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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: perché la crisi di un CSD interessa tutto il sistema

Un depositario centrale di titoli, secondo la definizione del Reg. UE 909/2014, è un soggetto che gestisce un sistema di regolamento titoli e fornisce servizi di registrazione iniziale e di tenuta centralizzata dei conti titoli. In Italia, la funzione è svolta principalmente da Monte Titoli S.p.A., che assicura la finalità del regolamento delle operazioni eseguite sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione.

Una crisi che paralizzi il CSD non produce un effetto limitato all’ente: blocca il regolamento titoli-contante, congela la circolazione degli strumenti finanziari iscritti nei conti centralizzati e mette a rischio l’operatività di banche, SIM, SGR e fondi pensione che vi partecipano. L’art. 79-bis-decies TUF nasce per dare alle Autorità uno strumento d’urgenza capace di rimuovere il management responsabile e garantire la continuità operativa dell’infrastruttura, in linea con gli obblighi di vigilanza prudenziale imposti dal CSDR.

I presupposti dello scioglimento: gravi irregolarità accertate

Il presupposto oggettivo è la sussistenza di gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che disciplinano l’attività del CSD. Possono rientrarvi, ad esempio, anomalie nei registri di regolamento, violazioni delle regole di separazione patrimoniale dei conti dei partecipanti, carenze gravi nei presidi di rischio operativo o nel sistema di governance richiesto dal CSDR e dai relativi standard tecnici di regolamentazione (RTS).

La valutazione tecnica è rimessa alla Consob e alla Banca d’Italia, ciascuna per la propria sfera di competenza: la Consob esercita la vigilanza sui profili di trasparenza, correttezza dei comportamenti verso i partecipanti e tutela del mercato; la Banca d’Italia presidia la stabilità, l’efficienza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e i profili prudenziali. La proposta al MEF deve essere motivata in fatto e in diritto, sulla base degli esiti di ispezioni, controlli a distanza o segnalazioni interne.

Procedura, decreto ministeriale e raccordo con SIM e SGR

Il decreto del MEF è atto formale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Individua i commissari straordinari, i loro poteri di gestione ordinaria e straordinaria, la durata dell’incarico e l’indennità a carico del CSD. Sino all’insediamento dei commissari, gli organi disciolti cessano dalle funzioni e non possono compiere atti di gestione, salvo quelli urgenti e indifferibili autorizzati dalle Autorità di vigilanza.

Il richiamo alla disciplina sullo scioglimento degli organi di SIM e SGR consente di applicare al CSD, in quanto compatibili, le regole su poteri dei commissari, comitato di sorveglianza, ricorsi avverso il decreto, durata dell’amministrazione straordinaria e cessazione della procedura. La cornice è completata, sul piano europeo, dal CSDR e, per i profili di risoluzione delle infrastrutture di mercato, dalla disciplina di settore in materia di crisi delle controparti centrali e dei depositari centrali, oggetto di sviluppi normativi a livello UE.

Caso 1: Tizio AD e le anomalie nei registri di regolamento

Scenario. Tizio è amministratore delegato di un CSD stabilito in Italia. Un’ispezione congiunta Consob/Banca d’Italia rileva anomalie sistematiche nei registri di regolamento, con sfasamenti tra posizioni titoli iscritte nei conti omnibus dei partecipanti e saldi effettivi sui conti dei clienti finali. Emergono altresì violazioni gravi e reiterate degli obblighi di segnalazione previsti dal CSDR.

Come si legge in pratica. Le anomalie integrano il presupposto delle accertate gravi irregolarità richiesto dall’art. 79-bis-decies TUF. La Banca d’Italia, di concerto con la Consob, formula proposta motivata al MEF. Il MEF, ritenuti sussistenti i presupposti, adotta decreto di scioglimento degli organi amministrativi e nomina due commissari straordinari, con poteri di gestione e di rappresentanza, fino a sei mesi prorogabili.

Documenti. Rapporto ispettivo congiunto, verbali di verifica dei conti omnibus, segnalazioni di vigilanza ai sensi del CSDR, proposta motivata delle Autorità, decreto del MEF, atto di insediamento dei commissari, comunicazione ai partecipanti.

Caso 2: Caio fondo pensione e la continuità del regolamento

Scenario. Caio è responsabile della funzione finanza di un fondo pensione che custodisce gran parte del portafoglio obbligazionario in conti aperti presso il CSD oggetto di crisi. La notizia della procedura di scioglimento genera timori sulla possibilità di liquidare le posizioni e di ricevere i flussi cedolari in scadenza nei giorni successivi al decreto.

Come si legge in pratica. La ratio della norma è esattamente quella di evitare il blocco operativo: i commissari subentrano nella gestione e assicurano la continuità del servizio di regolamento e dei pagamenti accessori, sotto la supervisione di Consob e Banca d’Italia. Per il fondo pensione non vi è perdita di titolarità degli strumenti: i conti dei partecipanti restano separati dal patrimonio del CSD per espressa previsione del CSDR.

Documenti. Contratto di partecipazione al CSD, evidenze di separazione patrimoniale dei conti, comunicazioni dei commissari ai partecipanti, eventuali misure di continuità operativa adottate dal CSD, informativa al consiglio di amministrazione del fondo.

Caso 3: Sempronio funzionario di vigilanza e l’istruttoria della proposta

Scenario. Sempronio lavora nel servizio della Banca d’Italia che vigila sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli. Riceve dalla Consob una segnalazione su carenze gravi nei presidi di rischio operativo del CSD e nella governance, con riferimento all’inadeguatezza del sistema dei controlli interni richiesto dagli RTS attuativi del CSDR.

