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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’astensione del pubblico ministero nel processo civile e’ un istituto poco conosciuto ma con effetti pratici importanti: tutela l’imparzialita’ dell’organo requirente nelle cause in cui interviene, senza pero’ permettere alle parti di ricusarlo come accade per il giudice. L’art. 73 c.p.c. regola questo equilibrio richiamando le cause di astensione previste per il giudice e disegnando una procedura interna all’ufficio del PM.

Prima degli esempi: il quadro normativo

L’art. 73 c.p.c. applica al pubblico ministero civile le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. per il giudice: parentela o affinita’ con le parti, interesse nella causa, rapporti di amicizia o inimicizia grave, precedente coinvolgimento nel processo, tutela o curatela di una delle parti. La norma rinvia anche all’art. 52 c.p.c. per la disciplina del procedimento di astensione. Il rinvio non e’ integrale: una parte significativa del meccanismo cambia radicalmente, perche’ l’art. 73 c.p.c. esclude esplicitamente la ricusazione del PM da parte dei contendenti.

Il sistema si lega all’art. 70 c.p.c., che individua le cause in cui il PM interviene obbligatoriamente o facoltativamente: cause matrimoniali (separazione, divorzio, nullita’), cause sullo stato e capacita’ delle persone (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), procedimenti di volontaria giurisdizione che coinvolgono minori o incapaci, cause concernenti l’interesse pubblico segnalate dal PM stesso. Solo in queste ipotesi tassative l’astensione ha un senso concreto, perche’ solo li’ il PM e’ parte processuale.

La ratio della disciplina e’ duplice. Da un lato si garantisce che il PM agisca senza interessi personali nella vicenda, evitando il rischio di un esercizio distorto dei poteri requirenti. Dall’altro si protegge l’autonomia organizzativa dell’ufficio del PM: la decisione sull’astensione spetta al capo dell’ufficio (Procuratore della Repubblica o Procuratore generale a seconda del grado), non al giudice della causa. E’ un assetto coerente con l’ordinamento giudiziario fissato dal R.D. 12/1941, che disegna il PM come organo gerarchicamente strutturato e distinto dalla magistratura giudicante.

Quando il PM interviene nel processo civile

L’art. 73 c.p.c. non opera in tutte le cause civili: trova spazio soltanto dove il PM e’ effettivamente coinvolto come parte processuale. Le ipotesi piu’ frequenti sono quelle dell’intervento obbligatorio ex art. 70, comma 1, c.p.c.: cause matrimoniali, cause sullo stato e capacita’ delle persone, cause davanti alla Corte di cassazione, altri casi previsti dalla legge speciale (per esempio, opposizioni in materia di adozione, riconoscimento di figli, dichiarazione giudiziale di paternita’).

Nell’intervento facoltativo ex art. 70, comma 2, c.p.c., il PM puo’ intervenire “in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse”. E’ un’ipotesi piu’ rara nella prassi, ma quando si concretizza l’art. 73 si applica ugualmente: il PM che ha scelto di intervenire diventa parte e, se ricorre una causa di astensione, deve attivarsi nelle forme previste.

Fuori dai casi di intervento, la questione non si pone. Nelle ordinarie controversie civili tra privati (recupero crediti, responsabilita’ contrattuale, locazioni) il PM non e’ coinvolto e la disciplina dell’art. 73 c.p.c. resta sullo sfondo, come regola di garanzia attivabile solo se e quando l’ordinamento richiede il suo intervento.

Cause di astensione e procedura

Le cause di astensione applicabili al PM civile sono quelle dell’art. 51 c.p.c.: parentela o affinita’ entro il quarto grado con una parte o con un suo difensore; rapporto di coniugio o convivenza; interesse personale nella causa; tutela, curatela o amministrazione di sostegno verso una delle parti; pendenza di una grave inimicizia o di un rapporto di credito/debito significativo; precedente intervento nella stessa causa con altro ruolo (giudice, avvocato, consulente). A queste si affianca la formula di chiusura sui “gravi motivi di convenienza”, che permette di valorizzare situazioni particolari non tipizzate.

Il procedimento di astensione passa attraverso il capo dell’ufficio. Il magistrato del PM presenta una dichiarazione motivata di astensione al Procuratore della Repubblica (in primo grado) o al Procuratore generale (in appello e in cassazione). L’autorizzazione e’ un atto di amministrazione interna all’ordine giudiziario, non un provvedimento giurisdizionale. Una volta concessa, l’incarico passa a un altro sostituto procuratore dello stesso ufficio.

L’aspetto piu’ caratteristico dell’art. 73 c.p.c. e’ l’esclusione della ricusazione. Le parti non possono chiedere al giudice di rimuovere il PM dalla causa, neppure quando sospettino l’esistenza di una causa di astensione. La spiegazione tradizionale e’ di sistema: la ricusazione e’ rimedio di parte rivolto al giudice, mentre il PM, organo requirente con propria struttura gerarchica, risponde delle proprie scelte all’interno dell’ufficio di appartenenza. Le parti che ritengano vi sia un problema possono segnalarlo direttamente al capo dell’ufficio o, nei casi piu’ gravi, sollecitare un esposto disciplinare al Consiglio superiore della magistratura.

