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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: come si forma il reddito complessivo

L’art. 8 del TUIR e’ la norma di assemblaggio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Dopo che l’art. 6 TUIR ha elencato le categorie reddituali, l’art. 8 indica come fonderle in un’unica grandezza imponibile. La regola di partenza e’ aritmetica: si esegue una somma algebrica dei redditi di ogni categoria che concorre, applicando regole speciali alle perdite.

La complessita’ nasce proprio dalle perdite. Il legislatore distingue tre situazioni: perdite di lavoro autonomo, perdite delle societa’ di persone (attribuite per trasparenza ai soci) e perdite d’impresa, con un regime profondamente riscritto dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145. Capire quale dei tre binari si applica e’ il primo passo per leggere correttamente una dichiarazione che presenta una o piu’ colonne in negativo.

Compensazione orizzontale e verticale: la differenza che conta

Si parla di compensazione orizzontale quando una perdita prodotta in una categoria abbatte, nello stesso anno, redditi appartenenti ad altre categorie. Si parla di compensazione verticale quando la perdita resta confinata nella propria categoria e si scomputa solo da redditi della stessa natura, eventualmente anche negli anni successivi tramite il riporto.

Dal 2019 il discrimine principale ricade sulle perdite d’impresa IRPEF, oggi soggette a compensazione esclusivamente verticale, contro la flessibilita’ che continua a riconoscersi al lavoratore autonomo. Le minusvalenze da redditi diversi seguono regole proprie scolpite nell’art. 68 TUIR e non si confondono con i meccanismi dell’art. 8.

Il regime delle perdite d’impresa dopo il 2019

La legge di bilancio 2019 ha allineato il trattamento delle perdite d’impresa IRPEF a quello gia’ vigente per l’IRES. Le perdite d’impresa in contabilita’ ordinaria e in contabilita’ semplificata compensano solo redditi d’impresa, si riportano senza limite di tempo e nei periodi successivi possono ridurre il reddito imponibile entro l’80%. Resta sempre tassato un 20% del reddito d’impresa successivo.

Il regime di favore previsto dall’art. 84 TUIR, comma 2, conserva la regola della deducibilita’ integrale per le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione di una nuova attivita’ produttiva. La circolare dell’Agenzia delle entrate 8/E del 10 aprile 2019 ha chiarito i profili di passaggio dal vecchio al nuovo sistema, in particolare per le perdite quinquennali pregresse maturate fino al 2017.

Caso 1: il professionista che chiude in perdita l’anno della ristrutturazione dello studio

Scenario. Tizio esercita un’attivita’ di lavoro autonomo in contabilita’ semplificata. Nell’anno ristruttura i locali, acquista nuova strumentazione e chiude con perdita fiscale di 18.000 euro. Nello stesso periodo percepisce 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente per un incarico di docenza a contratto e 4.000 euro di reddito da locazione di un immobile in citta’.

Come si legge in pratica. Tizio puo’ usare la perdita di lavoro autonomo per abbattere orizzontalmente, nello stesso anno, gli altri redditi: il reddito complessivo si riduce a 16.000 euro (30.000 + 4.000 – 18.000). Se la perdita fosse stata di 40.000 euro, l’eccedenza di 6.000 euro non riportabile sarebbe andata persa: il lavoro autonomo non gode di carry forward.

Documenti. Registro IVA delle fatture emesse e ricevute, libro cespiti con i nuovi beni strumentali, dichiarazione dei redditi del datore di lavoro per il reddito da docenza, contratto di locazione e ricevute dei canoni, prospetto di calcolo che dimostri la coerenza tra costi sostenuti e l’attivita’ professionale.

Caso 2: la perdita d’impresa di un imprenditore individuale dopo il 2019

Scenario. Caio gestisce in forma individuale una piccola attivita’ commerciale in contabilita’ ordinaria. Nell’anno di crisi del settore chiude con una perdita d’impresa di 25.000 euro. Nello stesso anno incassa 12.000 euro di pensione e 5.000 euro di redditi fondiari per un immobile non locato.

Come si legge in pratica. A differenza del professionista, Caio non puo’ usare la perdita d’impresa per abbattere ne’ la pensione (reddito di lavoro dipendente assimilato) ne’ i redditi fondiari. La perdita resta confinata nella categoria d’impresa: si riporta agli anni successivi senza limite temporale, ed e’ deducibile fino all’80% del reddito d’impresa che Caio realizzera’ in futuro. Nell’anno corrente paga IRPEF sui 17.000 euro complessivi di pensione e fondiari, ferma restando la no tax area sui terreni.

Documenti. Bilancio d’esercizio o prospetto di contabilita’ semplificata, libro giornale, dichiarazione dei redditi con quadro RF o RG, prospetto di riporto della perdita nel modello Redditi degli anni futuri, certificazione INPS della pensione, visura catastale del fabbricato non locato.

Caso 3: snc in perdita e imputazione per trasparenza ai soci

Scenario. Sempronio e Mevio sono soci al 50% di una snc commerciale in contabilita’ ordinaria. La societa’ chiude l’anno con una perdita fiscale di 30.000 euro. Sempronio possiede un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro, Mevio gestisce un’altra attivita’ d’impresa che ha prodotto 20.000 euro di utile.

