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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 2 T.U.B. attribuisce alla Banca d’Italia il ruolo di autorità nazionale competente per la vigilanza bancaria, in coordinamento con la Banca Centrale Europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM). I casi che seguono mostrano come l’azione di vigilanza si manifesta concretamente nella vita di una banca, di un gruppo bancario o di un intermediario finanziario: ispezioni ordinarie, richieste informative periodiche, provvedimenti regolamentari, sanzioni amministrative e interventi nelle situazioni di crisi. L’obiettivo è offrire una mappa operativa pensata per chi siede dal lato dell’intermediario vigilato e deve gestire l’interlocuzione con l’autorità.

Prima degli esempi: il quadro normativo

L’art. 2 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) individua la Banca d’Italia come autorità preposta alla vigilanza sull’attività bancaria, lasciando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il ruolo di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. La norma va letta in combinato disposto con l’art. 5 T.U.B., che fissa le finalità della vigilanza (sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia), e con gli artt. 6 e 7 T.U.B., che disciplinano i rapporti con le autorità estere e il segreto d’ufficio.

Sopra l’impianto nazionale si innesta il Regolamento (UE) 1024/2013, che ha istituito il Single Supervisory Mechanism (SSM). In base al SSM, la BCE è direttamente competente per la vigilanza sulle banche “significative” (significant institutions), mentre la Banca d’Italia conserva la vigilanza diretta sulle banche “meno significative” (less significant institutions), pur sotto la supervisione indiretta della BCE. La cornice si completa con la Direttiva 2013/36/UE (CRD V/VI) e il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), oltre alle disposizioni di vigilanza prudenziale raccolte nella Circolare Banca d’Italia n. 285/2013 e, per il segmento degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., nella Circolare n. 288/2015.

Indipendenza, proporzionalità e obiettivi

L’art. 2 T.U.B. è il pilastro su cui poggiano tre principi fondamentali dell’attività di vigilanza. Il primo è l’indipendenza: la Banca d’Italia esercita i propri poteri in autonomia rispetto al potere politico, condizione ritenuta essenziale dall’ordinamento europeo per garantire decisioni di vigilanza credibili. Il secondo è la proporzionalità: gli strumenti applicati a una grande banca commerciale non sono gli stessi richiesti a una banca di credito cooperativo di piccole dimensioni, sebbene il perimetro normativo di base sia comune. Il terzo è la finalizzazione dell’azione: la vigilanza non è fine a se stessa, ma persegue obiettivi di sana e prudente gestione, stabilità e tutela del risparmio.

Questi tre principi guidano la lettura di tutti i casi pratici che seguono: ogni provvedimento, ispezione o richiesta deve essere ricondotto a una delle finalità dell’art. 5 T.U.B. e calibrato sulla dimensione, sulla complessità operativa e sul profilo di rischio dell’intermediario destinatario.

Strumenti di vigilanza: informativa, ispettiva, regolamentare, sanzionatoria

La Banca d’Italia esercita la propria funzione attraverso quattro famiglie di strumenti, codificati negli artt. 51 e seguenti del T.U.B.

Caso 1 — Ispezione ordinaria su una banca meno significativa

Una banca commerciale di medie dimensioni, classificata come less significant institution, riceve dalla Banca d’Italia la lettera di avvio di un’ispezione ordinaria. Il perimetro comunicato copre rischio di credito, governance e sistema dei controlli interni. La banca attiva il presidio interno: nomina un referente unico verso il gruppo ispettivo, predispone una data room con le procedure interne, verbali del Consiglio di Amministrazione, fascicoli di affidamento, modello di valutazione del merito creditizio. Durante le settimane di permanenza in loco, gli ispettori conducono interviste con responsabili di funzione, esaminano un campione di pratiche e formulano richieste integrative. L’ispezione si chiude con la consegna di un rapporto: l’intermediario ha sessanta giorni per presentare controdeduzioni, oltre le quali la Banca d’Italia decide se archiviare, formulare richiami o avviare procedimenti sanzionatori.

Caso 2 — Gruppo bancario significativo vigilato dalla BCE

Un gruppo bancario italiano, classificato come significant per dimensione dell’attivo, riceve dal Joint Supervisory Team (JST) della BCE la decisione SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) con il requisito di capitale aggiuntivo (Pillar 2 Requirement). Pur essendo la BCE l’autorità competente, la Banca d’Italia partecipa al JST con propri ispettori e mantiene la vigilanza diretta sulle controllate non bancarie e sui profili nazionali (antiriciclaggio, trasparenza bancaria). L’intermediario gestisce due interlocuzioni parallele ma coordinate: una in lingua inglese con il JST per i profili prudenziali consolidati, una in italiano con la Banca d’Italia per i profili domestici.

