Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Lo stipendio è pignorabile dal Fisco in misura progressiva (art. 72-ter DPR 602/1973).
- Un decimo fino a 2.500 €; un settimo tra 2.500 e 5.000 €; un quinto oltre 5.000 €.
- La pensione è impignorabile per il minimo vitale (doppio dell’assegno sociale).
- Solo la parte di pensione eccedente è pignorabile nei limiti.
- L’ultimo emolumento accreditato sul conto è escluso.
Cosa dice l’art. 72-ter DPR 602/1973
Comma 1: «Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.»
Comma 2: «Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme […] superano i cinquemila euro.»
Oltre i 5.000 euro torna quindi la misura ordinaria dell’un quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.).
Le fasce di pignorabilità dello stipendio
| Stipendio netto mensile | Quota pignorabile dal Fisco |
|---|---|
| Fino a 2.500 € | Un decimo (1/10) |
| Da 2.500 € a 5.000 € | Un settimo (1/7) |
| Oltre 5.000 € | Un quinto (1/5) |
La tutela rafforzata delle pensioni
La pensione gode di una protezione ulteriore: è impignorabile per la parte pari al minimo vitale, individuato nel doppio dell’assegno sociale. Per il 2025, con assegno sociale di 538,68 euro, il minimo vitale è 1.077,36 euro (con un minimo inderogabile di 1.000 euro): se la pensione è pari o inferiore, non è pignorabile. Solo la parte eccedente il minimo vitale è pignorabile, e nei limiti di un quinto. Gli importi dell’assegno sociale si aggiornano ogni anno, quindi la soglia va ricalcolata.
Tre casi pratici
Caso 1 – Stipendio netto di 1.800 euro
Scenario. Lavoratore dipendente con cartelle.
Inquadramento. Essendo sotto 2.500 euro, il Fisco può pignorare un decimo (180 euro circa), non un quinto.
Cosa verificare
- importo netto mensile;
- fascia applicabile;
- eventuali altri pignoramenti;
- correttezza della trattenuta.
Caso 2 – Pensione di 1.050 euro
Scenario. Pensionato con debiti fiscali.
Inquadramento. La pensione è sotto il minimo vitale 2025 (1.077,36 euro): non è pignorabile. Solo l’eventuale eccedenza sarebbe aggredibile.
Cosa controllare
- importo della pensione;
- minimo vitale dell’anno;
- eventuale eccedenza;
- tutela sul conto.
Caso 3 – Pignoramento oltre il limite
Scenario. Viene trattenuta una quota superiore al consentito.
Inquadramento. Si può proporre opposizione e chiedere la rideterminazione della quota e la restituzione dell’eccedenza.
Cosa fare
- verifica della quota trattenuta;
- opposizione nei termini;
- richiesta di rideterminazione;
- restituzione delle somme.
Spunti pratici
- Conosci la tua fascia: 1/10, 1/7 o 1/5 in base all’importo.
- Pensione protetta fino al doppio dell’assegno sociale.
- Ricalcola ogni anno il minimo vitale (l’assegno sociale cambia).
- Ultimo emolumento sul conto escluso dal pignoramento.
- Controlla le trattenute: l’eccedenza va restituita.
Per verificare la quota pignorabile e reagire puoi far controllare fasce, minimo vitale e opposizioni.
Norme collegate
DPR 602/1973: art. 72-ter (limiti di pignorabilità), art. 72-bis (ordine di pagamento diretto). Codice di procedura civile: art. 545 (impignorabilità di stipendi e pensioni).
Fonti affidabili
- DPR 602/1973 – Normattiva (testo vigente)
- INPS – importo dell’assegno sociale (aggiornato annualmente)
Domande frequenti
Quanto può pignorare il Fisco dallo stipendio?
Secondo l’art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro; un settimo tra 2.500 e 5.000 euro; oltre 5.000 euro si applica un quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.).
Come si calcola il limite sullo stipendio?
La frazione si applica allo stipendio netto mensile, con fasce progressive: più basso è lo stipendio, minore è la quota pignorabile.
Le pensioni hanno una tutela maggiore?
Sì. La pensione è impignorabile per la parte pari al minimo vitale (doppio dell’assegno sociale; per il 2025, 1.077,36 euro, con minimo inderogabile di 1.000 euro); solo l’eccedenza è pignorabile nei limiti.
Cosa succede se ci sono più pignoramenti?
Le quote non si sommano illimitatamente: il cumulo è soggetto a limiti per garantire al debitore una parte della retribuzione o pensione; va verificato caso per caso.
Lo stipendio accreditato sul conto resta protetto?
In parte sì: in caso di accredito, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato (art. 72-ter, comma 2-bis).
Domande frequenti
Quanto può pignorare il Fisco dallo stipendio?
Secondo l'art. 72-ter DPR 602/1973: un decimo per importi fino a 2.500 euro; un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro; oltre 5.000 euro si applica la misura dell'art. 545, quarto comma, c.p.c. (un quinto).
Come si calcola il limite sullo stipendio?
La frazione si applica allo stipendio netto mensile. Le fasce sono progressive in base all'importo: più basso è lo stipendio, minore è la quota pignorabile (un decimo nella fascia più bassa).
Le pensioni hanno una tutela maggiore?
Sì. La pensione è impignorabile per la parte pari al 'minimo vitale', cioè il doppio dell'assegno sociale (per il 2025, 1.077,36 euro, con un minimo inderogabile di 1.000 euro); solo la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti.
Cosa succede se ci sono più pignoramenti?
Le quote pignorabili non si sommano illimitatamente: il cumulo è soggetto a limiti, per garantire al debitore una parte della retribuzione o pensione; va verificato caso per caso.
Lo stipendio accreditato sul conto resta protetto?
Sì in parte: in caso di accredito, gli obblighi del terzo non si estendono all'ultimo emolumento accreditato (art. 72-ter, comma 2-bis); le somme già presenti seguono le regole sul conto.