Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 73 del D.Lgs. 231/2007, nella versione introdotta dalla riforma del D.Lgs. 90/2017, è la clausola di abrogazione espressa che ha chiuso il precedente sistema antiriciclaggio italiano. Sapere quali norme sono state abrogate – e quali invece restano in vigore – è essenziale per chi deve ricostruire il regime applicabile a operazioni, obblighi e sanzioni collocate nel tempo prima o dopo la riforma. I casi che seguono illustrano le situazioni più ricorrenti in cui l’art. 73 entra concretamente in gioco.

Quadro normativo

L’art. 73 chiude il D.Lgs. 231/2007 con una tecnica legislativa precisa: l’abrogazione espressa e tassativa. Il legislatore elenca analiticamente le disposizioni che cessano di produrre effetti, evitando le incertezze dell’abrogazione tacita. Il perimetro delle abrogazioni comprende il Capo I del D.L. 143/1991 (convertito con L. 197/1991, il primo corpus antiriciclaggio italiano), gli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 374/1999 (estensione ad operatori non bancari), gli artt. 150 e 151 della L. 388/2000 e l’intero D.Lgs. 56/2004 (recepimento della II Direttiva AML). Alcune disposizioni della L. 197/1991 sono però espressamente mantenute in vigore: l’art. 5 commi 14 e 15 e gli artt. 10, 12, 13 e 14, che nel corso degli anni avevano acquisito una valenza normativa specifica non sostituita dal nuovo decreto.

Successione normativa e regime transitorio

Per gli operatori del settore finanziario, bancario e professionale, stabilire quale disciplina fosse vigente in una data determinata è indispensabile per valutare la correttezza dei comportamenti pregressi e la fondatezza di eventuali contestazioni. La riforma del 2017 ha riscritto pressoché integralmente il D.Lgs. 231/2007: verificando l’elenco delle abrogazioni contenuto nell’art. 73 si può determinare se una condotta tenuta prima del 4 luglio 2017 ricadesse sotto la vecchia o la nuova disciplina.

Ambito applicativo della clausola abrogativa

L’art. 73 produce effetti su due piani principali. Sul piano sostanziale, le definizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dai testi abrogati non sono più direttamente applicabili alle condotte future; le disposizioni equivalenti si trovano ora nel D.Lgs. 231/2007 nella versione riformata dal D.Lgs. 90/2017. Sul piano procedurale, i procedimenti sanzionatori avviati prima della riforma seguono le norme vigenti al momento del fatto (principio del tempus regit actum), salvo che le nuove disposizioni siano più favorevoli per la parte interessata.

Caso 1: Banca che verifica la legittimità di procedure adottate prima della riforma 2017

Scenario. Una banca ha ricevuto nel 2016 un’operazione sospetta e ha inviato una segnalazione alla UIF seguendo le procedure del D.Lgs. 231/2007 nella sua formulazione originaria, che a sua volta richiamava alcune disposizioni della L. 197/1991. Nel 2023 la banca viene sottoposta a ispezione e l’organo di vigilanza chiede di ricostruire il fondamento normativo di quella segnalazione.

Come si legge l’art. 73. L’art. 73 ha abrogato il Capo I della L. 197/1991, ma la segnalazione del 2016 era stata inviata quando quella norma era ancora vigente. La clausola abrogativa non ha effetto retroattivo: la segnalazione era corretta secondo il diritto in vigore all’epoca. Ciò che l’art. 73 esclude è l’applicazione della vecchia disciplina a fatti successivi al 4 luglio 2017.

  • Recuperare la documentazione della segnalazione UIF del 2016 e il riferimento normativo utilizzato (art. 41 D.Lgs. 231/2007 nella versione pre-riforma).
  • Verificare che la procedura interna adottata fosse conforme alla disciplina allora vigente, incluse le disposizioni della L. 197/1991 non ancora abrogate.
  • Conservare la documentazione per almeno dieci anni, come previsto dagli obblighi di conservazione del D.Lgs. 231/2007.
  • In caso di contestazione, citare espressamente il principio di irretroattività e il testo dell’art. 73 per delimitare il perimetro temporale della disciplina applicabile.

Caso 2: Agente in attività finanziaria che ricostruisce il fondamento dei propri obblighi ante-riforma

Scenario. Tizio gestisce un’agenzia di attività finanziaria ed è stato iscritto all’OAM prima della riforma del 2017. Un procedimento avviato dall’organismo di vigilanza nel 2018 fa riferimento a condotte tenute nel 2015-2016 e richiama sia il D.Lgs. 374/1999 sia il D.Lgs. 231/2007. Tizio deve capire quali norme fossero effettivamente applicabili a quei comportamenti.

