Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’ipoteca esattoriale si iscrive sugli immobili del debitore (art. 77 DPR 602/1973).
- Solo se il credito complessivo non è inferiore a 20.000 euro (comma 1-bis).
- Per un importo pari al doppio del credito (comma 1).
- Va preceduta da un preavviso con 30 giorni per pagare/osservare.
- Non è un pignoramento, ma può essere il presupposto dell’espropriazione (art. 76).
Cosa dice l’art. 77 DPR 602/1973
Comma 1: «il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.»
Comma 1-bis: «L’agente della riscossione […] può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.»
Soglia, importo e preavviso
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Soglia minima del debito | 20.000 € (importo complessivo) |
| Importo dell’ipoteca | Doppio del credito per cui si procede |
| Preavviso | 30 giorni per pagare o presentare osservazioni |
| Natura | Garanzia, non atto di espropriazione |
L’ipoteca tutela il credito e, decorsi sei mesi dall’iscrizione senza pagamento, può aprire la strada all’espropriazione immobiliare nei limiti dell’art. 76.
Tre casi pratici
Caso 1 – Debito di 15.000 euro
Scenario. L’Agente minaccia ipoteca per 15.000 euro.
Inquadramento. Sotto la soglia di 20.000 euro l’ipoteca non può essere iscritta (art. 77, comma 1-bis): è un vizio opponibile.
Cosa verificare
- importo complessivo del credito;
- soglia dei 20.000 euro;
- preavviso ricevuto;
- termini per le osservazioni.
Caso 2 – Preavviso di ipoteca
Scenario. Arriva il preavviso di iscrizione.
Inquadramento. Ci sono 30 giorni per pagare, rateizzare o presentare osservazioni prima dell’iscrizione.
Cosa fare
- verificare il debito;
- valutare la rateizzazione;
- presentare osservazioni;
- controllare la prescrizione.
Caso 3 – Dall’ipoteca all’espropriazione
Scenario. Dopo l’ipoteca si teme la vendita dell’immobile.
Inquadramento. L’espropriazione richiede i presupposti dell’art. 76 (di norma debito oltre 120.000 euro, ipoteca iscritta e sei mesi trascorsi) e non è ammessa sull’unica abitazione principale non di lusso.
Cosa valutare
- importo del debito vs 120.000 €;
- caratteristiche dell’immobile;
- tempo trascorso dall’ipoteca;
- strategia difensiva.
Spunti pratici
- Soglia 20.000 €: sotto non si iscrive ipoteca.
- Importo doppio del credito: verifica la proporzione.
- 30 giorni di preavviso: usali per pagare od osservare.
- Ipoteca ≠ pignoramento: ma è il presupposto dell’espropriazione.
- Prima casa: tutela rafforzata (art. 76).
Per opporsi a un’ipoteca esattoriale puoi far verificare soglia, importo e preavviso.
Norme collegate
DPR 602/1973: art. 77 (iscrizione di ipoteca), art. 76 (espropriazione immobiliare), art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 19 (rateizzazione).
Fonti affidabili
Domande frequenti
Quando l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca?
Quando l’importo complessivo del credito non è inferiore a 20.000 euro (art. 77, comma 1-bis); l’ipoteca è per un importo pari al doppio del credito (comma 1) e va preceduta da preavviso.
L’ipoteca è già un pignoramento?
No. L’iscrizione di ipoteca ex art. 77 non è un atto dell’espropriazione, ma una garanzia: può però essere il presupposto dell’espropriazione immobiliare (art. 76).
C’è un preavviso prima dell’ipoteca?
Sì. Prima di iscrivere ipoteca l’Agente comunica un preavviso che concede 30 giorni per pagare o presentare osservazioni.
Per quale importo si iscrive l’ipoteca?
Per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede (comma 1).
L’ipoteca può portare alla vendita della casa?
Solo nei limiti dell’art. 76: in genere debito oltre 120.000 euro, ipoteca iscritta e sei mesi trascorsi, e mai sull’unica abitazione principale non di lusso.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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