Come si legge in pratica. Sempronio coordina un’attività ispettiva mirata, raccoglie le evidenze e, all’esito, propone alla Direzione la formulazione di una proposta congiunta al MEF ai sensi dell’art. 79-bis-decies TUF. La proposta evidenzia la gravità delle irregolarità, l’inidoneità degli organi a rimuoverle in autonomia e la necessità di un intervento d’urgenza per evitare effetti sistemici. La decisione finale spetta al MEF, che valuta i profili politico-amministrativi.

Documenti. Rapporti ispettivi, verbali di audizione degli organi del CSD, scambi istituzionali Consob/Banca d’Italia, parere tecnico interno, proposta motivata al MEF, fascicolo istruttorio agli atti delle Autorità.

Caso 4: Mevio commissario straordinario e i primi atti di gestione

Scenario. Mevio è nominato commissario straordinario del CSD con decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al momento dell’insediamento trova in corso un’istruttoria sanzionatoria della Consob, contenziosi pendenti con alcuni partecipanti e contratti di outsourcing IT critici per la continuità del servizio di regolamento.

Come si legge in pratica. Mevio esercita i poteri di gestione e di rappresentanza nei limiti fissati dal decreto e dalla disciplina compatibile prevista dal TUF per l’amministrazione straordinaria delle SIM e delle SGR. Sospende ogni delibera incompatibile con la finalità della procedura, comunica con la Consob e la Banca d’Italia per gli atti di gestione straordinaria, rinegozia i contratti IT essenziali per la continuità operativa e redige una relazione iniziale sullo stato del CSD.

Documenti. Decreto MEF di nomina, atto di accettazione e insediamento, relazione iniziale al comitato di sorveglianza, registro degli atti di gestione, autorizzazioni preventive delle Autorità per atti di straordinaria amministrazione, comunicazioni periodiche ai partecipanti.

Caso 5: Calpurnia partecipante diretta e i diritti durante la procedura

Scenario. Calpurnia è responsabile post-trading di una banca che partecipa direttamente al CSD. Durante l’amministrazione straordinaria deve gestire la finalità del regolamento delle operazioni della clientela, l’eventuale migrazione di servizi accessori e il rispetto degli obblighi informativi verso i clienti depositanti, in coerenza con la disciplina MiFID II in materia di custodia di strumenti finanziari.

Come si legge in pratica. La procedura di scioglimento non incide sulla titolarità dei titoli in capo ai clienti, garantita dal regime di separazione patrimoniale del CSDR e dalle regole interne del CSD. Calpurnia documenta nei prospetti informativi e nelle comunicazioni periodiche lo stato del CSD, le misure adottate dai commissari e l’assenza di rischio di confusione patrimoniale, conservando traccia di ogni comunicazione ricevuta dalle Autorità.

Documenti. Contratto di partecipazione, regolamento del CSD, comunicazioni dei commissari, informativa alla clientela, registri interni di riconciliazione delle posizioni titoli, parere della funzione di compliance.

Quando chiedere una verifica

L’art. 79-bis-decies TUF intercetta situazioni di crisi sistemica e coinvolge soggetti tecnicamente complessi: CSD, partecipanti diretti, investitori istituzionali, emittenti di strumenti dematerializzati. Per chi opera con un CSD in amministrazione straordinaria, è utile chiedere una verifica indipendente quando si tratta di mappare i diritti dei partecipanti, valutare l’impatto sui contratti in essere o predisporre l’informativa interna sull’esposizione al rischio infrastrutturale. Su fiscoinvestimenti.it è possibile cercare un esperto del settore finanziario-regolamentare per inquadrare le proprie esigenze.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Chi può proporre lo scioglimento degli organi di un CSD?
La proposta al MEF spetta alla Consob o alla Banca d’Italia, ciascuna per la propria sfera di competenza in materia di vigilanza sui CSD. La decisione finale resta in capo al MEF, che adotta il decreto di scioglimento.

Lo scioglimento ex art. 79-bis-decies TUF è una sanzione?
No. Si tratta di una misura di gestione della crisi e di stabilità finanziaria, non di una sanzione amministrativa. La finalità è rimuovere gli organi responsabili delle gravi irregolarità e garantire la continuità del servizio di regolamento titoli.

I titoli depositati nel CSD sono a rischio durante la procedura?
Il regime di separazione patrimoniale previsto dal CSDR e dalle regole interne del CSD mantiene distinti i conti dei partecipanti dal patrimonio del CSD. La titolarità degli strumenti finanziari iscritti nei conti centralizzati resta in capo agli aventi diritto.

Quanto dura l’amministrazione straordinaria del CSD?
La durata è fissata dal decreto del MEF, in coerenza con i tempi tecnici della procedura e con la disciplina richiamata in tema di SIM e SGR. Sono previste possibilità di proroga, oltre alla cessazione anticipata in presenza dei presupposti.

Quale è il rapporto tra art. 79-bis-decies TUF e CSDR?
L’art. 79-bis-decies TUF rappresenta uno degli strumenti con cui l’ordinamento italiano dà attuazione agli obblighi di vigilanza prudenziale e di gestione delle crisi previsti dal Regolamento UE n. 909/2014, coerentemente con la natura sistemica dei depositari centrali di titoli.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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