Come si legge in pratica. Per il principio di trasparenza, la perdita di 30.000 euro si imputa ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili: 15.000 euro a testa. Sempronio non puo’ usare quella perdita per ridurre il proprio reddito da lavoro dipendente perche’ la perdita conserva la qualifica di perdita d’impresa: la riporta agli anni successivi entro il limite dell’80% di futuri redditi d’impresa che dovesse conseguire. Mevio, al contrario, compensa subito i 15.000 euro con i 20.000 euro della propria altra attivita’ commerciale, e dichiara 5.000 euro di reddito d’impresa.

Documenti. Atto costitutivo della snc con quote di partecipazione, dichiarazione dei redditi della societa’ (modello Redditi SP), prospetti di riparto della perdita ai soci, contabilita’ separata per la seconda attivita’ di Mevio, modello Redditi PF di entrambi i soci.

Caso 4: sas, perdita eccedente il capitale e responsabilita’ degli accomandatari

Scenario. Una sas ha capitale sociale di 2.000 euro. I soci accomandanti Calpurnia e Tizio conferiscono 400 euro ciascuno (20% di partecipazione agli utili a testa); i soci accomandatari Caio e Sempronio rispettivamente 500 euro (25%) e 700 euro (35%). La societa’ produce una perdita fiscale di 3.000 euro.

Come si legge in pratica. Si procede in due fasi. Nella prima fase, la perdita si ripartisce a tutti i soci in base alla quota di utili: 600 euro a Calpurnia, 600 a Tizio, 750 a Caio, 1.050 a Sempronio. Ma Calpurnia e Tizio sono accomandanti e non possono ricevere perdite oltre la propria quota di capitale (400 euro ciascuno). L’eccedenza loro imputata (200 + 200 = 400 euro) si riallinea sui soli accomandatari, in proporzione alle loro quote: Caio assorbe ulteriori 167 euro e Sempronio 233 euro. Risultato finale: Calpurnia 400, Tizio 400, Caio 917, Sempronio 1.283.

Documenti. Atto costitutivo con distinzione accomandanti e accomandatari, libro soci, scritture contabili che evidenzino il capitale conferito da ciascuno, prospetto di riparto della perdita in due fasi, modello Redditi SP della societa’, modelli Redditi PF dei quattro soci con quadro RH compilato in modo coerente.

Caso 5: trasformazione di Srl in snc e sorte delle perdite pregresse

Scenario. Una Srl con perdite fiscali pregresse di 90.000 euro maturate in tre esercizi delibera la trasformazione in snc. I soci sperano di poter utilizzare quelle perdite tramite il principio di trasparenza per abbattere i propri redditi futuri.

Come si legge in pratica. Le perdite della Srl appartenevano a un soggetto giuridico distinto (la societa’ di capitali) e non si trasferiscono ai soci con la trasformazione in societa’ di persone. Quelle perdite restano legate alla soggettivita’ IRES e si estinguono con essa. La snc inizia con perdite pregresse pari a zero e produce nuove perdite, eventualmente imputabili per trasparenza ai soci secondo le regole dell’art. 8, comma 2. La stessa logica vale in senso inverso: trasformando una snc in Srl, le perdite gia’ imputate ai soci negli anni precedenti non rientrano nella sfera della nuova societa’ di capitali.

Documenti. Atto di trasformazione e perizia di stima ai sensi dell’art. 2500-ter c.c., dichiarazioni dei redditi della Srl con evidenza delle perdite pregresse, prospetti di chiusura del periodo IRES, atto costitutivo della snc post trasformazione, modello Redditi SP del primo anno della nuova forma sociale, lettera di chiarimento ai soci sulla mancata trasferibilita’ delle perdite IRES.

Quando chiedere una verifica

La gestione delle perdite IRPEF e’ uno dei punti in cui un errore di qualificazione produce conseguenze che si trascinano per anni: una perdita d’impresa attribuita per sbaglio come perdita di lavoro autonomo viene perduta senza possibilita’ di recupero; una perdita non riportata correttamente nel quadro RS si traduce in maggiori imposte negli esercizi successivi. Quando il quadro reddituale e’ articolato (piu’ societa’ partecipate, piu’ attivita’, operazioni straordinarie) e’ utile far rileggere i prospetti da una figura tecnica indipendente. Per individuare un riferimento competente sul territorio si puo’ partire dal marketplace di fiscoinvestimenti.it.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Le perdite di lavoro autonomo si riportano agli anni successivi? No. La perdita di arti e professioni compensa solo redditi dello stesso anno, anche di categorie diverse. L’eventuale eccedenza non utilizzata non si riporta in avanti.

Un imprenditore individuale puo’ usare la perdita d’impresa per abbattere il reddito da locazione? No, dal periodo d’imposta 2018. La perdita d’impresa IRPEF compensa solo altri redditi d’impresa, nell’anno o negli esercizi successivi, entro l’80% del reddito d’impresa futuro.

Come si ripartisce la perdita di una sas tra accomandanti e accomandatari? Prima si imputa la perdita a tutti i soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; poi la quota di perdita degli accomandanti che eccede il capitale conferito viene riassegnata ai soli accomandatari, in proporzione alle loro quote.

Le perdite dei primi tre anni di una nuova attivita’ hanno regole diverse? Sì. Per richiamo dell’art. 84, comma 2, le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione di una nuova attivita’ produttiva si riportano senza limiti di tempo e in misura piena, senza il tetto dell’80%.

Trasformando una Srl in snc, le perdite pregresse si trasferiscono ai soci? No. Le perdite della societa’ di capitali appartenevano a un soggetto IRES e non passano per trasparenza ai soci.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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