Stima orientativa. Non sostituisce il provvedimento del giudice o la verifica del terzo pignorato. Non gestisce concorso tra più pignoramenti di natura diversa, assegni alimentari determinati in concreto, delegazioni di pagamento, TFR e indennità speciali, arretrati, tredicesima/quattordicesima, pignoramenti presso banca su somme miste o prova della provenienza delle somme.
Quanto può essere pignorato di stipendio e pensione
Il pignoramento presso terzi di stipendio e pensione è regolato dagli artt. 543-548 c.p.c. e dall'art. 545 c.p.c. che individua i limiti di pignorabilità. La quota pignorabile cambia a seconda del creditore procedente (privato, Agenzia delle Entrate-Riscossione, alimenti) e della natura della somma (stipendio, pensione, somme già accreditate su conto).
Stipendio: quote pignorabili
Crediti ordinari (privati): massimo un quinto del netto (art. 545 c. 4 c.p.c.).
Crediti alimentari (mantenimento coniuge, figli, genitori): quota stabilita dal giudice in base alle esigenze, anche oltre il quinto (art. 545 c. 3 c.p.c.).
Agenzia Entrate-Riscossione (art. 72-ter D.P.R. 602/1973): 1/10 per stipendi fino a € 2.500 mensili, 1/7 tra € 2.500 e € 5.000, 1/5 oltre € 5.000.
Concorso di crediti: cumulando crediti di natura diversa si può arrivare fino a 1/2 del netto (art. 545 c. 5 c.p.c.).
Pensione: limite minimo vitale
Sulla pensione opera la soglia di impignorabilità assoluta pari al doppio dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 €: per il 2026 corrisponde a € 1.092,48 mensili. Solo la parte di pensione che eccede questa soglia è pignorabile, e comunque nei limiti di un quinto. Il restante minimo vitale è intangibile per qualsiasi creditore, salvo gli alimenti.
Pignoramento su conto corrente
Quando lo stipendio o la pensione sono già stati accreditati su conto, l'art. 545 c. 8 c.p.c. fissa una soglia di impignorabilità pari al triplo dell'assegno sociale (€ 1.638,72 mensili nel 2026). Sopra quella soglia il conto è pignorabile al 100%, salvo prova che le somme depositate riguardano accrediti precedenti - che restano nei limiti del quinto.
Il pignoramento si perfeziona con la notifica al terzo (datore di lavoro, ente previdenziale, banca) e con la successiva dichiarazione del terzo sulle somme dovute. La quota pignorata viene poi assegnata al creditore con ordinanza del giudice. Per una valutazione precisa del caso concreto è opportuna la consulenza di un avvocato.
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