Indice
- Norma transitoria simmetrica all'art. 82: disciplinava la detrazione una tantum dell'IGE assolta sulle scorte di magazzino e sui beni destinati alla rivendita acquistati nel periodo 01/09/1971 → 25/05/1972, purché ancora posseduti al 25/05/1972.
- Ambito soggettivo: imprese industriali di produzione di beni o servizi ex art. 2195 n. 1 c.c., imprese agricole ex art. 2135 c.c., piccoli imprenditori; finestra temporale leggermente più stretta (01/09/1971, non 01/07) rispetto agli investimenti.
- Ambito oggettivo: materie prime, semilavorati, componenti, lavorazioni in conto terzi, passaggi infrastabilimento, e beni destinati alla rivendita nello stato originario o ai propri negozi al pubblico.
- Regimi speciali: per i beni in regimi speciali di imposizione una tantum, applicazione di aliquote condensate; regola dedicata ai prodotti tessili (Tabelle B e C L. 12/08/1957 n. 757, aliquote L. 31/07/1954 n. 570) con possibile rideterminazione anche di detrazioni già operate.
- Modificato dal DPR 23/12/1974 n. 687 art. 1 con effetto dal 29/12/1974, che ne ha allargato la portata su scorte di tipo specifico. Soppressione 01/01/2027 dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170.
Testo dell'articoloVigente
Art. 83 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte.
In vigore dal 29/12/1974 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“I contribuenti che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all’art. 2195, n. 1 del codice civile, o
attivita’ agricole di cui all’art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto,
nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l’imposta generale sull’entrata, l’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del
regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o
ad essi addebitate a titolo di rivalsa: 1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e
componenti relativi all’attivita’ esercitata, nonche’ per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o
reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di
imposizione una volta tanto l’imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata all’ammontare imponibile risultante
dalle fatture d’acquisto o dalle bollette d’importazione, decurtato dell’imposta che vi e’ eventualmente incorporata. Tuttavia per i
prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l’imposta detraibile, anche se la
detrazione sia stata gia’ operata, e’ determinata applicando all’ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della L. 31 luglio
1954, n. 570, e successive modificazioni; 2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello
stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
La detrazione e’ ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
doganali e puo’ essere applicata, a scelta del contribuente: a) o nella misura corrispondente alle quantita’ di beni, distinti per gruppi
merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in
semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data piu’ recente. La vidimazione puo’
essere eseguita anche dall’ufficio del registro o dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto;
b) o nella misura forfettaria del 25 per cento dell’ ammontare globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del
7,50 per cento dell’ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L’applicazione della detrazione in misura forfettaria non e’
ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali e’ consentita la detrazione di cui al n. 1)
del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti puo’ essere applicata con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano
oggetto dell’attivita’ esercitata nonche’ alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attivita’ intermediarie nella circolazione
di beni, di cui all’art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma e’ pero’ ridotta al 10 per cento per i
contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio all’ingrosso e al 7,50 per cento per
quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all’ingrosso. Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell’art. 82 valgono anche
agli effetti del presente articolo.”
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Stesso numero, altri codici
- Art. 83 Reg. (UE) 2024/1689 — Non conformità formale
- Art. 83 Cod. Amb. — acque di balneazione
- Art. 83 D.Lgs. 159/2011 — Ambito di applicazione della documentazione antimafia
- Art. 83 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 83 D.Lgs. 42/2004 — Destinazione del bene restituito
- Art. 83 CAD — Articolo abrogato
Commento
La detrazione IGE sulle scorte: la pulizia del magazzino fisico al varo dell'IVA
L'art. 83 del DPR 633/1972 è il complemento simmetrico dell'art. 82: mentre quest'ultimo disciplinava la detrazione una tantum dell'IGE assolta sui beni strumentali, l'art. 83 ha disciplinato la stessa fattispecie per le scorte di magazzino e per i beni destinati alla rivendita. La logica è identica, evitare la doppia imposizione IGE-IVA al varo del nuovo tributo, ma l'oggetto è diverso: non i cespiti di lungo periodo, bensì i flussi di magazzino, le materie prime, i semilavorati, i componenti, i prodotti finiti destinati alla vendita. Il contribuente che al 25/05/1972 (data di entrata in vigore dei primi decreti delegati ex L. 825/1971) aveva ancora in magazzino beni acquistati con IGE assolta dal 01/09/1971 in poi, poteva detrarre dall'IVA la corrispondente quota di imposta «cumulata», recuperando la neutralità del prelievo. La norma è stata oggetto di una significativa modifica con il DPR 23/12/1974 n. 687 art. 1 (decreto integrativo della disciplina IVA), che ha ampliato la portata e affinato i meccanismi di calcolo per alcune categorie di prodotti (in particolare i tessili). La soppressione dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 cancellerà formalmente una norma che ha esaurito la propria efficacia da decenni.