Caso Scenario 1 — Sostituto procuratore parente di una parte in causa di separazione

Tizio e Caia sono in causa di separazione giudiziale davanti al Tribunale. Il fascicolo viene assegnato a un sostituto procuratore che si accorge di essere cugino di primo grado di Caia. Ricorre una tipica causa di astensione per parentela entro il quarto grado, prevista dall’art. 51 c.p.c.

Come si legge l’art. 73: la causa di separazione rientra fra quelle a intervento obbligatorio del PM (art. 70, comma 1, c.p.c.). Il sostituto deve presentare al Procuratore della Repubblica una dichiarazione motivata di astensione, indicando il grado di parentela. Il capo dell’ufficio autorizza e riassegna il fascicolo a un altro sostituto. La parte Caia non potrebbe attivare alcuna ricusazione: la rimozione del PM e’ rimessa all’autonomia organizzativa dell’ufficio.

Documenti/azioni: dichiarazione scritta di astensione con indicazione del rapporto di parentela; eventuale documentazione anagrafica utile al capo ufficio; provvedimento di autorizzazione e nota di nuova assegnazione interna al sostituto procuratore subentrante.

Caso Scenario 2 — Interdizione e interesse personale del PM

Sempronio, anziano residente in una piccola comunita’, e’ coinvolto in un procedimento di interdizione promosso dai familiari. Il sostituto procuratore che dovrebbe partecipare e’ titolare, insieme alla moglie, di un terreno confinante con quello di Sempronio, oggetto da anni di discussione per una servitu’ di passaggio.

Come si legge l’art. 73: il procedimento di interdizione e’ fra quelli a intervento obbligatorio del PM (cause sullo stato e capacita’ delle persone, art. 70, comma 1, c.p.c.). L’interesse personale del sostituto integra una causa di astensione ex art. 51 c.p.c., richiamata dall’art. 73. La dichiarazione di astensione va presentata al Procuratore della Repubblica, che valutera’ anche l’opportunita’ di trasferire l’intero fascicolo a un altro sostituto privo di legami con il territorio. La ricusazione resta esclusa: i familiari di Sempronio non potrebbero chiederla in udienza.

Documenti/azioni: dichiarazione di astensione con descrizione del rapporto patrimoniale; eventuali visure catastali del terreno confinante; segnalazione delle pendenze sulla servitu’ (lettere, contestazioni stragiudiziali) utile a chiarire l’attualita’ dell’interesse.

Caso Scenario 3 — Parte segnala al capo dell’ufficio una possibile incompatibilita’

In una causa di nullita’ di matrimonio davanti al Tribunale, Tizia, attrice, scopre che il sostituto procuratore in udienza e’ stato avvocato del convenuto Caio in una pratica civile di alcuni anni prima. La situazione la preoccupa, ma il suo legale le spiega che la ricusazione del PM non e’ ammessa.

Come si legge l’art. 73: il precedente patrocinio integra causa di astensione ex art. 51 c.p.c., applicabile al PM grazie al rinvio dell’art. 73. La parte non puo’ ricusare, ma puo’ presentare una segnalazione scritta al Procuratore della Repubblica titolare dell’ufficio, perche’ valuti la posizione del sostituto e, ricorrendone i presupposti, lo inviti ad astenersi. Il provvedimento del capo dell’ufficio resta interno e non e’ impugnabile davanti al giudice della causa.

Documenti/azioni: nota scritta del difensore di Tizia al Procuratore della Repubblica, con riferimento puntuale al precedente patrocinio (data, autorita’ adita, parti); eventuale copia della procura o degli atti del procedimento pregresso; richiesta di valutazione ai fini dell’astensione.

Caso Scenario 4 — Intervento facoltativo per pubblico interesse e gravi motivi di convenienza

In una causa di responsabilita’ civile contro una grande societa’ operante nel settore ambientale, il PM decide di intervenire in via facoltativa per la rilevanza del pubblico interesse (art. 70, comma 2, c.p.c.). Il sostituto designato collabora da anni in iniziative pubbliche con il legale rappresentante della societa’ convenuta: non c’e’ inimicizia, ma una vicinanza tale da poter incrinare la serenita’ di valutazione.

Come si legge l’art. 73: anche nell’intervento facoltativo il PM diventa parte e si applicano le cause di astensione richiamate. La vicinanza personale non integra parentela ne’ interesse patrimoniale, ma rientra agevolmente nei “gravi motivi di convenienza” previsti dalla clausola di chiusura. Il sostituto puo’ dichiarare astensione al Procuratore della Repubblica, che valuta caso per caso. L’autorizzazione preserva la credibilita’ dell’iniziativa requirente in una causa pubblicamente delicata.