Come si legge l’art. 73. Il D.Lgs. 374/1999 è stato abrogato dall’art. 73 lett. b) negli artt. 1, 4, 5, 6 e 7. Tuttavia, nel 2015-2016, quel decreto era ancora in vigore. Gli obblighi di Tizio in quel periodo derivavano da entrambe le fonti (D.Lgs. 374/1999 e D.Lgs. 231/2007 originario). Il procedimento del 2018 può contestare condotte anteriori alla riforma solo sulla base delle norme allora vigenti.

  • Ricostruire la cronologia normativa: D.Lgs. 374/1999 vigente fino al 4 luglio 2017, poi abrogato parzialmente dall’art. 73 D.Lgs. 231/2007.
  • Verificare se la contestazione riguarda obblighi previsti solo dal D.Lgs. 374/1999 o anche dal D.Lgs. 231/2007, per stabilire quale parte del corpus normativo si applica al periodo contestato.
  • Controllare se la normativa sopravvenuta è più favorevole: in caso affermativo, valutare l’applicazione del principio del favor rei (applicabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 3 L. 689/1981).

Caso 3: Studio professionale che aggiorna le proprie procedure interne dopo la riforma

Scenario. Caio è titolare di uno studio che, prima della riforma del 2017, aveva adottato procedure antiriciclaggio basate sul D.Lgs. 56/2004 e sul D.Lgs. 231/2007 nella versione originaria. Dopo il D.Lgs. 90/2017 lo studio deve aggiornare le proprie policy interne, ma si chiede se le vecchie procedure abbiano ancora validità per le operazioni già concluse e documentate.

Come si legge l’art. 73. L’art. 73 lett. d) ha abrogato l’intero D.Lgs. 56/2004 e i relativi regolamenti attuativi. Le procedure adottate in conformità a quel decreto non producono effetti per le operazioni future, ma restano valide come documentazione delle misure adottate sotto la disciplina allora vigente. I documenti già formati vanno conservati per il termine decennale.

  • Effettuare una mappatura delle procedure esistenti, distinguendo quelle basate sul D.Lgs. 56/2004 (ora abrogato) da quelle già allineate al D.Lgs. 231/2007.
  • Aggiornare le procedure interne al D.Lgs. 231/2007 come riformato dal D.Lgs. 90/2017, con particolare riferimento alla nuova disciplina dell’adeguata verifica rafforzata e semplificata.
  • Conservare i fascicoli clienti pre-riforma secondo i termini previsti dall’art. 31 D.Lgs. 231/2007 (dieci anni).
  • Inserire nelle policy interne una clausola di raccordo che chiarisca il regime applicabile alle operazioni ante e post luglio 2017.

Caso 4: Ricostruzione dell’obbligo di identificazione per un’operazione del 2005

Scenario. Sempronia è amministratrice di una società e viene raggiunta nel 2024 da una richiesta di informazioni da parte di un’autorità competente in merito a un’operazione di trasferimento fondi effettuata nel 2005. L’intermediario che ha eseguito l’operazione era soggetto agli obblighi della L. 197/1991. Si chiede quale fosse la disciplina vigente e se gli obblighi di identificazione fossero stati correttamente assolti.

Come si legge l’art. 73. Nel 2005 era vigente la L. 197/1991 (non ancora abrogata) e il D.Lgs. 56/2004 (recepimento II Direttiva). L’art. 73, abrogando questi testi solo nel 2017, non incide sulla valutazione di comportamenti tenuti in quel periodo: l’operazione del 2005 va valutata esclusivamente sulla base della disciplina allora vigente. Peraltro, l’art. 73 ha mantenuto in vigore gli artt. 10, 12, 13 e 14 della L. 197/1991, che disciplinano alcune fattispecie specifiche tuttora applicabili.

  • Individuare la normativa vigente nel 2005: L. 197/1991 (per operazioni bancarie e finanziarie) e D.Lgs. 56/2004 (per alcune categorie di soggetti obbligati).
  • Verificare i registri di identificazione dell’intermediario, che avrebbe dovuto conservarli ai sensi dell’art. 3 L. 197/1991.
  • Chiarire all’autorità richiedente che la disciplina applicabile non è quella del D.Lgs. 231/2007 attuale, ma quella previgente.