Ambito soggettivo e oggettivo: chi e quali beni
L'art. 83 c. 1 individua come destinatari della detrazione le imprese industriali dirette alla produzione di beni o servizi (art. 2195 n. 1 c.c.) e le imprese agricole (art. 2135 c.c.), espressamente includendo i piccoli imprenditori. La menzione esplicita dei piccoli imprenditori è significativa: a differenza dell'art. 82 (che richiedeva implicitamente l'organizzazione strutturata d'impresa), l'art. 83 riconosceva il beneficio anche alle realtà minori, in coerenza con il fatto che le scorte di magazzino sono un elemento patrimoniale presente in ogni attività produttiva, indipendentemente dalla dimensione. La norma elenca due tipologie di beni rilevanti: (1) materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attività esercitata, nonché lavorazioni commesse a terzi e passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo 01/09/1971 → 25/05/1972; (2) acquisti e importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario, e passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nello stesso periodo. La finestra temporale (01/09/1971, non 01/07 come per gli investimenti) è leggermente più stretta perché le scorte hanno una rotazione più rapida dei cespiti, e il legislatore ha ritenuto che i flussi di magazzino dei due mesi più antichi (luglio-agosto 1971) fossero ormai stati assorbiti nella normale gestione produttiva alla data di riferimento.
Regimi speciali e aliquote condensate
L'art. 83 c. 1 n. 1 conteneva una regola tecnica importante per i beni soggetti a «regimi speciali di imposizione una volta tanto» (regimi sostitutivi tipo art. 80, accise, monopoli): l'imposta detraibile si determinava applicando l'aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta eventualmente incorporata. La nozione di «aliquota condensata» è una creazione del legislatore IVA italiano per gestire fattispecie in cui il prezzo di acquisto incorporava già un'imposta sostitutiva e occorreva «scorporare» la quota IGE virtualmente attribuibile. Era un meccanismo tecnico complesso che ha generato non pochi contenziosi negli anni Settanta, in particolare per il settore dei tabacchi (regime monofase art. 74) e degli oli minerali (regime accise). La regola è ormai inapplicabile nel sistema vigente perché tutti i regimi speciali sono confluiti nelle discipline IVA ordinarie o in regimi speciali integrati con le accise armonizzate UE.
La regola speciale per il settore tessile
Il comma 1 n. 1 dell'art. 83 dedica una previsione specifica al settore tessile: per i prodotti tessili di cui alle Tabelle B e C allegate alla L. 12/08/1957 n. 757 (legge fondamentale dell'imposta unica sui tessili, sostituita poi dall'IVA), e successive modificazioni, l'imposta detraibile è determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite dalla L. 31/07/1954 n. 570 e successive modificazioni. La norma prevede inoltre la possibilità di rideterminare detrazioni già operate, qualora si scopra che erano state calcolate con criteri diversi da quelli stabiliti. La specialità del settore tessile derivava dal fatto che esso era stato, fin dagli anni Cinquanta, soggetto a una disciplina autonoma con imposta unica all'origine (sostitutiva dell'IGE plurifase): il passaggio all'IVA ha richiesto un calibrato allineamento tecnico per non distorcere la posizione dei contribuenti del settore. Le L. 757/1957 e L. 570/1954 sono oggi norme storiche, integralmente abrogate dalle riforme successive del settore tessile, ma sopravvivono come «riferimento fossile» nell'art. 83 perché la sua funzione è proprio quella di fotografare la situazione 1971-1972.
