| Incluso | Giorno dell'atto escluso; termini in giorni o mesi; sospensione feriale se selezionata. Nei termini in giorni che iniziano durante agosto, il 1° settembre si conta. Proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade di sabato, domenica o festivita' nazionale. |
|---|---|
| Non incluso | Termini a ritroso, termini liberi, sospensioni diverse da quella feriale, notifiche estere, calendari locali e regole particolari del singolo procedimento. |
Per esempio: ricorso al TAR di 60 giorni, notifica il 5 agosto 2026 e sospensione feriale applicabile. Il conteggio parte dal 1° settembre incluso e la scadenza è il 30 ottobre 2026.
Stima orientativa per termini selezionati. Prima di depositare o notificare un atto, verifica sempre norma applicabile, decorrenza effettiva, rito, sospensioni e calendario dell'ufficio.
→ Art. 325 c.p.c. - Termini per le impugnazioniIl calcolo dei termini nel processo civile è regolato dall’art. 155 del Codice di Procedura Civile. La regola base è che nel computo dei giorni non si conta il giorno iniziale (dies a quo) mentre si conta quello finale (dies ad quem). Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. La stessa proroga vale per il sabato, ma solo per gli atti processuali da compiere fuori dell’udienza (art. 155, quinto comma): la regola è in vigore dal 1° marzo 2006 per i procedimenti iniziati da quella data ed è stata estesa ai procedimenti allora pendenti dalla L. 69/2009. Il sabato resta comunque giorno lavorativo per le udienze. I termini a mesi o ad anni si contano secondo il calendario comune (art. 155, secondo comma).
Nei termini liberi non si computano né il giorno iniziale né quello finale. Opera inoltre la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. 742/1969, nel testo in vigore dal 2015): in tale periodo il decorso dei termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso e riprende alla fine del periodo; se il termine dovrebbe iniziare ad agosto, l’inizio è differito alla fine della sospensione.
Un termine di 30 giorni che inizia il 10 luglio non scade il 9 agosto: il decorso si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende dal 1° settembre. Dall’11 al 31 luglio passano 21 giorni, gli altri 9 si contano da settembre: nel 2026 la scadenza è mercoledì 9 settembre.
Secondo esempio: sentenza notificata il 20 luglio 2026, appello entro 30 giorni (art. 325 c.p.c.). Contando 11 giorni a luglio e 19 a settembre il termine cadrebbe sabato 19 settembre; trattandosi di un atto fuori udienza, slitta a lunedì 21 settembre 2026.
| Atto | Termine | Da quando | Norma |
|---|---|---|---|
| Appello civile | 30 giorni | Notificazione della sentenza | Art. 325 c.p.c. |
| Ricorso per cassazione | 60 giorni | Notificazione della sentenza | Art. 325 c.p.c. |
| Appello o cassazione senza notifica (termine lungo) | 6 mesi | Pubblicazione della sentenza | Art. 327 c.p.c. |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni (riducibile a 10 o aumentabile a 60; 50 se l’intimato risiede in un altro Stato UE, 60 se in altri Stati) | Notificazione del decreto | Art. 641 c.p.c. |
| Opposizione a una multa davanti al giudice di pace | 30 giorni (60 se si risiede all’estero) | Contestazione o notificazione del verbale | Art. 7, comma 3, D.Lgs. 150/2011 (richiamato dall’art. 204-bis C.d.S.) |
| Ricorso al prefetto contro una multa | 60 giorni | Contestazione o notificazione | Art. 203 C.d.S. |
| Ricorso al TAR (annullamento) | 60 giorni | Secondo le regole di decorrenza del codice del processo amministrativo | Art. 29 c.p.a. |
Il calcolatore non comprende i termini penali. Le regole di computo sono nell’art. 172 c.p.p.: il giorno iniziale non si conta e si conta l’ultimo; il termine a giorni che scade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo; quando è fissato solo il momento finale, i giorni si contano interi e liberi. Il termine per un deposito telematico è rispettato se il sistema accetta l’atto entro le 24 dell’ultimo giorno. Anche i termini penali sono sospesi dal 1° al 31 agosto, salvo le eccezioni dell’art. 2 L. 742/1969.