Documenti/azioni: dichiarazione del sostituto con descrizione dei rapporti di collaborazione (incarichi pubblici, comitati, iniziative comuni); valutazione del capo ufficio; nuova assegnazione a sostituto privo di legami; eventuale comunicazione interna alla cancelleria del giudice del processo.

Caso Scenario 5 — Procuratore generale in Cassazione e magistrato gia’ coinvolto

In un giudizio davanti alla Corte di cassazione, in cui il PM interviene obbligatoriamente (art. 70, comma 1, c.p.c., cause davanti al supremo collegio), il sostituto procuratore generale designato si accorge di aver gia’ espresso parere, anni prima, in primo grado, sulla stessa controversia con funzioni diverse.

Come si legge l’art. 73: il precedente coinvolgimento nella stessa causa con altre funzioni integra causa di astensione ex art. 51 c.p.c. Spetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (capo dell’ufficio del PM in quel grado) ricevere la dichiarazione di astensione e disporre l’assegnazione a un diverso magistrato dell’ufficio. La logica e’ tutelare la novita’ della valutazione in sede di legittimita’, evitando che la posizione gia’ assunta in primo grado si rifletta automaticamente nelle conclusioni del PM.

Documenti/azioni: dichiarazione di astensione con indicazione del precedente fascicolo; eventuale copia del parere o delle conclusioni gia’ rassegnate; riassegnazione interna a un altro sostituto procuratore generale.

Quando e come agire

Per le parti coinvolte in una causa con intervento del PM e’ fondamentale ricordare che la rimozione del magistrato requirente non passa attraverso il giudice. Se emerge una possibile causa di astensione, la strada utile non e’ un’istanza di ricusazione in udienza, ma una segnalazione scritta al capo dell’ufficio del PM: Procuratore della Repubblica per il primo grado, Procuratore generale per appello e cassazione. La segnalazione deve essere puntuale, documentata, rispettosa: descrive i fatti, allega la documentazione disponibile, indica la fonte della preoccupazione.

Per il magistrato del PM, la regola pratica e’ agire tempestivamente appena ci si accorge della causa di astensione. Aspettare che la situazione emerga in udienza espone l’ufficio a critiche evitabili e rallenta la causa. La dichiarazione di astensione deve essere motivata in modo essenziale ma chiaro, in modo che il capo dell’ufficio possa decidere senza ulteriori istruttorie.

Va infine ricordato che l’art. 73 c.p.c. non incide sulla validita’ degli atti gia’ compiuti dal PM prima dell’astensione: la rimozione opera per il futuro. Le parti che ritengano gia’ viziato un atto specifico per cause di astensione note in anticipo possono valorizzarne le conseguenze nel merito (per esempio, contestando l’attendibilita’ di un parere) ma non ottenere automaticamente la nullita’ formale dell’atto.

Norme e fonti

Domande frequenti

1. Le parti possono ricusare il PM come si fa con il giudice?

No. L’art. 73 c.p.c. esclude espressamente la ricusazione del pubblico ministero. La rimozione del magistrato requirente per causa di astensione e’ rimessa alla decisione del capo dell’ufficio (Procuratore della Repubblica o Procuratore generale). Le parti possono segnalare la situazione per iscritto, ma non ottenere un provvedimento del giudice della causa.

2. In quali cause civili si applica davvero l’art. 73 c.p.c.?

Si applica solo quando il PM e’ parte processuale, cioe’ nei casi di intervento obbligatorio o facoltativo previsti dall’art. 70 c.p.c.: cause matrimoniali, cause sullo stato e capacita’ delle persone, procedimenti di volontaria giurisdizione su minori o incapaci, cause davanti alla Corte di cassazione, altre ipotesi di pubblico interesse. Nelle ordinarie controversie tra privati la norma resta sullo sfondo.

3. Quali sono le cause di astensione che valgono per il PM?

Sono le stesse previste dall’art. 51 c.p.c. per il giudice, in quanto compatibili: parentela o affinita’ con le parti o i loro difensori, interesse personale nella causa, tutela o curatela di una parte, precedente intervento nello stesso giudizio con funzioni diverse, gravi motivi di convenienza. Il rinvio dell’art. 73 c.p.c. e’ integrale sulle cause, ma non sul rimedio della ricusazione.

4. Cosa puo’ fare la parte che sospetta un’incompatibilita’ del PM?

Puo’ presentare una segnalazione scritta motivata al capo dell’ufficio del PM (Procuratore della Repubblica in primo grado, Procuratore generale in appello e cassazione), allegando elementi e documenti utili. Il capo ufficio valuta autonomamente e, se ritiene fondata la situazione, invita il magistrato all’astensione e riassegna il fascicolo a un altro sostituto. La decisione e’ interna e non impugnabile davanti al giudice della causa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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