Le condizioni della detrazione e la modifica del 1974
La detrazione dell'art. 83 era subordinata, come quella dell'art. 82, a condizioni di tracciabilità documentale e di possesso dei beni alla data del 25/05/1972. Anche qui la documentazione formale (fatture, bollette doganali) era requisito sostanziale. Il DPR 23/12/1974 n. 687 art. 1 ha apportato una modifica significativa, in vigore dal 29/12/1974: l'intervento è stato volto principalmente ad aggiornare i meccanismi di calcolo per allinearli all'evoluzione applicativa del decreto IVA originario, con particolare riguardo ai prodotti tessili e ad alcune categorie di scorte di magazzino industriale. Il decreto del 1974 fa parte di una serie di decreti correttivi della disciplina IVA emanati nel triennio 1973-1976, espressione della delega correttiva ex art. 15 c. 6 L. 825/1971 che consentiva al Governo di integrare e modificare i decreti delegati entro tre anni dall'entrata in vigore della riforma.
L'eredità sistematica: l'art. 83 come prefigurazione delle regole sulle rimanenze IVA
Anche l'art. 83, come il «gemello» art. 82, ha lasciato un'eredità sistematica notevole. La distinzione strutturale fra beni di magazzino (rotazione veloce, materie prime/semilavorati/prodotti finiti) e beni strumentali (rotazione lenta, cespiti ammortizzabili) è oggi un cardine della disciplina IVA contemporanea: si riflette nella diversa cadenza di rettifica della detrazione (puntuale per le merci di magazzino, pluriennale a quinti per i beni strumentali mobili e a decimi per gli immobili ex art. 19-bis2 del DPR 633/1972), nelle regole di consumo finale dei beni e dei servizi (autoconsumo art. 2 c. 2 n. 5 e art. 3 c. 3), e nella disciplina dell'inventario e del valore delle rimanenze (artt. 92-93 TUIR, art. 60 DPR 600/1973). L'art. 83 è anche il modello tecnico delle regole di calcolo dell'imposta detraibile sulle scorte di magazzino in caso di trasferimento d'azienda, di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) e di passaggio fra regimi IVA differenti (ad esempio, ingresso e uscita dal regime forfettario L. 190/2014, dal regime franchigia L. 398/1991 ASD, dal regime speciale agricolo art. 34 DPR 633/1972). In tutti questi casi il problema sostanziale è lo stesso che si poneva nel 1973: garantire la neutralità del passaggio evitando doppia imposizione o salti d'imposta.
Significato attuale e soppressione dal 2027
Come l'art. 82, anche l'art. 83 ha esaurito la propria funzione applicativa nel 1973-1975, con la presentazione delle prime dichiarazioni IVA che includevano la detrazione una tantum sulle scorte. Da quasi 50 anni la norma è rimasta in vigore come relitto del sistema, senza più applicazione concreta. La soppressione dal 01/01/2027 ad opera del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III», delega L. 111/2023) cancella formalmente una norma ormai inapplicata, in coerenza con la pulizia sistematica operata dalla riforma sull'intero corpus del DPR 633/1972. Per il commercialista, la conoscenza dell'art. 83 ha valore soprattutto sistematico: insieme all'art. 82, illustra la tecnica con cui il legislatore italiano ha gestito uno dei passaggi più complessi della storia tributaria nazionale (l'introduzione dell'IVA neutrale in sostituzione dell'IGE cumulativa) e mostra l'attenzione del legislatore agli effetti redistributivi del cambio di tributo sui diversi settori produttivi (industriale, agricolo, commerciale, tessile). Negli archivi storici dei grandi contribuenti italiani (gruppi industriali, banche, assicurazioni) si possono ancora trovare prospetti di calcolo della «detrazione 82-83» che documentano l'applicazione concreta della norma, ma nessuna operazione vivente è oggi regolata dalla disposizione.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra art. 82 e art. 83 del DPR 633/1972?