Caso 3 — Intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B. che chiede l’iscrizione all’albo

Una società finanziaria intende avviare l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico e presenta istanza di iscrizione all’albo unico ex art. 106 T.U.B. Il fascicolo include programma di attività, relazione tecnica, struttura organizzativa, prova del capitale minimo, requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni qualificate. La Banca d’Italia istruisce la pratica secondo la Circolare 288/2015: verifica la coerenza del piano industriale, l’adeguatezza dei presidi di gestione del rischio e dei sistemi antiriciclaggio. L’istruttoria si conclude con il provvedimento di iscrizione o con il rigetto motivato.

Caso 4 — Sanzione amministrativa per gli organi sociali

A seguito di un’ispezione, la Banca d’Italia contesta a una banca carenze rilevanti nel sistema dei controlli interni e nell’attività di concessione e gestione del credito. Il procedimento sanzionatorio, disciplinato dagli artt. 144 e seguenti T.U.B. e dal regolamento sanzionatorio della Banca d’Italia, individua come responsabili sia la società sia gli esponenti aziendali (membri del CdA, direttore generale, responsabili di funzioni di controllo). Il provvedimento finale irroga sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità della violazione e, nei casi più gravi, sanzioni accessorie (interdizione temporanea dalle cariche). È ammesso ricorso davanti alla Corte d’Appello competente.

Caso 5 — Banca in crisi e poteri di intervento

Una banca registra perdite tali da compromettere la solidità patrimoniale. La Banca d’Italia, nei limiti delle proprie competenze (per le less significant direttamente, per le significant in coordinamento con la BCE), può utilizzare un ventaglio graduato di strumenti: misure di early intervention (richiesta di un piano di risanamento, divieto di distribuzione utili), proposta di amministrazione straordinaria (artt. 70-77 T.U.B.), liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss. T.U.B.) o attivazione del meccanismo di risoluzione disciplinato dal D.Lgs. 180/2015 di recepimento della BRRD. La scelta dello strumento dipende dalla gravità della crisi, dalla rilevanza sistemica e dalla disponibilità di soluzioni di mercato.

Quando e come dialogare con la Banca d’Italia

Per l’intermediario vigilato, il dialogo con la Banca d’Italia non è episodico ma strutturale. Alcuni momenti tipici in cui si attiva il canale ufficiale:

In ogni interlocuzione vale una regola di metodo: completezza informativa, tempestività, coerenza tra quanto comunicato e quanto risultante dalle segnalazioni periodiche. Le incongruenze tra le diverse fonti informative sono fra i primi indicatori che innescano approfondimenti ispettivi.

Norme e fonti

Domande frequenti

La Banca d’Italia vigila tutte le banche italiane in modo diretto?

No. Dall’avvio del Single Supervisory Mechanism nel 2014, la vigilanza diretta sulle banche “significative” è esercitata dalla BCE, attraverso i Joint Supervisory Teams cui partecipa anche personale della Banca d’Italia. Le banche “meno significative” restano sotto vigilanza diretta della Banca d’Italia, sotto la supervisione indiretta della BCE.

Che differenza c’è tra ispezione ordinaria e ispezione mirata?

L’ispezione ordinaria copre l’intera operatività dell’intermediario e segue una cadenza ciclica definita dal piano ispettivo annuale. L’ispezione mirata, invece, è focalizzata su un’area di rischio specifica (per esempio credito anomalo, sistemi informativi, antiriciclaggio) o su un evento puntuale (ad esempio, una perdita rilevante segnalata).

Le sanzioni della Banca d’Italia sono impugnabili?

Sì. I provvedimenti sanzionatori sono impugnabili davanti alla Corte d’Appello territorialmente competente entro i termini di legge. Il giudizio si svolge secondo il rito disciplinato dall’art. 145 T.U.B.

L’intermediario può chiedere chiarimenti preventivi alla Banca d’Italia?

Sì. Esiste una prassi consolidata di interlocuzione preventiva su questioni interpretative della normativa di vigilanza. I quesiti devono essere posti per iscritto, in modo circostanziato, ed evidenziare la rilevanza concreta della questione per l’operatività dell’intermediario; le risposte non hanno valore di interpretazione autentica ma orientano l’azione di vigilanza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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