Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 73 del TUIR individua la residenza fiscale delle società, con criteri riformati dal 2024 (D.Lgs. 209/2023).
- È residente la società che per la maggior parte del periodo ha in Italia, in alternativa: la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
- La riforma ha abrogato i vecchi criteri di sede dell’amministrazione e oggetto principale.
- L’esterovestizione è la collocazione fittizia all’estero di una società che è di fatto gestita dall’Italia: comporta la tassazione in Italia.
La norma (art. 73, comma 3, TUIR – testo dal 2024)
«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.»
| Criterio (dal 2024) | Contenuto |
|---|---|
| Sede legale | Sede risultante dallo statuto |
| Sede di direzione effettiva | Decisioni strategiche continue e coordinate |
| Gestione ordinaria in via principale | Atti di gestione corrente |
| Criteri abrogati | Sede dell’amministrazione e oggetto principale |
Tre casi pratici
Società estera gestita dall’Italia
Una società formalmente residente all’estero ha gli amministratori che decidono dall’Italia.
- Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
Cosa fare: Se la direzione effettiva o la gestione ordinaria sono in Italia, la società è fiscalmente residente in Italia: va dichiarato il reddito in Italia, evitando l’esterovestizione.
Holding estera senza struttura
Una holding costituita all’estero non ha personale né uffici operativi nel Paese estero.
Cosa fare: L’assenza di sostanza economica e la gestione dall’Italia espongono al rischio di esterovestizione: documentare l’effettiva attività e governance nello Stato estero.
Sede legale estera ma decisioni in Italia
Le riunioni del consiglio e le decisioni strategiche avvengono in Italia.
Cosa fare: La sede di direzione effettiva (decisioni strategiche continue e coordinate) in Italia rende la società residente: serve coerenza tra sede formale e luogo di gestione.
Spunti pratici
- Basta uno dei tre criteri per la residenza in Italia, valutato per la maggior parte del periodo d’imposta.
- L’esterovestizione si accompagna spesso a contestazioni di transfer pricing (art. 110) e CFC.
- Documentare sostanza economica, governance e processo decisionale nello Stato estero.
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni regolano i conflitti di residenza.
Norme collegate
- Residenza delle persone fisiche (art. 2)
- Transfer pricing (art. 110)
- Holding e direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.)
Fonti affidabili
- TUIR, DPR 917/1986, art. 73
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (residenza fiscale)
- Agenzia delle Entrate, esterovestizione e residenza
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Domande frequenti
Quando una società è residente in Italia?
Se per la maggior parte del periodo ha in Italia, in alternativa, la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale (dal 2024).
Cos'è l'esterovestizione?
La collocazione fittizia all'estero di una società di fatto gestita dall'Italia: comporta la tassazione del reddito in Italia.
Come si dimostra la residenza estera?
Documentando sostanza economica, governance e processo decisionale effettivamente svolti nello Stato estero.