Le due norme sono simmetriche e complementari, entrambe finalizzate a evitare la doppia imposizione IGE-IVA al varo del nuovo tributo nel 1973. L'art. 82 disciplina la detrazione una tantum dell'IGE assolta sui beni strumentali (cespiti, costruzioni industriali, impianti, macchinari, beni di utilizzazione ripetuta) acquistati dal 01/07/1971 al 25/05/1972 e ancora posseduti al 25/05/1972. L'art. 83 disciplina invece la stessa detrazione per le scorte di magazzino e i beni destinati alla rivendita (materie prime, semilavorati, componenti, prodotti finiti) acquistati dal 01/09/1971 al 25/05/1972 e ancora posseduti al 25/05/1972. La finestra temporale è più stretta per le scorte (01/09 vs 01/07) per riflettere la maggiore rotazione del magazzino rispetto ai cespiti.
Cosa significa «aliquota condensata» nell'art. 83?
L'aliquota condensata è una nozione tecnica creata dal legislatore IVA italiano per gestire fattispecie in cui il prezzo di acquisto di un bene incorporava già un'imposta sostitutiva (regimi tipo art. 80, accise, monopoli) e occorreva «scorporare» la quota di IGE virtualmente attribuibile alla cessione. L'imposta detraibile si determinava applicando questa aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta eventualmente incorporata. Era un meccanismo tecnico complesso che ha generato contenziosi negli anni Settanta, in particolare per i settori tabacchi e oli minerali, oggi inapplicabile.
Perché l'art. 83 fa riferimento alle leggi del 1957 e del 1954 sui tessili?
Il settore tessile, fin dagli anni Cinquanta, era stato soggetto a una disciplina autonoma con imposta unica all'origine sostitutiva dell'IGE plurifase. Le Tabelle B e C allegate alla L. 12/08/1957 n. 757 individuavano i prodotti tessili soggetti a tale regime, mentre la L. 31/07/1954 n. 570 stabiliva le aliquote applicabili. L'art. 83 fa riferimento a queste leggi per garantire la corretta determinazione della detrazione una tantum sulle scorte tessili al varo dell'IVA: era necessario un calibrato allineamento tecnico per non distorcere la posizione dei contribuenti del settore. Le due leggi sono oggi storicamente abrogate, ma sopravvivono come «riferimento fossile» nell'art. 83 perché la sua funzione è proprio quella di fotografare la situazione 1971-1972.
Cosa ha cambiato il DPR 687/1974 sull'art. 83?
Il DPR 23/12/1974 n. 687 art. 1, in vigore dal 29/12/1974, ha modificato l'art. 83 ampliandone la portata e affinando i meccanismi di calcolo per alcune categorie di prodotti, con particolare riguardo ai tessili e alle scorte di magazzino industriale. Il decreto del 1974 fa parte di una serie di decreti correttivi della disciplina IVA emanati nel triennio 1973-1976, espressione della delega correttiva ex art. 15 c. 6 della L. 09/10/1971 n. 825 che consentiva al Governo di integrare e modificare i decreti delegati entro tre anni dall'entrata in vigore della riforma. La modifica ha avuto effetto retroattivo limitato, consentendo in alcuni casi la rideterminazione di detrazioni già operate dai contribuenti.
Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 83 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111). Si tratta di soppressione di pulizia normativa: la norma aveva esaurito la propria funzione transitoria nel 1973-1975, e da quasi 50 anni era rimasta in vigore come relitto del sistema. La cancellazione non produce alcun effetto sostanziale né pone problemi di disciplina transitoria, perché nessuna operazione vivente è ancora regolata dall'art. 83. Il nuovo Testo Unico IVA non riproduce alcuna norma equivalente, perché la fattispecie «detrazione IGE per scorte pre-1973» appartiene ormai irrimediabilmente al passato.
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