell’ente di area vasta, dove previsto dalla legge regionale). Procedere senza il corretto livello concedente esporrebbe il vettore a contestazioni ex art. 87 CdS e l’atto amministrativo a impugnazione per incompetenza.

Caso 3 — Nulla osta scaduto e veicolo in servizio

Un operatore TPL utilizza un autobus la cui annotazione di destinazione a linea, sulla carta di circolazione, è collegata a un nulla osta non più rinnovato dall’ente concedente dopo la cessazione di una concessione provvisoria. Il mezzo viene impiegato su un’altra linea, ritenendo sufficiente il fatto di essere già “autobus di linea” in generale.

In sede di controllo, la verifica incrociata con l’ente mette in luce l’assenza di copertura del nulla osta sulla nuova tratta. Si configura l’uso del veicolo in difformità dai presupposti, con applicazione dell’art. 87 CdS. La regolarizzazione passa dall’aggiornamento del nulla osta e, se necessario, dalla revisione della carta di circolazione presso la Motorizzazione.

Caso 4 — CQC non rinnovata del conducente

Un conducente di autobus extraurbano scopre, durante un controllo, che la propria CQC persone è scaduta da un mese: non ha effettuato il corso di rinnovo per ragioni organizzative. Il veicolo è perfettamente in regola con carta di circolazione e nulla osta, ma il conducente non ha più il titolo per condurre mezzi adibiti a trasporto professionale di persone.

La conseguenza non ricade solo sull’autista (sanzione e divieto di prosecuzione del viaggio), ma anche sull’impresa, che deve organizzare la sostituzione e gestire il rimpatrio dei passeggeri. Si tratta di un caso che, pur non rientrando direttamente nell’art. 87, mostra come la “linea” sia un sistema integrato di titoli: basta uno tassello mancante per fermare il servizio.

Caso 5 — Navetta hotel “gratuita” da e per l’aeroporto

Un hotel offre una navetta “gratuita” da e per l’aeroporto, con orari fissi pubblicati sul sito, aperta in realtà anche a clienti non alloggiati che acquistano una tessera annuale a prezzo simbolico. Pur presentata come servizio accessorio, l’offerta è strutturata come linea: percorso fisso, orari, accesso aperto dietro corrispettivo.

In un controllo congiunto della polizia stradale con l’agenzia regionale dei trasporti, si contesta lo svolgimento di servizio di linea senza nulla osta, ai sensi dell’art. 87 CdS. L’hotel, per restare nella legalità, deve scegliere: limitare effettivamente la navetta ai soli clienti registrati e gratuiti (servizio chiuso, non linea), oppure regolarizzarsi come operatore di linea o appoggiarsi a un vettore autorizzato.

Quando e come reagire

Sul lato dell’operatore TPL o dell’impresa di trasporto, alcune indicazioni operative aiutano a prevenire contestazioni:

Per il viaggiatore, la tutela passa anzitutto dalla scelta di vettori autorizzati: la presenza dell’autorizzazione di linea o della licenza NCC/taxi è il primo indicatore di affidabilità del servizio.

Norme e fonti

Domande frequenti

Una navetta aziendale che porta i dipendenti dalla stazione alla sede è servizio di linea?

No, se è riservata in modo esclusivo ai dipendenti dell’impresa e non è aperta al pubblico indistinto. Si tratta di trasporto in conto proprio, fuori dall’ambito dell’art. 87 CdS, purché siano rispettate le condizioni del trasporto privato collettivo (mezzi propri o noleggiati con autista, finalità connessa all’attività aziendale, assenza di tariffa specifica al dipendente).

Posso usare un minibus con patente B per un servizio di linea?

No. Il servizio di linea richiede veicoli classificati come autobus (o le altre categorie indicate dall’art. 87), per i quali serve patente D e CQC persone. Un minibus rientra nella categoria solo se progettato per più di 9 posti complessivi e immatricolato come autobus; non basta la “forma” del veicolo, conta l’immatricolazione.

Che differenza c’è tra autorizzazione di linea e contratto di servizio pubblico?

L’autorizzazione di linea è il titolo amministrativo che abilita un vettore a svolgere un servizio su un determinato itinerario. Il contratto di servizio pubblico, disciplinato anche dal Reg. UE 1370/2007, è lo strumento con cui l’ente affidante regola gli obblighi di servizio pubblico (frequenze, tariffe, qualità) e i corrispettivi a fronte di obblighi non remunerati dal mercato.

Le sanzioni dell’art. 87 CdS si cumulano con quelle del CdS sulla circolazione?

Sì. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’uso del veicolo fuori dai presupposti dell’autorizzazione (€419-€1.682) si aggiunge alle eventuali sanzioni per altre violazioni accertate nel medesimo controllo (es. carico, velocità, tachigrafo, CQC), che restano autonome.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.