Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 2 del TUIR individua chi è fiscalmente residente in Italia, con criteri riformati dal 2024 (D.Lgs. 209/2023).
- È residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (oltre 183 giorni), ha in Italia, in alternativa: la residenza civilistica, il domicilio o la presenza fisica.
- Il domicilio è ora definito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari.
- Salvo prova contraria, si presumono residenti gli iscritti per la maggior parte dell’anno nelle anagrafi della popolazione residente.
La norma (art. 2, comma 2, TUIR – testo dal 2024)
«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta […] hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.»
| Criterio (dal 2024) | Contenuto |
|---|---|
| Residenza civilistica | Dimora abituale in Italia |
| Domicilio | Centro delle relazioni personali e familiari |
| Presenza fisica | Presenza nel territorio (oltre 183 giorni) |
| Iscrizione in anagrafe | Presunzione relativa di residenza |
Tre casi pratici
Lavoratore trasferito all’estero con famiglia in Italia
Una persona lavora all’estero ma mantiene in Italia coniuge, figli e legami familiari.
- Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
Cosa fare: Il domicilio (centro delle relazioni personali e familiari) è in Italia: la persona può risultare fiscalmente residente in Italia anche lavorando all’estero. Va valutata la prevalenza dei legami.
Iscrizione mantenuta in anagrafe
Chi si è trasferito all’estero ma è rimasto iscritto in anagrafe contesta la residenza fiscale italiana.
Cosa fare: L’iscrizione in anagrafe è presunzione relativa di residenza: per superarla occorre la prova contraria della reale residenza all’estero (cancellazione AIRE e legami effettivi).
Trasferimento in un paradiso fiscale
Un cittadino italiano si cancella dall’anagrafe trasferendosi in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Cosa fare: Scatta la presunzione di residenza in Italia salvo prova contraria: va documentato l’effettivo trasferimento di vita e interessi nel nuovo Stato.
Spunti pratici
- Basta uno solo dei criteri (residenza, domicilio o presenza fisica) per essere residenti.
- La presenza fisica è un criterio nuovo introdotto dal 2024: conta lo stare nel territorio oltre la metà dell’anno.
- L’iscrizione all’AIRE non è più di per sé sufficiente: contano i legami sostanziali.
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni dettano le tie-breaker rules in caso di doppia residenza.
Norme collegate
- Residenza delle società (art. 73)
- Accertamento sintetico (art. 38 DPR 600)
- Reddito di lavoro autonomo (art. 54)
Fonti affidabili
- TUIR, DPR 917/1986, art. 2
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (residenza fiscale)
- Agenzia delle Entrate, circolare sulla nuova residenza fiscale
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Domande frequenti
Quando si è residenti fiscali in Italia?
Quando per oltre 183 giorni si ha in Italia, in alternativa, la residenza civilistica, il domicilio o la presenza fisica (criteri dal 2024).
Cos'è il domicilio dal 2024?
Il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona.
L'iscrizione all'AIRE basta per non essere residenti?
No: l'iscrizione anagrafica è presunzione relativa e contano i legami sostanziali; per i trasferimenti in paradisi fiscali c'è presunzione di residenza.