Caso 5: Sanzione amministrativa irrogata per fatti precedenti all’abrogazione

Scenario. Una compagnia assicurativa nel ramo vita viene sanzionata nel 2019 per una violazione degli obblighi di segnalazione relativa a un contratto stipulato nel 2016. La violazione era sanzionata sia dal D.Lgs. 374/1999 (parzialmente abrogato dall’art. 73) sia dal D.Lgs. 231/2007. La compagnia eccepisce che l’abrogazione della norma incide sull’entità o sulla stessa applicabilità della sanzione.

Come si legge l’art. 73. L’art. 73 ha abrogato gli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 374/1999, ma la condotta contestata risale al 2016, quando quella disciplina era in vigore. L’abrogazione successiva non elimina la rilevanza della violazione, poiché la sanzione amministrativa è regolata dalla norma vigente al momento del fatto (art. 1 L. 689/1981). Tuttavia, se la nuova disciplina del D.Lgs. 231/2007 prevede una sanzione inferiore per la medesima condotta, la parte interessata può invocare l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole.

  • Confrontare la sanzione prevista dal D.Lgs. 374/1999 con quella prevista dalla corrispondente disposizione del D.Lgs. 231/2007 riformato.
  • Se la nuova disciplina è più favorevole, predisporre un’istanza motivata all’autorità irrogante citando l’art. 3 L. 689/1981 e il principio del favor rei nelle sanzioni amministrative.
  • In ogni caso, documentare la condotta tenuta secondo la normativa vigente all’epoca per escludere la responsabilità o attenuare la sanzione.

Quando intervenire

L’art. 73 rileva ogni volta che occorre ricostruire il quadro normativo applicabile a operazioni o sanzioni antiriciclaggio anteriori al 4 luglio 2017. L’operatore deve consultare questa norma quando riceve una contestazione da un’autorità di vigilanza (Banca d’Italia, UIF, Guardia di Finanza) per comportamenti tenuti prima della riforma, quando aggiorna le procedure interne e vuole delimitare la validità della documentazione storica, o quando valuta se la normativa sopravvenuta possa incidere favorevolmente su una sanzione già irrogata. Il punto di partenza è sempre la lettura coordinata dell’art. 73 con il testo della norma abrogata.

Norme e fonti

Domande frequenti

L’art. 73 ha effetto retroattivo sulle operazioni effettuate prima del 2017?

No. L’art. 73 è una clausola di abrogazione pro futuro: le norme abrogate continuano a disciplinare i fatti, gli obblighi e le sanzioni sorti quando erano in vigore. Le operazioni effettuate prima del 4 luglio 2017 vanno valutate secondo la disciplina vigente all’epoca (L. 197/1991, D.Lgs. 374/1999 o D.Lgs. 56/2004, a seconda del soggetto e del fatto).

Quali parti della L. 197/1991 sono ancora in vigore dopo l’art. 73?

L’art. 73 ha abrogato il Capo I della L. 197/1991 nella sua interezza, ma ha espressamente salvaguardato l’art. 5 commi 14 e 15 e gli artt. 10, 12, 13 e 14, che disciplinano fattispecie specifiche rimaste prive di corrispondente sostitutiva nel D.Lgs. 231/2007 riformato. Questi articoli producono quindi ancora effetti giuridici.

Se una sanzione antiriciclaggio è stata irrogata per fatti ante-riforma, la nuova disciplina può ridurla?

In linea di principio sì, se la nuova disciplina prevede una sanzione inferiore per la medesima condotta. Il principio del favor rei nelle sanzioni amministrative, ricavabile dall’art. 3 L. 689/1981, consente di invocare l’applicazione del trattamento più favorevole sopravvenuto. È necessario un’analisi comparata tra le due norme sanzionatorie e, se del caso, un’istanza motivata all’autorità competente.

I documenti di adeguata verifica prodotti secondo il D.Lgs. 56/2004 sono ancora validi?

Sì, per le operazioni a cui si riferiscono. L’abrogazione del D.Lgs. 56/2004 da parte dell’art. 73 non invalida retroattivamente gli atti già compiuti in sua conformità. I fascicoli clienti formati secondo quella disciplina vanno conservati per il termine decennale previsto dall’art. 31 D.Lgs. 231/2007 e costituiscono prova della corretta osservanza degli obblighi vigenti all’epoca.

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Domande frequenti

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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