Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 59 TUIR – Dividendi (NDR: ex art. 56. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

In vigore dal 01/01/2026

Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51

Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, rispettivamente modificato e inserito dall’articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai commi da 54 a 58 della stessa legge.

“1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa’ e degli enti di cui all’articolo 73, nonche’ quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L’esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro

2. (Comma abrogato)”

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Tassazione dividendi per persone fisiche imprenditori: 58,14% del compenso lordo dopo riforma IRES.
  • Percentuale applicabile a partecipazioni qualificate e non qualificate.
  • Utili pre-2016: regime transitorio a 40% (fino 2007) e 49,72% (2007-2016).
  • Società semplici: tassazione integrale post-2018 (salvo regime transitorio per utili fino 31.12.2017).
  • Strumenti partecipativi e associazione in partecipazione: stesse regole dividendi.

Commento del professionista

Ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del TUIR, il reddito di impresa, anche per i soggetti IRPEF, si determina secondo le regole dettate per l’IRES dalla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, salvo quanto diversamente previsto dal Capo VI del Titolo I.

Pertanto, gli utili derivanti da partecipazioni in soggetti IRES (dividendi) concorrono alla formazione del reddito dei soggetti IRPEF, come le imprese individuali e le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), secondo le disposizioni dell’art. 89 del TUIR. Tuttavia, la misura di esenzione differisce rispetto ai soggetti IRES, per i quali i dividendi sono esenti al 95%.

Per i soggetti IRPEF, l’art. 59 del TUIR prevede che i dividendi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% del loro ammontare, applicando il criterio di cassa. Tale percentuale si applica sia alle partecipazioni qualificate che a quelle non qualificate e riguarda gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2016, in base al d.m. 26.5.2017, conseguente alla riduzione dell’IRES dal 27,5% al 24%.

Gli utili prodotti in precedenza mantengono il trattamento precedente: 40% per quelli formatisi fino al 31.12.2007 e 49,72% per quelli formatisi dall’esercizio successivo a tale data.

L’imponibilità parziale del 58,14% si applica anche ai proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. I dividendi percepiti dalle società di persone da partecipazioni in società di capitali seguono le stesse regole dei dividendi delle imprese individuali, concorrendo al reddito dei soci per trasparenza.

Secondo la circ. Assonime n. 32/2004, lo stesso regime si applica anche ai soci soggetti IRES partecipanti tramite società personali. In questi casi, l’interposizione della società di persone come “prima percipiente” comporta l’applicazione della tassazione al 58,14%, e non della detassazione del 95% prevista per i dividendi tra soggetti IRES.

Per le società semplici, il reddito si determina sommando i redditi di ciascuna categoria (art. 8 TUIR), escludendo quelli soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva. Anche qui, i dividendi concorrevano alla formazione della base imponibile secondo le percentuali indicate sopra.

Con la legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) e la modifica dell’art. 47 TUIR, si sono aperti due scenari interpretativi:

  1. gli utili sarebbero interamente non tassabili;

  2. gli utili concorrono al reddito complessivo per intero.

Le istruzioni del modello REDDITI SP 2019 risolvono la questione a sfavore del contribuente, confermando la tassazione integrale degli utili percepiti dalle società semplici. Tuttavia, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti tra il 1.1.2018 e il 31.12.2022, continua a operare il regime transitorio (40%, 49,72% o 58,14%).

Infine, il comma 1 dell’art. 59 del TUIR estende il trattamento dei dividendi anche a:

  • titoli e strumenti finanziari partecipativi (art. 44 lett. a TUIR) la cui remunerazione dipende dai risultati economici della società emittente o del gruppo;

  • contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza (art. 2554 c.c.) con apporto di capitale o misto.

In tutti i casi, non si applicano le norme dei commi 5 e 7 dell’art. 47 TUIR per somme o beni ricevuti da ripartizione di riserve di capitale, recesso, esclusione, riscatto o liquidazione della società, ma la disciplina del comma 5-bis dell’art. 86 TUIR. Ciò implica distinguere la parte attribuibile a utili (tassata come dividendi) da quella residua (tassata come plusvalenza).

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Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 26/E del 16 giugno 2004

Disciplina della tassazione dei dividendi dopo la riforma IRES (D.Lgs. 344/2003): per le società di persone e imprese individuali (art. 59 TUIR) i dividendi concorrono al reddito nella misura del 40% (oggi aggiornata per legge), indipendentemente dalla qualificazione della partecipazione.

Risposta a interpello

n. 59 del 5 marzo 2025

La rinuncia ai dividendi da parte del socio si considera comunque 'percezione' ai fini fiscali e resta soggetta al regime impositivo proprio dei dividendi distribuiti, con i conseguenti adempimenti del sostituto d'imposta.

Domande frequenti

Qual è la percentuale di imponibilità dei dividendi per una persona fisica?

58,14% del loro ammontare, applicabile sia a partecipazioni qualificate che non qualificate per utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31.12.2016.

Come si trattano i dividendi di utili prodotti prima del 2016?

Regime transitorio: 40% per utili fino al 31.12.2007; 49,72% per quelli dell'esercizio successivo fino al 31.12.2016.

Una società di persone che riceve dividendi come li tassa?

Secondo le stesse regole della persona fisica percipiente (58,14%), non della detassazione IRES al 95%, per effetto della trasparenza dei redditi ai soci.

Gli utili distribuiti da società semplici sono tassati diversamente?

Sì. Dopo la L. 205/2017, sono tassati integralmente. Per gli utili fino al 31.12.2017 distribuiti dal 1.1.2018 al 31.12.2022 continua il regime transitorio (40%, 49,72%, 58,14%).

Come si distingue la parte a utili da quella a capitale in una liquidazione?

La parte utili è tassata come dividendi secondo le percentuali indicate; la parte residua è tassata come plusvalenza secondo l'art. 86 co. 5-bis, distinguendo tra riserve di capitale e utili non distribuiti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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