Termini selezionati in anni; giorno iniziale escluso; scadenza calcolata secondo calendario comune; proroga al giorno seguente se il giorno finale e' festivo.
Non incluso
Interruzione, sospensione, riconoscimento del debito, prescrizioni presuntive, decadenze, termini speciali di settore e valutazione della decorrenza effettiva.
Fonti
Artt. 2934, 2941-2948, 2951, 2952 e 2963 c.c.; art. 28 L. 689/1981 per le sanzioni amministrative ordinarie.
Il calcolatore fornisce una prima stima orientativa. La prescrizione può essere interrotta o sospesa da atti specifici (artt. 2941-2945 c.c.) e non va usata come valutazione definitiva del caso concreto.
La prescrizione è l'estinzione di un diritto per il decorso del tempo, durante il quale il titolare non lo ha esercitato (art. 2934 c.c.). Il calcolo richiede tre elementi: il termine previsto dalla legge per quel tipo di diritto, la data di decorrenza e l'eventuale presenza di atti interruttivi o sospensivi.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Per un credito da fattura non pagata, dalla data di scadenza del pagamento; per un risarcimento da incidente stradale, dal giorno del sinistro; per i canoni di locazione, dalla scadenza di ogni canone.
Termini di prescrizione più comuni
10 anni - Termine ordinario (art. 2946 c.c.): si applica quando la legge non prevede un termine speciale. Esempio: crediti contrattuali, restituzione di un finanziamento.
5 anni - Risarcimento da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.), interessi, canoni periodici (art. 2948 c.c.), sanzioni amministrative (art. 28 L. 689/1981).
2 anni - Sinistri stradali (art. 2947 c. 2 c.c.) e diritti assicurativi ordinari (art. 2952 c.c.). Se il fatto integra anche reato, si applica il termine più lungo previsto per la prescrizione penale.
1 anno - Trasporto e spedizione in Europa (art. 2951 c.c.).
Atti che interrompono la prescrizione
L'art. 2943 c.c. elenca gli atti che interrompono la prescrizione, facendo ripartire da zero il termine: la notificazione di un atto giudiziario (citazione, ricorso, decreto ingiuntivo), la costituzione in mora del debitore tramite raccomandata, l'arbitrato e il riconoscimento del debito da parte del debitore (art. 2944 c.c.). Anche una diffida scritta con espressa intimazione di adempiere è idonea.
Sospensione vs interruzione
La sospensione congela il decorso del termine senza azzerarlo (artt. 2941-2942 c.c.): opera, ad esempio, tra coniugi durante il matrimonio o quando il creditore è incapace e privo di rappresentante. La interruzione invece azzera il computo già maturato e fa decorrere un nuovo termine integrale dalla data dell'atto.
Per la valutazione definitiva di un caso concreto - soprattutto in presenza di atti interruttivi, regole speciali di settore o rinunce - è sempre necessaria la consulenza di un legale.
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